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Regolamento (CEE) n. 3840/86 della Commissione del 16 dicembre 1986 che modifica la nomenclatura delle merci per le statistiche del commercio estero della Comunità e del commercio tra gli Stati membri della stessa (Nimexe)
Gazzetta ufficiale n. L 368 del 29/12/1986 pag. 0001 - 0588
REGOLAMENTO (CEE) N. 3840/86 DELLA COMMISSIONE del 16 dicembre 1986 che modifica la nomenclatura delle merci per le statistiche del commercio estero della Comunità e del commercio tra gli stati membri della stessa (Nimexe)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto il regolamento (CEE) n. 1445/72 del Consiglio, del 24 aprile 1972, relativo alla nomenclatura delle merci per le statistiche del commercio estero della Comunità e del commercio tra gli Stati membri della stessa (Nimexe) (1), modificato dal regolamento (CEE) n. 3065/75 (2), in particolare l'articolo 5,
considerando che l'allegato al regolamento (CEE) n. 1445/72 è stato modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3631/85 della Commissione (3) ; che occorrono ulteriori modifiche;
considerando infatti che l'allegato «tariffa doganale comune» al regolamento (CEE) n. 950/68 del Consiglio (4) è stato modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3618/86 (5);
considerando che, ai fini della concordanza tra la nomenclatura della tariffa doganale comune e la Nimexe, occorre modificare quest'ultima in conformità;
considerando che occorre adattare all'evoluzione del commercio la ripartizione statistica di alcune voci o sottovoci tariffarie riprese nella Nimexe;
considerando che la concordanza con la nomenclatura della tariffa doganale comune e l'adattamento all'evoluzione del commercio saranno uniformemente realizzati solo mediante un certo numero di modifiche di ordine redazionale;
considerando che l'articolo 36 del regolamento (CEE) n. 1736/75 del Consiglio, del 24 giugno 1975, relativo alle statistiche del commercio estero della Comunità e del commercio tra gli Stati membri della stessa (6), fa obbligo alla Commissione di pubblicare la Nimexe nel testo in vigore il 1o gennaio di ciascun anno;
considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato della statistica per il commercio estero, (1) GU n. L 161 del 17.7.1972, pag. 1. (2) GU n. L 307 del 27.11.1975, pag. 1. (3) GU n. L 353 del 30.12.1985, pag. 1. (4) GU n. L 172 del 22.7.1968, pag. 1. (5) GU n. L 345 dell' 8.12.1986, pag. 1. (6) GU n. L 183 del 14.7.1975, pag. 3.
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato «Nimexe» del regolamento (CEE) n. 1445/72 è sostituito dall'allegato al presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 1987.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 1986.
Per la Commissione
Alois PFEIFFER
Membro della Commissione
ALLEGATO NOMENCLATURA delle merci per le statistiche del commercio estero della Comunità e del commercio tra gli stati membri della stessa (Nimexe)
INDICE SISTEMATICO
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DISPOSIZIONI PRELIMINARI
1. Le rubriche della Nimexe corrispondono a voci della nomenclatura per la classificazione delle merci nelle tariffe doganali (nomenclatura del Consiglio di cooperazione doganale, NCCD), a sottovoci della nomenclatura della tariffa doganale comune (in abbreviato TDC), a condizione che non siano state raggruppate oppure che non siano state sostituite da suddivisioni statistiche, o alle suddivisioni statistiche delle voci della NCCD e delle sottovoci della TDC. Inoltre, talune rubriche soddisfano, al di fuori di questo quadro, ad esigenze specifiche (ad esempio : merci trasportate a mezzo posta, merci dichiarate come provviste di bordo, ecc.).
Fra le rubriche della Nimexe che corrispondono a suddivisioni statistiche o che soddisfano ad esigenze particolari, talune sono d'applicazione facoltativa.
2. Ogni rubrica della Nimexe è caratterizzata dal suo numero di codice, dalla sua denominazione e, eventualmente, dalla sua unità supplementare. Tuttavia le rubriche facoltative della Nimexe sono sprovviste di numero di codice.
3. Il codice è composto di sei cifre : le prime quattro corrispondono alle voci della NCCD (eccettuate alcune voci della NCCD le quali hanno dovuto essere numerate in maniera diversa per ragioni tecniche, ad esempio la voce 73.15 e altre), mentre le ultime due specificano le rubriche della Nimexe.
4. La Nimexe è provvista di riferimenti alfanumerici alla Nomenclatura della TDC.
5. Ogni rubrica della Nimexe è seguita dall'indicativo di cinque cifre della voce della CTCI, 2a revisione - cioè della Classificazione tipo per il commercio internazionale, 2a revisione - nella quale essa si classifica.
6. L'interpretazione della Nimexe è retta dalle regole generali A e C della TDC, fino al livello delle sottovoci di quest'ultima. Queste regole si applicano analogicamente alle suddivisioni statistiche.
7. Le modificazioni della Nimexe prendono effetto unicamente al primo gennaio di ogni anno.
Nota sulle esportazioni di impianti industriali
Il regolamento (CEE) n. 518/79 della Commissione del 19 marzo 1979 (1) ha istituito una procedura semplificata di dichiarazione per la registrazione delle esportazioni di impianti industriali nelle statistiche del commercio estero della Comunità e del commercio tra gli Stati membri della stessa. Per ricorrere a questa procedura semplificata, coloro che sono tenuti a fornire l'informazione statistica devono, innanzitutto, avere ricevuto la relativa autorizzazione da parte del servizio competente indicato qui sotto: (1) GU n. L 69 del 20.3.1979, pag. 10 >PIC FILE= "T0031622">
ELENCO DEI SEGNI, ABBREVIAZIONI E SIMBOLI
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ELENCO DELLE UNITÀ SUPPLEMENTARI
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>PIC FILE= "T0031625"> SEZIONE I ANIMALI VIVI E PRODOTTI DEL REGNO ANIMALE
CAPITOLO 1 ANIMALI VIVI
Nota
Questo capitolo comprende tutti gli animali vivi, eccetto: a) i pesci, i crostacei ed i molluschi, compresi i testacei delle voci nn. 03.01 e 03.03;
b) le colture di microrganismi e di altri prodotti della voce n. 30.02;
c) gli animali della voce n. 97.08.
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CAPITOLO 2 CARNI E FRATTAGLIE COMMESTIBILI
Nota
Sono esclusi da questo capitolo: a) per quanto concerne le voci dal n. 02.01 al n. 02.04 e la voce n. 02.06, i prodotti non atti all'alimentazione umana;
b) le budella, le vesciche e gli stomaci di animali (n. 05.04), nonché il sangue di animali (n. 05.15).
c) i grassi animali, esclusi quelli previsti dalla voce n. 02.05 (capitolo 15).
Note complementari
1. A. Sono considerati come: a) «carcassa della specie bovina», ai sensi della sottovoce 02.01 A II, il corpo intero dell'animale macellato, dopo le operazioni di dissanguamento, svisceramento e scuoiamento, presentato con o senza la testa, con o senza le zampe e con o senza le altre frattaglie aderenti.
Qualora le carcasse siano presentate senza la testa, quest'ultima deve essere separata dalla carcassa all'altezza dell'articolazione occipito-atlantoidea ; qualora esse siano presentate senza le zampe, queste devono essere sezionate all'altezza delle articolazioni carpo-metacarpiche o tarso-metatarsiche ; è da considerare come «carcassa» la parte anteriore della carcassa comprendente tutte le ossa nonché il colletto e le spalle, ma con più di dieci paia di costole;
b) «mezzena della specie bovina», ai sensi della sottovoce 02.01 A II, il prodotto ottenuto dalla separazione della carcassa intera secondo un piano di simmetria che passa per il centro di ciascuna vertebra cervicale, dorsale, lombare e sacrale e per il centro dello sterno e della sinfisi ischio-pubica ; è da considerare come «mezzena» la parte anteriore della mezzena comprendente tutte le ossa nonché il colletto e la spalla, ma con più di dieci costole;
c) «quarti compensati», ai sensi delle sottovoci 02.01 A II a) 1 e A II b) 1, l'insieme costituito: - dai quarti anteriori comprendenti tutte le ossa nonché il colletto e la spalla e tagliati a dieci costole e dai quarti posteriori comprendenti tutte le ossa nonché la coscia e la lombata e tagliati a tre costole,
- oppure dai quarti anteriori comprendenti tutte le ossa nonché il colletto e la spalla, tagliati a cinque costole con, nel loro insieme, il culaccio, la parte della cannella ed il petto e dai quarti posteriori comprendenti tutte le ossa nonché la coscia e la lombata, tagliati a otto costole tagliate.
I quarti anteriori e i quarti posteriori che costituiscono i «quarti compensati» devono essere presentati contemporaneamente in dogana ed in numero uguale e il peso totale dei quarti anteriori deve essere uguale a quello dei quarti posteriori. Tuttavia, è tollerata una differenza tra i pesi rispettivi delle due parti della spedizione, a condizione che essa non ecceda il 5 % del peso della parte più pesante (quarti anteriori o quarti posteriori);
d) «busto», ai sensi delle sottovoci 02.01 A II a) 2 e A II b) 2, la parte anteriore della carcassa comprendente tutte le ossa nonché il colletto e le spalle, con un minimo di quattro paia di costole ed un massimo di dieci paia (le prime quattro paia devono essere intere, le altre possono essere tagliate), con o senza la pancia;
e) «quarto anteriore», ai sensi delle sottovoci 02.01 A II a) 2 e A II b) 2, la parte anteriore della mezzena, comprendente tutte le ossa nonché il colletto e la spalla, con un minimo di quattro costole ed un massimo di dieci costole (le prime quattro costole devono essere intere, le altre possono essere tagliate), con o senza la pancia;
f) «sella», ai sensi delle sottovoci 02.01 A II a) 3 e A II b) 3, la parte posteriore della carcassa comprendente tutte le ossa nonché le cosce e le lombate, con un minimo di tre paia di costole intere o tagliate, con o senza le tibie e con o senza la pancia;
g) «quarto posteriore», ai sensi delle sottovoci 02.01 A II a) 3 e A II b) 3, la parte posteriore della mezzena comprendente tutte le ossa nonché la coscia e la lombata, con un minimo di tre costole, intere o tagliate, con o senza la tibia e con o senza la pancia;
h) 11. «tagli di quarti anteriori detti "crop" e "chuck and blade"», ai sensi della sottovoce 02.01 A II b) 4 bb) 22, le parti dorsali del quarto anteriore, inclusa la parte superiore della spalla, ottenute da un quarto anteriore con un minimo di quattro costole ed un massimo di dieci costole, mediante un taglio diritto secondo un piano che passa dal punto di congiunzione della prima costola con il primo segmento dell'osso del petto al punto di riflessione del diaframma situato sulla decima costola,
22. «tagli di punta di petto detti "brisket"», ai sensi della sottovoce 02.01 A II b) 4 bb) 22, la parte inferiore del quarto anteriore comprendente la punta di petto, il centro del petto e le cartilagini all'estremità del petto.
B. Per la determinazione del numero di costole intere o tagliate di cui al punto A, sono prese in considerazione soltanto le costole intere o tagliate aderenti alla colonna vertebrale.
2. A. Sono considerati: a) «carcasse intere o mezzene», ai sensi della sottovoce 02.01 A III a) 1, i suini macellati sotto forma di carcasse di animali della specie domestica, dissanguate e svuotate, dopo l'eliminazione delle setole e delle unghie. Le mezzene sono ottenute da una separazione della carcassa intera passante per il centro di ciascuna vertebra cervicale, dorsale, lombare e sacrale e per il centro dello sterno e della sinfisi ischio-pubica. Le carcasse intere o mezzene possono essere presentate con o senza la testa, le zampe, la sugna, i rognoni, la coda o il diaframma. Le mezzene possono essere presentate con o senza il midollo spinale, il cervello e la lingua. Le carcasse intere e mezzene di scrofe possono essere presentate con o senza le mammelle;
b) «prosciutto», ai sensi delle sottovoci 02.01 A III a) 2, 02.06 B I a) 3 e 02.06 B I b) 1, la parte posteriore (caudale) della mezzena, comprendente le ossa, con o senza il piede, la zampa, la cotenna o il lardo.
Il prosciutto è separato dal resto della mezzena in modo da comprendere al massimo l'ultima vertebra lombare;
c) «parte anteriore», ai sensi delle sottovoci 02.01 A III a) 3, 02.06 B I a) 4 e 02.06 B I b) 2, la parte anteriore (craniale) della mezzena senza testa, comprendente le ossa, con o senza il piede, la zampa, la cotenna o il lardo.
La parte anteriore è separata dal resto della mezzena in modo da comprendere al massimo la quinta vertebra dorsale.
La parte superiore (dorsale) della parte anteriore (collare), anche con la scapola e la relativa muscolatura, è considerata come una parte della lombata quando è separata dalla parte inferiore (ventrale) della parte anteriore mediante un taglio praticato, al massimo, esattamente al di sotto della colonna vertebrale;
d) «spalla», ai sensi delle sottovoci 02.01 A III a) 3, 02.06 B I a) 4 e 02.06 B I b) 2, la parte inferiore della parte anteriore anche con la scapola e la muscolatura relativa comprendente le ossa, con o senza il piede, la zampa, la cotenna o il lardo.
La scapola, e la relativa muscolatura, resta in questa sottovoce se è presentata sola;
e) «lombata», ai sensi delle sottovoci 02.01 A III a) 4, 02.06 B I a) 5 e 02.06 B I b) 3, la parte superiore della mezzena dalla prima vertebra cervicale fino alle vertebre caudali, comprendente le ossa, con o senza il filetto, la scapola, la cotenna o il lardo.
La lombata è separata dalla parte inferiore della mezzena mediante un taglio praticato esattamente al di sotto della colonna vertebrale;
f) «pancetta», ai sensi delle sottovoci 02.01 A III a) 5, 02.06 B I a) 6 e 02.06 B I b) 4, la parte inferiore della mezzena compresa fra il prosciutto e la spalla, con o senza le ossa, ma comprendente la cotenna e il lardo;
g) «mezzena bacon», ai sensi della sottovoce 02.06 B I a) 1, la mezzena di suino presentata senza testa, guance, gola, piede, coda, sugna, rognone, filetto, scapola, sterno, colonna vertebrale, osso iliaco e diaframma;
h) «3/4 anteriori», ai sensi della sottovoce 02.06 B I a) 1, la mezzena bacon senza il prosciutto, anche non disossata;
ij) «3/4 posteriori», ai sensi della sottovoce 02.06 B I a) 2, la mezzena bacon senza la parte anteriore, anche non disossata;
k) «parte centrale», ai sensi della sottovoce 02.06 B I a) 2, la mezzena bacon senza il prosciutto e la parte anteriore, anche non disossata.
La sottovoce include ugualmente i pezzi delle parti centrali contenenti del tessuto della lombata e della pancetta in proporzioni naturali delle parti centrali intere.
B. I pezzi provenienti dalle parti citate sub 2. A, lettere b), c), d) e e), rientrano nelle stesse sottovoci solo se contengono il tessuto muscolare e le ossa in proporzione naturale delle parti intere.
Qualora i tagli che rientrano nelle sottovoci 02.06 B I a) 3 e B I a) 4 nonché 02.06 B I b) 1 e B I b) 2 vengono ottenuti da mezzene bacon, da cui le ossa indicate sub 2. A), lettera g), sono già state asportate, il taglio dovrebbe seguire le stesse linee definite sub 2. A, rispettivamente lettere b), c) e d) ; in tutti i casi queste parti o pezzi di parti devono contenere delle ossa.
C. Sono considerate «teste», ai sensi delle sottovoci 02.01 B II c) 1 e 02.06 B II a), le teste o mezzene di teste di suino domestico, con o senza cervello, guance o lingua.
La testa è separata dal resto della carcassa con un taglio diritto parallelo al cranio.
Sono considerati inoltre pezzi di teste le guance, il grugno, le orecchie e la carne aderente alla testa e, in particolare, la carne dietro il cranio e la parte della gola, chiamata «guancia bassa». Tuttavia, la carne senza osso appartenente alla parte anteriore (compresa la gola, parte della spalla) rientra, secondo il caso, nelle sottovoci 02.01 A III a) 6 aa), 02.06 B I a) 7 aa) e 02.06 B I b) 5 aa).
D. È considerato «lardo», ai sensi della sottovoce 02.05 A, il tessuto adiposo situato sotto la cotenna e legato a questa in qualsiasi parte del suino ; in tutti i casi, il peso del tessuto adiposo deve essere superiore al peso della cotenna.
La sottovoce include ugualmente il lardo senza la cotenna.
E. Sono considerati «secchi o affumicati», ai sensi della sottovoce 02.06 B I b), i prodotti in cui il rapporto acqua/proteine (tenore in azoto × 6,25) nella carne è uguale o inferiore a 2,8. Il tenore in azoto deve essere determinato secondo il metodo ISO 937-1978.
3. A. Sono considerati come: a) «carcassa», ai sensi delle sottovoci 02.01 A IV a) 1 e b) 1, il corpo intero dell'animale macellato, dopo le operazioni di dissanguamento, svisceramento o scuoiamento ; presentato con o senza la testa, con o senza le zampe e con o senza le altre frattaglie aderenti. Qualora le carcasse siano presentate senza la testa, quest'ultima deve essere separata dalla carcassa all'altezza dell'articolazione occipito-atlantoidea ; qualora esse siano presentate senza le zampe, queste devono essere sezionate all'altezza delle articolazioni carpo-metacarpiche o tarso-metatarsiche;
b) «mezzena», ai sensi delle sottovoci 02.01 A IV a) 1 e b) 1, il prodotto ottenuto dalla separazione della carcassa intera secondo un piano di simmetria che passa per il centro di ciascuna vertebra cervicale, dorsale, lombare e sacrale e per il centro dello sterno e della sinfisi ischio-pubica;
c) «busto», ai sensi delle sottovoci 02.01 A IV a) 2 e b) 2, la parte anteriore della carcassa, con o senza petto, comprendente tutte le ossa nonché la spalla, il collo e le costole scoperte, tagliata perpendicolarmente alla colonna vertebrale e contenente un minimo di 5 paia di costole ed un massimo di 7 paia di costole, intere o tagliate;
d) «mezzo busto», ai sensi delle sottovoci 02.01 A IV a) 2 e b) 2, la parte anteriore della mezzena, con o senza petto, comprendente tutte le ossa nonché la spalla, il collo e le costole scoperte, tagliata perpendicolarmente alla colonna vertebrale e contenente un minimo di 5 costole e un massimo di 7 costole, intere o tagliate;
e) «costata e sella», ai sensi delle sottovoci 02.01 A IV a) 3 e b) 3, la parte restante della carcassa dopo l'ablazione della coscia e del busto, con o senza i rognoni ; la sella, separata dalla costata, deve comprendere un minimo di 5 vertebre lombari ; la costata, separata dalla sella, deve comprendere un minimo di 5 paia di costole intere o tagliate;
f) «mezza costata e mezza sella», ai sensi delle sottovoci 02.01 A IV a) 3 e b) 3, la parte restante della carcassa dopo l'ablazione della mezza coscia e del mezzo busto, con o senza i rognoni ; la mezza sella, separata dalla mezza costata, deve comprendere un minimo di 5 vertebre lombari ; la mezza costata, separata dalla mezza sella, deve comprendere un minimo di 5 costole intere o tagliate;
g) «coscia intera», ai sensi delle sottovoci 02.01 A IV a) 4 e b) 4, la parte posteriore della carcassa, comprendente tutte le ossa e i cosciotti, tagliata perpendicolarmente alla colonna vertebrale all'altezza della sesta vertebra lombare, leggermente al di sotto dell'ileo o all'altezza della quarta vertebra sacrale, attraverso l'ileo, anteriormente alla sinfisi ischio-pubica;
>PIC FILE= "T0031628"> h) «mezza coscia», ai sensi delle sottovoci 02.01 A IV a) 4 e b) 4, la parte posteriore della mezzena, comprendente tutte le ossa e il cosciotto, tagliata perpendicolarmente alla colonna vertebrale all'altezza della sesta vertebra lombare, leggermente al di sotto dell'ileo o all'altezza della quarta vertebra sacrale, attraverso l'ileo, anteriormente alla sinfisi ischio-pubica.
