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Regolamento (CEE) n. 3700/81 della Commissione, del 23 dicembre 1981, che stabilisce le modalità d'applicazione provvisorie degli accordi sui formaggi conclusi con l'Austria e con la Finlandia
Gazzetta ufficiale n. L 369 del 24/12/1981 pag. 0033 - 0035
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 14 pag. 0098
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 14 pag. 0098
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REGOLAMENTO ( CEE ) N . 3700/81 DELLA COMMISSIONE
del 23 dicembre 1981
che stabilisce le modalità di applicazione provvisorie degli accordi sui formaggi conclusi con l ' Austria e con Finlandia
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea ,
visto il regolamento ( CEE ) n . 804/68 del Consiglio , del 27 giugno 1968 , relativo all ' organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ( 1 ) , modificato da ultimo dall ' atto di adesione della Grecia , in particolare l ' articolo 14 ,
visto il regolamento ( CEE ) n . 3661/81 del Consiglio , del 15 dicembre 1981 , relativo a misure interinali concernenti l ' applicazione degli accordi sui formaggi conclusi con l ' Austria e con la Finlandia ( 2 ) ,
considerando che il regolamento ( CEE ) n . 2915/79 del Consiglio , del 18 dicembre 1979 , che determina i gruppi di prodotti e le disposizioni speciali relative al calcolo dei prelievi nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ( 3 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 3268/81 ( 4 ) , ed il regolamento ( CEE ) n . 2965/79 della Commissione , del 18 dicembre 1979 , relativo alla definizione delle condizioni alle quali è subordinata l ' ammissione di taluni prodotti lattiero-caseari in alcune voci tariffarie ( 5 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 1898/81 ( 6 ) , prevedono le misure attualmente applicabili ai formaggi in provenienza dall ' Austria o dalla Finlandia ;
considerando che tali modalità devono essere adattate agli accordi applicabili a decorrere dal 1° gennaio 1982 ;
considerando che tali adattamenti devono comportare la fissazione dei prelievi e delle modalità relative ai certificati che accompagnano i formaggi ;
considerando che l ' attuale certificato IMA 1 dovrebbe essere applicato agli altri formaggi oggetto dell ' accordo ; che non occorre più che in tale certificato siano indicati dati particolari come il valore franco frontiera ;
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :
Articolo 1
Le seguenti modalità provvisorie si applicano per quanto riguarda le importazioni dei formaggi provenienti dall ' Austria e dalla Finlandia ;
1 . Il prelievo applicabile ai formaggi Emmental , Gruyère , Sbrinz e Bergkaese , aventi un tenore minimo di materie grasse di 45 % , in peso , della sostanza secca , di una maturazione di almeno tre mesi , della sottovoce 04.04 A I e II della tariffa doganale comune , originari dell ' Austria e della Finlandia , è di 18,13 ECU per 100 kg , qualunque sia il valore franco frontiera , semprechù siano rispettate le disposizioni del regolamento ( CEE ) n . 2965/79 applicabili a tali formaggi . Il prelievo si applica indipendentemente dal fatto che sia riempita la casella 15 del certificato IMA 1 .
2 . Il prelievo applicabile ai formaggi fusi , nella cui fabbricazione non sono stati impiegati altri formaggi che non siano l ' Emmental , il Gruyère , l ' Appenzell e , eventualmente , a titolo aggiuntivo , il Glaris alle erbe ( detto Schabziger ) condizionati per la vendita al minuto ed aventi un tenore di materie grasse , in peso , della sostanza secca inferiore o uguale a 56 % , della sottovoce 04.04 D I o 04.04 D II a ) 1 della tariffa doganale comune , originari dell ' Austria o della Finlandia , è di 36,27 ECU per 100 kg , semprechù siano rispettate le disposizioni del regolamento ( CEE ) n . 2965/79 applicabili a tali formaggi fusi .
3 . Il prelievo applicabile ai formaggi Tilsit e Butterkaese , della sottovoce 04.04 E I b ) 2 della tariffa doganale comune è di 55 ECU per 100 kg per quanto riguarda i formaggi originari dell ' Austria , semprechù siano rispettate le disposizioni del regolamento ( CEE ) n . 2965/79 applicabili a tali formaggi .
