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Regolamento (CEE) n. 3718/81 del Consiglio, del 21 dicembre 1981, che modifica il regolamento (CEE) n. 315/68 relativo alla determinazione di norme di qualità per i bulbi, i tuberi e i rizomi da fiore
Gazzetta ufficiale n. L 373 del 29/12/1981 pag. 0004 - 0004
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REGOLAMENTO ( CEE ) N . 3718/81 DEL CONSIGLIO
del 21 dicembre 1981
che modifica il regolamento ( CEE ) n . 315/68 relativo alla determinazione di norme di qualità per i bulbi , i tuberi e i rizomi da fiore
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea ,
visto il regolamento ( CEE ) n . 234/68 del Consiglio , del 27 febbraio 1968 , relativo all ' attuazione di un ' organizzazione comune dei mercati nel settore delle piante vive e dei prodotti della floricoltura ( 1 ) , in particolare l ' articolo 3 ,
vista la proposta della Commissione ( 2 ) ,
visto il parere del Parlamento europeo ( 3 ) ,
considerando che il regolamento ( CEE ) n . 315/68 ( 4 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 2530/80 ( 5 ) , ha fissato le norme di qualità per i bulbi , i tuberi ed i rizomi da fiore , destinati ai consumatori o all ' esportazione verso i paesi terzi ;
considerando che i prodotti destinati alla moltiplicazione sono oggetto di un attivo commercio all ' interno della Comunità ; che è pertanto opportuno prevedere norme di qualità per tali prodotti ,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :
Articolo 1
All ' articolo 2 , paragrafo 1 , del regolamento ( CEE ) n . 315/68 è aggiunto il comma seguente :
« I prodotti di cui all ' articolo 1 aventi una destinazione diversa da quella di cui al primo comma del presente articolo possono essere commercializzati all ' interno della Comunità solamente :
a ) se rispondono alle disposizioni stabilite nell ' allegato , titolo II , primo comma ;
b ) se ogni imballaggio contiene un numero minimo di pezzi da determinare secondo la procedura prevista all ' articolo 14 del regolamento ( CEE ) n . 234/68 ;
c ) se ogni imballaggio è chiuso ;
d ) se ogni imballaggio reca , in caratteri leggibili ed indelebili , le seguenti indicazioni ;
- identificazione
venditore : norme ed indirizzo o identificazione simbolica
- natura del prodotto :
" prodotti destinati alla moltiplicazione " » .
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità economica europee .
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .
Fatto a Bruxelles , addì 21 dicembre 1981 .
Per il Consiglio
Il presidente
N . RIDLEY
( 1 ) GU n . L 55 del 2 . 3 . 1968 , pag . 1 .
( 2 ) GU n . C 266 del 17 . 10 . 1981 , pag . 4 .
( 3 ) Parere reso il 17 dicembre 1981 ( non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale ) .
( 4 ) GU n . L 71 del 21 . 3 . 1968 , pag . 1 .
( 5 ) GU n . L 259 del 2 . 10 . 1980 , pag . 6 .
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