B. Per la determinazione del numero di costole intere o tagliate di cui al punto A, sono prese in considerazione soltanto le costole intere o tagliate aderenti alla colonna vertebrale.
4. Sono considerate come parti dette «paltò d'oca o d'anatra», ai sensi della sottovoce 02.02 B II f), i prodotti costituiti da oche o da anatre presentati senza piume, completamente eviscerati, privi di testa e di zampe, nonché delle ossa della carcassa (carena dello sterno, coste, colonna vertebrale e sacro), ma ancora provvisti dei femori, delle tibie e degli omeri.
5. a) Le carni non cotte, insaporite rientrano nel capitolo 16. Sono considerate come carni «insaporite» le carni non cotte, il cui insaporimento viene effettuato in profondità o sulla totalità della superficie del prodotto ed il cui condimento è percettibile ad occhio nudo o nettamente percettibile al gusto.
b) I prodotti salati o in salamoia, secchi o affumicati della voce 02.06 cui sono aggiunti, durante la loro fabbricazione, prodotti di insaporimento, continuano ad essere classificati alla suddetta sottovoce, purché ciò non cambi la loro caratteristica di prodotto della voce 02.06.
6. a) Si considerano come «parti di volatili, non disossate» ai sensi delle sottovoci 02.02 B II a), B II b), B II c), B II d) e B II e), le suddette parti comprendenti tutte le ossa.
b) Le parti di volatili di cui alla lettera a), cui è stata tolta una parte delle ossa, rientrano nella sottovoce 02.02 B II g).
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CAPITOLO 3 PESCI, CROSTACEI E MOLLUSCHI
Nota
Questo capitolo non comprende: a) i mammiferi marini (n. 01.06) e le loro carni (nn. 02.04 o 02.06);
b) i pesci (compresi i loro fegati, uova e lattimi), i crostacei ed i molluschi (compresi i testacei), morti, non atti all'alimentazione umana per la loro natura e per il loro stato di presentazione (capitolo 5);
c) il caviale ed i succedanei del caviale (n. 16.04).
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CAPITOLO 4 LATTE E DERIVATI DEL LATTE ; UOVA DI VOLATILI ; MIELE NATURALE ; PRODOTTI COMMESTIBILI DI ORIGINE ANIMALE, NON NOMINATI NÉ COMPRESI ALTROVE
Note
1. Sono da considerare come latte, il latte intero o scremato, il latticello (o latte battuto), il siero di latte, il latte cagliato, il kephir, lo iogurt e altri latti fermentati o acidificati.
2. Il latte e la crema di latte, presentati in barattoli metallici ermeticamente chiusi, sono considerati conservati ai sensi della voce n. 04.02. Viceversa, il latte e la crema di latte, semplicemente sterilizzati, pastorizzati o peptonizzati, non presentati in barattoli metallici ermeticamente chiusi, non sono considerati conservati ai sensi della suddetta voce n. 04.02.
Note complementari
1. Ai sensi della nota 2 di questo capitolo, sono considerati come barattoli unicamente i recipienti della specie di contenuto di 5 kg o meno.
2. Ai sensi della sottovoce 04.02 B I a), per latte speciale detto «per l'alimentazione dei bambini lattanti», si intendono i prodotti esenti da germi patogeni e tossinogeni e che contengono meno di 10 000 batteri aerobi aventi la possibilità di riprendere la loro attività biologica e meno di 2 batteri coliformi per grammo.
3. Per il calcolo del tenore di materie grasse dei prodotti compresi nelle sottovoci 04.02 B I b) e B II b), il peso dello zucchero aggiunto non deve essere preso in considerazione.
4. Prelievo applicabile a taluni miscugli che rientrano in questo capitolo:
il prelievo applicabile ai miscugli che rientrano in questo capitolo e composti da prodotti delle voci e sottovoci 04.01 B, 04.02, 04.03, 04.04, 17.02 A o 21.07 F I, è quello applicabile al componente che ha il prelievo più elevato e che, nello stesso tempo, rappresenta almeno il 10 %, in peso, del miscuglio. Se non si può procedere alla fissazione del prelievo in tale maniera, il prelievo applicabile a questi miscugli è quello che risulta dalla classificazione tariffaria dei medesimi.
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CAPITOLO 5 ALTRI PRODOTTI D'ORIGINE ANIMALE, NON NOMINATI NÉ COMPRESI ALTROVE
Note
1. Questo capitolo non comprende: a) i prodotti commestibili, eccezione fatta per il sangue di animali (liquido o disseccato) e per le budella, vesciche e stomaci di animali, interi o in pezzi;
b) i cuoi, le pelli da pellicceria, diversi dai prodotti delle voci nn. 05.05 e 05.07 e dai ritagli e dagli altri simili residui di pelli non conciate della voce n. 05.15 (capitoli 41 e 43);
c) le materie prime tessili di origine animale, esclusi il crine e i cascami di crine (sezione XI);
d) le teste preparate per oggetti di spazzolificio (n. 96.01).
2. I capelli disposti per il lungo, ma non disposti nello stesso verso, sono da classificare come greggi (n. 05.01).
3. In tutte le sezioni della tariffa, si considera come «avorio» la materia fornita dalle zanne di elefante, di mammut, di tricheco, di narvalo, di rinoceronte e di cinghiale, nonché i denti di tutti gli animali.
4. Ai sensi della tariffa, si considerano come «crini» i peli della criniera e della coda degli equini e dei bovini.
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>PIC FILE= "T0031653">
>PIC FILE= "T0031654"> SEZIONE II PRODOTTI DEL REGNO VEGETALE
CAPITOLO 6 PIANTE VIVE E PRODOTTI DELLA FLORICOLTURA
Note
1. Questo capitolo comprende unicamente i prodotti forniti abitualmente dagli orticoltori, vivaisti e floricoltori per la piantagione o l'ornamento. Sono, tuttavia, esclusi da questo capitolo, le patate, le cipolle mangerecce, gli scalogni, gli agli mangerecci e gli altri prodotti del capitolo 7.
2. I mazzi, cestini, corone e simili, anche con accessori di altra materia, sono da classificare come i fiori o il fogliame, delle voci nn. 06.03 o 06.04.
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CAPITOLO 7 LEGUMI, ORTAGGI, PIANTE, RADICI E TUBERI, MANGERECCI
Nota
Per l'applicazione delle voci dal n. 07.01 al n. 07.03, la dizione «ortaggi e piante mangerecce» comprende anche funghi commestibili, tartufi, olive, capperi, pomodori, patate, barbabietole da insalata, cetrioli, cetriolini, zucche, zucchine, melanzane, peperoni, finocchio, prezzemolo, cerfoglio, estragone, crescione, maggiorana coltivata («majorana hortensis» o «origanum majorana»), rafano ed agli.
La voce n. 07.04 comprende tutti gli ortaggi e piante mangerecce delle specie classificate nelle voci dal n. 07.01 al n. 07.03, disseccati, disidratati o evaporati, eccetto: a) i legumi da granella, secchi, sgranati (n. 07.05);
b) peperoni, tritati o polverizzati (n. 09.04);
c) le farine dei legumi da granella secchi compresi nella voce n. 07.05 (n. 11.04);
d) le farine, semolini e fiocchi di patate (n. 11.05).
Nota complementare
Sono considerati come funghi coltivati, ai sensi della sottovoce 07.01 Q I, esclusivamente i seguenti funghi coltivati della specie Psalliota (Agaricus) : Psalliota hortensis, Psalliota alba o bispora e Psalliota subedulis. Le altre specie, anche se coltivate artificialmente come, ad esempio, Rhodopaxillus nudus e Polypurus tuberaster, sono da classificare nella sottovoce 07.01 Q IV.
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CAPITOLO 8 FRUTTA COMMESTIBILI ; SCORZE DI AGRUMI E DI MELONI
Note
1. Sono escluse da questo capitolo le frutta non commestibili.
2. Le frutta refrigerate sono da classificare come frutta fresche.
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CAPITOLO 9 CAFFÈ, TÈ, MATE E SPEZIE
Note
1. I miscugli dei prodotti delle voci dal n. 09.04 al n. 09.10 sono da classificare come segue: a) i miscugli fra prodotti compresi in una stessa voce sono da classificare in tale voce e, se questa prevede delle sottovoci, sotto quella relativa al componente gravato dal dazio più elevato (1), il quale è applicabile all'insieme del miscuglio;
b) i miscugli fra prodotti appartenenti a voci diverse sono da classificare nella voce n. 09.10.
L'aggiunta di altre sostanze ai prodotti da classificare nelle voci dal n. 09.04 al n. 09.10 [compresi i miscugli previsti nei precedenti paragrafi a) e b)] non ne modifica la classificazione purché, nonostante tale aggiunta, i prodotti stessi conservino il loro carattere essenziale. Nel caso contrario, i prodotti, così addizionati, sono da escludere da questo capitolo e rientrano nella voce n. 21.04, qualora costituiscano condimenti composti.
2. Questo capitolo non comprende: a) i peperoni, non tritati né polverizzati (capitolo 7);
b) il pepe, detto cubebe (Piper cubeba) e gli altri prodotti della voce n. 12.07.
(1) La determinazione del «dazio più elevato» si effettua prendendo in considerazione unicamente i dazi applicabili definiti nel titolo I, regola generale B 1 delle «Disposizioni preliminari» della tariffa doganale comune. >PIC FILE= "T0031671">
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CAPITOLO 10 CEREALI
Nota
Questo capitolo comprende soltanto i grani non mondati, né altrimenti lavorati. Tuttavia, il riso semigreggio, lavorato, lucidato, brillato, essiccato, convertito, o in rotture, resta compreso nella voce n. 10.06.
Note complementari
1. Per frumento duro, ai sensi della sottovoce 10.01 B II, si intende il frumento della specie «triticum durum» e gli ibridi derivati dall'incrocio interspecifico del «triticum durum» che presentino lo stesso numero di cromosomi di quest'ultimo. Il frumento duro così definito deve avere un colore dal giallo ambra al giallo bruno e presentare alla frattura un aspetto vitreo, traslucido e corneo.
2. Sono considerati: a) come riso a grani tondi, ai sensi delle sottovoci 10.06 B I a) 1, B I b) 1, B II a) 1 e B II b) 1 : il riso i cui grani hanno una lunghezza pari o inferiore a 5,2 millimetri ed il cui rapporto lunghezza/larghezza è inferiore a 2;
b) come riso a grani lunghi, ai sensi delle sottovoci 10.06 B I a) 2, B I b) 2, B II a) 2 e B II b) 2 : il riso i cui grani hanno una lunghezza superiore a 5,2 millimetri;
c) come risone, ai sensi della sottovoce 10.06 B I a) : il riso provvisto della lolla dopo trebbiatura;
d) come riso semigreggio, ai sensi della sottovoce 10.06 B I b) : il riso dal quale è stata asportata soltanto la lolla. In questa voce sono compresi fra l'altro i tipi di riso recanti le denominazioni commerciali di «riz brun», «riz cargo», «riz loonzain» e «riso sbramato»;
e) come riso semilavorato, ai sensi della sottovoce 10.06 B II a) : il risone dal quale sono stati asportati la lolla, parte del germe e, totalmente o parzialmente, gli strati esterni del pericarpo, ma non quelli interni;
f) come riso lavorato, ai sensi della sottovoce 10.06 B II b) : il risone dal quale sono stati asportati la lolla, tutti gli strati esterni ed interni del pericarpo, tutto il germe nel caso del riso a grani lunghi e semilunghi e almeno una parte nel caso del riso a grani tondi, ma nel quale possono sussistere striature bianche longitudinali su un massimo del 10 % dei grani;
g) come rotture, ai sensi della sottovoce 10.06 B III : i frammenti di grani aventi una lunghezza uguale o inferiore ai tre quarti della lunghezza media del grano intero.
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CAPITOLO 11 PRODOTTI DELLA MACINAZIONE ; MALTO ; AMIDI E FECOLE ; GLUTINE ; INULINA
Note
1. Questo capitolo non comprende: a) il malto torrefatto, condizionato per essere usato come succedaneo del caffè (n. 09.01 o n. 21.02, secondo il caso);
b) le farine e i semolini preparati per l'alimentazione dei fanciulli o per usi dietetici o di cucina, della voce n. 19.02;
c) i prodotti della voce n. 19.05;
d) i prodotti farmaceutici (capitolo 30);
e) gli amidi e le fecole, aventi i caratteri dei prodotti per profumeria o per toletta, preparati, o per cosmetici preparati, della voce n. 33.06.
2. A. I prodotti della macinazione dei cereali elencati nella seguente tabella sono da classificare in questo capitolo se hanno contemporaneamente, in peso e sul prodotto secco: a) tenore di amido (determinato secondo il metodo polarimetrico Ewers modificato) superiore a quello indicato nella colonna 2;
b) tenore di ceneri (dedotte le materie minerali che potrebbero essere state aggiunte) uguale o inferiore a quello indicato nella colonna 3.
I prodotti che non rispondono alle suddette condizioni sono da classificare nella voce n. 23.02.
I germi di cereali, interi, schiacciati, in fiocchi o macinati, sono comunque da classificare nella voce n. 11.02.
B. I prodotti della specie che rientrano in questo capitolo per effetto delle suddette disposizioni sono da classificare nella voce n. 11.01 (farine) quando il loro tasso di passaggio attraverso un setaccio di garza di seta o di tessuto di fibre tessili artificiali o sintetiche con apertura di maglie corrispondente a quella indicata nelle colonne 4 o 5, secondo il caso, è (in peso) uguale o superiore a quello indicato per i cereali.
In caso contrario, detti prodotti sono da classificare nella voce n. 11.02.
>PIC FILE= "T0031678"> Note complementari
1. Sono considerati come «semole e semolini», ai sensi della sottovoce 11.02 A, i prodotti ottenuti per riduzione in frammenti dei chicchi di cereali e che rispondono, rispettivamente, alle seguenti condizioni: a) i prodotti della specie ottenuti dal granturco devono passare attraverso un setaccio di garza di seta o di tessuto di fibre artificiali o sintetiche, con apertura di maglie di 2 mm in proporzione di almeno 95 %, in peso;
>PIC FILE= "T0031679"> b) i prodotti della specie ottenuti da altri cereali devono passare attraverso un setaccio di garza di seta o di tessuto di fibre tessili artificiali o sintetiche, con apertura di maglie di 1,25 mm in proporzione di almeno 95 %, in peso.
2. I prodotti della macinazione dei cereali di questo capitolo, presentati sotto forma di cilindri, di sferette, ecc. (pellets) agglomerati o per semplice pressione, oppure con l'aggiunta di un legante, in proporzione non superiore a 3 % in peso, devono essere classificati nella sottovoce 11.02 F.
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CAPITOLO 12 SEMI E FRUTTI OLEOSI ; SEMI, SEMENTI E FRUTTI DIVERSI ; PIANTE INDUSTRIALI E MEDICINALI ; PAGLIE E FORAGGI
Note
1. Le arachidi, le fave di soia, i semi di senapa, di papaveri neri o bianchi, la copra sono considerati semi oleosi ai sensi della voce n. 12.01. Ne sono invece esclusi le noci di cocco e gli altri prodotti della voce n. 08.01 e le olive (capitolo 7 o 20).
2. I semi di barbabietole, i semi da prato, i semi di fiori ornamentali, i semi di ortaggi, i semi di alberi da frutto o da bosco, i semi di vecce (diversi da quelli della specie Vicia faba) e di lupini sono considerati semi da sementa ai sensi della voce n. 12.03.
Sono invece esclusi da questa voce, anche se destinati a servire da sementa: a) i legumi da granella (capitolo 7);
b) le spezie e gli altri prodotti del capitolo 9;
c) i cereali (capitolo 10);
d) i prodotti delle voci nn. 12.01 e 12.07.
3. La voce n. 12.07 comprende, tra l'altro, le piante e le loro parti delle seguenti specie : basilico, borragine, issopo, menta (nelle varie qualità), rosmarino, ruta, salvia e assenzio, mentre ne sono esclusi: a) i semi e frutti oleosi (n. 12.01);
b) i prodotti farmaceutici del capitolo 30;
c) gli articoli di profumeria e di toletta del capitolo 33;
d) i prodotti disinfettanti, insetticidi, fungicidi, diserbanti, e simili, della voce n. 38.11.
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CAPITOLO 13 GOMME, RESINE ED ALTRI SUCCHI ED ESTRATTI VEGETALI
Nota
L'estratto di liquirizia, l'estratto di piretro, l'estratto di luppolo, l'estratto di aloe e l'oppio sono considerati succhi ed estratti vegetali ai sensi della voce n. 13.03.
Ne sono invece esclusi: a) gli estratti di liquirizia contenenti, in peso, più del 10 % di saccarosio o che, qualunque sia il loro contenuto in zuccheri, presentino i caratteri dei prodotti a base di zuccheri (n. 17.04);
b) gli estratti di malto (n. 19.02);
c) gli estratti di caffè, di tè o di mate (n. 21.02);
d) i succhi e gli estratti vegetali addizionati d'alcole costituenti bevande, nonché le preparazioni alcoliche composte di estratti vegetali (detti «estratti concentrati») per la fabbricazione di bevande (capitolo 22);
e) la canfora naturale, la glicirrizina e gli altri prodotti delle voci nn. 29.13 e 29.41;
f) i medicamenti della voce n. 30.03 e i reattivi per la determinazione dei gruppi o dei fattori sanguigni (n. 30.05);
g) gli estratti per concia o per tinta (nn. 32.01 o 32.04);
h) gli oli essenziali, liquidi o concreti, ed i resinoidi (n. 33.01), nonché le acque distillate aromatiche e le soluzioni acquose di oli essenziali (n. 33.06);
ij) la gomma naturale, la balata, la guttaperca e gomme naturali simili (n. 40.01).
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CAPITOLO 14 MATERIE DA INTRECCIO ED ALTRI PRODOTTI DI ORIGINE VEGETALE, NON NOMINATI NÉ COMPRESI ALTROVE
Note
1. Sono escluse da questo capitolo e classificate nella sezione XI le materie e le fibre vegetali delle specie principalmente utilizzate nella fabbricazione dei tessili, a prescindere dalla preparazione subita, nonché le altre materie vegetali che siano state sottoposte ad una lavorazione tale da renderle utilizzabili esclusivamente come materie tessili.
2. Le stecche, strisce e lamelle di vimini, di canne, di bambù e simili, il midollo di canna d'India e le canne d'India filate sono da comprendere nella voce n. 14.01, mentre ne sono esclusi le stecche, strisce o nastri di legno (n. 44.09).
