Avis juridique important
Regolamento (CEE) n. 3729/81 della Commissione, del 21 dicembre 1981, che fissa i prezzi di riferimento validi fino al 31 dicembre 1982 per i tonni destinati all' industria conserviera
Gazzetta ufficiale n. L 373 del 29/12/1981 pag. 0028
*****
REGOLAMENTO (CEE) N. 3729/81 DELLA COMMISSIONE
del 21 dicembre 1981
che fissa i prezzi di riferimento validi fino al 31 dicembre 1982 per i tonni destinati all'industria conserviera
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto il regolamento (CEE) n. 100/76 del Consiglio, del 19 gennaio 1976, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3443/80 (2), in particolare l'articolo 19, paragrafo 6, primo comma,
considerando che l'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 100/76 dispone che vengano fissati annualmente, per i prodotti elencati fra l'altro nell'allegato III, lettera A, dello stesso regolamento, prezzi di riferimento validi per la Comunità;
considerando che i prezzi di riferimento validi per la campagna di pesca 1981 sono stati fissati, per i tonni destinati all'industria conserviera, con regolamento (CEE) n. 278/81 della Commissione (3);
considerando che all'articolo 19, paragrafo 2, quarto e quinto comma del regolamento (CEE) n. 100/76 sono precisati i criteri cui occorre attenersi nel fissare il prezzo di riferimento dei prodotti elencati nell'allegato III, lettera A; che, sulla base di tali criteri, i prezzi di riferimento in causa vengono fissati ai livelli definiti nel presente regolamento;
considerando che le misure previste del presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti della pesca,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I prezzi di riferimento per i tonni, freschi o refrigerati, congelati, destinati alla fabbricazione industriale dei prodotti di cui alla voce 16.04 [sottovoce 03.01 B I c) 1 della tariffa doganale comune], sono fissati, per il periodo che si conclude il 31 dicembre 1982, agli importi seguenti:
1.2,4 // // // // Prezzo di riferimento (in ECU/t) // // 1.2.3.4 // Prodotti // Interi // Senza visceri e branchie // Altri // // // // // Tonni albacora, di peso non superiore a 10 kg cadauno // 652 // 743 // 809 // Tonni albacora, di peso superiore a 10 kg cadauno // 717 // 817 // 889 // Alalonga, di peso superiore a 10 kg // 1 042 // 1 190 // 1 295 // Alalonga, di peso superiore a 10 kg cadauno // 816 // 930 // 1 011 // Altre specie di tonni // 457 // 520 // 567 // // // //
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 1982.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 1981.
Per la Commissione
Giorgios CONTOGEORGIS
Membro della Commissione
(1) GU n. L 20 del 28. 1. 1976, pag. 1.
(2) GU n. L 359 del 31. 12. 1980, pag. 13.
(3) GU n. L 30 del 2. 2. 1981, pag. 18.
Top