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Regolamento (CEE) n. 3717/81 del Consiglio, del 21 dicembre 1981, che proroga il regolamento (CEE) n. 3310/75 relativo all' agricoltura del Granducato del Lussemburgo
Gazzetta ufficiale n. L 373 del 29/12/1981 pag. 0003
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REGOLAMENTO ( CEE ) N . 3717/81 DEL CONSIGLIO
del 21 dicembre 1981
che proroga il regolamento ( CEE ) n . 3310/75 relativo all ' agricoltura del Granducato del Lussemburgo
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea ,
visto il protocollo concernente il Granducato del Lussemburgo , ad esso allegato ,
visto il regolamento ( CEE ) n . 541/70 del Consiglio , del 20 marzo 1970 , relativo all ' agricoltura del Granducato del Lussemburgo ( 1 ) ,
visto il regolamento ( CEE ) n . 3310/75 del Consiglio , del 16 dicembre 1975 , relativo all ' agricoltura del Granducato del Lussemburgo ( 2 ) modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 3451/80 ( 3 ) , in particolare gli articoli 1 e 2 ,
vista la proposta della Commissione ,
considerando che , a norma dell ' articolo 1 , paragrafo 1 , secondo comma , del protocollo concernente il Granducato del Lussemburgo , il Belgio , il Lussemburgo e i Paesi Bassi applicano il regime di cui all ' articolo 6 , terzo comma , della convenzione di unione economica belgo-lussemburghese del 25 luglio 1921 ; che l ' applicazione di tale regime è stata prorogata da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 3451/80 fino al momento in cui sarà attuata l ' armonizzazione dei diritti fiscali specifici sui vini nella Comunità e al più tardi fino al 31 dicembre 1981 ; che tuttavia il Consiglio deve decidere in quale misura tali disposizioni debbano essere mantenute , modificate o albolite ;
considerando che l ' armonizzazione dei diritti fiscali specifici sui vini nella Comunità non è ancora realizzata ; che l ' applicazione di detto regime in favore dei vini lussemburghesi continuerà a presentare una certa importanza per il reddito agricolo del Granducato del Lussemburgo nel settore interessato ;
considerando che , tenendo conto delle altre ragioni menzionate nei regolamenti ( CEE ) n . 541/70 e ( CEE ) n . 3310/75 , occorre prorogare quest ' ultimo regolamento ,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :
Articolo 1
La data del 31 dicembre 1981 che figura all ' articolo 2 , primo comma , del regolamento ( CEE ) n . 3310/75 è sostituita con la data del 31 dicembre 1982 .
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1982 .
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .
Fatto a Bruxelles , addì 21 dicembre 1981 .
Per il Consiglio
Il Presidente
N . RIDLEY
( 1 ) GU n . L 38 del 25 . 3 . 1970 , pag . 3 .
( 2 ) GU n . L 328 del 20 . 12 . 1975 , pag . 12 .
( 3 ) GU n . L 360 del 31 . 12 . 1980 , pag . 13 .
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