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Regolamento (CEE) n. 3749/86 della Commissione del 9 dicembre 1986 che stabilisce il fatto generatore per il calcolo degli importi dei prelievi e delle restituzioni nel settore del riso
Gazzetta ufficiale n. L 348 del 10/12/1986 pag. 0032 - 0032
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 22 pag. 0094
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 22 pag. 0094
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REGOLAMENTO (CEE) N. 3749/86 DELLA COMMISSIONE
del 9 dicembre 1986
che stabilisce il fatto generatore per il calcolo degli importi dei prelievi e delle restituzioni nel settore del riso
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell' 11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune (1), in particolare l'articolo 5, paragrafo 3,
considerando che, in virtù del regolamento (CEE) n. 3294/86 della Commissione (2), il tasso di conversione è determinato mediante un coefficiente monetario il cui calcolo e la cui applicazione sono simili a quelli già conosciuti degli importi compensativi monetari;
considerando che, a norma dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1676/85, se si modifica un tasso di conversione agricolo, tale modifica incide sugli importi per i quali il fatto generatore si produce dopo l'entrata in vigore del nuovo tasso di conversione agricolo; che, per fatto generatore ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), del suddetto regolamento s'intende, per gli importi riscossi o versati negli scambi, l'espletamento delle formalità doganali d'importazione o d'esportazione;
considerando che in tal modo gli importi fissati in anticipo dei prelievi e delle restituzioni possono variare in moneta nazionale; che, pertanto, la fissazione anticipata dei prelievi e delle restituzioni costituisce un rischio imprevedibile per gli operatori; che è quindi necessario prevedere, come fatto generatore, la data dell'accettazione della domanda di fissazione anticipata dei prelievi o delle restituzioni per l'applicazione del tasso di conversione per il calcolo degli importi in moneta nazionale;
considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il fatto generatore per la conversione in moneta nazionale degli importi dei prelievi e delle restituzioni applicabili nel settore del riso è:
- nel caso della fissazione anticipata di tali importi, il giorno della presentazione della domanda di fissazione anticipata,
- nel caso di una fissazione anticipata mediante gara, l'ultimo giorno del termine per la presentazione delle offerte.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 9 dicembre 1986.
Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente
(1) GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.
(2) GU n. L 304 del 30. 10. 1986, pag. 25.
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