3. Dalla voce n. 14.02 deve essere esclusa la lana di legno (n. 44.12).
4. Dalla voce n. 14.03 debbono essere escluse le teste preparate per pennelli, spazzole e simili (n. 96.01).
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SEZIONE III GRASSI E OLI (ANIMALI E VEGETALI) ; PRODOTTI DELLA LORO SCISSIONE ; GRASSI ALIMENTARI LAVORATI ; CERE DI ORIGINE ANIMALE O VEGETALE
CAPITOLO 15 GRASSI E OLI (ANIMALI E VEGETALI) ; PRODOTTI DELLA LORO SCISSIONE ; GRASSI ALIMENTARI LAVORATI ; CERE DI ORIGINE ANIMALE O VEGETALE
Note
1. Questo capitolo non comprende: a) il lardo e il grasso di maiale e di volatili, della voce n. 02.05;
b) il burro di cacao, compreso il grasso e l'olio di cacao (n. 18.04);
c) i ciccioli (n. 23.01) e i residui della voce n. 23.04;
d) gli acidi grassi isolati, le cere preparate, le sostanze grasse trasformate in prodotti farmaceutici, pitture, vernici, saponi, prodotti di profumeria o di toletta preparati e cosmetici preparati, gli oli solfonati e altri prodotti appartenenti alla sezione VI;
e) il fatturato (factis) (n. 40.02).
2. Le paste di saponificazione (soap-stocks), le morchie o fecce di olio, la pece di stearina, la pece di grasso di lana e la pece di glicerina si classificano nella voce n. 15.17.
Note complementari
1. Per l'applicazione della sottovoce 15.07 D: A. gli oli vegetali fissi, fluidi o concreti, ottenuti per pressione sono da considerare «greggi», quando abbiano subito soltanto i trattamenti seguenti: - decantazione entro i termini normali;
- centrifugazione, o filtrazione, purché, per separare l'olio dai suoi costituenti solidi, si sia ricorso unicamente alla «forza meccanica», quale la gravità, la pressione o la forza centrifuga, escluso qualsiasi processo di filtrazione per adsorbimento e qualsiasi altro processo fisico o chimico;
B. gli oli vegetali fissi, fluidi o concreti, ottenuti per estrazione sono da considerare «greggi» quando non si distinguono dagli oli e dai grassi vegetali ottenuti per pressione né per il colore, l'odore o il gusto, né per proprietà speciali analitiche riconosciute;
C. sono da considerare ugualmente «oli greggi», l'olio di soia depurato delle mucillagini e l'olio di cotone depurato del gossipolo.
2. A. È considerato olio d'oliva ai sensi della sottovoce 15.07 A solo l'olio proveniente esclusivamente dal trattamento delle olive, escluso l'olio d'oliva riesterificato e qualsiasi miscela di olio d'oliva con oli di altra natura.
B. Sono considerati oli di oliva non trattati gli oli definiti qui di seguito ai punti I, II e III: I. È considerato «olio di oliva vergine», ai sensi della sottovoce 15.07 A I a) della tariffa doganale comune, l'olio d'oliva naturale ottenuto unicamente mediante processi meccanici, ivi compresa la pressione, ad esclusione di qualsiasi miscela con olio d'oliva ottenuto in modo diverso, che presenti le seguenti caratteristiche: a) un tenore in acidi grassi liberi, espresso in acido oleico, non superiore a 3,3 %;
b) un coefficiente di estinzione K270 [coefficiente di assorbimento sotto uno spessore di 1 cm di una soluzione costituita da 1 g di olio in 100 ml di isottano (2,2,4-trimetilpentano) misurata alla lunghezza d'onda di 270 nm] non superiore a 0,25 e, dopo trattamento del campione d'olio su allumina attivata, non superiore a 0,11;
c) una variazione del coefficiente di estinzione, in prossimità di 270 nm, non superiore a 0,01.
Tale variazione è definita dell'espressione seguente: >PIC FILE= "T0031694">
d) esito negativo delle reazioni di Bellier e di Vizern modificata;
e) esito negativo della ricerca dei saponi;
f) un gusto atto per il consumo nello stato in cui è presentato.
II. Viene considerato «olio d'oliva lampante», ai sensi della sottovoce 15.07 A I b) della tariffa doganale comune, indipendentemente dalla sua acidità, l'olio d'oliva che presenti: - o le caratteristiche seguenti: a) un coefficiente di estinzione K270 superiore a 0,25 e, dopo trattamento del campione su allumina attivata, non superiore a 0,11.
Alcuni oli aventi un tenore in acidi grassi liberi, espresso in acido oleico, superiore al 3,3 % dopo passaggio su allumina attivata possono avere un coefficiente di estinzione K270 superiore a 0,11. In tal caso, dopo neutralizzazione e decolorazione effettuata in laboratorio, essi debbono presentare le caratteristiche seguenti: - un coefficiente di estinzione K270 non superiore a 1,10,
- una variazione del coefficiente di estinzione, in prossimità di 270 nm, superiore a 0,01 e non superiore a 0,16;
b) esito negativo delle reazioni di Bellier e di Vizern modificata;
c) esito negativo della ricerca dei saponi;
- o le caratteristiche di cui al paragrafo 1, lettere a), b), c), d), e), e un gusto che lo rende non atto per il consumo nello stato in cui è presentato.
III. Sono considerati come rientranti nella sottovoce 15.07 A I c) gli oli, e particolarmente gli oli di sansa, che presentano le caratteristiche seguenti: a) un tenore in acidi grassi liberi, espresso in acido oleico, superiore a 3 %;
b) esito positivo della reazione di Bellier e/o di Vizern modificata;
c) esito negativo della ricerca dei saponi.
C. È considerato come rientrante nella sottovoce 15.07 A II a) l'olio d'oliva ottenuto dal trattamento degli oli delle sottovoci 15.07 A I a) e 15.07 A I b), anche se tagliato con olio d'oliva vergine, che presenti le seguenti caratteristiche: a) un tenore in acidi grassi liberi, espresso in acido oleico, non superiore a 3 %;
b) esito positivo della ricerca dei saponi,
oppure: - un coefficiente di estinzione K270 superiore a 0,25 e non superiore a 1,10 e, dopo trattamento del campione d'olio su allumina attivata, superiore a 0,11
ed
- una variazione del coefficiente d'estinzione, in prossimità di 270 nm, superiore a 0,01 e non superiore a 0,16.
Tale variazione è definita dall'espressione seguente: >PIC FILE= "T0031695">
c) esito negativo delle reazioni di Bellier e di Vizern modificata.
>PIC FILE= "T0031696"> 3. Sono esclusi dalla sottovoce 15.17 B I: a) i residui provenienti dalla lavorazione delle sostanze grasse contenenti dell'olio per il quale l'indice di iodio, determinato secondo il metodo di Wijs senza catalizzatore, è inferiore a 70 o superiore a 100;
b) i residui provenienti dalla lavorazione delle sostanze grasse contenenti dell'olio per il quale l'indice di iodio è compreso tra 70 e 100, ma la cui superficie del picco corrispondente al volume di ritenzione del beta-sitosterolo determinata conformemente alle disposizioni dell'allegato VIII del regolamento di cui alla seguente nota complementare 4 rappresenta meno del 93 % della superficie totale dei picchi degli steroli.
4. I metodi di analisi per la determinazione delle caratteristiche dei prodotti di cui sopra sono quelli previsti agli allegati del regolamento (CEE) n. 1058/77.
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>PIC FILE= "T0031702"> SEZIONE IV PRODOTTI DELLE INDUSTRIE ALIMENTARI ; BEVANDE, LIQUIDI ALCOLICI ED ACETI ; TABACCHI
CAPITOLO 16 PREPARAZIONI DI CARNI, DI PESCI, DI CROSTACEI E DI MOLLUSCHI
Nota
Sono esclusi da questo capitolo le carni, i pesci, le frattaglie, i crostacei e i molluschi (compresi i testacei), preparati o conservati mediante i processi previsti dai capitoli 2 e 3.
Note complementari
1. Ai sensi delle sottovoci 16.02 B I a) 1, B III a) 1, B III b) 1 aa) e B III b) 2 aa) 11, sono considerati come «non cotti» i prodotti che non hanno subito un trattamento termico o che hanno subito un trattamento termico insufficiente per garantire la coagulazione delle proteine della carne in tutto il prodotto e che presentano quindi, nel caso delle sottovoci 16.02 B III a) 1 e B III b) 1 aa), tracce di liquido rossastro sulla superficie di taglio quando sono sezionati secondo un piano che passa per la loro parte più grossa.
2. L'espressione «anche in pezzi», ai sensi delle sottovoci 16.02 B III a) 2 aa) 11 e B III a) 2 aa) 22, si riferisce soltanto a preparazioni e conserve di carni, che possono essere identificate in base alle dimensioni e caratteristiche del tessuto muscolare attinente, secondo i casi, come provenienti da prosciutti, lombate, collari o spalle di suini domestici.
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CAPITOLO 17 ZUCCHERI E PRODOTTI A BASE DI ZUCCHERI
Note
1. Questo capitolo non comprende: a) i prodotti a base di zuccheri, contenenti cacao (n. 18.06);
b) gli zuccheri chimicamente puri (diversi dal saccarosio, dal glucosio e dal lattosio) e gli altri prodotti della voce n. 29.43;
c) i medicamenti e gli altri prodotti del capitolo 30.
2. Il saccarosio chimicamente puro è classificato nella voce n. 17.01, qualunque sia la materia dalla quale è ricavato.
Note complementari
1. Per l'applicazione della voce n. 17.01, sono considerati come: - zuccheri bianchi, gli zuccheri non aromatizzati né coloriti contenenti, in peso, allo stato secco, 99,5 % o più di saccarosio determinato secondo il metodo polarimetrico;
- zuccheri greggi, gli zuccheri non aromatizzati né coloriti contenenti, in peso, allo stato secco, meno di 99,5 % di saccarosio determinato secondo il metodo polarimetrico.
2. Per «isoglucosio» ai sensi della sottovoce 17.02 D I s'intende il prodotto ottenuto a partire da glucosio oppure dai suoi polimeri, contenente, in peso, allo stato secco, almeno 10 % di fruttosio.
3. Le merci della sottovoce 17.04 D, presentate sotto forma di assortimenti, sono classificate secondo il tenore medio in materie grasse provenienti dal latte, in saccarosio e in amido e fecola, della totalità dell'assortimento.
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CAPITOLO 18 CACAO E SUE PREPARAZIONI
Note
1. Da questo capitolo sono escluse le preparazioni comprese nelle voci nn. 19.02, 19.08, 22.02, 22.09 o 30.03, contenenti cacao o cioccolata.
2. La voce n. 18.06 comprende i prodotti a base di zuccheri contenenti cacao, nonché, con riserva delle disposizioni della nota 1 di questo capitolo, le altre preparazioni alimentari che contengono cacao.
Nota complementare
Le merci della sottovoce 18.06 C, presentate sotto forma di assortimenti, sono classificate secondo il tenore medio in saccarosio e in materie grasse provenienti dal latte, della totalità dell'assortimento.
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CAPITOLO 19 PREPARAZIONI A BASE DI CEREALI, DI FARINE, DI AMIDI O DI FECOLE ; PRODOTTI DELLA PASTICCERIA
Note
1. Sono esclusi da questo capitolo: a) le preparazioni per l'alimentazione dei fanciulli o per usi dietetici o di cucina, a base di farine, amidi, fecole od estratti di malto, contenenti cacao in misura uguale o superiore al 50 % in peso (n. 18.06);
b) i prodotti a base di farine, di amidi o di fecole (biscotti, ecc.), appositamente preparati per l'alimentazione degli animali (n. 23.07);
c) i medicamenti e gli altri prodotti del capitolo 30.
2. Le preparazioni classificabili in questo capitolo, quando siano a base di farine di frutta o di ortaggi ; seguono il trattamento dei corrispondenti prodotti a base di farine di cereali.
Nota complementare
Le merci della sottovoce 19.08 B, presentate sotto forma di assortimenti, sono classificate secondo il tenore medio in fecola o amido, in saccarosio e in materie grasse provenienti dal latte, della totalità dell'assortimento.
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CAPITOLO 20 PREPARAZIONI DI ORTAGGI, DI PIANTE MANGERECCE, DI FRUTTA E DI ALTRE PIANTE O PARTI DI PIANTE
Note
1. Questo capitolo non comprende: a) gli ortaggi, le piante mangerecce e le frutta, preparati o conservati con uno dei metodi considerati dai capitoli 7 e 8;
b) le gelatine e le paste di frutta, zuccherate, presentate sotto forma di dolciumi o di confetture (n. 17.04) o di preparazioni alla cioccolata (n. 18.06).
2. Gli ortaggi e le piante mangerecce previsti dalle voci nn. 20.01 e 20.02 sono quelli classificati nelle voci dal n. 07.01 al n. 07.05 quando sono presentati nello stato indicato dal testo di dette voci.
3. Le piante e le parti di piante commestibili, conservate allo sciroppo, quali lo zenzero e l'angelica, rientrano nella voce n. 20.06, nella quale sono da classificare anche le arachidi tostate.
4. I succhi di pomodori, il cui tenore in estratto secco sia del 7 % o più, in peso, rientrano nella voce n. 20.02.
Note complementari
1. Ai sensi della sottovoce 20.02 A I sono considerati funghi coltivati i funghi appartenenti alle specie seguenti:
Agaricus spp., Volvaria esculenta, Lentinus edodes, Flammulina velutipes, Pholiota aegerita, Pholiota nameko, Pleurotus ostreatus, Pleurotus florida, Pleurotus pulmonarius, Pleurotus cornucopiae, Pleurotus abalonae, Pleurotus colombinus, Pleurotus eringii, Stropharia rugoso-annulata, Tremalla fuciformis, Auricularia auricula-judae, Auricularia polytricha, Auricularia porphyria, Coprinus comatus, Rhodopaxillus nudus, Lepiota pudica, Lepiota personata, Agrocyte aegerita, Agrocyte cylindracea.
2. Il tenore di zuccheri diversi, calcolato in saccarosio (tenore di zuccheri), dei prodotti compresi in questo capitolo corrisponde all'indicazione numerica fornita alla temperatura di 20 °C dal rifrattometro - utilizzato secondo il metodo di cui all'allegato del regolamento (CEE) n. 543/86 - e moltiplicata per il fattore: - 0,93 per i prodotti della voce n. 20.06 e
- 0,95 per i prodotti delle altre voci.
3. I prodotti della voce n. 20.06 sono considerati «con aggiunta di zuccheri» quando il loro «tenore di zuccheri» è superiore, in peso, a una delle percentuali sottoindicate, secondo la specie delle frutta: >PIC FILE= "T0031726">
4. Per l'applicazione della sottovoce 20.06 B I si intende per: - titolo alcolometrico massico effettivo : il numero di kg di alcole puro, contenuti in 100 kg di prodotto;
- % mas : il simbolo che rappresenta il titolo alcolometrico massico.
5. Il tenore di zuccheri addizionati dei prodotti della voce n. 20.07 corrisponde al tenore di zuccheri, diminuito delle cifre sottoindicate, secondo la specie dei succhi: >PIC FILE= "T0031727">
6. Per l'applicazione delle sottovoci 20.07 A I, 20.07 B I a) 1 e b) 1: - viene considerato come «non fermentato, senza aggiunta di alcole» il succo di uve (compreso il mosto di uve) il cui titolo alcolometrico volumico effettivo non supera 1 % vol;
>PIC FILE= "T0031728"> - per titolo alcolometrico volumico effettivo si intende il numero di volumi di alcole puro ad una temperatura di 20 °C contenuto in 100 volumi del prodotto considerato, alla medesima temperatura.
7. È considerato come succo di uve (compreso il mosto di uve) concentrato [sottovoci 20.07 B I aa) e 20.07 B I b) 1 aa)] il succo (compreso il mosto) di uve la cui lettura a 20 °C al rifrattometro, utilizzato secondo il metodo di cui all'allegato del regolamento (CEE) n. 543/86, non è inferiore a 50,9 %.
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CAPITOLO 21 PREPARAZIONI ALIMENTARI DIVERSE
Note
1. Sono esclusi da questo capitolo: a) i miscugli di ortaggi della voce n. 07.04;
b) i succedanei torrefatti del caffè, contenenti caffè in qualsiasi proporzione (n. 09.01);
c) le spezie e gli altri prodotti delle voci dal n. 09.04 al n. 09.10;
d) i lieviti condizionati come medicamenti e gli altri prodotti della voce n. 30.03;
e) gli enzimi preparati della voce n. 35.07.
2. Gli estratti provenienti dai succedanei previsti dalla nota 1 b) surriportata sono da classificare nella voce n. 21.02.
3. Ai sensi della voce n. 21.05, per «preparazioni alimentari composte omogeneizzate», si intendono le preparazioni per l'alimentazione dei fanciulli o per uso dietetico consistenti in una miscela finemente omogeneizzata di più sostanze di base, quali carne (comprese le frattaglie), pesce, ortaggi e frutta. Per l'applicazione di questa definizione non si tiene conto dei diversi ingredienti aggiunti, se del caso, alla miscela, in piccole quantità, come condimento o per garantirne la conservazione o per altri scopi. Queste preparazioni possono contenere, in piccola quantità, frammenti visibili di sostanze diverse dalla carne, dalle frattaglie o dal pesce.
Note complementari
1. Ai sensi della sottovoce 21.07 D s'intende per «latte in polvere preparato» il prodotto avente tenore in peso di polvere di latte (calcolato come somma del tenore di proteine del latte, di materie grasse butirriche e di lattosio) superiore a 40 %.
2. Ai sensi della sottovoce 21.07 E, per preparazioni dette «fondute» si intendono le preparazioni aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore al 12 % e inferiore al 18 %, fabbricate con formaggi fusi per la cui fabbricazione sono stati utilizzati solamente formaggi Emmental e Gruyère, con aggiunta di vino bianco, acquavite di ciliegie (Kirsch), fecola e spezie, presentate in imballaggi immediati di contenuto netto di 1 kg o meno.
L'ammissione in questa sottovoce è, inoltre, subordinata alla presentazione di un certificato rilasciato conformemente alle condizioni stabilite dalle autorità competenti delle Comunità europee.
3. Per isoglucosio ai sensi della sottovoce 21.07 F III s'intende il prodotto ottenuto a partire da glucosio oppure dai suoi polimeri, contenente, in peso, allo stato secco, almeno 10 % di fruttosio.
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CAPITOLO 22 BEVANDE, LIQUIDI ALCOLICI ED ACETI
Note
1. Sono esclusi da questo capitolo: a) l'acqua di mare (n. 25.01);
b) le acque distillate, di conducibilità o dello stesso grado di purezza (n. 28.58);
c) le soluzioni acquose contenenti, in peso, più di 10 % d'acido acetico (n. 29.14);
d) i medicamenti della voce n. 30.03;
e) i prodotti di profumeria o di toletta (capitolo 33).
2. Per l'applicazione delle voci nn. 22.08 e 22.09, il titolo alcolometrico preso in considerazione è il titolo alcolometrico volumico alla temperatura di 20 °C. Il simbolo che rappresenta il titolo alcolometrico volumico è «% vol».
Le acquaviti denaturate sono da classificare come alcole etilico denaturato, nella voce n. 22.08.