4 . Il prelievo applicabile ai seguenti formaggi originari dell ' Austria è di 50 ECU per 100 kg :
a ) formaggi a pasta erborinata , della sottovoce 04.04 C della tariffa doganale comune ;
b ) Edam , avente un tenore minimo , in peso , di materie grasse della sostanza secca superiore al 40 % ma inferiore al 48 % , in forme standard di peso inferiore o uguale a 350 g ( detto « Geheimratskaese » ) , della sottovoce 04.04 E I b ) 5 della tariffa doganale comune ;
c ) formaggi detti « Fetta » e « Kefalo-Tyri » , fabbricati con latte di vacca ed aventi un tenore di materie grasse , in peso , della sostanza secca inferiore al 48 % , della sottovoce 04.04 E I b ) 5 della tariffa doganale comune .
5 . Il prelievo applicabile ai formaggi « Finlandia » , aventi un tenore minimo di materie grasse di 45 % , in peso , della sostanza secca , di una maturazione di almeno 100 giorni in blocchi rettangolari di peso netto uguale o superiore a 30 kg , della sottovoce 04.04 E I b ) 5 , originari della Finlandia , è di 18,13 ECU per 100 kg .
Articolo 2
1 . Per i prodotti delle sottovoci :
- 04.04 A II
- 04.04 D II a ) 1
della tariffa doganale comune , il beneficio dei prelievi stabiliti all ' articolo 1 , paragrafi 1 e 2 , è pure subordinato alla presentazione del certificato IMA 1 già previsto , secondo i casi , per i formaggi delle sottovoci :
- 04.04 A I
- 04.04 D I
2 . Per i formaggi di cui all ' articolo 1 , paragrafi 4 e 5 , il benificio dei prelievi stabiliti è pure subordinato alla presentazione del certificato IMA 1 che deve portare le menzioni di cui all ' allegato del presente regolamento .
3 . Le disposizioni del regolamento ( CEE ) n . 2965/79 sono applicabili ai prodotti di cui ai paragrafi 1 e 2 .
4 . I suddetti certificati devono essere rilasciati :
- per quanto concerne l ' Austria , dal « Milchwirtschaftsfonds » e/o da « OEsterreichische Hartkaese Export-Gesellschaft » agendo di concerto o separatamente ;
- per quanto concerne la Finlandia , dal « Maitotaloustuotteiden Tarkastuslaitos » .
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee .
Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 1982 .
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .
Fatto a Bruxelles , il 23 dicembre 1981 .
Per la Commissione
Poul DALSAGER
Membro della Commissione
( 1 ) GU n . L 148 del 28 . 6 . 1968 , pag . 13 .
( 2 ) GU n . L 366 del 22 . 12 . 1981 , pag . 5 .
( 3 ) GU n . L 329 del 24 . 12 . 1979 , pag . 1 .
( 4 ) GU n . L 330 del 18 . 11 . 1981 , pag . 1 .
( 5 ) GU n . L 336 del 29 . 12 . 1979 , pag . 15 .
( 6 ) GU n . L 188 del 10 . 7 . 1981 , pag . 14 .
ALLEGATO
Norme per la compilazione dei certificati
Oltre alle caselle da 1 a 9 , 17 e 18 , devono essere riempite :
A . Per quanto riguarda i formaggi Edam della sottovoce 04.04 E I b ) 5 della tariffa doganale comune :
1 . la casella 7 , indicando « formaggio Edam , in forme di peso netto inferiore o uguale a 350 g ( detto « Geheimratskaese » ) ;
2 . la casella 11 , indicando « uguale o superiore a 40 % ed inferiore a 48 % » .
B . Per quanto riguarda i formaggi a pasta erborinata della sottovoce 04.04 C della tariffa doganale comune :
la casella 7 , indicando « formaggi a pasta erborinata , diversi da quelli grattugiati o in polvere » .
C . Per quanto riguarda i formaggi « Fetta » e « Kefalo-Tyri » della sottovoce 04.04 E I b ) 5 della tariffa doganale comune :
1 . la casella 7 , indicando , secondo i casi , « Fetta » o « Kefalo-Tyri » ,
2 . la casella 10 , indicando « esclusivamente latte di vacca di produzione nazionale » ;
3 . la casella 11 , indicando « inferiore a 48 % » .
D . Per quanto riguarda i formaggi « Finlandia » della sottovoce 04.04 E I b ) 5 della tariffa doganale comune :
1 . la casella 7 , indicando « formaggi Finlandia » , in blocchi di forma rettangolare , aventi peso netto uguale o superiore a 30 kg » .
2 . la casella 11 , indicando « almeno 45 % » ;
3 . la casella 14 , indicando « almeno 100 giorni » .
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