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Regolamento (CEE) n. 3721/81 del Consiglio, del 21 dicembre 1981, che modifica i regolamenti (CEE) n. 1893/79 e (CEE) n. 2592/79 concernenti la registrazione nella Comunità delle importazioni di petrolio greggio e di prodotti petroliferi
Gazzetta ufficiale n. L 373 del 29/12/1981 pag. 0009 - 0009
edizione speciale spagnola: capitolo 12 tomo 4 pag. 0036
edizione speciale portoghese: capitolo 12 tomo 4 pag. 0036
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REGOLAMENTO ( CEE ) N . 3721/81 DEL CONSIGLIO
del 21 dicembre 1981
che modifica i regolamenti ( CEE ) n . 1893/79 e ( CEE ) n . 2592/79 concernenti la registrazione nella Comunità delle importazioni di petrolio greggio e di prodotti petroliferi
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo 103 ,
vista la proposta della Commissione ,
considerando che , con regolamento ( CEE ) n . 1893/79 ( 1 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 481/81 ( 2 ) , che scade il 31 dicembre 1981 , il Consiglio ha instaurato nella Comunità la registrazione delle importazioni di petrolio greggio e dei prodotti petroliferi ;
considerando che , con regolamento ( CEE ) n . 2592/79 ( 3 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 484/81 , che scade il 31 dicembre 1981 , il Consiglio ha stabilito le norme in base alle quali viene effettuata nella Comunità detta registrazione ;
considerando che , data la situazione dell ' approvvigionamento , è d ' uopo che gli Stati membri e la Commissione siano regolarmente informati dei costi di approvvigionamento del petrolio greggio e che quindi è opportuno mantenere in funzione il meccanismo di informazione sulle importazioni di petrolio greggio ;
considerando che la conoscenza di taluni elementi particolareggiati d ' informazione è necessaria alla Commissione soltanto in periodo di tensione sul mercato ,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :
Articolo 1
All ' articolo 5 del regolamento ( CEE ) n . 1893/79 e all ' articolo 8 del regolamento ( CEE ) n . 2592/79 , la data del 31 dicembre 1981 è sostituita da quella del 31 dicembre 1982 .
Articolo 2
L ' articolo 4 , paragrafo 2 , del regolamento ( CEE ) n . 2592/79 è sostituito dal testo seguente :
« 2 . Inoltre , qualora la situazione del mercato lo giustifichi , per permettere una migliore conoscenza delle condizioni in cui le importazioni sono state realizzate , gli Stati membri trasmettono alla Commissione , su esplicita richiesta di quest ' ultima e previa consultazione degli altri Stati membri , i prezzi dei principali tipi di petrolio greggio , calcolati per frazioni dei volumi importati conformemente alle modalità d ' applicazione adottate dalla Commissione ai sensi dell ' articolo 7 » .
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee .
Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 1982 .
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .
Fatto a Bruxelles , addì 21 dicembre 1981 .
Per il Consiglio
Il Presidente
N . RIDLEY
( 1 ) GU n . L 220 del 30 . 8 . 1979 , pag . 1 .
( 2 ) GU n . L 52 del 27 . 2 . 1981 , pag . 1 .
( 3 ) GU n . L 297 del 24 . 11 . 1979 , pag . 1 .
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