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Regolamento (CEE) n. 3672/81 del Consiglio, del 15 dicembre 1981, recante sospensione temporanea del dazio autonomo della tariffa doganale comune per taluni peperoni rossi o verdi della sottovoce ex 07.04 B della tariffa doganale comune
Gazzetta ufficiale n. L 367 del 23/12/1981 pag. 0004
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REGOLAMENTO ( CEE ) N . 3672/81 DEL CONSIGLIO
del 15 dicembre 1981
recante sospensione temporanea del dazio autonomo della tariffa doganale comune per taluni peperoni rossi o verdi della sottovoce ex 07.04 B della tariffa doganale comune
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo 28 ,
considerando che la produzione nella Comunità del prodotto di cui all ' articolo 1 del presente regolamento non consente di coprire il fabbisogno dell ' industria utilizzatrice della Comunità ; che è quindi nell ' interesse della Comunità sospendere al livello del 10 % il dazio autonomo della tariffa doganale comune per tale prodotto ;
considerando che , tenuto conto della difficoltà di valutare con esattezza l ' evoluzione a breve termine della situazione economica nel settore interessato , è opportuno prendere tale misura di sospensione solo a titolo temporaneo , stabilendo la durata della sua validità in base all ' importanza della produzione comunitaria ,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :
Articolo 1
A decorrere dal 1° gennaio e fino al 30 giugno 1982 , il dazio autonomo della tariffa doganale comune per i peperoni rossi o verdi , disseccati , disidratati o evaporati , anche tagliati in pezzi con contenuto di umidità non superiore a 9,5 % ma non altrimenti preparati , della sottovoce ex 07.04 B I , è sospeso al livello del 10 % .
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1982 .
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .
Fatto a Bruxelles , addì 15 dicembre 1981 .
Per il Consiglio
Il Presidente
D . HOWELL
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