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Regolamento (CEE) n. 3667/81 del Consiglio, del 3 dicembre 1981, relativo all' apertura, alla ripartizione ed alle modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario concernente determinati prodotti fatti a mano (1982)
Gazzetta ufficiale n. L 370 del 28/12/1981 pag. 0001 - 0025
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REGOLAMENTO ( CEE ) N . 3667/81 DEL CONSIGLIO
del 3 dicembre 1981
relativo all ' apertura , alla ripartizione ed alle modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario concernente determinati prodotti fatti a mano ( 1982 )
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo 113 , $$vista la proposta della Commissione ,
considerando che , per determinati prodotti fatti a mano , la Comunità economica europea si è dichiarata pronta ad aprire annualmente un contingente tariffario comunitario in esenzione da dazi doganali per un importo globale di 5 000 000 di unità di conto e nel limite di un valore di 500 000 unità di conto per ogni voce o sottovoce tariffaria considerata ; che , nel quadro dell ' attuazione della dichiarazione di intenzioni concernente le relazioni commerciali con alcuni paesi asiatici , l ' importo contingentale totale e il massimale ammesso per ogni voce o sottovoce tariffaria sono stati portati rispettivamente a 10 000 000 di unità di conto e a 1 200 000 unità di conto ; che l ' ammissione al beneficio di detto contingente tariffario comunitario è tuttavia subordinata alla presentazione alle autorità doganali della Comunità di un certificato rilasciato dalle autorità riconosciute del paese di fabbricazione attestante che le merci in questione sono fatte a mano ; che il formulario del certificato di fabbricazione , il cui modello è allegato ai regolamenti adottati ogni anno dal Consiglio per l ' apertura di detti contingenti tariffari ed in particolare al regolamento ( CEE ) n . 3182/80 ( 1 ) , non corrisponde alle più recenti norme internazionali ; che , in particolare , non è conforme al formulario quadro raccomandato dalla Commissione economica per l ' Europa a Ginevra per i documenti utilizzati nel commercio con l ' estero ; che , per tener conto di detta raccomandazione , è opportuno adottare i modelli del certificato di fabbricazione ; che , nell ' intento di fare economica , l ' impiego di formulari conformi al modello precedente deve essere autorizzato fino al 31 dicembre 1982 ; che occorre , quindi , aprire il 1° gennaio 1982 il contingente tariffario in questione , nel rispetto del regolamento ( CEE ) n . 3308/80 del Consiglio , del 16 dicembre 1980 , relativo alla sostituzione dell ' ECU all ' unità di conto europea negli atti comunitari ( 2 ) ;
considerando che occorre garantire , in particolare , l ' uguaglianza e la continuità d ' accesso di tutti gli importatori a detto contingente , nonchù l ' applicazione senza interruzione della quota prevista per detto contingente a tutte le importazioni fino ad esaurimento di quest ' ultimo ; che un sistema di utilizzazione del contingente tariffario comunitario basato su una ripartizione ta gli Stati membri consente di rispettare la natura comunitaria di detto contingente tenendo conto dei principi sopra enunciati ; che , per rispecchiare il più possibile la reale evoluzione del mercato dei prodotti in questione , tale ripartizione dovrebbe essere effettuata proporzionalmente ai fabbisogni calcolati , da una parte , secondo i dati statistici delle importazioni dai paesi terzi durante un periodo di riferimento rappresentativo e , dall ' altra , secondo le prospettive economiche per l ' anno contingentale considerato ;
considerando tuttavia che i suddetti prodotti non sono specificati nelle nomenclature statistiche ; che pertanto non è stato ancora possibile ottenere dati statistici sufficientemente precisi e rappresentativi ; che il grado di esaurimento del contingente tariffario comunitario aperto finora non consente un giudizio definitivo sul reale fabbisogno di ciascuno degli Stati membri ; che pertanto non resta altra soluzione possibile che dividere l ' importo del contingente tariffario in nove parti ed assegnarne una rispettivamente agli Stati del Benelux , alla Danimarca , alla Germania , alla Grecia , alla Francia , all ' Irlanda , all ' Italia e al Regno Unito , mentre l ' ultima parte è tenuta in riserva per coprire gli ulteriori fabbisogni degli Stati membri che avessero esaurito la loro quota iniziale ;
