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Regolamento (CEE) n. 3819/86 della Commissione del 15 dicembre 1986 che modifica i regolamenti (CEE) n. 2213/76 e (CEE) n. 2315/76 relativi alla vendita di latte scremato in polvere e di burro d' ammasso pubblico
Gazzetta ufficiale n. L 355 del 16/12/1986 pag. 0026 - 0026
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 22 pag. 0096
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 22 pag. 0096
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REGOLAMENTO (CEE) N. 3819/86 DELLA COMMISSIONE
del 15 dicembre 1986
che modifica i regolamenti (CEE) n. 2213/76 e (CEE) n. 2315/76 relativi alla vendita di latte scremato in polvere e di burro d'ammasso pubblico
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1335/86 (2), in particolare l'articolo 6, paragrafo 7 e l'articolo 7, paragrafo 5,
considerando che il regolamento (CEE) n. 2213/76 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 820/86 (4), prevede che il latte scremato in polvere posto in vendita deve essere stato immagazzinato dall'organismo d'intervento anteriormente al 1o gennaio 1985;
considerando che il regolamento (CEE) n. 2315/76 della Commissione (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 819/86 (6), prevede che il prodotto posto in vendita deve essere stato immagazzinato dall'organismo d'intervento anteriormente al 1o giugno 1985;
considerando che, tenuto conto della situazione del mercato e delle giacenze di latte scremato in polvere e di burro, è opportuno sostituire le date del 1o gennaio 1985 e del 1o giugno 1985 con la data del 15 aprile 1986 e ridurre il prezzo di vendita di tali prodotti e le cauzioni previsti dall'articolo 2 dei regolamenti (CEE) n. 2213/76 e (CEE) n. 2315/76;
considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte ed i prodotti lattiero-caseari,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CEE) n. 2213/76 è modificato come segue:
1. All'articolo 1, la data del « 1o gennaio 1985 » è sostituita dalla data del « 15 aprile 1986 ».
2. All'articolo 2:
- paragrafo 1, i termini « 3 ECU » sono sostituiti dai termini « 1 ECU »;
- paragrafo 2, i termini « 3 ECU » sono sostituiti dai termini « 1 ECU ».
Articolo 2
Il regolamento (CEE) n. 2315/76 è modificato come segue:
1. All'articolo 1, la data del « 1o giugno 1985 » è sostituita dalla data del « 15 aprile 1986 ».
2. All'articolo 2:
- paragrafo 1, i termini « 2,5 unità di conto » sono sostituiti dai termini « 1 ECU »;
- paragrafo 2, i termini « 4 unità di conto » sono sostituiti dai termini « 1 ECU ».
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 1986.
Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente
(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.
(2) GU n. L 119 dell'8. 5. 1986, pag. 19.
(3) GU n. L 249 dell'11. 9. 1976, pag. 6.
(4) GU n. L 76 del 21. 3. 1986, pag. 13.
(5) GU n. L 261 del 25. 9. 1976, pag. 12.
(6) GU n. L 76 del 21. 3. 1976, pag. 12.
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