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Regolamento (CEE) n. 3685/81 del Consiglio, del 15 dicembre 1981, recante modifica del regolamento (CEE) n. 355/79 che stabilisce le norme generali per la designazione e la presentazione dei vini e dei mosti di uve
Gazzetta ufficiale n. L 369 del 24/12/1981 pag. 0001 - 0004
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 23 pag. 0248
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 23 pag. 0248
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REGOLAMENTO ( CEE ) N . 3685/81 DEL CONSIGLIO
recante quarta modifica del regolamento ( CEE ) n . 355/79 che stabilisce le norme generali per la designazione e la presentazione dei vini e dei mosti di uve
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea ,
visto il regolamento ( CEE ) n . 337/79 del Consiglio , del 5 febbraio 1979 , relativo all ' organizzazione comune del mercato vitivinicolo ( 1 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 3577/81 ( 2 ) , in particolare l ' articolo 54 , paragrafo 1 ,
vista la proposta della Commissione ,
considerando che , con regolamento ( CEE ) n . 355/79 ( 3 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 1016/81 ( 4 ) , sono state stabilite le norme generali per la designazione e la presentazione dei vini e dei mosti di uve ;
considerando che attualmente l ' indicazione del titolo alcolometrico volumico effettivo è facoltativa ed è disciplinata soltanto a titolo transitorio dal regolamento ( CEE ) n . 355/79 ; che , in conformità dell ' articolo 3 , paragrafo 3 , dell ' articolo 13 , paragrafo 3 , e dell ' articolo 30 , paragrafo 4 , di detto regolamento , è previsto che il Consiglio decide entro e non oltre il 31 agosto 1981 il regime comune applicabile dopo tale data per l ' indicazione del titolo alcolometrico volumico dei vini ; che , d ' altra parte , la direttiva 79/112/CEE del Consiglio , del 18 dicembre 1979 , relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l ' etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale , nonchù la relativa pubblicità ( 5 ) , prevede all ' articolo 6 , paragrafo 3 , che il Consiglio stabilisce eventualmente , prima dello scadere di un periodo di quattro anni dalla notifica della direttiva , le norme di etichettatura relative al titolo alcolometrico ; che , al fine di coordinare l ' applicazione di tali disposizioni comunitarie e di meglio studiare la questione dell ' indicazione del titolo alcolometrico volumico effettivo , è opportuno prorogare di due anni la data prevista per la decisione del Consiglio ;
considerando che l ' esperienza acquisita ha dimostrato che l ' indicazione dell ' espressione « vino di diversi paesi della Comunità europea » per la designazione dei vini da tavola risultanti dal taglio di prodotti originari di diversi Stati membri e l ' indicazione « CEE » per la designazione dei vini da tavola che non sono stati vinificati nello Stato membro in cui le uve utilizzate sono state raccolte non sono ben comprese nù bene accolte dai consumatori , soprattutto in taluni Stati membri ; che occorre pertanto prevedere per la designazione di tali vini indicazioni più esplicite ; che per evitare che il consumatore sia indotto in errore sull ' origine di tali vini conviene precisare che queste indicazioni , nonchù l ' indicazione « vino da tavola » , devono essere tradotte , se del caso , e che per questi vini le indicazioni relative all ' imbottigliamento devono essere fatte mediante un codice ;
considerando che , per rispettare il pluralismo linguistico nella Comunità e garantire un ' informazione completa e facilmente comprensibile per i consumatori , occorre autorizzare gli Stati membri ad ammettere che determinate indicazioni figuranti sull ' etichettatura dei vini e dei mosti di uve in una lingua ufficiale della Comunità siano ripetute in un ' altra lingua , purchù l ' impiego di quest ' ultima sia tradizionale e d ' uso nello Stato membro interessato o in una parte di esso ;
considerando che la soppressione , prevista per il 31 agosto 1981 , della possibilità di indicare che l ' imbottigliamento di un vqprd è stato effettuato nella regione di produzione rischia di ridurre la capacità concorrenziale di un certo numero di imbottigliatori ; che , onde agevolare il passaggio alla situazione risultante dalla soppressione di detta possibilità , è opportuno prorogare di cinque anni la data di cui all ' articolo 12 , paragrafo 2 , lettera r ) , del regolamento ( CEE ) n . 355/79 ;