Note complementari
1. Per l'applicazione delle voci nn. 22.04, 22.05, 22.06 e della sottovoce 22.07 A, a seconda del caso, si intende per: a) titolo alcolometrico volumico effettivo : il numero di parti in volume di alcole puro ad una temperatura di 20 °C, contenute in 100 parti in volume del prodotto considerato a quella temperatura;
b) titolo alcolometrico volumico potenziale : il numero di parti in volume di alcole puro ad una temperatura di 20 °C, che possono essere prodotte alla fermentazione totale degli zuccheri contenuti in 100 parti in volume del prodotto considerato a quella temperatura;
c) titolo alcolometrico volumico totale : la somma dei titoli alcolometrici volumici effettivi e potenziali;
d) titolo alcolometrico volumico naturale : il titolo alcolometrico volumico totale del prodotto considerato prima di qualsiasi arricchimento;
e) % vol : il simbolo che rappresenta il titolo alcolometrico volumico.
2. Per l'applicazione della voce n. 22.04, si considera come mosto di uve parzialmente fermentato il prodotto proveniente dalla fermentazione di mosto di uve e avente un titolo alcolometrico volumico effettivo superiore a 1 % vol e inferiore ai 3/5 del suo titolo alcolometrico volumico totale.
3. Per l'applicazione della voce n. 22.05: A. è considerato come vino spumante (sottovoce 22.05 A) il prodotto avente un titolo alcolometrico effettivo pari o superiore a 8,5 % vol, ottenuto: - dalla prima o seconda fermentazione alcolica delle uve fresche, del mosto di uve o del vino e caratterizzato, alla stappatura del recipiente, da uno sviluppo di anidride carbonica proveniente esclusivamente dalla fermentazione,
- o da vino e caratterizzato, all'atto della stappatura del recipiente, da uno sviluppo di anidride carbonica proveniente in tutto o in parte dall'aggiunta di tale gas,
e che, conservato alla temperatura di 20 °C in recipienti chiusi, presenta una sovrapressione dovuta all'anidride carbonica in soluzione pari o superiore a 3 bar;
B. si intende per «estratto secco totale», il tenore in grammi per litro di tutte le sostanze presenti nel prodotto che non si volatilizzano in condizioni fisiche determinate.
La determinazione dell'estratto secco totale deve essere effettuata a 20 °C con il metodo densimetrico;
C. a) non ha influenza, ai fini della classificazione, la presenza nei prodotti rientranti nella sottovoce 22.05 C delle quantità di estratto secco totale per litro indicate nelle seguenti categorie tariffarie I, II, III e IV: I. prodotti con titolo alcolometrico di 13 % vol o meno : 90 g o meno di estratto secco totale per litro;
II. prodotti con titolo alcolometrico effettivo superiore a 13 % vol e non superiore a 15 % vol : 130 g o meno di estratto secco totale per litro;
III. prodotti con titolo alcolometrico effettivo superiore a 15 % vol e non superiore a 18 % vol : 130 g o meno di estratto secco totale per litro;
IV. prodotti con titolo alcolometrico effettivo superiore a 18 % vol e non superiore a 22 % vol : 330 g o meno di estratto secco totale per litro.
I prodotti contenenti un estratto secco totale superiore al massimo fissato qui sopra per ogni categoria sono da classificare nella prima categoria seguente, fermo restando che se l'estratto secco totale supera i 330 g/l, i prodotti stessi debbono rientrare nella sottovoce 22.05 C V;
b) le norme precedenti non si applicano ai prodotti previsti nelle sottovoci 22.05 C III a) 1, b) 1, b) 2 e 22.05 C IV a) 1, b) 1 e b) 2.
4. La sottovoce 22.05 C comprende, in particolare: a) il mosto di uve fresche mutizzato con alcole, cioè il prodotto: - avente un titolo alcolometrico effettivo pari o superiore a 12 % vol e inferiore a 15 % vol, e
- ottenuto mediante aggiunta di un prodotto proveniente dalla distillazione del vino ad un mosto di uve non fermentato avente un titolo alcolometrico naturale non inferiore a 8,5 % vol;
b) il vino alcolizzato, cioè il prodotto: - avente un titolo alcolometrico effettivo non inferiore a 18 % vol e non superiore a 24 % vol,
- ottenuto esclusivamente mediante aggiunta di un prodotto non rettificato, proveniente dalla distillazione di vino e avente un titolo alcolometrico effettivo massimo di 86 % vol, a un vino non contenente zucchero residuo, e
- avente un'acidità volatile massima espressa in acido acetico di 2,40 g/l;
c) il vino liquoroso, cioè il prodotto: - avente un titolo alcolometrico totale non inferiore a 17,5 % vol e un titolo alcolometrico effettivo non inferiore a 15 % vol e non superiore a 22 % vol, e
- ottenuto da mosto di uve o da vino, purché tali prodotti provengano da vitigni ammessi nel paese terzo di origine per la produzione di vino liquoroso ed abbiano un titolo alcolometrico naturale non inferiore a 12 % vol: - mediante concentrazione a freddo o
- mediante aggiunta, durante o dopo la fermentazione: - di un prodotto proveniente dalla distillazione del vino,
- o di mosto di uve concentrato o, per taluni vini liquorosi di qualità, compresi in un elenco da stabilire e per i quali tale pratica è tradizionale, di mosto di uve concentrato al fuoco diretto e che, eccezione fatta per questa operazione, risponda alla definizione del mosto di uve concentrato,
- o di una miscela di tali prodotti.
Tuttavia, taluni vini liquorosi di qualità compresi in un elenco da stabilire possono essere ottenuti da mosto di uve fresche, non fermentato, senza che debba avere un titolo alcolometrico naturale minimo di 12 % vol.
5. Per l'applicazione della sottovoce 22.07 A, si considera come «vinello» il prodotto ottenuto dalla fermentazione delle vinacce vergini macerate nell'acqua o mediante esaurimento con acqua delle vinacce fermentate.
6. Per l'applicazione della sottovoce 22.07 B I si considerano come spumanti: - le bevande fermentate presentate in bottiglie chiuse con un tappo a «forma di fungo» tenuto da fermagli o da legacci,
- le bevande fermentate altrimenti presentate ed aventi una sovrappressione uguale o superiore a 1,5 bar misurata a 20 °C.
7. Per l'applicazione della sottovoce 22.10 A, si considera come «aceto di vino», l'aceto ottenuto esclusivamente dalla fermentazione acetica del vino e avente un tenore in acidità totale espressa in acido acetico uguale o superiore a 60 g/l.
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Nota statistica
Per l'applicazione delle suddivisioni 22.05 C I a 1, C I b 1, C II a 1 e C II b 1, si considerano come «vini di qualità prodotti in regioni determinate (v.q.p.r.d.)», i vini originari della Comunità economica europea conformi alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 338/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, che stabilisce disposizioni particolari per i vini di qualità prodotti in regioni determinate (GU n. L 54 del 5.3.1979, pag. 48), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3685/81 (GU n. L 369 del 24.12.1981, pag. 1), e a quelle adottate in applicazione del medesimo e definite dalle regolamentazioni nazionali.
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CAPITOLO 23 RESIDUI E CASCAMI DELLE INDUSTRIE ALIMENTARI ; ALIMENTI PREPARATI PER GLI ANIMALI
Note complementari
1. Per l'applicazione delle sottovoci 23.05 A e 23.06 A I, si intende per: - titolo alcolometrico massico effettivo : il numero di kg di alcole puro, contenuto in 100 kg di prodotto;
- titolo alcolometrico massico potenziale : il numero di kg di alcole puro che possono essere prodotti dalla fermentazione totale degli zuccheri contenuti in 100 kg di prodotto;
- titolo alcolometrico massico totale : la somma dei titoli alcolometrici massici effettivo e potenziale;
- % mas : il simbolo che rappresenta il titolo alcolometrico massico.
2. Per l'applicazione della sottovoce 23.07 B, sono considerati come prodotti lattiero-caseari, i prodotti che rientrano nelle voci nn. 04.01, 04.02, 04.03, 04.04 e nelle sottovoci 17.02 A e 21.07 F I.
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CAPITOLO 24 TABACCHI
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>PIC FILE= "T0031762"> SEZIONE V PRODOTTI MINERALI
CAPITOLO 25 SALE ; ZOLFO ; TERRE E PIETRE ; GESSI, CALCI E CEMENTI
Note
1. Con riserva delle eccezioni esplicite o implicite risultanti dal testo delle voci o della seguente nota 3, rientrano in questo capitolo i prodotti lavati (anche per mezzo di sostanze chimiche atte a eliminare le impurezze senza modificare il prodotto), macinati, polverizzati, sottoposti a levigazione, vagliati, setacciati, anche arricchiti per flottazione, separazione magnetica e con altri procedimenti meccanici o fisici (eccettuata la cristallizzazione), ma non i prodotti arrostiti, calcinati o assoggettati ad una lavorazione superiore a quella indicata in ciascuna voce.
2. Questo capitolo non comprende: a) lo zolfo sublimato, lo zolfo precipitato e lo zolfo colloidale (n. 28.02);
b) le terre coloranti a base di ossidi di ferro contenenti, in peso, 70 % e più di ferro combinato, calcolato come Fe2O3 (n. 28.23);
c) i medicamenti e gli altri prodotti del capitolo 30;
d) i prodotti per profumeria o per toletta preparati e i cosmetici preparati della voce n. 33.06;
e) i bordi per marciapiedi, i blocchetti e le lastre per pavimentazioni (n. 68.01), i cubi e tessere per mosaici (n. 68.02), le ardesie per coperture di tetti e rivestimenti di edifici (n. 68.03);
f) le pietre preziose (gemme) e semipreziose (fini) (n. 71.02);
g) i cristalli coltivati di cloruro di sodio o di ossido di magnesio (diversi dagli elementi di ottica) di peso unitario uguale o superiore a 2,5 g, della voce n. 38.19 ; gli elementi di ottica di cloruro di sodio o di ossido di magnesio (n. 90.01);
h) i gessetti per scrivere e per disegnare, i gessi da sarti, i gessi per bigliardi (n. 98.05).
PER LA CONTINUAZIONE DEL TESTO VEDI SOTTO NUMERO: 386R3840.1
3. La voce n. 25.32 comprende in particolare : le terre coloranti, anche calcinate o mescolate tra loro ; ossidi di ferro micacei naturali ; la schiuma di mare naturale (anche in pezzi levigati) e l'ambra (succino) naturale ; la schiuma di mare e l'ambra ricostituite, in lastrine, bacchette, bastoni e forme similari, semplicemente stampate, giavazzo ; il carbonato di stronzio (stronzianite), anche calcinato, escluso l'ossido di stronzio ; avanzi e cocci di materiali ceramici.
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CAPITOLO 26 MINERALI METALLURGICI, SCORIE E CENERI
Note
1. Questo capitolo non comprende: a) le loppe e gli altri cascami industriali simili preparati sotto forma di macadam (n. 25.17);
b) il carbonato di magnesio naturale (magnesite), anche calcinato (n. 25.19);
c) le scorie di defosforazione del capitolo 31;
d) le lane di loppe, di scorie, le lane di roccia ed altre simili lane minerali (n. 68.07);
e) le ceneri di oreficeria e gli altri cascami e rottami di metalli preziosi (n. 71.11);
f) le matte di rame, le matte di nichel e le matte di cobalto, ottenute per fusione dei minerali (sezione XV).
2. Ai sensi della voce n. 26.01, s'intendono per «minerali metallurgici» i minerali delle specie mineralogiche effettivamente utilizzate, in metallurgia, per l'estrazione del mercurio, dei metalli della voce n. 28.50 o dei metalli delle sezioni XIV o XV, anche se destinati a scopi non metallurgici, ma a condizione, tuttavia, che non abbiano subito altre lavorazioni diverse da quelle normalmente riservate ai minerali dell'industria metallurgica.
3. Rientrano nella voce n. 26.03 soltanto le ceneri e residui contenenti metalli o composti metallici e che sono dei tipi utilizzati, nell'industria, per l'estrazione del metallo o per la fabbricazione di composti metallici.
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CAPITOLO 27 COMBUSTIBILI MINERALI, OLI MINERALI E PRODOTTI DELLA LORO DISTILLAZIONE ; SOSTANZE BITUMINOSE ; CERE MINERALI
Note
1. Questo capitolo non comprende: a) i prodotti organici di costituzione chimica definita presentati isolatamente ; questa esclusione non riguarda il metano ed il propano chimicamente puri, che sono da classificare nella voce n. 27.11;
b) i medicamenti della voce n. 30.03;
c) gli idrocarburi non saturi miscelati classificati nelle voci nn. 33.01, 33.04 o 38.07.
2. La voce n. 27.07 deve essere considerata come comprendente non solamente gli oli e gli altri prodotti provenienti dalla distillazione dei catrami di carbon fossile ottenuti ad alta temperatura, ma anche i prodotti analoghi nei quali i costituenti aromatici predominano in peso in rapporto ai costituenti non aromatici e che provengono dalla distillazione di catrami di carbon fossile ottenuti a bassa temperatura o di altri catrami minerali, per ciclizzazione del petrolio e con qualsiasi altro procedimento.
3. La denominazione «oli di petrolio o di minerali bituminosi», impiegata nella voce n. 27.10, è da considerarsi riferita non soltanto agli oli di petrolio o di minerali bituminosi, ma anche agli oli analoghi come pure a quelli costituiti da idrocarburi non saturi miscelati nei quali i costituenti non aromatici predominano in peso in rapporto ai costituenti aromatici, qualunque sia il processo di fabbricazione.
4. La voce n. 27.13 deve essere considerata come comprendente non soltanto la paraffina o gli altri prodotti ivi nominati, ma anche i prodotti analoghi ottenuti per sintesi o con qualsiasi altro procedimento.
Note complementari (1)
1. Per l'applicazione della voce n. 27.10 si considerano come: A. oli leggeri (sottovoce 27.10 A), gli oli e le preparazioni che a 210 °C distillano, comprese le perdite, 90 % o più in volume, secondo il metodo ASTM D 86;
B. benzine speciali [sottovoce 27.10 A III a)], gli oli leggeri definiti nel precedente paragrafo A, che non contengono preparazioni antidetonanti ed il cui scarto di temperatura fra i punti di distillazione 5 % e 90 % in volume, comprese le perdite, è uguale o inferiore a 60 °C;
C. acqua ragia minerale [sottovoce 27.10 A III a) 1], le benzine speciali definite nel precedente paragrafo B e il cui punto d'infiammabilità è superiore a 21 °C, secondo il metodo Abel-Pensky (2);
D. oli medi (sottovoce 27.10 B), gli oli e le preparazioni che distillano in volume, comprese le perdite, a 210 °C meno del 90 % e a 250 °C 65 % o più, secondo il metodo ASTM D 86;
E. oli pesanti (sottovoce 27.10 C) gli oli e le preparazioni che a 250 °C distillano, comprese le perdite, meno del 65 % in volume, secondo il metodo ASTM D 86 o per i quali la percentuale del distillato a 250 °C non può essere determinata col suddetto metodo;
F. oli da gas (sottovoce 27.10 C I), gli oli pesanti definiti nel precedente paragrafo E e che a 350 °C distillano, comprese le perdite, 85 % o più in volume, secondo il metodo ASTM D 86; (1) Salvo indicazione contraria, per metodi ASTM si intendono i metodi adottati dall'American Society for Testing and Materials e pubblicati nell'edizione del 1976 sulle definizioni e specificazioni standard per i prodotti petroliferi e i lubrificanti. (2) Per metodo Abel-Pensky si intende il metodo DIN 51755-Marz 1974 (Deutsche Industrienorm) pubblicato dal Deutsche Normenausschuß (DNA), Berlin 15.
G. oli combustibili (sottovoce 27.10 C II), gli oli pesanti definiti nel precedente paragrafo E, diversi dagli oli da gas definiti nel precedente paragrafo F e che presentano, tenuto conto del loro colore diluito C, una viscosità V: - inferiore o eguale ai valori della riga I della tabella che segue, se il tenore delle ceneri solfatate è inferiore a 1 %, secondo il metodo ASTM D 874, e l'indice di saponificazione a 4, secondo il metodo ASTM D 939-54;
- oppure superiore ai valori della riga II se il punto di scorrimento è superiore o eguale a 10 °C, secondo il metodo ASTM D 97;
- oppure compresa fra i valori delle righe I e II oppure eguale ai valori della riga II, se detti oli a 330 °C distillano, secondo il metodo ASTM D 86, comprese le perdite, il 25 % o più in volume oppure, qualora essi distillino meno del 25 % in volume a 300 °C, se il loro punto di scorrimento è superiore a meno 10 °C, secondo il metodo ASTM D 97. Queste disposizioni si applicano esclusivamente agli oli che presentano un colore diluito C inferiore a 2.
Tabella di corrispondenza - colore diluito C / viscosità V
>PIC FILE= "T0031773"> Per viscosità V si deve intendere la viscosità cinematica a 50 °C espressa in 10-6 m2 s-1, secondo il metodo ASTM D 445.
Per colore diluito C si deve intendere il colore, misurato secondo il metodo ASTM D 1 500, che presenta il prodotto dopo diluizione di una unità in volume, completata fino a 100 unità in volume con tetracloruro di carbonio. Il colore deve essere determinato subito dopo la diluizione del prodotto.
Il colore degli oli combustibili di questa sottovoce deve essere naturale.
Questa sottovoce non comprende gli oli pesanti definiti nel precedente paragrafo E, per i quali non è possibile determinare: - o la percentuale (zero è considerato una percentuale) del distillato a 250 °C, secondo il metodo ASTM D 86;
- o la viscosità cinematica a 50 °C, secondo il metodo ASTM D 445;
- o il colore diluito C, secondo il metodo ASTM D 1 500.
Questi prodotti rientrano nella sottovoce 27.10 C III.
2. Per l'applicazione della voce n. 27.11, si considerano come propani e butani commerciali (sottovoce 27.11 B I), i prodotti che allo stato liquido e alla temperatura di 37,8 °C hanno una pressione di vapore relativa inferiore o uguale a 24,5 bar secondo il metodo ASTM D 1 267.
3. Per l'applicazione della voce n. 27.12, si considera come vaselina greggia (sottovoce 27.12 A) la vaselina che presenta una colorazione naturale superiore a 4,5 secondo il metodo ASTM D 1 500.
4. Per l'applicazione della sottovoce 27.13 B I, si considerano come greggi i prodotti che presentano: a) un tenore di olio eguale o superiore a 3,5 secondo il metodo ASTM D 721, se la viscosità a 100 °C è inferiore a 9,10-6 m2 s-1, secondo il metodo ASTM D 445, oppure
b) una colorazione naturale superiore a 3, secondo il metodo ASTM D 1 500, se la viscosità a 100 °C è eguale o superiore a 9,10-6 m2 s-1, secondo il metodo ASTM D 445.