considerando che le quote iniziali possono essere esaurite più o meno rapidamente ; che , per tener conto di ciò ed evitare ogni discontinuità , è necessario che ogni Stato membro che abbia utilizzato quasi totalmente la sua quota iniziale effettui il prelievo di una quota supplementare dalla riserva comunitaria ; che tale prelievo deve essere effettuato da ogni Stato membro , quando ciascuna delle sue quote supplementari sia stata quasi totalmente utilizzata , e ciò finchù la consistenza della riserva lo permetta ; che le quote iniziali e supplementari devono essere valide sino al termine del periodo contingentale ; che tale metodo di gestione richiede una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione , e che quest ' ultima deve , in particolare , poter seguire il grado di esaurimento del volume del contingente tariffario ed informarne gli Stati membri ; che questa collaborazione deve essere tanto più stretta , in quanto non sembra indispensabile , allo stato attuale , prevedere nel presente regolamento provvedimenti particolari per evitare che venga superato il massimale d ' imputazione di 1 200 000 ECU per voce o sottovoce tariffaria ;
considerando che se , ad una data determinata del periodo contingentale , si rendesse disponibile in uno Stato membro una forte rimanenza della quota iniziale , tale Stato membro deve riversarne una percentuale considerevole alla riserva , per evitare che una parte del contingente comunitario rimanga inutilizzata in uno Stato membro mentre potrebbe essere utilizzata in altri ;
considerando che , poichù il Regno del Belgio , il Regno dei Paesi Bassi ed il Granducato del Lussemburgo sono riuniti e rappresentati dall ' unione economica Benelux , tutte le operazioni relative alla gestione delle quote attribuite a detta unione economica possono essere effettuate da uno dei suoi membri ,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :
Articolo 1
1 . Nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 1982 , è aperto un contingente tariffario comunitario del volume di 10 000 000 di ECU , con un importo massimo di 1 200 000 ECU per ciascuna voce o sottovoce tariffaria considerata , per i prodotti elencati nelle tabelle che seguono :
N . della tariffa doganale comune * Designazione delle merci *
42.02 * Oggetti da viaggio ( bauli , valigie , cappelliere , sacchi da viaggio , sacchi a spalla , ecc . ) ; sacchi per provviste , borse da donna , cartelle , borse portacarte , portafogli , portamonete , borse per toletta , borse per utensili , borse da tabacco , guaine , astucci , custodie per armi , strumenti musicali , binocoli , gioielli , boccette , colletti , calzature , spazzole , ecc . ) e simili contenitori , di cuoio o di pelli , naturali , artificiali o ricostituiti , di fibra vulcanizzata , di materie plastiche artificiali in fogli , di cartone o di tessuti : *
* B . di altre materie *
42.03 * Oggetti di vestiario e loro accessori di cuoio o di pelli , naturali , artificiali o ricostituiti : *
* C . altri accessori per oggetti di vestiario *
44.24 * Oggetti di uso domestico di legno *
44.27 * Lavori da stipettaio e di piccola ebanisteria ( scatole , cofanetti , astucci , custodie , astucci portapenne , attaccapanni da parete , lampadari ed altri apparecchi per illuminazione , ecc . ) , oggetti da ornamento , anche personale , e soprammobili , di legno ; parti di legno di tali lavori ed oggetti *
48.21 * Altri lavori di pasta di carta , di carta , di cartone o di ovatta di cellulosa : *
* D . Biancheria da letto , da tavola , da toletta ( compresi i fazzoletti ed i fazzolettini per togliere il trucco ) , da servizio o da cucina , biancheria da dosso e altri indumenti *
* F . altri : *
* I . Prodotti per uso chirurgico , medico od igienico , non condizionati per la vendita al minuto *
* II . non nominati *
ex 55.09 * Altri tessuti di cotone : *
* - Tessuti tinti o stampati a mano secondo il procedimento « batik » *
58.01 * Tappeti a punti annodati od arrotolati , anche confezionati : *
* A . di lana o di peli fini : *