considerando che il periodo transitorio di cui all ' articolo 16 , paragrafo 4 , secondo comma , del regolamento ( CEE ) n . 338/79 del Consiglio , del 5 febbraio 1979 , che stabilisce disposizioni particolari per i vini di qualità prodotti in regioni determinate ( 1 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 3578/81 ( 2 ) , periodo durante il quale il nome di talune regioni determinate può essere utilizzato per la designazione di vini da tavola , è stato prorogato di cinque anni ; che occorre adattare di conseguenza l ' articolo 4 , paragrafo 3 , secondo comma , del regolamento ( CEE ) n . 355/79 ;
considerando che la scadenza del periodo transitorio di cui all ' articolo 14 , paragrafo 3 , secondo comma , lettera b ) , del regolamento ( CEE ) n . 355/79 creerebbe difficoltà per lo smaltimento dei vini in talune regioni determinate ; che per tener conto di questa difficoltà e per facilitare il passaggio a condizioni più restrittive in materia di designazione dei vqpvd conviene prorogare di quattro anni la data di cui in detta disposizione ,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :
Articolo 1
Il regolamento ( CEE ) n . 355/79 è modificato come segue :
1 . il testo dell ' articolo 2 , paragrafo 1 , lettera d ) , è sostituito dal testo seguente :
« d ) per quanto riguarda :
i ) la spedizione in un altro Stato membro o l ' esportazione : dello Stato membro nel cui territorio sono state raccolte le uve ed ha avuto luogo la vinificazione , solo nel caso in cui queste due operazioni abbiano avuto luogo nello stesso Stato membro ;
ii ) il vino da tavola che è stato vinificato in uno Stato membro diverso da quello in cui sono state raccolte le uve utilizzate : dei termini « vino ottenuto in ... da uve raccolte in ... » completati dall ' indicazione degli Stati membri ;
iii ) il vino da tavola :
- risultante da un " mùlange " di uve o da un taglio di prodotti originari di vari Stati membri , o
- risultante dal taglio di un vino da tavola di cui al primo trattino con un vino da tavola di cui al punto ii ) :
dei termini " mùlange di vini di vari paesi della Comunità europea " » ;
2 . il testo dell ' articolo 2 , paragrafo 2 , lettera e ) , è sostituito dal testo seguente :
« e ) qualora il vino da tavola non sia spedito verso un altro Stato membro nù esportato e quando non sono soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1 , lettera d ) , punti iii ) : dello Stato membro nel cui territorio sono state raccolte le uve ed ha avuto luogo la vinificazione » ;
3 . all ' articolo 3 , paragrafo 3 , secondo comma , all ' articolo 13 , paragrafo 3 , secondo comma ed all ' articolo 30 , paragrafo 4 , primo comma , la data del 31 agosto 1981 è sostituita dalla data del 31 agosto 1983 ;
4 . il testo dell ' articolo 3 , paragrafo 4 , è sostituito dal testo seguente :
« 4 . Per i vini da tavola di cui all ' articolo 2 , paragrafo 1 , lettera d ) , punti ii ) e iii ) , l ' indicazione della sede principale dell ' imbottigliatore o dello speditore e , se del caso , l ' indicazione del luogo di imbottigliamento o di spedizione sono fatte mediante codice .
Fatto salvo il primo comma , gli Stati membri possono consentire , per i vini da tavola imbottigliati o condizionati nel loro territorio , che le indicazioni di cui all ' articolo 2 , paragrafo 1 , lettera c ) , siano fatte mediante codice » ;
5 . il testo dell ' articolo 3 , paragrafo 6 , è sostituito dal testo seguente :
« 6 . Fatte salve le disposizioni dei commi seguenti , le indicazioni di cui all ' articolo 2 sono fatte in una o più lingue ufficiali della Comunità . Per i vini da tavola messi in circolazione nel loro territorio , gli Stati membri possono ammettere che tali indicazioni siano inoltre fatte in una lingua non ufficiale della Comunità , purchù l ' impiego di tale lingua sia tradizionale e d ' uso nello Stato membro interessato o in una parte di esso .
L ' indicazione :
- del nome di un ' unità geografica più piccola dello Stato membro , di cui all ' articolo 2 , paragrafo 3 , lettera a ) ,
- di una menzione di cui all ' articolo 2 , paragrafo 3 , lettera f ) , indicante l ' imbottigliamento ,
- del nome dell ' azienda viticola o dell ' associazione di aziende viticole di cui all ' articolo 2 , paragrafo 3 , lettera g ) ,
è fatta in una lingua ufficiale dello Stato membro d ' origine .