5. Per «trattamento definito», ai sensi delle voci nn. 27.10, 27.11, 27.12 e della sottovoce 27.13 B, si intendono le operazioni seguenti: a) la distillazione sotto vuoto;
b) la ridistillazione mediante un processo di frazionamento molto spinto;
c) il cracking;
d) il reforming;
e) l'estrazione mediante solventi selettivi;
f) il trattamento che comporta il complesso delle operazioni seguenti : trattamento all'acido solforico concentrato o all'oleum o all'anidride solforica, neutralizzazione mediante agenti alcalini, decolorazione e depurazione mediante terre attive per natura, terre attivate, carbone attivo o la bauxite;
g) la polimerizzazione;
h) l'alchilazione;
ij) l'isomerizzazione;
k) la desolforazione con impiego di idrogeno, limitatamente ai prodotti della sottovoce 27.10 C, che riduca almeno dell'85 % il tenore di zolfo dei prodotti trattati (metodo ASTM D 1266-59 T);
l) la deparaffinazione mediante un processo diverso dalla semplice filtrazione, limitatamente ai prodotti della voce 27.10;
m) il trattamento all'idrogeno, diverso dalla desolforazione, limitatamente ai prodotti della sottovoce 27.10 C, in cui l'idrogeno partecipa attivamente ad una reazione chimica realizzata ad una pressione superiore a 20 bar ed a una temperatura superiore a 250 °C in presenza di un catalizzatore. Non sono, invece, considerati come trattamenti definiti i trattamenti di rifinitura all'idrogeno di oli lubrificanti della sottovoce 27.10 C III, aventi in particolare lo scopo di migliorare il colore o la stabilità (per esempio, «hydrofinishing» o decolorazione);
n) la distillazione atmosferica, limitatamente ai prodotti della sottovoce 27.10 C II, purché tali prodotti distillino in volume, comprese le perdite, meno del 30 % a 300 °C, secondo il metodo ASTM D 86. Se i prodotti stessi distillano in volume, comprese le perdite, 30 % o più a 300 °C, secondo il metodo ASTM D 86, i quantitativi di prodotti eventualmente ottenuti nel corso della distillazione atmosferica e rientranti nelle sottovoci 27.10 A o 27.10 B, sono passibili dei dazi doganali previsti per la sottovoce 27.10 C II c), secondo la specie ed il valore dei prodotti posti in lavorazione ed in base al peso netto dei prodotti ottenuti. Questa disposizione non si applica ai prodotti ottenuti che sono destinati a subire ulteriormente un trattamento definito o una trasformazione chimica mediante un trattamento diverso da quelli definiti, entro un termine massimo di sei mesi e subordinatamente alle altre condizioni da stabilire dalle autorità competenti;
o) la voltolizzazione ad alta frequenza, limitatamente ai prodotti della sottovoce 27.10 C III.
Qualora fosse tecnicamente richiesta una preparazione preliminare ai trattamenti predetti, l'esenzione è applicabile soltanto ai quantitativi di prodotti effettivamente sottoposti ai trattamenti sopra definiti ed a cui detti prodotti sono destinati ; le perdite sopravvenute eventualmente nel corso della preparazione preliminare sono ugualmente esenti da dazio.
6. I quantitativi di prodotti eventualmente ottenuti durante la trasformazione chimica oppure durante la preparazione preliminare, quando essa è tecnicamente richiesta, e che rientrano nelle voci o sottovoci 27.07 B I, 27.10, 27.11, 27.12, 27.13 B, 27.14 C, 29.01 A I, 29.01 B II a), 29.01 D I a) sono passibili dei dazi doganali previsti per i prodotti «destinati ad altri usi», secondo la specie ed il valore dei prodotti posti in lavorazione e sulla base del peso netto dei prodotti ottenuti. Tale disposizione non si applica ai prodotti che rientrano nelle voci nn. 27.10, 27.11, 27.12 e nella sottovoce 27.13 B, qualora tali prodotti siano destinati a subire ulteriormente un trattamento definito od una nuova trasformazione chimica, entro il termine massimo di sei mesi e subordinatamente alle altre condizioni da stabilire dalle autorità competenti.
7. Sono ammessi nella sottovoce 27.10 C III c) soltanto gli oli destinati ad essere miscelati con altri oli o con prodotti della voce n. 38.14 o con ispessenti, per ottenere oli, grassi o preparazioni lubrificanti, da imprese che, per gli impianti di cui dispongono, non possono fruire del beneficio del regime di esenzione doganale di cui alla precedente nota complementare 5 relativa alla voce n. 27.10 e che trattano tali oli, per la rivendita, in installazioni che comprendano congiuntamente: - almeno due serbatoi di deposito per ricevere gli oli di base alla rinfusa;
- almeno un serbatoio miscelatore che utilizzi forza motrice, eventualmente mezzi di riscaldamento e che consenta l'aggiunta di additivi;
- apparecchi di condizionamento.
Qualora le miscele sono preparate in installazioni prese in affitto o da persone che lavorano con materiale fornito dal cliente, le ultime tre condizioni, concernenti l'equipaggiamento delle installazioni, sono sempre richieste.
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SEZIONE VI PRODOTTI DELLE INDUSTRIE CHIMICHE E DELLE INDUSTRIE CONNESSE
Note
1. a) Ogni prodotto (diverso dai minerali dei metalli radioattivi), rispondente alle specificazioni del testo delle voci nn. 28.50 o 28.51, è da classificare in una di queste voci e non in altre voci della tariffa.
b) Fatta riserva delle disposizioni del precedente paragrafo a), ogni prodotto rispondente alle specificazioni del testo delle voci nn. 28.49 o 28.52, è da classificare in una di queste voci e non in altre voci di questa sezione.
2. Fatta riserva delle disposizioni della precedente nota 1, ogni prodotto che, in virtù della sua presentazione sotto forma di dosi o del suo condizionamento per la vendita al minuto, rientra in una delle voci nn. 30.03, 30.04, 30.05, 32.09, 33.06, 35.06, 37.08 e 38.11, è da classificare in una di queste voci e non in altre voci della tariffa.
3. I prodotti presentati in assortimenti composti da parecchi elementi costitutivi diversi classificabili in tutto o in parte in questa sezione e riconoscibili come destinati, dopo essere stati mescolati, a costituire un prodotto della sezione VI o VII, sono da classificare nella voce riguardante questo ultimo prodotto, a condizione che detti elementi costitutivi siano: a) per il loro condizionamento, nettamente riconoscibili come destinati ad essere utilizzati insieme senza essere preventivamente ricondizionati;
b) presentati nello stesso tempo;
c) riconoscibili, per la loro natura o le loro rispettive quantità, come complementari gli uni agli altri.
CAPITOLO 28 PRODOTTI CHIMICI INORGANICI ; COMPOSTI INORGANICI O ORGANICI DEI METALLI PREZIOSI, DEGLI ELEMENTI RADIOATTIVI, DEI METALLI DELLE TERRE RARE E DEGLI ISOTOPI
Note
1. Salvo le eccezioni risultanti dal testo di alcune voci o delle sue note, questo capitolo comprende soltanto: a) elementi chimici isolati o composti di costituzione chimica definita, presentati isolatamente, contenenti o non delle impurezze;
b) le soluzioni acquose dei prodotti del precedente paragrafo a);
c) le altre soluzioni dei prodotti del succitato paragrafo a), purché il ricorso a tali soluzioni sia usuale e indispensabile e sia giustificato esclusivamente da motivi di sicurezza o da necessità di trasporto, e purché il solvente non renda il prodotto atto a impieghi particolari piuttosto che al suo impiego generale;
d) i prodotti dei paragrafi a), b) e c) suddetti, addizionati di uno stabilizzante indispensabile alla loro conservazione o al loro trasporto;
e) i prodotti dei precedenti paragrafi a), b), c) o d), addizionati di una sostanza antipolvere o di un colorante, per facilitarne l'identificazione o per motivi di sicurezza, purché queste aggiunte non rendano il prodotto atto ad impieghi particolari anziché al suo impiego generale.
2. Oltre agli idrosolfiti stabilizzati con sostanze organiche ed ai solfossilati (n. 28.36), ai carbonati ed ai percarbonati di basi inorganiche (n. 28.42), ai cianuri semplici o complessi di basi inorganiche (n. 28.43), ai fulminati, cianati e tiocianati di basi inorganiche (n. 28.44), ai prodotti organici compresi nelle voci dal n. 28.49 al n. 28.52 incluso ed ai carburi metalloidici o metallici (n. 28.56), sono da classificare in questo capitolo solamente i composti del carbonio qui di seguito specificati: a) gli ossidi di carbonio, gli acidi cianidrico, fulminico, isocianico, tiocianico ed altri acidi del cianogeno semplici o complessi (n. 28.13);
b) gli ossialogenuri di carbonio (n. 28.14);
c) il disolfuro di carbonio (solfuro di carbonio) (n. 28.15);
d) i tiocarbonati, i selenocarbonati e tellurocarbonati, i selenocianati e tellurocianati, i tetratiocianodiamminocromati (reineckati) e altri cianati complessi di basi inorganiche (n. 28.48);
e) l'acqua ossigenata solida (nella voce n. 28.54), l'ossisolfuro di carbonio e gli alogenuri di tiocarbonile, il cianogeno e i suoi alogenuri nonché la cianamide e i suoi derivati metallici (n. 28.58), ad esclusione della calciocianamide con tenore, in azoto, calcolato sul peso del prodotto anidro allo stato secco, inferiore o uguale a 25 %, che è da classificare nel capitolo 31.
3. Fatte salve le disposizioni della nota 1 della sezione VI, questo capitolo non comprende: a) il cloruro di sodio e l'ossido di magnesio, anche chimicamente puri, e gli altri prodotti della sezione V;
b) i prodotti appartenenti contemporaneamente alla chimica inorganica e a quella organica, diversi da quelli che sono stati nominati alla nota 2 precedente;
c) i prodotti contemplati nelle note 1, 2, 3 e 4 del capitolo 31;
d) i prodotti inorganici del genere di quelli usati come sostanze «luminescenti» compresi nella voce n. 32.07;
e) la grafite artificiale (n. 38.01), i prodotti estintori presentati come cariche per apparecchi estintori o in granate o bombe estintrici della voce n. 38.17 ; le scolorine condizionate in involucri per la vendita al minuto della voce n. 38.19 ; i cristalli coltivati (diversi dagli elementi di ottica) di sali alogenati dei metalli alcalini o alcalinoterrosi, di peso unitario uguale o superiore a 2,5 g della voce n. 38.19;
f) le pietre preziose e semipreziose, le pietre sintetiche o ricostituite, le polveri e le scaglie di pietre preziose o di pietre sintetiche (voci dal n. 71.02 al n. 71.04), nonché i metalli preziosi e loro leghe compresi nel capitolo 71;
g) i metalli, anche chimicamente puri e le leghe metalliche, compresi nella sezione XV;
h) gli elementi di ottica, specie quelli costituiti da sali alogenati di metalli alcalini o alcalino-terrosi (n. 90.01).
4. Gli acidi complessi di costituzione chimica definita costituiti da un acido metalloidico del sottocapitolo II e da un acido metallico del sottocapitolo IV sono da classificare nella voce n. 28.13.
5. Le voci dal n. 28.29 al n. 28.48 comprendono soltanto i sali e i persali di metalli o di ammonio. Salvo le eccezioni risultanti dal testo delle voci, i sali doppi o complessi sono da classificare alla voce n. 28.48.
6. La voce n. 28.50 comprende soltanto: a) gli elementi chimici ed isotopi fissili seguenti : l'uranio naturale ed i suoi isotopi uranio 233 e 235, il plutonio ed i suoi isotopi;
b) gli elementi chimici radioattivi seguenti : il tecnezio, il promezio, il polonio, l'astato, il radon, il francio, il radio, l'attinio, il protattinio, il nettunio, l'americio e gli altri elementi di numero atomico superiore;
c) tutti gli altri isotopi radioattivi naturali o artificiali (compresi quelli dei metalli preziosi o dei metalli comuni delle sezioni XIV o XV);
d) i composti inorganici o organici di tali elementi o isotopi, di costituzione chimica definita o non, anche miscelati fra loro;
e) le leghe (diverse dal ferro-uranio), dispersioni e cermet, contenenti tali elementi o tali isotopi o i loro composti inorganici o organici;
>PIC FILE= "T0031779"> f) gli elementi di combustibile esausti (irradiati) di reattori nucleari.
Il termine «isotopi», menzionato qui sopra e nel testo delle voci nn. 28.50 e 28.51, si estende agli «isotopi arricchiti», esclusi, tuttavia, gli elementi chimici che esistono in natura allo stato di isotopi puri e l'uranio impoverito in U 235.
7. Rientrano nella voce n. 28.55 i ferro-fosfori contenenti, in peso, 15 % e più di fosforo e i cuprofosfori contenenti, in peso, più di 8 % di fosforo.
8. Gli elementi chimici, quali silicio e selenio, drogati per utilizzazione in elettronica, restano classificati in questo capitolo, purché siano presentati in forme gregge di trafilatura, di cilindri o di barre. Tagliati in forma di dischi, di piastrine o forme simili, sono da classificare nella voce n. 38.19.
Nota complementare
Salvo disposizioni contrarie, i sali nominati in una sottovoce comprendono anche i sali acidi ed i sali basici.
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CAPITOLO 29 PRODOTTI CHIMICI ORGANICI
Note
1. Salvo le eccezioni risultanti dal testo di alcune voci, questo capitolo comprende soltanto: a) composti organici di costituzione chimica definita, presentati isolatamente, contenenti o non delle impurezze;
b) miscele di isomeri di uno stesso composto organico (contenenti o non delle impurezze), escluse le miscele di isomeri (diversi dagli stereoisomeri) degli idrocarburi aciclici, saturi e non (capitolo 27);
c) i prodotti delle voci dal n. 29.38 al n. 29.42 incluso, gli eteri ed esteri di zuccheri e loro sali della voce n. 29.43 ed i prodotti della voce n. 29.44, di costituzione chimica definita o non;
d) le soluzioni acquose di prodotti previsti nei paragrafi a), b), c), sopracitati;
e) le altre soluzioni dei prodotti dei sopracitati paragrafi a), b), c), purché il ricorso a tali soluzioni sia usuale e indispensabile e sia giustificato esclusivamente da motivi di sicurezza o da necessità di trasporto e purché il solvente non renda il prodotto atto a impieghi particolari piuttosto che al suo impiego generale;
f) i prodotti dei paragrafi a), b), c), d), e) sopracitati, addizionati di uno stabilizzante indispensabile alla loro conservazione o al loro trasporto;
g) i prodotti dei precedenti paragrafi a), b), c), d), e) o f), addizionati di una sostanza antipolvere, di un colorante o di un odoriferante, per facilitarne l'identificazione o per motivi di sicurezza, purché queste aggiunte non rendano il prodotto atto ad impieghi particolari anziché al suo impiego generale;
h) i seguenti prodotti, messi a tipo, per la produzione di coloranti azoici : sali di diazonio, copulanti utilizzati per questi sali e ammine diazotabili, e loro sali.
2. Questo capitolo non comprende: a) i prodotti compresi nella voce n. 15.04, nonché la glicerina (n. 15.11);
b) l'alcole etilico (nn. 22.08 e 22.09);
c) il metano e il propano (n. 27.11);
d) i composti del carbonio menzionati nella nota 2 del capitolo 28;
e) l'urea (nn. 31.02 o 31.05, secondo il caso);
f) le sostanze coloranti di origine vegetale o animale (n. 32.04), le sostanze coloranti organiche sintetiche, i prodotti organici sintetici del genere di quelli utilizzati come sostanze «luminescenti», i prodotti dei tipi detti «agenti per la sbianca ottica» fissabili su fibra e l'indaco naturale (n. 32.05), nonché le tinture presentate in forme o recipienti o involucri per la vendita al minuto (n. 32.09);
g) gli enzimi (n. 35.07);
h) la metaldeide, l'esametilentetrammina e i prodotti similari presentati in tavolette, bastoncini o in forme analoghe che implicano la loro utilizzazione come combustibili nonché i combustibili liquidi del tipo utilizzato per accendisigari o per accenditori, presentati in recipienti di capacità inferiore o uguale a 300 cm3 (n. 36.08);
ij) i prodotti estintori presentati come cariche per apparecchi estintori o in granate o bombe estintrici della voce n. 38.17 ; i prodotti detti «scolorine» condizionati per la vendita al minuto, compresi nella voce n. 38.19;
k) gli elementi di ottica, in particolare quelli costituiti da tartrato di etilendiammina (n. 90.01).
3. Ogni prodotto, suscettibile di rientrare in due o più voci di questo capitolo, è da classificare nella voce che, in ordine di numerazione, è posta per ultima.
>PIC FILE= "T0031793"> 4. Salvo disposizioni contrarie risultanti dal testo delle sottovoci, nelle voci dal n. 29.03 al n. 29.05, dal n. 29.07 al n. 29.10, e dal n. 29.12 al n. 29.21, nn. 29.22 e 29.23 inclusi, ogni riferimento ai derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi, è da considerare esteso anche ai derivati misti (solfoalogenati, nitroalogenati, nitrosolfonati, nitrosolfoalogenati, ecc.).
I gruppi nitrici o nitrosi non sono da considerare come «funzioni azotate» ai sensi della voce n. 29.30.
5. a) Gli esteri dei composti organici a funzione acida dei sottocapitoli da I a VII incluso con composti organici degli stessi sottocapitoli sono da classificare come il composto rientrante nella voce posta per ultima nell'ordine di numerazione;
b) gli esteri dell'alcole etilico o della glicerina con composti organici a funzione acida dei sottocapitoli da I a VII incluso sono da classificare come i composti a funzione acida corrispondenti;
c) i sali degli esteri compresi nei succitati paragrafi a) e b) con basi inorganiche sono da classificare come gli esteri corrispondenti;
d) i sali di altri composti organici a funzione acida o a funzione fenolica dei sottocapitoli da I a VII incluso con basi inorganiche sono da classificare come i composti organici a funzione acida o a funzione fenolica corrispondenti;
e) gli alogenuri degli acidi carbossilici sono da classificare come gli acidi corrispondenti.
6. I prodotti delle voci dal n. 29.31 al n. 29.34 incluso sono composti organici la cui molecola contiene, oltre ad atomi di idrogeno, di ossigeno o di azoto, atomi di altri metalloidi o di metalli, quali zolfo, arsenico, mercurio, piombo, ecc., direttamente legati al carbonio.
Sono esclusi dalle voci nn. 29.31 (tiocomposti organici) e 29.34 (altri composti organo-minerali) i derivati solfonati o alogenati (compresi i derivati misti) in cui, eccezione fatta per atomi di idrogeno, ossigeno e azoto, siano contenuti, legati direttamente al carbonio, soltanto atomi di zolfo e di alogeno, che conferiscano loro il carattere di derivati solfonati o alogenati (o di derivati misti).
7. Nella voce n. 29.35 (composti eterociclici) non rientrano gli eteri-ossidi interni, gli emiacetali interni, gli eteriossidi metilenici degli ortodifenoli, gli epossidi alfa e beta, gli acetali ciclici, i polimeri ciclici delle aldeidi, delle tioaldeidi o delle aldimmine, le anidridi di acidi polibasici, gli esteri ciclici di polialcoli con acidi polibasici, le ureidi cicliche e le tioureidi cicliche, le immidi di acidi polibasici, l'esametilentetrammina e la trimetilentrinitrammina.
Nota complementare
Nell'ambito di una voce, i derivati di un composto chimico (o di un gruppo di composti chimici) che appartiene a una sottovoce, sono da classificare, salvo disposizioni speciali, in questa sottovoce, sempreché, nella stessa serie di sottovoci, non sia stata prevista una sottovoce finale «altri» (senza altre aggiunte). Quando tale sottovoce esiste, i derivati in questione rientrano nella detta sottovoce finale «altri». >PIC FILE= "T0031794">
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CAPITOLO 30 PRODOTTI FARMACEUTICI
Note
1. Il termine «medicamenti», ai sensi della voce n. 30.03, è da considerare applicabile: a) ai prodotti che sono stati miscelati per usi terapeutici o profilattici;
b) ai prodotti non miscelati, atti agli stessi usi, presentati sotto forma di dosi o condizionati per la vendita al minuto per usi terapeutici o profilattici.
