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Regolamento (CEE) n. 3829/86 della Commissione del 15 dicembre 1986 relativo alla classificazione di merci nella voce 44.15 della tariffa doganale comune
Gazzetta ufficiale n. L 356 del 17/12/1986 pag. 0005 - 0005
edizione speciale finlandese: capitolo 2 tomo 4 pag. 0212
edizione speciale svedese/ capitolo 2 tomo 4 pag. 0212
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REGOLAMENTO (CEE) N. 3829/86 DELLA COMMISSIONE
del 15 dicembre 1986
relativo alla classificazione di merci nella voce 44.15 della tariffa doganale comune
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto il regolamento (CEE) n. 97/69 del Consiglio, del 16 gennaio 1969, relativo alle misure da adottare per l'applicazione uniforme della nomenclatura della tariffa doganale comune (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2055/84 (2), in particolare l'articolo 3,
considerando che, per garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura della tariffa doganale comune, occorre stabilire le disposizioni relative alla classificazione di un pannello avente le seguenti caratteristiche:
- lunghezza da 1 981 mm a 2 400 mm, larghezza da 762 mm a 1 200 mm, spessore 44 mm circa,
- un'anima compresa tra due parti esterne in legno impiallacciato, ognuna delle quali è formata da tre strati,
- i due bordi della lunghezza (impiallacciati o no) e, eventualmente, un bordo o entrambi i bordi della larghezza (impiallacciati o no) costituiti principalmente da un unico pezzo di legno denominato « listello »,
e non sottoposto ad ulteriori lavorazioni;
considerando che la tariffa doganale comune allegata al regolamento (CEE) n. 950/68 del Consiglio (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3129/86 (4), contempla nella voce 44.15, fra l'altro, il legno impiallacciato ed il legno compensato, anche commisti con altre materie e, nella voce 44.23, i lavori di falegnameria ed i lavori di carpenteria per edifici e costruzioni; che per la classificazione del pannello in oggetto possono essere previste le predette voci;
considerando che il pannello in questione non presenta alcuna caratteristica, a parte la forma rettangolare e lo spessore, da cui possa dedursi la sua utilizzazione come porta; che, d'altro canto, questa forma rettangolare e questo spessore non bastano da soli a giustificare l'applicazione della regola generale n. 2, lettera a) per l'interpretazione della nomenclatura della tariffa doganale comune (articoli incompleti o non finiti) tenuto conto, fra l'altro, che il pannello in oggetto può essere utilizzato tale e quale per fini diversi dalla fabbricazione di una porta; che tale pannello non è stato quindi sufficientemente lavorato per giustificare una sua classificazione nella voce 44.23 come porta non finita e, di conseguenza, va classificato nella voce 44.15;
considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato della nomenclatura della tariffa doganale comune,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Un pannello avente le seguenti caratteristiche:
- lunghezza da 1 981 mm a 2 400 mm, larghezza da 762 mm a 1 200 mm, spessore 44 mm circa,
- un'anima compresa tra due parti esterne in legno impiallacciato, ognuna delle quali è formata da tre strati,
- i due bordi della lunghezza (impiallacciati o no) e, eventualmente, un bordo o entrambi i bordi della larghezza (impiallacciati o no) costituiti principalmente da un unico pezzo di legno denominato « listello »,
e non sottoposto ad ulteriori lavorazioni, va classificato nella seguente voce della tariffa doganale comune:
44.15 Legno impiallacciato o compensato, anche commisto con altre materie; legno intarsiato o incrostato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventunesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 1986.
Per la Commissione
COCKFIELD
Vicepresidente
(1) GU n. L 14 del 21. 1. 1969, pag. 1.
(2) GU n. L 191 del 19. 7. 1984, pag. 1.
(3) GU n. L 172 del 22. 7. 1968, pag. 1.
(4) GU n. L 292 del 16. 10. 1986, pag. 3.
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