* I . contenenti , in peso , complessivamente più del 10 % di seta o di borra di borra di seta ( schappe ) *
* B . di seta , di borra di seta ( schappe ) , di fibre tessili sintetiche , di filati della voce n . 52.01 o di fili di metallo *
* C . di altre materie tessili *
58.10 * Ricami in pezza , in strisce o in motivi *
59.02 * Feltri e manufatti di feltro , anche impregnati o spalmati : *
* ex B . altri : *
* - Tappeti , tappetini *
60.05 * Indumenti esterni , accessori di abbigliamento e altri manufatti , a maglia non elastica nù gommata : *
* A . Indumenti esterni ed accessori di abbigliamento : *
* II . altri : *
* b ) altri : *
* 4 . altri indumenti esterni : *
* bb ) Maglie , pullovers ( con o senza maniche ) , twinsets , giubbetti e giacche [ escluse quelle della sottovoce 60.05 A II b ) 4 hh ) ] : *
* II . per uomo e per ragazzo : *
* ex bbb ) di peli fini : *
* - Maglie , pullovers ( con o senza maniche ) *
* 22 . per donna , per ragazza e per bambini : *
* ex ccc ) di peli fini : *
* - Malgie , pullovers ( con o senza maniche ) *
* II ) altri indumenti esterni : *
* ex 11 . di lana o di peli fini : *
* - Ponci a peli fini *
ex 61.01 * Indumenti esterni per uomo e per ragazzo : *
* B . altri : *
* V . altri : *
* b ) Cappotti , soprabiti , mantelli e simili : *
* ex 1 . di lana o di peli fini : *
* - Ponci *
ex 61.02 * Indumenti esterni per donna , per ragazza e per bambini : *
* - Indumenti tinti o stampati a mano secondo il procedimento « batik » *
61.02 * Indumenti esterni per donna , per ragazza e per bambini : *
* B . altri : *
* II . altri : *
* e ) altri : *
* 2 . Cappotti , soprabiti , mantelli e simili : *
* ex aa ) di lana o di peli fini : *
* - Ponci e cappe , di lana *
* - Ponci e peli fini *
* 5 . Gonne , comprese le gonne-pantaloni : *
* ex aa ) di lana o di peli fini : *
* - Gonne , tagli per gonne , di lana *
61.05 * Fazzoletti da naso e da taschino : *
* A . di tessuti di cotone e di valore superiore a 15 ECU per kg netto *
61.06 * Scialli , sciarpe , fazzoletti da collo , sciarpette , mantiglie , veli e velette , manufatti simili *
61.07 * Cravatte *
61.11 * Altri accessori confezionati per oggetti di vestiario : sottobraccia , imbottiture e spalline di sostegno per sarti , cinture e cinturoni , manicotti , maniche di protezione , ecc . *
62.01 * Coperte *
62.02 * Biancheria da letto , da tavola , da toletta , da servizio o da cucina ; tende , tendine ed altri manufatti per arredamento : *
* ex B . altri : *
* - Articoli in tessuti di cotone tinti o stampati a mano secondo il procedimento « batik » *
62.02 * Biancheria da letto , da tavola , da toletta , da servizio o da cucina ; tende , tendine ed altri manufatti per l ' arredamento : *
* B . altri : *
* IV . Tende ed altri manufatti per l ' arredamento : *
* ex c ) di altri materiali tessili : *
* - doppie tende , di lana *
62.05 * Altri manufatti confezionati di tessuti , compresi i modelli di vestiti *
64.05 * Parti di calzature ( comprese le suole interne ed i tallonetti ) di qualsiasi materia , eccetto il metallo *
ex 65.05 * Cappelli , copricapi e altre acconciature ( comprese le retine per capelli ) , di maglia o fabbricati con tessuti , pizzi o feltro ( in pezzi , ma non in strisce ) anche guarniti : *
* - Beretti di lana *
66.02 * Bastoni ( compresi i bastoni per alpinisti ed i bastoni-sedile ) , fruste , frustini e simili *
68.02 * Lavori di pietre da taglio o da costruzione , eccettuati quelli della voce n . 68.01 e quelli del capitolo 69 ; cubi e tessere per mosaici : *
* A . Lavori di pietre da taglio o da costruzione : *
* IV . scolpiti *
74.18 * Oggetti di uso domestico o igienico e loro parti , di rame *
74.19 * Altri lavori di rame *
83.06 * Statuette ed altri oggetti di ornamento per interno , di metalli comuni ; cornici per fotografie , incisioni e simili , di metalli comuni ; specchi di metalli comuni : *
* A . Statuette ed altri oggetti di ornamento per interno *
83.07 * Apparecchi per illuminazione , lampade , lampadari e simili , e loro parti non elettriche , di metalli comuni : *
* B . altri *