Le disposizioni precedenti non si applicano agli alimenti o bevande (quali alimenti dietetici, alimenti arricchiti, alimenti per diabetici, bevande «toniche», acque minerali) né ai prodotti delle voci nn. 30.02 e 30.04.
Per l'applicazione di queste disposizioni e della nota 3 d) del capitolo, sono considerati: A. come prodotti non miscelati: 1) le soluzioni acquose di prodotti non miscelati;
2) tutti i prodotti che rientrano nei capitoli 28 e 29;
3) gli estratti vegetali semplici della voce n. 13.03, semplicemente titolati o disciolti in un solvente qualsiasi;
B. come prodotti miscelati: 1) le soluzioni e sospensioni colloidali (escluso lo zolfo colloidale);
2) gli estratti vegetali ottenuti per trattamento di miscugli di sostanze vegetali;
3) i sali e le acque concentrate ottenute per evaporazione di acque minerali naturali.
2. Questo capitolo non comprende: a) le acque distillate aromatiche e le soluzioni acquose di oli essenziali, per usi medicinali (n. 33.06);
b) i dentifrici di ogni specie, compresi quelli con proprietà profilattiche o terapeutiche, che sono da considerare compresi nella voce n. 33.06;
c) i saponi e gli altri prodotti della voce n. 34.01 addizionati di sostanze medicamentose.
3. Nella voce n. 30.05 sono compresi soltanto: a) i catgut e le altre legature sterili per suture chirurgiche;
b) le laminarie sterili;
c) gli emostatici riassorbibili sterili per la chirurgia e l'arte dentaria;
d) le preparazioni opacizzanti per esami radiografici nonché i reattivi di diagnostica preparati per essere impiegati sul paziente (esclusi quelli compresi nella voce n. 30.02), siano essi prodotti non miscelati presentati sotto forma di dosi o prodotti miscelati, atti agli stessi usi;
e) i reattivi per la determinazione dei gruppi o dei fattori sanguigni;
f) i cementi e altri prodotti per l'otturazione dentaria;
g) gli astucci e le scatole farmaceutiche forniti del necessario per il pronto soccorso.
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CAPITOLO 31 CONCIMI
Note
1. La voce n. 31.02 comprende unicamente, purché non siano presentati nelle forme o recipienti o involucri previsti dalla voce n. 31.05: A. i prodotti seguenti: 1) il nitrato di sodio con tenore in azoto inferiore od uguale al 16,3 %;
2) il nitrato di ammonio, anche puro;
3) il solfonitrato di ammonio, anche puro;
4) il solfato di ammonio, anche puro;
5) il nitrato di calcio con tenore in azoto inferiore o uguale al 16 %;
6) il nitrato di calcio e di magnesio, anche puro;
7) la calciocianammide con tenore in azoto inferiore od uguale al 25 %, anche impregnata di olio;
8) l'urea, anche pura;
B. i concimi consistenti in miscugli di prodotti elencati alla precedente lettera A (i tenori limiti indicati per questi prodotti non sono in tal caso presi in considerazione);
C. i concimi consistenti in miscugli di cloruro di ammonio o di prodotti previsti alle precedenti lettere A e B (astrazion fatta, anche in questo caso, dei tenori limiti indicati per questi prodotti) con creta, gesso od altre sostanze inorganiche prive di potere fertilizzante;
D. i concimi liquidi consistenti in soluzioni acquose o ammoniacali di prodotti considerati ai precedenti paragrafi 1 A 2) o 1 A 8) o di un miscuglio di questi prodotti.
2. La voce n. 31.03 comprende unicamente, purché non siano presentati nelle forme o recipienti o involucri previsti dalla voce n. 31.05: A. i prodotti seguenti: 1) le scorie di defosforazione;
2) i fosfati di calcio disgregati (termofosfati e fosfati fusi) ed i fosfati allumino-calcici naturali trattati termicamente;
3) i perfosfati (semplici, doppi o tripli);
4) il fosfato bicalcico con tenore in fluoro superiore od uguale allo 0,2 %;
B. i concimi consistenti in miscugli di prodotti previsti alla precedente lettera A (i tenori limiti indicati per questi prodotti non sono in tal caso presi in considerazione);
C. i concimi consistenti in miscugli di prodotti previsti alle precedenti lettere A e B (astrazion fatta, anche in questo caso, dei tenori limiti indicati per questi prodotti) con creta, gesso od altre sostanze inorganiche prive di potere fertilizzante.
3. La voce n. 31.04 comprende unicamente, purché non siano presentati nelle forme o recipienti o involucri previsti dalla voce n. 31.05: A. i prodotti seguenti: 1) i sali di potassio naturali greggi (carnallite, cainite, silvinite ed altri);
2) il salino di barbabietole;
3) il cloruro di potassio, anche puro, con riserva delle disposizioni della nota 6 c);
4) il solfato di potassio con tenore in K2O inferiore od uguale al 52 %;
5) il solfato di magnesio e di potassio con tenore in K2O inferiore od uguale al 30 %;
B. i concimi consistenti in miscugli di prodotti previsti alla precedente lettera A (i tenori limiti indicati per questi prodotti non sono in tal caso presi in considerazione).
>PIC FILE= "T0031818"> 4. Gli ortofosfati mono- e diammonici, anche puri, e le miscele di questi prodotti sono da classificare nella voce n. 31.05.
5. I tenori limiti di cui alle note 1 A, 2 A e 3 A si riferiscono al peso dei prodotti anidri allo stato secco.
6. Questo capitolo non comprende: a) il sangue di bestiame della voce n. 05.15;
b) i prodotti di costituzione chimica definita presentati isolatamente, diversi da quelli descritti nelle precedenti note 1 A, 2 A, 3 A e 4;
c) i cristalli coltivati di cloruro di potassio (diversi dagli elementi di ottica) di peso unitario uguale o superiore a 2,5 grammi, della voce n. 38.19 ; gli elementi di ottica di cloruro di potassio (n. 90.01).
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CAPITOLO 32 ESTRATTI PER CONCIA E PER TINTA ; TANNINI E LORO DERIVATI ; SOSTANZE COLORANTI, COLORI, PITTURE, VERNICI E TINTURE ; MASTICI ; INCHIOSTRI
Note
1. Questo capitolo non comprende: a) i prodotti di costituzione chimica definita presentati isolatamente, esclusi quelli rispondenti alle specificazioni delle voci nn. 32.04 o 32.05, i prodotti inorganici del genere di quelli usati come «sostanze luminescenti» (n. 32.07) e le tinture presentate in forme o recipienti o involucri per la vendita al minuto della voce n. 32.09;
b) i tannati e gli altri derivati tannici dei prodotti previsti nelle voci dal n. 29.38 al n. 29.42 incluso, n. 29.44 e dal n. 35.01 al n. 35.04 incluso.
2. Le miscele di sali di diazonio stabilizzati e di copulanti utilizzati per tali sali, per la produzione di sostanze coloranti azoiche, sono da classificare nella voce n. 32.05.
3. Sono comprese nelle voci nn. 32.05, 32.06 e 32.07, anche le preparazioni a base di sostanze coloranti organiche sintetiche, di lacche coloranti o di altre sostanze coloranti del tipo utilizzato per colorare in massa materie plastiche artificiali, gomma e altre sostanze analoghe, o anche destinate a entrare nella composizione di preparazioni per la stampa delle materie tessili. Queste voci non comprendono tuttavia i pigmenti preparati, nominati nella voce n. 32.09.
4. Le soluzioni (diverse dai collodi), in solventi organici volatili, di prodotti previsti nelle voci dal n. 39.01 al n. 39.06 sono da classificare nella voce n. 32.09 quando la proporzione del solvente è superiore al 50 % del peso della soluzione.
5. Ai sensi di questo capitolo, la dizione «sostanze coloranti» non comprende i prodotti del genere di quelli utilizzati come sostanze di carica nelle pitture ad olio, anche se essi possono essere utilizzati come pigmenti coloranti nelle pitture all'acqua.
6. Ai sensi della voce n. 32.09, sono considerati come «fogli per l'impressione a caldo» (carta pastello) soltanto i fogli sottili del genere di quelli utilizzati, ad esempio, per l'impressione di rilegature, cuoi o marocchini per cappelli, che siano costituiti: a) da polveri metalliche impalpabili (anche di metalli preziosi), o anche da pigmenti agglomerati con colla, gelatina o altri leganti;
b) da metalli (anche preziosi) o anche da pigmenti depositati su fogli di qualsiasi materia aventi funzioni di supporto.
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CAPITOLO 33 OLI ESSENZIALI E RESINOIDI ; PRODOTTI PER PROFUMERIA O PER TOLETTA PREPARATI E COSMETICI PREPARATI
Note
1. Questo capitolo non comprende: a) le preparazioni alcoliche composte (dette «estratti concentrati»), per la fabbricazione delle bevande, della voce n. 22.09;
b) i saponi e gli altri prodotti della voce n. 34.01;
c) l'essenza di trementina e gli altri prodotti della voce n. 38.07.
2. Si considerano «prodotti per profumeria o per toletta preparati e cosmetici preparati», ai sensi della voce n. 33.06, in particolare: a) i deodoranti per locali, preparati, anche non profumati;
b) i prodotti, anche non miscelati (diversi dalle acque distillate aromatiche e dalle soluzioni acquose di oli essenziali), atti ad essere utilizzati come prodotti per profumeria o per toletta, come cosmetici o come deodoranti per locali e condizionati per la vendita al minuto in vista del loro impiego per tali usi.
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CAPITOLO 34 SAPONI, PRODOTTI ORGANICI TENSIOATTIVI, PREPARAZIONI PER LISCIVIE, PREPARAZIONI LUBRIFICANTI, CERE ARTIFICIALI, CERE PREPARATE, PRODOTTI PER PULIRE E LUCIDARE, CANDELE E PRODOTTI SIMILI, PASTE PER MODELLI E «CERE PER L'ODONTOIATRIA»
Note
1. Questo capitolo non comprende: a) i composti isolati di costituzione chimica definita;
b) i dentifrici, le creme da barba e gli shampooings, anche se contenenti sapone o prodotti tensioattivi (n. 33.06).
2. La voce n. 34.01 comprende solamente i saponi solubili nell'acqua. I saponi e gli altri prodotti di questa voce possono essere addizionati o non di altre sostanze (disinfettanti, polveri abrasive, cariche, prodotti medicamentosi, ecc.). Tuttavia, quelli contenenti abrasivi sono da classificare in questa voce soltanto se sono presentati in barre, in pezzi o soggetti ottenuti a stampo o in pani. Presentati in altre forme, sono invece da classificare nella voce n. 34.05 come paste e polveri per pulire e preparazioni simili.
3. La denominazione «oli di petrolio o di minerali bituminosi», usata nel testo della voce n. 34.03, è quella definita alla nota 3 del capitolo 27.
4. La denominazione «cere preparate non emulsionate e senza solvente», usata nel testo della voce n. 34.04, è da considerarsi riferita soltanto: A. ai miscugli di cere animali tra loro, di cere vegetali tra loro, di cere artificiali tra loro;
B. ai miscugli di cere appartenenti a classi differenti (animali, vegetali, minerali, artificiali) nonché ai miscugli di paraffina con cere animali, vegetali o artificiali;
C. ai miscugli della consistenza delle cere a base di cere o di paraffina e contenenti, inoltre, grassi, resine, sostanze minerali o altre sostanze, purché questi miscugli non siano emulsionati e non contengano solventi.
La voce n. 34.04, invece, non comprende: a) le cere della voce n. 27.13;
b) le cere animali non mescolate e le cere vegetali non mescolate, semplicemente colorite.
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CAPITOLO 35 SOSTANZE ALBUMINOIDI ; COLLE ; ENZIMI
Note
1. Questo capitolo non comprende: a) i lieviti (n. 21.06);
b) i medicamenti (n. 30.03);
c) le preparazioni enzimatiche per conceria (n. 32.03);
d) le preparazioni enzimatiche per macerazione o per liscivie e gli altri prodotti del capitolo 34;
e) i prodotti delle arti grafiche su supporti di gelatina (capitolo 49).
2. Il termine «destrina» impiegato nel testo della voce n. 35.05 si applica ai prodotti provenienti dalla degradazione degli amidi e delle fecole, aventi tenore di zuccheri riduttori, espresso in destrosio, sulla materia secca, eguale o inferiore a 10 %.
I prodotti della specie di tenore superiore sono da classificare nella voce n. 17.02.
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CAPITOLO 36 POLVERI ED ESPLOSIVI ; ARTICOLI PIROTECNICI ; FIAMMIFERI ; LEGHE PIROFORICHE ; SOSTANZE INFIAMMABILI
Note
1. Questo capitolo non comprende i prodotti di costituzione chimica definita presentati isolatamente, eccettuati tuttavia quelli previsti dalla seguente nota 2, lettera a) o b).
2. Si considerano «prodotti e preparazioni di sostanze infiammabili», ai sensi della voce n. 36.08, esclusivamente: a) la metaldeide, l'esametilentetrammina e i prodotti simili, presentati in tavolette, bastoncini o in forme simili, che implicano la loro utilizzazione come combustibili, nonché i combustibili a base di alcole e gli altri analoghi combustibili preparati, presentati allo stato solido o pastoso;
b) i combustibili liquidi (benzina, ecc.) del genere di quelli utilizzati negli accenditori ed apparecchi di accensione, condizionati in recipienti di capacità inferiore od uguale a 300 cm3;
c) le torce e le fiaccole di resina, gli accendifuoco e simili.
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CAPITOLO 37 PRODOTTI PER LA FOTOGRAFIA E PER LA CINEMATOGRAFIA
Note
1. Questo capitolo non comprende né gli avanzi o cascami né i materiali di scarto.
2. La voce n. 37.08 comprende soltanto: a) i miscugli di prodotti chimici preparati per essere usati in fotografia, come, ad esempio, rivelatori, fissatori, viratori, emulsioni, ecc.;
b) i prodotti puri impiegati per gli stessi usi, anche dosati, purché condizionati per la vendita al minuto e pronti per l'uso.
Sono esclusi dalla voce n. 37.08 le vernici, le colle e le preparazioni simili, che debbono seguire il regime loro proprio.
Note complementari
1. Per le pellicole cinematografiche sonore costituite da due distinte strisce (una portante le sole immagini e l'altra la sola registrazione del suono), ciascuna striscia segue il proprio trattamento.
2. Per «pellicole cinematografiche d'attualità», ai sensi della sottovoce 37.07 B II a), si intendono le pellicole cinematografiche di lunghezza inferiore a 330 metri, relative ad avvenimenti che abbiano carattere d'attualità politica, sportiva, militare, scientifica, letteraria, folcloristica, turistica, mondana, ecc.
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CAPITOLO 38 PRODOTTI VARI DELLE INDUSTRIE CHIMICHE
Note
1. Questo capitolo non comprende: a) i prodotti di costituzione chimica definita presentati isolatamente, diversi dai seguenti: 1) la grafite artificiale (n. 38.01);
2) i disinfettanti, insetticidi, fungicidi, rodenticidi, erbicidi, inibitori di germinazione, regolatori di crescita per piante e prodotti simili, presentati in forme, recipienti o involucri previsti nella voce n. 38.11;
3) i prodotti estintori presentati come cariche per apparecchi estintori o in granate o bombe estintrici (n. 38.17);
4) i prodotti elencati nelle note 2 a), 2 c), 2 d), 2 f) seguenti;
b) le miscele di prodotti chimici e di sostanze alimentari del genere di quelli utilizzati nelle preparazioni di alimenti per il consumo umano (generalmente, n. 21.07);
c) i medicamenti (n. 30.03).
2. Rientrano nella voce n. 38.19, e non in altre voci della tariffa: a) i cristalli coltivati di sali alogenati di metalli alcalini o alcalino-terrosi o di ossido di magnesio (eccettuati gli elementi di ottica), di peso unitario uguale o superiore a 2,5 grammi;
b) gli oli di flemma;
c) i prodotti detti «scolorine», condizionati per la vendita al minuto;
d) i prodotti per la correzione di matrici da ciclostile, condizionati per la vendita al minuto;
e) i pirometri fusibili per il controllo della temperatura dei forni;
f) i gessi specialmente preparati per l'odontoiatria;
g) gli elementi chimici del capitolo 28, quali silicio e selenio, drogati per utilizzazione in elettronica, presentati in forma di dischi, piastrine o forme simili, politi o non, ricoperti o non di uno strato epitassiale uniforme.
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SEZIONE VII MATERIE PLASTICHE ARTIFICIALI, ETERI ED ESTERI DELLA CELLULOSA, RESINE ARTIFICIALI E LAVORI DI TALI SOSTANZE ; GOMMA NATURALE O SINTETICA, FATTURATO (FACTIS) E LAVORI DI GOMMA
Nota
I prodotti presentati in assortimenti composti da parecchi elementi costitutivi diversi classificabili in tutto o in parte in questa sezione e riconoscibili come destinati, dopo essere stati mescolati, a costituire un prodotto della sezione VI o VII, sono da classificare nella voce riguardante quest'ultimo prodotto, a condizione che detti elementi costitutivi siano: a) per il loro condizionamento, nettamente riconoscibili come destinati ad essere utilizzati insieme senza essere preventivamente ricondizionati;
b) presentati nello stesso tempo;
c) riconoscibili, per la loro natura o per le loro rispettive quantità, come complementari gli uni agli altri.
CAPITOLO 39 MATERIE PLASTICHE ARTIFICIALI, ETERI ED ESTERI DELLA CELLULOSA, RESINE ARTIFICIALI E LAVORI DI TALI SOSTANZE
Note
1. Questo capitolo non comprende: a) i fogli per l'impressione a caldo (carta pastello), della voce n. 32.09;
b) le cere artificiali (n. 34.04);
c) la gomma sintetica, come è definita al capitolo 40, e i lavori di gomma sintetica;
d) gli oggetti da sellaio e da correggiaio (n. 42.01), gli oggetti di marocchineria, astucceria, da viaggio e gli altri oggetti della voce n. 42.02;
e) i lavori da panieraio e da stuoiaio, del capitolo 46;
f) i prodotti compresi nella sezione XI (materie tessili e loro manufatti);
g) le calzature e parti di calzature, cappelli, copricapi ed altre acconciature e loro parti, ombrelli (da sole e da pioggia), bastoni, fruste, scudisci e loro parti, ed altri oggetti della sezione XII;
h) le minuterie di fantasia rientranti nella voce n. 71.16;
ij) gli oggetti della sezione XVI (macchine ed apparecchi, materiale elettrico);
k) le parti e pezzi staccati del materiale da trasporto della sezione XVII;
l) gli elementi di ottica di materie plastiche artificiali, le montature per occhiali, gli strumenti da disegno ed altri oggetti del capitolo 90;
m) gli oggetti del capitolo 91 (orologeria), e in particolare le casse e simili per orologi, pendole ed apparecchi da orologeria;
n) gli strumenti musicali, loro parti ed altri oggetti del capitolo 92;
o) i mobili ed altri oggetti del capitolo 94;
p) le spazzole, gli spazzolini e gli altri oggetti del capitolo 96;
q) gli oggetti del capitolo 97 (giocattoli, giuochi, oggetti per divertimenti e sport);
>PIC FILE= "T0031854"> r) i bottoni, chiusure a strappo, portapenne, portamatite e loro parti, imboccature e cannucce da pipe, bocchini, ecc., i pettini, le parti di bottiglie e di altri recipienti isotermici, nonché gli altri oggetti compresi nel capitolo 98.