Tuttavia , le indicazioni di cui al secondo comma possono :
- essere fatte inoltre in un ' altra lingua ufficiale della Comunità o , alle condizioni di cui al primo comma , in una lingua che non sia ufficiale , oppure
- essere fatte solamente in un ' altra lingua ufficiale della Comunità , se questa è assimilata alla lingua ufficiale nella parte del territorio dello Stato membro d ' origine in cui è situata l ' unità geografica indicata ,
purchù tali pratiche siano tradizionali e d ' uso nello Stato membro interessato .
Si può decidere che l ' indicazione :
- di precisazioni di cui all ' articolo 2 , paragrafo 2 , lettera h ) , relative al tipo del prodotto o ad un colore particolare ,
- di precisazioni relative al modo di elaborazione del vino da tavola , di cui all ' articolo 2 , paragrafo 3 , lettera d ) ,
- di informazioni relative alle condizioni naturali o tecniche della viticoltura o all ' invecchiamento del vino da tavola , di cui all ' articolo 2 , paragrafo 3 , lettera h ) ,
possa essere fatta soltanto in una lingua ufficiale dello Stato membro d ' origine .
Salvo deroga autorizzata dagli Stati membri per tener conto delle pratiche commerciali esistenti nel loro territorio , l ' indicazione dei termini " vino ottenuto in ... da uve raccolte in ... " o dei termini " mùlange di vini di vari paesi della Comunità europea " , di cui all ' articolo 2 , paragrafo 1 , lettera d ) , punti ii ) e iii ) , nonchù l ' indicazione della menzione " vino da tavola " di cui all ' articolo 2 , paragrafo 1 , lettera a ) , che accompagna una delle indicazioni suddette , viene ripetuta , se necessario su un ' etichetta supplementare , in una lingua ufficiale dello Stato membro all ' interno del quale il vino in questione è offerto al consumatore , qualora l ' indicazione compaia sull ' etichetta in un ' altra delle lingue ufficiali della Comunità ; essa può inoltre essere ripetuta in una lingua che non sia ufficiale , ammessa dallo Stato membro interessato alle condizioni di cui al primo comma .
Per la designazione dei vini da tavola destinati all ' esportazione , le modalità di applicazione possono ammettere l ' utilizzazione di altre lingue » ;
6 . all ' articolo 4 , paragrafo 3 , secondo comma , e all ' articolo 14 , paragrafo 3 , secondo comma , lettera b ) , la data del 31 agosto 1982 è sostituita dalla data del 31 agosto 1986 ;
7 . il testo dell ' articolo 9 , paragrafo 1 , lettera c ) , è sostituito dal testo seguente :
« c ) per quanto riguarda :
i ) la spedizione in un altro Stato membro o l ' esportazione : dello Stato membro nel cui territorio sono state raccolte le uve ed ha avuto luogo la vinificazione , solo nel caso in cui queste due operazioni abbiano avuto luogo nello stesso Stato membro ;
ii ) il vino da tavola che è stato vinificato in uno Stato membro diverso da quello in cui sono state raccolte le uve : dei termini " vino ottenuto in ... da uve raccolte in ... " , completati dall ' indicazione degli Stati membri ;
iii ) il vino da tavola
- risultante da " mùlange di uve o da un taglio di prodotti originari di vari Stati membri ; o
- risultante da un taglio di un vino da tavola di cui al primo trattino con un vino da tavola di cui al punto ii ) :
dei termini " mùlange di vini di vari paesi della Comunità europea " ;
d ) per quanto riguarda i vini da tavola di cui all ' allegato II , punto 11 , terzo comma , del regolamento ( CEE ) n . 337/79 , della menzione " retsina " » ;
8 . all ' articolo 12 , paragrafo 2 , lettera r ) , la data del 31 agosto 1981 è sostituita dalla data del 31 agosto 1986 ;
9 . il testo dell ' articolo 13 , paragrafo 6 , sostituito dal testo seguente :
« 6 . Fatte salve le disposizioni dei commi seguenti , le indicazioni di cui all ' articolo 12 sono fatte in una o più lingue ufficiali della Comunità . Per i vqprd messi in circolazione nel loro territorio , gli Stati membri possono ammettere che tali indicazioni siano inoltre fatte in una lingua non ufficiale della Comunità , purchù l ' impiego di tale lingua sia tradizionale e d ' uso nello Stato membro interessato o in una parte di esso .
