Avis juridique important
Regolamento (CEE) n. 3699/81 della Commissione, del 23 dicembre 1981, che deroga al regolamento (CEE) n. 1204/72 che stabilisce le modalità di applicazione del regime d' integrazione per i semi oleosi
Gazzetta ufficiale n. L 369 del 24/12/1981 pag. 0032
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REGOLAMENTO ( CEE ) N . 3699/81 DELLA COMMISSIONE
del 23 dicembre 1981
che deroga al regolamento ( CEE ) n . 1204/72 che stabilisce le modalità di applicazione del regime d ' integrazione per i semi oleosi
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea ,
visto il regolamento n . 136/66/CEE del Consiglio , del 22 settembre 1966 , relativo all ' attuazione di un ' organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi ( 1 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 3454/80 ( 2 ) , in particolare l ' articolo 27 , paragrafo 5 ,
considerando che a norma dell ' articolo 10 , paragrafo 1 , del regolamento ( CEE ) n . 1204/72 della Commissione ( 3 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 3325/81 ( 4 ) , salvo casi di forza maggiore , la parte ID del certificato obbliga a trasformare la quantità identificata entro un termine di 270 giorni dalla data di rilascio ; che in una situazione normale del mercato è risultato che tale termine non viene totalmente utilizzato ; che , inoltre , questo termine può , in certi casi , favorire operazioni speculative ; che , per seguire , le pratiche adottate dalle industrie per quanto riguarda l ' intervallo che intercorre tra la messa sotto controllo e la triturazione dei semi , è opportuno portare detto termine a 60 giorni ; che la riduzione del termine consente altresì agli organismi incaricati del controllo di accelerare talune operazioni di controllo ;
considerando che è opportuno limitare l ' applicazione delle predette misure al periodo che consente di valutarne l ' efficacia ;
considerando che il comitato di gestione per i grassi non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente ,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :
Articolo 1
In deroga all ' articolo 10 , paragrafo 1 , primo comma del regolamento ( CEE ) n . 1204/72 , per i semi messi sotto controllo nell ' oleificio nel periodo che va dal 1° gennaio al 30 giugno 1982 , salvo casi di forza maggiore , la parte ID del certificato obbliga a trasformare la quantità identificata entro un termine di 60 giorni dalla data di rilascio .
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee .
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .
Fatto a Bruxelles , il 23 dicembre 1981 .
Per la Commissione
Poul DALSAGER
Membro della Commissione
( 1 ) GU n . 172 del 30 . 9 . 1966 , pag . 3025/66 .
( 2 ) GU n . L 360 del 31 . 12 . 1980 , pag . 16 .
( 3 ) GU n . L 133 del 10 . 6 . 1972 , pag . 1 .
( 4 ) GU n . L 334 del 21 . 11 . 1981 , pag . 30 .
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