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Regolamento (CEE) n. 3698/81 della Commissione, del 22 dicembre 1981, che estende la durata di validità del controllo retrospettivo sulle importazioni di calzature nella Comunità
Gazzetta ufficiale n. L 369 del 24/12/1981 pag. 0031
edizione speciale spagnola: capitolo 11 tomo 28 pag. 0074
edizione speciale portoghese: capitolo 11 tomo 28 pag. 0077
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REGOLAMENTO ( CEE ) N . 3698/81 DELLA COMMISSIONE
del 22 dicembre 1981
che estende la durata di validità del controllo retrospettivo sulle importazioni di calzature nella Comunità
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea ,
visto il regolamento ( CEE ) n . 926/79 del Consiglio , dell ' 8 maggio 1979 , relativo al regime comune per le importazioni ( 1 ) , in particolare l ' articolo 7 , paragrafo 1 , lettera a ) ,
visto il regolamento ( CEE ) n . 925/79 del Consiglio , dell ' 8 maggio 1979 , relativo al regime comune applicabile per le importazioni dei paesi a commercio di Stato ( 2 ) , in particolare l ' articolo 6 , paragrafo 1 , lettera a ) ,
previe consultazioni nell ' ambito dei comitati previste dall ' articolo 5 dei suddetti regolamenti ,
considerando che con decisione 78/560/CEE ( 3 ) , modificata da ultimo con regolamento ( CEE ) n . 2854/79 ( 4 ) , la Commissione ha istituito un controllo retrospettivo sulle importazioni di calzature nella Comunità ;
considerando che con regolamento ( CEE ) n . 3329/80 ( 5 ) la durata di validità di tale decisione è stata estesa fino al 31 dicembre 1981 ;
considerando che persistono le ragioni che hanno condotto la Commissione a prendere detti provvedimenti , cioè la notevole pressione esercitata dalle importazioni nella Comunità di calzature e il rischio di un grave pregiudizio ai produttori comunitari di prodotti similari o direttamente concorrenti ;
considerando che è pertanto necessario prorogare il controllo retrospettivo ,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :
Articolo 1
La durata di validità della decisione 78/560/CEE è estesa fino al 31 dicembre 1982 .
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1982 ed è applicabile fino al 31 dicembre 1982 .
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .
Fatto a Bruxelles , il 22 dicembre 1981 .
Per la Commissione
Wilhelm HAFERKAMP
Vicepresidente
( 1 ) GU n . L 131 del 29 . 5 . 1979 , pag . 15 .
( 2 ) GU n . L 131 del 29 . 5 . 1979 , pag . 1 .
( 3 ) GU n . L 188 dell ' 11 . 7 . 1978 , pag . 28 .
( 4 ) GU n . L 323 del 19 . 12 . 1979 , pag . 6 .
( 6 ) GU n . L 349 del 23 . 12 . 1980 , pag . 5 .
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