N. L 355/ 12 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 16. 12. 86
REGOLAMENTO (CEE) N. 3814/86 DELLA COMMISSIONE
del 15 dicembre 1986
relativo alla fornitura di varie partite di butteroil a titolo di aiuto alimentare
mento (CEE) n. 1354/83 della Commissione, del 17
maggio 1983, recante modalità generali di mobilitazione e
di fornitura di latte scremato in polvere, di burro e di
butteroil a titolo di aiuto alimentare (*), modificato da
ultimo dal regolamento (CEE) n . 3826/85 (*) ; che è neces
sario in particolare precisare i termini e le modalità di
consegna, nonché la procedura che gli organismi d'inter
vento devono applicare per determinare le relative spese ;
considerando che le misure previste dal presente regola
mento sono conformi al parere del comitato di gestione
per il latte e i prodotti lattiero-caseari,
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica
europea,
visto il regolamento (CEE) n . 3331 /82 del Consiglio, del 3
dicembre 1982, relativo alla politica e alla gestione
dell'aiuto alimentare e che modifica il regolamento (CEE)
n . 2750/75 ('), in particolare l'articolo 3 , paragrafo 1 ,
primo comma,
visto il regolamento (CEE) n . 232/86 del Consiglio, del 27
gennaio 1986, che fissa le norme d'applicazione per il
1986 del regolamento (CEE) n . 3331 /82 relativo alla poli
tica e alla gestione dell'aiuto alimentare (2),
visto il regolamento (CEE) n . 804/68 del Consiglio, del 27
giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei
mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-casea
ri (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n.
1335/86 (4), in particolare l'articolo 6, paragrafo 7,
considerando che, a seguito di varie decisioni relative alla
concessione di aiuti alimentari, la Commissione ha accor
dato a una serie di paesi ed organismi beneficiari 142
tonnellate di butteroil da fornire fob, cif o reso destina
zione ;
considerando che è pertanto opportuno procedere a tale
fornitura in conformità delle norme previste dal regola
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :
Articolo 1
Gli organismi d'intervento provvedono affinché si
proceda, in conformità del regolamento (CEE) n. 1354/83,
alla fornitura di butteroil a titolo di aiuto alimentare alle
condizioni specificate nell'allegato .
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno
successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale
delle Comunità europee.
Il presente regolamento e . obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri .
Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 1986.
Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente
(') GU n. L 352 del 14. 12. 1982, pag. 1 .
(2) GU n. L 29 del 4. 2. 1986, pag. 3 .
0 GU n . L 148 del 28 . 6 . 1968 , pag. 13 .
O GU n . L 119 dell'8 . 5 . 1986, pag. 19 .
0 GU n. L 142 dell' 1 . 6. 1983, pag. 1 .
(6) GU n. L 371 del 31 . 12. 1985, pag. 1 .