ex 83.09 * Fermagli , montature a fermaglio , fibbie , fibbie a fermaglio , magliette , ganci , occhielli ed oggetti simili , di metalli comuni , per vestiti , calzature , copertoni , marocchineria e per qualsiasi confezione od oggetti di equipaggiamenti ; rivetti tubolari o a gambo biforcuto , di metalli comuni ; perle e pagliette , tagliate , di metalli comuni : *
* - Perle e pagliette , tagliate , di metalli comuni *
83.11 * Campane , campanelle , campanelli , sonagli e simili , non elettrici , e loro parti , di metalli comuni *
94.03 * Altri mobili e loro parti *
95.05 * Tartaruga , madreperla , avorio , osso , corno , corna di animali , corallo naturale o ricostituito e altre materie animali da intaglio , lavorati ( compresi i lavori ) : *
* B . altri : *
* II . non nominati *
95.08 * Materie vegetali o minerali da intaglio , lavorate ( compresi i lavori ) ; lavori modellati o intagliati di cera naturale ( animale o vegetale ) , minerale o artificiale , di paraffina , di stearina , di gomma o resine naturali ( coppole , colofonia , ecc . ) , di paste da modellare , ed altri lavori modellati o intagliati , non nominati nù compresi altrove ; gelatina non indurita lavorata , diversa da quella della voce n . 35.03 , e suoi lavori : *
* B . altri *
97.02 * Bambole di ogni specie : *
* ex A . Bambole ( vestite o non ) : *
* - Bambole decorative vestite in un modo folcloristico caratteristico del paese d ' origine *
97.03 * Altri giacattoli ; modelli ridotti per divertimento : *
* A . di legno *
2 . Il beneficio di questo contingente è peraltro riservato ai soli prodotti accompagnati da un certificato , riconosciuto dalle autorità competenti della Comunità e conforme ad uno dei modelli di cui all ' allegato I rilasciato da una delle autorità riconosciute del paese di fabbricazione di cui all ' allegato II , attestante che le merci in questione sono fatte a mano . Tuttavia i modelli di certificato utilizzati precedentemente e allegati in particolare al regolamento ( CEE ) n . 3182/80 , del 4 dicembre 1980 , potranno continuare ad essere utilizzati fino al 31 dicembre 1982 . Dette merci devono inoltre essere accettate come fatte a mano dalle autorità competenti della Comunità .
3 . Nel quadro del contingente tariffario comunitario in questione , il dazio della tariffa doganale comune è totalmente sospeso .
Nei limiti di detto contingente tariffario , la Grecia applica i dazi calcolati conformemente alle disposizioni fissate dall ' atto di adesione del 1979 .
Articolo 2
1 . Una prima parte , pari ad un importo di 6 380 000 ECU , viene ripartita tra gli Stati membri ; le quote che , fatto salvo quanto disposto all ' articolo 5 , sono valide dal 1° gennaio al 31 dicembre 1982 , ammontano , per ciascuno Stato membro , ai volumi corrispondenti ai valori indicati in appresso :
( in ECU )
Benelux * 1 250 000 *
Danimarca * 250 000 *
Germania * 1 386 000 *
Grecia * 16 000 *
Francia* 1 250 000 *
Irlanda * 163 800 *
Italia * 757 000 *
Regno Unito * 1 307 200 *
2 . La seconda parte , pari ad un importo di 3 620 000 ECU , costituisce la riserva comunitaria .
3 . Le disposizioni del regolamento ( CEE ) n . 3308/80 , in particolare l ' articolo 2 , sono applicabili per il calcolo dei controvalori in monete nazionali degli importi espressi in ECU .
Articolo 3
1 . Se la quota iniziale di uno Stato membro - quale è definita all ' articolo 2 , paragrafo 1 , o la stessa quota diminuita della parte versata alla riserva , qualora sia stato applicato l ' articolo 5 - è utilizzata in ragione del 90 % o più , lo Stato membro in questione procede immediatamente , mediante notifica alla Commissione , al prelievo di una seconda quota pari al 15 % della propria quota iniziale , eventualmente arrotondata all ' unità superiore semprechù la consistenza della riserva lo permetta .
2 . Se , dopo aver esaurito la sua quota iniziale , lo Stato membro ha utilizzato in ragione del 90 % o più anche la seconda quota , esso procede , alle condizioni di cui al paragrafo 1 , al prelievo di una terza quota , pari al 7,5 % della propria quota iniziale , eventualmente arrotondata all ' unità superiore .
3 . Se , dopo aver esaurita la seconda quota , uno Stato membro ha utilizzato in ragione del 90 % o più anche la terza quota , esso procede , alle stesse condizioni , al prelievo di una quarta quota pari alla terza .
Questo procedimento si applica fino ad esaurimento della riserva .