2. Si considerano come rientranti nelle voci 39.01 e 39.02 soltanto i prodotti seguenti ottenuti per sintesi chimica: a) le materie plastiche artificiali, comprese le resine artificiali;
b) i siliconi;
c) i resoli, il poliisobutilene liquido e i prodotti artificiali simili di polimerizzazione o di policondensazione.
3. Si considerano come rientranti nelle voci dal n. 39.01 al n. 39.06 incluso solamente i prodotti presentati sotto le forme seguenti: a) prodotti liquidi o pastosi, comprese le emulsioni, dispersioni e soluzioni;
b) blocchi, pezzi, grumi, masse non consistenti, granuli, fiocchi, polveri (comprese le polveri da stampaggio);
c) monofili, nei quali la dimensione maggiore della sezione trasversale è superiore a 1 mm ; tubi ottenuti direttamente, verghe, bastoni o profilati, anche lavorati in superficie, ma senza altra lavorazione;
d) lastre, fogli, nastri o lamette (diversi da quelli classificati nella voce n. 51.02 dalla nota 4 del capitolo 51), anche stampati o diversamente lavorati in superficie, non tagliati o semplicemente tagliati in forma quadrata o rettangolare (anche se questa operazione conferisce loro il carattere di oggetti pronti per l'uso, nello stato in cui si trovano);
e) cascami e rottami di lavori.
Nota complementare
Il polietilene leggermente modificato con piccole quantità di altre olefine è da classificare nella sottovoce 39.02 C I.
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CAPITOLO 40 GOMMA NATURALE O SINTETICA, FATTURATO (FACTIS) E LORO LAVORI
Note
1. Salvo disposizioni contrarie la denominazione «gomma» comprende, in tutte le sezioni della tariffa dove è usata, i prodotti seguenti, anche vulcanizzati, induriti o non : gomma naturale, balata, guttaperca, gomme naturali analoghe, gomme sintetiche, fatturato (factis) e i rigenerati di detti prodotti.
2. Sono esclusi da questo capitolo i prodotti seguenti costituiti da gomma e da materie tessili, che rientrano generalmente nella sezione XI: a) i tessuti e gli oggetti di maglieria elastica o gommata (esclusi i nastri trasportatori e le cinghie di trasmissione di maglieria gommata della voce n. 40.10), nonché gli altri tessuti elastici e gli oggetti fatti con questi tessuti;
b) i tubi per pompe e i tubi analoghi, di materie tessili, rivestiti internamente di gomma o con un'anima costituita da una guaina di gomma (n. 59.15);
c) gli altri tessuti impregnati, spalmati o ricoperti di gomma o stratificati con questa stessa materia (esclusi i prodotti della voce n. 40.10): - di peso inferiore o uguale a 1 500 g al m2 oppure
- di peso superiore a 1 500 g al m2 e contenenti più del 50 %, in peso, di materie tessili, nonché gli oggetti costituiti dagli stessi tessuti;
d) i feltri impregnati o ricoperti di gomma e contenenti più del 50 %, in peso, di materie tessili, nonché gli oggetti costituiti da detti feltri;
e) le «stoffe non tessute», impregnate o rivestite di gomma o contenenti gomma come legante, qualunque sia il loro peso per m2, nonché gli oggetti fatti con tali «stoffe»;
f) i manufatti detti nappe costituiti da filati tessili disposti parallelamente e uniti fra loro mediante gomma, qualunque sia il loro peso per m2, nonché gli oggetti fatti con tali manufatti.
Tuttavia, i fogli, le lastre o i nastri di gomma spugnosa o cellulare, combinati con tessuto, feltro, stoffa non tessuta o con simili manufatti tessili, nonché gli oggetti ottenuti da tali fogli, lastre o nastri, rientrano in questo capitolo, a condizione che la materia tessile serva soltanto da supporto.
3. Sono ugualmente esclusi da questo capitolo: a) le calzature e parti di calzature del capitolo 64;
b) i cappelli, copricapi e altre acconciature e loro parti, comprese le cuffie da bagno, del capitolo 65;
c) le parti e i pezzi staccati di ebanite per macchine ed apparecchiature meccaniche ed elettriche, nonché tutti gli oggetti o parti di oggetti di ebanite per usi elettrotecnici rientranti nella sezione XVI;
d) gli oggetti compresi nei capitoli 90, 92, 94 e 96;
e) gli oggetti del capitolo 97 diversi dai guanti per sport e dagli oggetti compresi nella voce n. 40.11;
f) i bottoni, i portapenne, le cannucce da pipa e simili, i pettini, nonché gli altri oggetti compresi nel capitolo 98.
4. La denominazione gomma sintetica, usata nella nota 1 di questo capitolo e nelle voci nn. 40.02, 40.05 e 40.06, si riferisce: a) a prodotti sintetici non saturi, atti ad essere trasformati irreversibilmente in sostanze non termoplastiche, mediante vulcanizzazione con zolfo e che danno, una volta vulcanizzate all'optimum di vulcanizzazione (senza aggiunta di altre sostanze, come plastificanti, cariche inerti o attive, la cui presenza non è necessaria alla reticolazione), delle sostanze che ad una temperatura compresa tra i 18 e i 29 °C possono, senza rompersi, subire un allungamento fino a tre volte la lunghezza iniziale e che, dopo aver subito un allungamento fino a due volte la lunghezza iniziale, riprendono, in meno di cinque minuti, una lunghezza pari, al massimo, ad una volta e mezzo la lunghezza iniziale.
Questi prodotti comprendono, in particolare, il cis-poliisoprene (IR), il polibutadiene (BR), il policlorobutadiene (CR), il polibutadiene-stirolo (SBR), il policlorobutadiene-acrilonitrile (NCR), il polibutadiene acrilonitrile (NBR) e la gomma butile (IIR);
b) ai tioplasti (TM);
c) alla gomma naturale modificata mediante innesto o mescola con materie plastiche artificiali, alla gomma naturale depolimerizzata, nonché alle miscele di prodotti sintetici non saturi, e di altri polimeri sintetici saturi, se tali prodotti rispondono alle condizioni di vulcanizzazione, di allungamento e di deformazione permanente stabilite nel precedente paragrafo a).
5. Le voci nn. 40.01 e 40.02 non comprendono: a) i lattici di gomma naturale o sintetica (anche prevulcanizzati) addizionati di agenti o acceleranti di vulcanizzazione, di cariche inerti o attive, di plastificanti, di sostanze coloranti (escluse quelle semplicemente destinate a facilitarne l'identificazione) o di altre sostanze ; tuttavia, i lattici semplicemente stabilizzati o concentrati, nonché il lattice termosensibilizzato e il lattice positivo, sono da comprendere nelle voci nn. 40.01 o 40.02, secondo il caso;
b) la gomma alla quale, prima della coagulazione, è stato aggiunto nero fumo (con o senza oli minerali) o anidride silicica (con o senza oli minerali), nonché la gomma alla quale, dopo coagulazione, sono state aggiunte sostanze di ogni specie;
c) le mescole di due o più prodotti previsti dalla nota 1 di questo capitolo, addizionate o non di altre sostanze.
6. I fili nudi di gomma vulcanizzata, di qualsiasi profilo, nei quali la dimensione maggiore della sezione trasversale è superiore a 5 mm, rientrano nella voce n. 40.08.
7. La voce n. 40.10 comprende le cinghie di trasmissione ed i nastri trasportatori di tessuto impregnato, spalmato o ricoperto di gomma o stratificato con questa materia, nonché quelli fabbricati con fili o cordoncini impregnati o spalmati di gomma.
8. Ai sensi della voce n. 40.06, il lattice prevulcanizzato segue lo stesso trattamento del lattice non vulcanizzato.
Ai sensi delle voci dal n. 40.07 al n. 40.14 compreso, la balata, la guttaperca, le gomme naturali analoghe, il fatturato (factis) e i relativi rigenerati seguono lo stesso trattamento della gomma vulcanizzata anche se non abbiano subito operazioni di vulcanizzazione.
9. Per «lastre, fogli e nastri», ai sensi delle voci nn. 40.05, 40.08 e 40.15, si intendono unicamente le lastre, fogli e nastri, non tagliati o semplicemente tagliati in forma quadrata o rettangolare (anche se questa operazione conferisca loro il carattere di oggetti pronti all'uso), ma che non hanno subito altra lavorazione, salvo, se del caso, una semplice lavorazione in superficie (impressione o altro).
Per profilati, bastoni e tubi delle voci nn. 40.08 e 40.15, si intendono anche quelli tagliati a misura, che non hanno subito altra lavorazione fuorché una semplice lavorazione in superficie.
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>PIC FILE= "T0031870"> SEZIONE VIII PELLI, CUOIO, PELLI DA PELLICCERIA E LAVORI DI QUESTE MATERIE ; OGGETTI DA CORREGGIAIO E DA SELLAIO ; OGGETTI DA VIAGGIO ; BORSE DA DONNA E SIMILI CONTENITORI ; LAVORI DI BUDELLA
CAPITOLO 41 PELLI E CUOIO
Note
1. Questo capitolo non comprende: a) i ritagli ed altri simili avanzi di pelli non conciate (nn. 05.05 o 05.15);
b) le pelli di uccelli e loro parti, rivestite delle piume o della calugine (nn. 05.07 o 67.01, secondo il caso);
c) le pelli gregge, conciate o preparate, non depilate, di animali da pelliccia, comprese le pelli di agnello detto di astracan o di caracul (di Persia, breitschwanz e simili), le pelli di agnello delle Indie, di Cina, di Mongolia e del Tibet, le pelli di capra, di capretta e di capretto dello Yemen, della Mongolia e del Tibet (capitolo 43). Rientrano, tuttavia, nella voce n. 41.01 le pelli gregge non depilate di bovini (compresi i bufali), di equini, di suini (compreso il pecari), di camoscio, di gazzella, di renna, di alce, di cervo, di capriolo, di cane e, salvo le eccezioni su riportate, di ovini e di caprini.
2. L'espressione «cuoio o pelli, artificiali o ricostituiti», in tutte le sezioni della tariffa in cui è usata, s'intende riferita ai prodotti previsti dalla voce n. 41.10.
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CAPITOLO 42 LAVORI DI CUOIO O DI PELLI ; OGGETTI DA CORREGGIAIO E DA SELLAIO ; OGGETTI DA VIAGGIO ; BORSE DA DONNA E SIMILI CONTENITORI ; LAVORI DI BUDELLA
Note
1. Sono esclusi da questo capitolo: a) i catgut e simili, sterili, per suture chirurgiche (n. 30.05);
b) gli oggetti di vestiario e i loro accessori (ad eccezione dei guanti) di cuoio o di pelli, foderati di pelliccia naturale o artificiale, nonché gli oggetti di vestiario e i loro accessori di cuoio o di pelli, che presentano parti esterne di pelliccia naturale o artificiale, purché tali parti non costituiscano semplici guarnizioni (nn. 43.03 o 43.04, secondo il caso);
c) le borse per provviste e simili, di tessuto a maglia, della sezione XI;
d) gli oggetti del capitolo 64;
e) i cappelli, i copricapi ed altre acconciature e loro parti, del capitolo 65;
f) le fruste, gli scudisci e altri oggetti della voce n. 66.02;
g) le corde armoniche, le pelli per tamburi e strumenti simili, nonché le altre parti di strumenti musicali (n. 92.10);
h) i mobili e loro parti (capitolo 94);
ij) gli oggetti del capitolo 97 (giocattoli, giuochi, oggetti per divertimenti e sport);
k) i bottoni, i bottoni da polsi, ecc., della voce n. 98.01 o del capitolo 71.
2. I guanti (compresi quelli da sport e per protezione), i grembiali ed altri speciali oggetti di protezione individuale per qualsiasi mestiere, le bretelle, le cinture, i cinturoni, le bandoliere e i braccialetti, di cuoio o di pelli naturali, artificiali o ricostituiti, sono compresi nella voce n. 42.03.
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CAPITOLO 43 PELLI DA PELLICCERIA E LORO LAVORI ; PELLICCE ARTIFICIALI
Note
1. Indipendentemente dalle pelli da pellicceria, gregge, della voce n. 43.01, l'espressione «pelli da pellicceria» o «pelliccia», in tutte le sezioni della tariffa dov'è adoperata, deve intendersi riferita alle pelli conciate o preparate col pelo, di qualsiasi animale.
2. Sono esclusi da questo capitolo: a) le pelli e le parti di pelli di uccelli, munite delle loro piume o della loro calugine (nn. 05.07 o 67.01, secondo il caso);
b) le pelli gregge, col pelo, della specie di quelle da classificare nel capitolo 41 per effetto della nota 1 c) premessa a tale capitolo;
c) i guanti misti di pelliccia, naturale o artificiale, e di cuoio o di pelli (n. 42.03);
d) gli oggetti del capitolo 64;
e) i cappelli, i copricapi ed altre acconciature e loro parti, del capitolo 65;
f) gli oggetti del capitolo 97 (giocattoli, giuochi, oggetti per divertimenti e sport).
3. Si considerano come «tavole, sacchi, mappette, croci e manufatti simili», ai sensi della voce n. 43.02, le pelli e le parti di pelli (eccetto quelle dette «allungate»), cucite insieme a forma di quadrato, di rettangolo, di croce o di trapezio, senza aggiunta di altre materie. Invece, gli altri manufatti pronti per essere utilizzati nello stato in cui si trovano, direttamente o previo semplice taglio, e le pelli o parti di pelli cucite, costituenti oggetti di vestiario, parti od accessori di oggetti di vestiario, od altri oggetti, sono compresi nella voce n. 43.03.
4. Sono da classificare nelle voci nn. 43.03 o 43.04, secondo il caso, gli oggetti di vestiario e i loro accessori di qualsiasi specie (ad eccezione, però, di quelli esclusi per effetto della nota 2 di questo capitolo), foderati di pelliccia naturale o artificiale, nonché quelli aventi parti esterne di pelliccia naturale o artificiale, purché tali parti non costituiscano semplici guarnizioni.
5. Si considerano come «pellicce artificiali», ai sensi della voce n. 43.04, le imitazioni di pelliccia ottenute con lana, peli ed altre fibre, incollate o cucite su cuoio, tessuti, ecc., ad eccezione delle imitazioni ottenute mediante tessitura, che sono da classificare come tessuti secondo la specie (velluti, felpe, tessuti ricci, ecc.).
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SEZIONE IX LEGNO, CARBONE DI LEGNA E LAVORI DI LEGNO ; SUGHERO E LAVORI DI SUGHERO ; LAVORI DA INTRECCIO, DA PANIERAIO E DA STUOIAIO
CAPITOLO 44 LEGNO, CARBONE DI LEGNA E LAVORI DI LEGNO
Note
1. Questo capitolo non comprende: a) i legni delle specie utilizzate principalmente in profumeria, in medicina o nella preparazione di insetticidi, antiparassitari e simili (n. 12.07);
b) i legni delle specie utilizzate principalmente per tinta o per concia (n. 14.05);
c) i carboni attivati (n. 38.03);
d) gli oggetti rientranti nel capitolo 46;
e) le calzature e loro parti, del capitolo 64;
f) i bastoni di ombrelli (da pioggia o da sole), bastoni, fruste, frustini e loro parti (capitolo 66);
g) i lavori compresi nella voce n. 68.09;
h) le minuterie di fantasia della voce n. 71.16;
ij) gli oggetti della sezione XVII, in particolare i lavori da carradore;
k) gli oggetti del capitolo 91 (orologeria) e specialmente le casse e simili delle pendole e degli altri apparecchi di orologeria;
l) gli strumenti musicali e loro parti (capitolo 92);
m) le parti e i pezzi staccati di armi (n. 93.06);
n) i mobili e loro parti (capitolo 94);
o) gli oggetti del capitolo 97 (giocattoli, giuochi, oggetti per divertimenti e sport);
p) le pipe, loro parti e oggetti simili, i bottoni, le matite ed altri oggetti da classificare nel capitolo 98.
2. Si considerano come legni cosiddetti «migliorati», ai sensi di questo capitolo, i pezzi di legno massiccio e quelli costituiti da compensati, che abbiano subito un trattamento chimico o meccanico più profondo di quello che sarebbe strettamente necessario per assicurarne, occorrendo, la coesione e di natura tale da provocare in essi un aumento notevole di densità e di durezza, nonché una maggiore resistenza agli sforzi meccanici ed agli agenti chimici ed un miglior comportamento ai fini elettrici.
3. Gli oggetti di pannelli di fibre, di legno impiallacciato o compensato nonché quelli di legno cellulare, migliorato, artificiale o ricostituito, sono da classificare, ai fini dell'applicazione delle voci dal n. 44.19 al n. 44.28 incluso, come i corrispondenti oggetti di legno.
4. Gli utensili di legno con accessori di metallo sono da comprendere nella voce n. 44.25, purché tali accessori non ne costituiscano la lama o la parte operante.
Nota complementare
Si intende per farina di legno, ai sensi della voce n. 44.12, la polvere di legno che passa attraverso un setaccio con apertura di maglia di 0,63 mm, con un massimo di 8 %, in peso, di residui.
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CAPITOLO 45 SUGHERO E SUOI LAVORI
Note
1. Sono esclusi da questo capitolo: a) le calzature e le loro parti, del capitolo 64;
b) i cappelli, copricapi ed altre acconciature e loro parti, del capitolo 65;
c) gli oggetti del capitolo 97 (giocattoli, giuochi, oggetti per divertimenti e sport).
2. Il sughero naturale semplicemente scrostato (squadrato) è da classificare nella voce n. 45.02.
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CAPITOLO 46 LAVORI DI INTRECCIO, DA PANIERAIO E DA STUOIAIO
Note
1. Sono considerati «materiali da intreccio» particolarmente : la paglia, i ramoscelli di vimini o di salice, i giunchi, le canne, i trucioli di legno per trecce, i nastri e le cortecce di vegetali, le fibre tessili naturali non filate, i monofili e le lamette o simili di materie plastiche artificiali, le lamette di carta, ma non le strisce di cuoio naturale, artificiale o ricostituito, le strisce di feltro, i capelli, il crine, gli stoppini ed i filati di materie tessili, i monofili e le lamette o simili del capitolo 51.
2. Sono esclusi da questo capitolo: a) gli spaghi, corde e funi, anche intrecciati (n. 59.04);
b) le calzature, i cappelli, i copricapi ed altre acconciature, e loro parti, dei capitoli 64 e 65;
c) i veicoli e le casse di veicoli, costruiti con materiali da intreccio (capitolo 87);
d) i mobili e loro parti (capitolo 94).
3. Sono considerati «materiali da intreccio parallelizzati», ai sensi della voce n. 46.02, gli oggetti costituiti da «materiali da intreccio» disposti parallelamente ed uniti tra loro per mezzo di legature, anche se queste ultime siano costituite da materie tessili filate.