16. 12. 86 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 355/ 13
ALLEGATO
Bando di gara (')
Designazione della partita A
1 . Programma : 1986
a) base giurìdica
b) attribuzione
Regolamento (CEE) n. 232/86 del Consiglio
Decisione della Commissione del 10 febbraio 1986
2. Beneficiario PAM
3. Paese di destinazione Mauritania
4. Fase e luogo di consegna fob
5. Rappresentante del beneficiario (2) (3) —
6. Quantitativo totale 42 t
7. Provenienza del butteroil Da produrre con burro d'intervento
8 . Organismo d'intervento detentore delle
scorte Olandese
9 . Caratteristiche specifiche —
10. Imballaggio 5 kg
11 . Iscrizioni supplementari sull'imballaggio « MAURITANIE 0005505 / ACTION DU PROGRAMME ALIMENTAIRE
MONDIAL / DAKAR / EN TRANSIT VERS ROSSO MAURITANIE »
12. Periodo d'imbarco Prima del 15 gennaio 1987
13 . Data di scadenza del termine di presenta
zione delle offerte
—
14. In caso di seconda gara nel quadro dell'arti
colo 14, paragrafo 2, del regolamento (CEE)
n. 1354/83 :
a) periodo d'imbarco
b) data di scadenza del termine di presenta
zione delle offerte
15. Varie
i
Le spese di consegna sono determinate dall'organismo d'intervento olandese, confor
memente all'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 1354/83 (4) (*) (*) Q
N. L 355/14 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 16 . 12. 86
t
Designazione della partita B
1 . Programma : 1986
a) base giuridica
b) attribuzione
Regolamento (CEE) n. 232/86 del Consiglio
Decisione della Commissione del 18 luglio 1986
2. Beneficiario Central Leiteira de Luanda UEE — Ministério da Agricultura
3 . Paese di destinazione Angola
4. Fase e luogo di consegna cif Luanda
5. Rappresentante del beneficiario (3) S.E. Mme Tavira — Ambassadeur d'Angola à Bruxelles, 182, rue Franz Merjay —
1180 Bruxelles
Tel. 244 49 86 — Telex : 63170 EMBRUX
6. Quantitativo totale 100 t
7. Provenienza del butteroil Da produrre con burro d'intervento
8 . Organismo d'intervento detentore delle
scorte Tedesco
9. Caratteristiche specifiche —
10. Imballaggio (8)
11 . Iscrizioni supplementari sull'imballaggio « BUTTEROIL / DONATIVO DA COMUNIDADE ECONÒMICA EUROPEIA A
ANGOLA »
12. Periodo d'imbarco Prima del 31 marzo 1987
13. Data di scadenza del termine di presenta
zione delle offerte
—
14. In caso di seconda gara nel quadro dell'arti
colo 14, paragrafo 2, del regolamento (CEE)
n. 1354/83 :
i
a) periodo d'imbarco
b) data di scadenza del termine di presenta
zione delle offerte
15. Varie Le spese di consegna sono determinate dall'organismo d'intervento tedesco, confor
memente all'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 1354/83 (4)
16. 12. 86 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 355/ 15
Note :
(') Il presente allegato, unitamente al bando pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n.
C 208 del A agosto 1983, pagina 9, funge da bando di gara.
(2) Vedi elenco pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. C 229 del 26 agosto 1983,
pagina 2.
(3) Non appena sia stato informato dell'aggiudicazione dell'appalto, l'aggiudicatario si mette immediatamente
in contatto con il beneficiario o con il suo rappresentante per stabilire i documenti di spedizione neces
sari e tutte le modalità relative all' imbarco (tempo, frequenza, luogo e altre circostanze).
(4) L'aggiudicatario rilascia al beneficiario che ne faccia richiesta un certificato redatto da un organismo uffi
ciale da cui risulti che le norme in vigore, per quanto concerne la radiazione nucleare, nello Stato
membro in questione non sono superate.
(*) Certificato veterinario rilasciato da un organismo ufficiale, attestante che il prodotto, proveniente da
animali sani, è stato lavorato in condizioni sanitarie eccellenti controllate da personale tecnico specializ
zato, e che nella zona di produzione del latte crudo non si sono manifestati casi di afta epizootica.
(') L'aggiudicatario trasmette ai rappresentanti dei beneficiari, al momento della consegna, un certificato
sanitario .
0 L'aggiudicatario trasmette ai rappresentanti dei beneficiari, al momento della consegna, un certificato
d'origine.
(8) In fusti metallici, nuovi di contenuto di 190 kg a 200 kg (da precisare nell'offerta) rivestiti internamente di
una vernice idonea al contatto con gli alimenti o sottoposti ad un trattamento che dà garanzie equivalenti,
muniti di cocchiume, completamente pieni ed ermeticamente chiusi in atmosfera di azoto. La resistenza
del fusto agli urti deve essere sufficiente per sopportare un lungo trasporto marittimo. I fusti metallici non
devono, per loro natura, essere nocivi alla salute umana o provocare un cambiamento di colore, di sapore
o di odore del loro contenuto. La chiusura dei fusti deve essere assolutamente ermetica.
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