L ' indicazione di una delle menzioni specifiche tradizionali di cui all ' articolo 16 , paragrafo 2 , lettere a ) , b ) , c ) e d ) , del regolamento ( CEE ) n . 338/79 può essere fatta soltanto nella lingua ufficiale dello Stato membro d ' origine .
L ' indicazione :
- del nome della regione determinata da cui proviene il vqprd in questione ,
- del nome di un ' unità geografica più piccola della regione determinata , di cui all ' articolo 12 , paragrafo 2 , lettera l ) ,
- dal nome dell ' azienda viticola o dell ' associazione di aziende viticole , di cui all ' articolo 12 , paragrafo 2 , lettera m ) ,
- di una menzione di cui all ' articolo 12 , paragrafo 2 , lettera q ) , indicante l ' imbottigliamento ,
è fatta in una lingua ufficiale dello Stato membro d ' origine .
Tuttavia , le indicazioni di cui al terzo comma possono :
- essere fatte inoltre in un ' altra lingua ufficiale della Comunità o , alle condizioni di cui al primo comma , in una lingua che non sia ufficiale , oppure
- essere fatte solamente in un ' altra lingua ufficiale della Comunità , se questa è assimilata alla lingua ufficiale nella parte del territorio dello Stato membro d ' origine in cui è situata la regione determinata indicata ,
purchù tali pratiche siano tradizionali e d ' uso nello Stato membro interessato .
Si può decidere che l ' indicazione :
- di precisazioni relative al modo di elaborazione , al tipo del prodotto o ad un colore particolare , di cui all ' articolo 12 , paragrafo 2 , lettera k ) , e
- di informazioni relative alle condizioni naturali o tecniche della viticoltura e all ' elaborazione o all ' invecchiamento del vqprd , di cui all ' articolo 12 , paragrafo 2 , lettera t ) ,
possa essere fatta soltanto in una lingua ufficiale della Stato membro d ' origine .
Per la designazione dei vqprd destinati all ' esportazione , le modalità di applicazione possono ammettere l ' utilizzazione di altre lingue . » ;
10 . il testo dell ' articolo 23 , paragrafo 4 , è sostituito dal testo seguente :
« 4 . Per la designazione sull ' etichettatura dei prodotti diversi dai vini da tavola e dai vqprd , le indicazioni di cui all ' articolo 22 sono fatte in una o più lingue ufficiale della Comunità .
Per tali prodotti messi in circolazione nel loro territorio , gli Stati membri possono ammettere che queste indicazioni siano fatte inoltre in una ligua non ufficiale della Comunità , purchù l ' impiego di tale lingua sia tradizionale e d ' uso nello Stato membro interessato o in una parte di esso .
Per la designazione dei prodotti diversi dai vini da tavola e dai vqprd destinati all ' esportazione , le modalità di applicazione possono prevedere l ' uso di altre lingue » ;
11 . il testo dell ' articolo 30 , paragrafo 7 , primo comma , è sostituito dal testo seguente :
« 7 . Per la designazione dei prodotti importati le indicazioni sull ' etichettatura di cui agli articoli 27 , 28 e 29 sono fatte in una o più lingue ufficiali della Comunità . Per i prodotti importati messi in circolazione nel loro territorio , gli Stati membri possono ammettere che queste indicazioni siano fatte inoltre in una lingua non ufficiale della Comunità , purchù l 'impiego di tale lingua sia tradizionale e d ' uso nello Stato membro interessato o in una parte di esso » .
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Comunità europee .
L ' articolo 1 , punti 3 e 8 , è applicabile a decorrere dal 1° settembre 1981 .
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .
Fatto a Bruxelles , addì 15 dicembre 1981 .
Per il Consiglio
Il Presidente
P . WALKER
( 1 ) GU n . L 54 del 5 . 3 . 1979 , pag . 1 .
( 2 ) GU n . L 359 del 15 . 12 . 1981 , pag . 1 .
( 3 ) GU n . L 54 del 5 . 3 . 1979 , pag . 99 .
( 4 ) GU n . L 103 del 15 . 4 . 1981 , pag . 7 .
( 5 ) GU n . L 33 dell ' 8 . 2 . 1979 , pag . 1 .
( 6 ) GU n . L 54 del 5 . 3 . 1979 , pag . 48 .
( 7 ) GU n . L 359 del 15 . 12 . 1981 , pag . 6 .
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