Avis juridique important
Regolamento (CEE) n. 3834/86 della Commissione del 16 dicembre 1986 che modifica il regolamento (CEE) n. 1729/78 che stabilisce le modalità di applicazione concernenti la restituzione alla produzione per lo zucchero utilizzato nell' industria chimica
Gazzetta ufficiale n. L 356 del 17/12/1986 pag. 0013 - 0013
*****
REGOLAMENTO (CEE) N. 3834/86 DELLA COMMISSIONE
del 16 dicembre 1986
che modifica il regolamento (CEE) n. 1729/78 che stabilisce le modalità di applicazione concernenti la restituzione alla produzione per lo zucchero utilizzato nell'industria chimica
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 934/86 (2), in particolare l'articolo 9, paragrafo 6,
considerando che il regolamento (CEE) n. 1729/78 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2079/86 (4), prevede per il settore dello zucchero disposizioni concernenti lo svincolo della cauzione che sono più rigorose di quelle previste in materia per le restituzioni alla produzione nel settore dei cereali e del riso dal regolamento (CEE) n. 2169/86 della Commissione (5);
considerando che, dato che i prodotti di base dei due settori sono perfettamente sostituibili, occorre evitare, segnatamente in questo settore, un trattamento differenziato ingiustificato; che è a tale scopo opportuno prevedere per lo zucchero disposizioni analoghe a quelle adottate per lo svincolo della cauzione nel regolamento (CEE) n. 2169/86 che prevedono che la cauzione può essere svincolata proporzionalmente ai quantitativi corrispondenti al prodotto di base trasformato durante il periodo di validità del titolo di restituzione alla produzione;
considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il testo dell'articolo 2, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 1729/78 è sostituito dal seguente:
« 6. Per lo svincolo della cauzione di cui al paragrafo 5, l'esigenza principale ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione (1) è la trasformazione, entro il periodo di validità del titolo di restituzione, del quantitativo di prodotti di base indicato nella domanda nei prodotti chimici specificati nell'allegato del regolamento (CEE) n. 1010/86 del Consiglio (2).
Tuttavia, se l'interessato ha trasformato almeno il 95 % del quantitativo di prodotto di base indicato nella sua domanda, si considera che egli abbia adempiuto la suddetta esigenza principale.
(1) GU n. L 205 del 3. 8. 1985, pag. 5.
(2) GU n. L 94 del 9. 4. 1986, pag. 9. »
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 1986.
Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente
(1) GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.
(2) GU n. L 87 del 2. 4. 1986, pag. 1.
(3) GU n. L 201 del 25. 7. 1978, pag. 26.
(4) GU n. L 179 del 3. 7. 1986, pag. 20.
(5) GU n. L 189 dell'11. 7. 1986, pag. 12.
Top