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Regolamento (CEE) n. 3686/81 del Consiglio, del 15 dicembre 1981, che rinvia la data di revisione dei regimi comuni applicabili alle importazioni da paesi a commercio di Stato ed alle importazioni dalla Repubblica popolare cinese
Gazzetta ufficiale n. L 369 del 24/12/1981 pag. 0005
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REGOLAMENTO ( CEE ) N . 3686/81 DEL CONSIGLIO
del 15 dicembre 1981
che rinvia la data di revisione dei regimi comuni applicabili alle importazioni da paesi a commercio di Stato ed alle importazioni dalla Repubblica popolare cinese
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo 113 ,
viste le regolamentazioni relative all ' organizzazione comune dei mercati agricoli , nonchù le regolamentazioni adottate a norma dell ' articolo 235 del trattato , applicabili alle merci derivanti dalla trasformazione di prodotti agricoli , in particolare le disposizioni di tali regolamentazioni che consentono una deroga al principio generale in base al quale qualunque restrizione quantitativa o misura di effetto equivalente può essere sostituita dalle sole misure previste dalle regolamentazioni stesse ,
vista la proposta della Commissione ,
considerando che il Consiglio ha definito per ultimo con il regolamento ( CEE ) n . 925/79 ( 1 ) il regime comune applicabile alle importazioni da paesi a commercio di Stato , che stabilisce in particolare le disposizioni applicabili in materia di liberalizzazione delle importazioni , di vigilanza e di salvaguardia , e con il regolamento ( CEE ) n . 2532/78 ( 2 ) il regime comune applicabile alle importazioni dalla Repubblica popolare cinese ;
considerando che l ' articolo 9 , paragrafo 5 , e l ' articolo 11 , paragrafo 1 , dei suddetti regolamenti stabiliscono che il Consiglio decida entro il 31 dicembre 1981 gli adattamenti da apportarvi ;
considerando che il Consiglio non ha potuto deliberare in merito alla proposta presentata dalla Commissione a tal fine ; che , di conseguenza , è opportuno prorogare il termine di revisione ,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :
Articolo 1
La data del 31 dicembre 1981 , figurante nell ' articolo 9 , paragrafo 5 , e nell ' articolo 11 , paragrafo 1 , dei regolamenti ( CEE ) n . 925/79 e ( CEE ) n . 2532/78 , è sostituita con la data del 30 giugno 1982 .
Articolo 2
il presente regolamento è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1982 .
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .
Fatto a Bruxelles , addì 15 dicembre 1981 .
Per il Consiglio
Il Presidente
D . HOWELL
( 1 ) GU n . L 131 del 29 . 5 . 1979 , pag . 1 .
( 2 ) GU n . L 306 del 31 . 10 . 1978 , pag . 1 .
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