Avis juridique important
Regolamento (CEE) n. 3835/86 della Commissione del 16 dicembre 1986 che modifica il regolamento (CEE) n. 2321/86 per quanto concerne la presentazione delle domande di concessione dell' idennità per l' abbandono definitivo della produzione lattiera
Gazzetta ufficiale n. L 356 del 17/12/1986 pag. 0014
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REGOLAMENTO (CEE) N. 3835/86 DELLA COMMISSIONE
del 16 dicembre 1986
che modifica il regolamento (CEE) n. 2321/86 per quanto concerne la presentazione delle domande di concessione dell'idennità per l'abbandono definitivo della produzione lattiera
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto il regolamento (CEE) n. 1336/86 del Consiglio, del 6 maggio 1986, che fissa un'indennità per l'abbandono definitivo della produzione lattiera (1), in particolare l'articolo 5,
considerando che il regolamento (CEE) n. 2321/86 della Commissione, del 24 luglio 1986, recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1336/86 del Consiglio che fissa un'indennità per l'abbandono definitivo della produzione lattiera (2), modificato dal regolamento (CEE) n. 3487/86 (3), ha previsto per il primo anno di applicazione che la domanda per la concessione dell'indennità deve essere presentata all'autorità competente nel periodo compreso fra il 28 luglio e il 30 novembre 1986; che, dato che taluni Stati membri si vedono costretti a fare applicare il disposto dell'articolo 3, paragrafo 3 del citato regolamento, è opportuno permettere una proroga del periodo di deposito delle domande di indennità presentate entro il 31 dicembre 1986;
considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e per i prodotti lattiero-caseari,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
All'articolo 3, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2321/86 il termine « proroga » è sostituito dai termini « proroga se necessario fino al 31 dicembre 1986 ».
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso è applicabile a decorrere dal 1o dicembre 1986.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 1986.
Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente
(1) GU n. L 119 dell'8. 5. 1986, pag. 21.
(2) GU n. L 202 del 25. 7. 1986, pag. 13.
(3) GU n. L 320 del 15. 11. 1986, pag. 22.
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