4 . In deroga ai paragrafi 1 , 2 e 3 , gli Stati membri possono procedere al prelievo di quote inferiore a quelle stabilite dai suddetti paragrafi , se vi è ragione di ritenere che rischierebbero di non essere esaurite ed informano la Commissione dei motivi che li hanno indotti ad applicare il presente paragrafo .
Articolo 4
Le quote supplementari prelevate in applicazione dell ' articolo 3 sono valide fino al 31 dicembre 1982 .
Articolo 5
Gli Stati membri versano nella riserva , entro il 1° ottobre 1982 , la frazione non utilizzata della loro quota iniziale che alla data del 15 settembre 1982 eccede il 50 % dell ' importo iniziale . Può essere riversata una quantità superiore se vi è motivo di ritenere che questa possa rimanere inutilizzata .
Gli Stati membri comunicano alla Commissione , entro il 1° ottobre 1982 , il totale delle importazioni dei prodotti in questione , effettuate fino al 15 settembre 1982 incluso e imputate al contingente comunitario , nonchù , se del caso , la parte della loro quota iniziale che trasferiscono alla riserva .
Articolo 6
La Commissione calcola i quantitativi delle quote aperte dagli Stati membri conformemente agli articoli 2 e 3 , e li informa , appena le pervengono le notifiche , del grado di esaurimento della riserva .
Essa informa gli Stati membri , entro il 5 ottobre 1982 , dell ' entità della riserva dopo i versamenti effettuati ai sensi dell ' articolo 5 .
Essa vigila affinchù il prelievo che esaurisce la riserva sia limitato al quantitativo disponibile e a tal fine ne precisa l ' entità allo Stato membro che procede all ' ultimo prelievo .
Articolo 7
1 . Gli Stati membri adottano le opportune disposizioni affinchù l ' apertura delle quote supplementari da essi prelevate in applicazione dell ' articolo 3 renda possibili le imputazioni , senza discontinuità , sulla loro parte cumulata del contingente tariffario comunitario .
2 . Gli Stati membri garantiscono agli importatori dei prodotti in questione , stabiliti sul loro territorio , il libero accesso alle quote ad essi assegnate .
3 . Gli Stati membri procedono all ' imputazione sulle loro quote delle importazioni dei prodotti in questione , man mano che tali prodotti sono presentati in dogana accompagnati da una dichiarazione d ' immissione in libera pratica .
4 . Il grado di esaurimento delle quote degli Stati membri è determinato in base alle importazioni imputate alle condizioni definite al paragrafo 3 .
Articolo 8
Su domanda della Commissione gli Stati membri la informano delle importazioni dei prodotti in questione effettivamente imputate sulle loro quote .
Articolo 9
Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente affinchù venga osservato il presente regolamento .
Articolo 10
Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1982 .
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .
Fatto a Bruxelles , addì 3 dicembre 1981 .
Per il Consiglio
Il Presidente
T . KING
( 1 ) GU n . L 337 del 13 . 12 . 1980 , pag . 50 .
( 2 ) GU n . L 345 del 20 . 12 . 1980 , pag . 1 .
ALLEGATO I
MODELLI DI CERTIFICATO DI FABBRICAZIONE
Formularie : vedi G.U .
ALLEGATO II
Paese di fabbricazione * Autorità competente *
India * All India Handicrafts Board *
Pakistan * Export Promotion Bureau *
Tailandia * Department of Foreign Trade *
Indonesia * Ministero del commercio e delle cooperative *
Filippine * National Cottage Industries Development Authority ( NACIDA ) *
Iran * The Institute of Standards and Industrial Research in Iran ( ISIRI ) *
Sri Lanka * Department for Marketing and Export Promotion of Handicrafts of Sri Lanka *
Uruguay * Dirección general de comercio exterior *
Bangladesh * Export Promotion Bureau *
Laos * Service national de l ' artisanat e de l ' industrie *
Ecuador * Ministerio de Industria , Comercio e Integración *
Paraguay * Ministerio de Industria y Comercio *
Panama * Camara de comercio e industrias de Panama - Dirección de comercio interior y exterior *
El Salvador * Dirección de comercio internacional *
Malaisia * Malaysian Handicraft Development Corporation *
Bolivia * Ministerio de Industria , Comercio y Turismo - Instituto boliviano de pequeña industria artesania *
Honduras * Dirección general de comercio exterior *
Perù * Ministerio de Industria y Turismo *
Cile * Servició de cooperación tùcnica ( SERCOTEC ) *
Guatemala * Dirección de comercio interior y exterior *
Argentina * Secretaria de Estado y comercio y negociaciones económicas internacionales
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