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>PIC FILE= "T0031893"> SEZIONE X MATERIE OCCORRENTI PER LA FABBRICAZIONE DELLA CARTA ; CARTA E SUE APPLICAZIONI
CAPITOLO 47 MATERIE OCCORRENTI PER LA FABBRICAZIONE DELLA CARTA
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CAPITOLO 48 CARTA E CARTONI ; LAVORI DI PASTA DI CELLULOSA, DI CARTA O DI CARTONE
Note
1. Sono esclusi da questo capitolo: a) i fogli per l'impressione a caldo (carta pastello), della voce n. 32.09;
b) la carta profumata o spalmata di belletti (n. 33.06);
c) la carta impregnata o ricoperta di sapone (n. 34.01), la carta impregnata o spalmata di detersivi (n. 34.02) e le creme, gli encaustici, i lucidi, ecc., su supporti di ovatta di cellulosa (n. 34.05);
d) la carta ed i cartoni sensibilizzati (n. 37.03);
e) i laminati plastici, cioè le materie plastiche artificiali stratificate con interposizione di carta o di cartone (dal n. 39.01 al n. 39.06), la fibra vulcanizzata (n. 39.03) ed i lavori di tali materie (n. 39.07);
f) gli oggetti della voce n. 42.02 (oggetti da viaggio, ecc.);
g) gli oggetti del capitolo 46 (lavori di intreccio, da panieraio e da stuoiaio);
h) i filati di carta ed i manufatti tessili di filati di carta (sezione XI);
ij) gli abrasivi applicati su carta o cartone (n. 68.06) e la mica applicata su carta o cartone (n. 68.15) ; viceversa la carta ricoperta di polvere di mica è da classificare nella voce n. 48.07;
k) i fogli e i nastri sottili di metallo su supporto di carta o di cartone (sezione XV);
l) la carta ed i cartoni perforati per strumenti musicali (n. 92.10);
m) gli oggetti compresi nei capitoli 97 o 98 (giuochi, giocattoli, lavori diversi, quali bottoni, ecc.).
2. Ferme restando le disposizioni di cui alla nota 3, si considerano compresi nella voce n. 48.01 la carta ed i cartoni che abbiano subito, per calandratura o altrimenti, una lisciatura, levigatura, satinatura, lucidatura od altre simili operazioni di rifinitura oppure una falsa filigranatura, nonché la carta ed i cartoni colorati o marmorizzati in pasta (diversamente che in superficie) a mezzo di un procedimento qualsiasi. Tuttavia non rientrano nella voce predetta la carta ed i cartoni che abbiano subito, dopo la fabbricazione, un trattamento, come la patinatura, l'intonaco, l'impregnazione, ecc.
3. La carta ed i cartoni, suscettibili di rientrare indifferentemente in due o più voci dal n. 48.01 al n. 48.07 incluso, sono da classificare in quella voce che, fra esse, figura per ultima nell'ordine progressivo della tariffa.
4. Sono esclusi dalle voci dal n. 48.01 al n. 48.07 incluso la carta, il cartone e l'ovatta di cellulosa presentati in una delle seguenti forme: a) in strisce o rotoli, di larghezza non superiore a 15 cm;
b) in fogli di forma quadrata o rettangolare che non abbiano alcun lato superiore a 36 cm (a foglio spiegato, se ciò è necessario);
c) in forma diversa dalla quadrata o rettangolare.
Con riserva delle disposizioni contenute nella nota 3, la carta a mano di qualsiasi forma e dimensione, presentata tal quale, cioè con sfrangiature ad ogni lato derivanti direttamente dalla fabbricazione, è da classificare nella voce n. 48.01.
5. Si considerano come «carta da parati e lincrusta», ai sensi della voce n. 48.11: a) la carta presentata in rotoli, atta alla decorazione delle pareti e dei soffitti ed avente, inoltre, i seguenti requisiti: - presenza di una o due cimose, anche con segni di riferimento;
- per la carta senza cimose : coloritura, patinatura, vellutatura o presenza di motivi in rilievo ed inoltre larghezza non superiore a 60 cm;
>PIC FILE= "T0031896"> b) i bordi e gli angoli di carta, atti alla decorazione dei muri e dei soffitti.
6. Sono particolarmente comprese nella voce n. 48.15 la lana o fibra di carta per imballaggio, le strisce e striscioline (lamette di carta), piegate o meno, anche intonacate, per lavori di intreccio o altri usi, la carta igienica in rotoli anche perforati, in pacchetti o condizionamenti simili, esclusi gli oggetti elencati nella seguente nota 7.
7. Sono particolarmente compresi nella voce n. 48.21 i cartoncini da macchine per statistica, la carta ed i cartoni traforati per meccanismi Jacquard, le bordure di carta per scaffali, la carta a pizzo ed i ricami di carta, le tovaglie, i tovaglioli e i fazzoletti di carta, i giunti di carta, i piatti e simili oggetti di pasta di carta, di carta o di cartone, foggiati a stampo o modellati e i modelli anche riuniti.
8. La carta, il cartone, l'ovatta di cellulosa ed i lavori di tali materie sono compresi in questo capitolo anche quando presentino diciture stampate o figure, purché di carattere accessorio, che non siano di natura tale da modificare la loro destinazione iniziale e da farli considerare come oggetti classificabili nel capitolo 49. Tuttavia i modelli per sartoria, di carta o di cartone, sono da classificare nella voce n. 48.21, qualunque siano le diciture stampate che essi presentano.
Nota complementare
È da considerare «carta da giornali», ai sensi della sottovoce 48.01 A, la carta bianca o leggermente tinta in pasta, contenente 70 % o più di pasta meccanica (in rapporto alla quantità totale della composizione fibrosa), il cui indice di lisciatura, misurato all'apparecchio Bekk, non oltrepassi 130 secondi, non incollata, di un peso per metro quadrato compreso tra 40 g inclusi e 57 g inclusi, con linee d'acqua distanziate da un minimo di 4 cm ad un massimo di 10 cm, presentata in rotoli di larghezza di 31 cm o più, non contenente più di 8 % in peso di carica, e destinata alla stampa di giornali, di settimanali o di altre pubblicazioni periodiche della voce n. 49.02 edite almeno dieci volte in un anno.
Nota statistica
Sono considerati come cartoni i prodotti che pesano 225 g o più per m2 ; i prodotti che pesano meno di 225 g per m2 sono considerati come carta.
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CAPITOLO 49 PRODOTTI DELL'ARTE LIBRARIA E DELLE ARTI GRAFICHE
Note
1. Sono esclusi da questo capitolo: a) la carta, il cartone e l'ovatta di cellulosa, nonché i lavori di tali materie, recanti diciture a stampa o vignette aventi carattere accessorio e tali da non modificare la destinazione iniziale di tali prodotti o da non conferire loro i caratteri di oggetti classificabili in questo capitolo (capitolo 48);
b) le carte da giuoco e gli altri prodotti che rientrano nel capitolo 97;
c) le incisioni, stampe e litografie originali (n. 99.02), i francobolli, le marche da bollo e simili della voce n. 99.04, nonché gli oggetti di antichità e gli altri oggetti del capitolo 99.
2. I giornali e le pubblicazioni periodiche incartonati o rilegati sono da classificare nella voce n. 49.01. Seguono lo stesso trattamento le collezioni di giornali e di pubblicazioni periodiche presentate sotto una stessa copertina.
3. Rientrano egualmente nella voce n. 49.01: a) le raccolte d'incisioni, di riproduzioni di opere d'arte, di disegni, ecc., costituenti opere complete, con pagine numerate e suscettibili di formare un libro, quando le incisioni siano accompagnate da un testo che faccia riferimento a dette opere oppure ai loro autori;
b) le tavole illustrate presentate insieme ad un libro ed a suo complemento;
c) i libri presentati in fascicoli od in fogli sciolti di qualsiasi formato, costituenti un'opera completa od una parte di opera e destinati ad essere legati alla rustica, o incartonati, oppure rilegati.
Tuttavia, le incisioni e le illustrazioni che non siano accompagnate da un testo e che vengano presentate in fogli sciolti di qualsiasi formato sono da classificare nella voce n. 49.11.
4. Gli stampati pubblicitari editi direttamente da una ditta che vi è nominata oppure per suo conto e quelli destinati soprattutto alla pubblicità (compresi gli stampati di propaganda turistica) sono da escludere dalle voci nn. 49.01 e 49.02 e da comprendere nella voce n. 49.11.
5. Si considerano come «album o libri di immagini per bambini», ai sensi della voce n. 49.03, gli album o libri per bambini nei quali le immagini o illustrazioni costituiscono la maggiore attrattiva, mentre il testo ha solamente un interesse secondario.
6. Sono da comprendere nella voce n. 49.06 le copie di testi manoscritti o dattilografati ottenute con carta carbone o su carta fotografica sensibilizzata. Le copie ottenute, invece, con apparecchi duplicatori o con altri procedimenti sono assimilate ai testi stampati.
7. Ai sensi della voce n. 49.09, per «cartoline postali illustrate» s'intendono le cartoline illustrate aventi una o più diciture a stampa che ne indichino l'uso.
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SEZIONE XI MATERIE TESSILI E LORO MANUFATTI
Note
1. Sono esclusi da questa sezione: a) i peli e le setole per pennelli, spazzole e simili (n. 05.02), i crini ed i cascami di crini (n. 05.03);
b) i capelli ed i lavori di capelli (nn. 05.01, 67.03 e 67.04) ; tuttavia, le bruscole ed i fiscoli nonché i tessuti spessi di capelli dei tipi comunemente utilizzati nelle presse da oleifici od in usi tecnici analoghi sono da classificare nella voce n. 59.17;
c) i prodotti vegetali del capitolo 14;
d) l'amianto della voce n. 25.24, gli oggetti di amianto e gli altri prodotti delle voci nn. 68.13 e 68.14;
e) i prodotti delle voci nn. 30.04 e 30.05 (ovatte, garze, bende e simili per la medicina o la chirurgia, legature sterili per suture chirurgiche, ecc.);
f) i tessuti sensibilizzati (n. 37.03);
g) i monofili aventi nella sezione trasversale la massima dimensione superiore ad 1 mm e le lamette e simili (paglia artificiale) di larghezza superiore a 5 mm, di materie plastiche artificiali (capitolo 39), nonché le trecce ed i tessuti costituiti con questi stessi monofili, lamette e simili (capitolo 46);
h) i tessuti, feltri e «stoffe non tessute», impregnati, spalmati o ricoperti di gomma o stratificati con questa stessa materia ed i manufatti costituiti da questi stessi prodotti, purché siano da classificare nel capitolo 40;
ij) le lane non ancora tolte dalle loro pelli o pelli lanate (capitolo 41 o 43) ed i manufatti di pellicce naturali o artificiali delle voci nn. 43.03 e 43.04;
k) gli oggetti di materie tessili previsti dalle voci nn. 42.01 e 42.02;
l) i prodotti e gli oggetti del capitolo 48 (per esempio, l'ovatta di cellulosa);
m) le calzature e parti di calzature, ghette, gambali e manufatti simili, previsti dal capitolo 64;
n) i cappelli, copricapi ed altre acconciature e loro parti del capitolo 65;
o) le retine per capelli (nn. 65.05 o 67.04, secondo il caso);
p) i prodotti del capitolo 67;
q) i filati, corde o tessuti ricoperti di abrasivi (n. 68.06);
r) le fibre di vetro, i manufatti di fibre di vetro ed i ricami chimici o senza fondo visibile, in cui il filo costituente il ricamo sia di fibre di vetro (capitolo 70);
s) i prodotti del capitolo 94 (mobili ; oggetti letterecci e simili);
t) gli oggetti del capitolo 97 (giocattoli, giuochi, oggetti per divertimenti e sport).
2. Prodotti misti: A. I prodotti tessili compresi in una qualsiasi voce dei capitoli da 50 a 57 e contenenti due o più materie tessili sono classificati come se fossero interamente costituiti dalla materia tessile prevalente in peso su ciascuna delle altre materie tessili.
B. Per l'applicazione di questa regola: a) i filati metallici sono considerati per il loro peso totale come costituenti una materia tessile distinta ; i fili di metallo sono considerati come una materia tessile per la classificazione dei tessuti nei quali sono incorporati;
b) quando una voce si riferisce a più materie tessili (ad esempio, seta e borra di seta, lana pettinata e lana cardata, ecc.), queste sono da considerare come costituenti una sola materia tessile.
C. Le disposizioni contenute nei paragrafi A. e B. si applicano anche ai filati specificati nelle note 3 e 4 seguenti.
3. A. Salvo le eccezioni previste dal seguente paragrafo B., sono considerati in questa sezione come «spago, corde e funi», i filati [semplici, ritorti o ritorti su ritorto (câblés)]: a) di seta, di cascami di seta, di peso superiore a 2 g per metro (2 000 tex);
b) di fibre tessili sintetiche ed artificiali (compresi quelli fatti con due o più monofili del capitolo 51), di peso superiore a 1 g per metro (1 000 tex);
c) di canapa e di lino: - lucidati, la cui lunghezza per kg, moltiplicata per il numero dei fili costitutivi, è inferiore a 7 000 metri;
- non lucidati, di peso superiore a 2 g per metro;
d) di cocco, a tre capi o più;
e) di altre fibre vegetali, di peso superiore a 2 g per metro;
f) armati di metallo.
B. Le disposizioni della precedente lettera A non si applicano: a) ai filati di lana, di peli o di crine ed ai filati di carta, non armati;
b) alle fibre tessili sintetiche ed artificiali presentate sotto forma di fasci (câbles) da fiocco o ancora di multifilamenti senza torsione o con torsione inferiore a 5 giri per metro;
c) al pelo di Messina, alle imitazioni del catgut di seta o di fibre tessili sintetiche ed artificiali ed ai monofili del capitolo 51;
d) ai fili di metallo misti ai filati tessili (filati metallici), compresi i filati tessili spiralati (vergolinati) con metallo, ed ai filati tessili metallizzati, della voce n. 52.01 ; per i filati tessili armati di metallo valgono le disposizioni del paragrafo A) f) di cui sopra;
e) ai filati di ciniglia ed ai filati spiralati (vergolinati) della voce n. 58.07.
4. A. Salvo le eccezioni previste al seguente paragrafo B, sono considerati come «preparati per la vendita al minuto» nei capitoli 50, 51, 53, 54, 55 e 56, i filati avvolti: a) su cartoncini, bobine, tubetti e supporti simili, o in gomitoli, del peso massimo (compreso il supporto) di: - 200 g per il lino ed il ramiè;
- 85 g per la seta, i cascami di seta e le fibre tessili sintetiche ed artificiali continue;
- 125 g per le altre materie tessili;
b) in matasse o matassine, del peso massimo di: - 85 g per la seta, i cascami di seta e le fibre tessili sintetiche ed artificiali continue;
- 125 g per le altre materie tessili;
c) in matasse suddivise in matassine rese indipendenti l'una dall'altra da uno o più fili divisori, il cui peso sia uniforme e non ecceda, per ciascuna matassina: - 85 g per la seta, i cascami di seta e le fibre tessili sintetiche ed artificiali continue;
- 125 g per le altre materie tessili.
B. Le disposizioni della precedente lettera A non si applicano: a) ai filati semplici di qualunque materia tessile, fatta eccezione: - per i filati semplici di lana e di peli fini, greggi;
- per i filati semplici di lana e di peli fini, imbianchiti, tinti o stampati, misuranti meno di 2 000 m per kg;
b) ai filati greggi, ritorti o ritorti su ritorto (câblés): - di seta o di cascami di seta, comunque presentati;
- di altre materie tessili (ad eccezione della lana e dei peli fini), presentati in matasse;
c) ai filati ritorti o ritorti su ritorto (câblés), imbianchiti, tinti o stampati, di seta o di cascami di seta, misuranti 75 000 metri o più per ogni kg di filato ritorto;
d) ai filati semplici, ritorti o ritorti su ritorto (câblés) di qualunque materia tessile, presentati: - in matasse ad aspatura incrociata;
- su supporto o su altra condizionatura che implicano il loro impiego nell'industria tessile (quali per esempio : su tubi per ritorcitoi, spole (cops), tubetti conici o coni, o presentati in rocchetti per telai da ricamo).
C. Le disposizioni innanzi stabilite per i filati di lino e di ramiè sono egualmente valide per la canapa.
5. Si considerano come: a) tessuti a «punto di garza», ai sensi della voce n. 55.07 e della sottovoce 56.07 A I, i tessuti la cui catena è costituita su tutta o su parte della loro superficie da filati fissi (fili dritti) e da filati mobili (fili di giro), che fanno con i filati fissi un mezzo giro, un giro completo o più di un giro, in modo da formare una legatura che racchiude la trama;
b) tulli o tessuti a «maglie annodate» (reti), lisci, ai sensi della voce n. 58.08, quelli che presentano su tutta la superficie una serie unica di maglie regolari di uguale forma e dimensione, senza alcun disegno né riempimento delle maglie. Per l'applicazione di questa definizione non si tiene conto dei piccoli fori che figurano nei punti di congiunzione e che sono inerenti alla formazione della maglia.
6. In questa sezione si considerano «confezionati»: a) i manufatti tagliati in forma diversa dalla quadrata o rettangolare;
b) i manufatti finiti direttamente al telaio all'atto della tessitura e pronti per l'uso oppure utilizzabili, dopo semplice taglio che li separi gli uni dagli altri, senza cucitura od altra lavorazione complementare, come alcuni tipi di strofinacci, asciugamani, tovaglie, fazzoletti da collo (quadrati) e coperte;
c) i manufatti orlati od arrotolati ai bordi con un procedimento qualunque (ad esclusione dei tessuti in pezza mancanti di cimosa con bordi semplicemente fermati per evitarne lo sfilacciamento), oppure provvisti di frange annodate ottenute con i fili del tessuto stesso o con fili aggiunti;
d) i manufatti tagliati in qualsiasi forma, che presentano lavori a giorno ottenuti per semplice asportazione di fili;
e) i manufatti riuniti mediante cucitura, incollatura o altrimenti (ad esclusione delle pezze dello stesso tessuto riunite alle estremità in modo da formare una pezza di maggiore lunghezza, nonché delle pezze costituite da due o più tessuti sovrapposti su tutta la loro superficie e riuniti tra loro, anche con interposizione di ovatta).
7. Salvo disposizioni contrarie risultanti dal testo stesso delle voci, non rientrano nei capitoli da 50 a 57 o nei capitoli da 58 a 60, i manufatti confezionati ai sensi della nota 6. Non rientrano nei capitoli da 50 a 57 i manufatti da classificare nel capitolo 58 o 59.
>PIC FILE= "T0031909"> 8. Sono assimilati ai tessuti dei capitoli da 50 a 57, i prodotti costituiti da nappe di fili tessili parallelizzati sovrapposti ad angolo acuto o retto. Queste nappe sono fissate tra loro, nei punti di incrocio dei loro fili, da un legante o per termosaldatura.
Nota complementare
I manufatti tessili, che rientrano in una qualsiasi voce dei capitoli dal 58 al 63 e contenenti due o più materie tessili, sono classificati, ove occorra, all'interno delle voci di detti capitoli come se fossero interamente costituiti della materia tessile prevalente in peso su ciascuna delle altre materie tessili. Le disposizioni della nota 2, paragrafo B, della presente sezione sono ugualmente applicabili.
Per l'applicazione di detta norma: a) si tiene conto, ove occorra, solamente della parte che determina la classificazione ai sensi della norma generale interpretativa 3;
b) non si tiene conto del tessuto di fondo quando i manufatti tessili comportano un tessuto di fondo e una superficie vellutata o a ricci;
PER LA CONTINUAZIONE DEL TESTO VEDI SOTTO NUMERO: 386R3840.2
c) si tiene conto solamente del tessuto di fondo nel caso dei ricami della voce n. 58.10. Tuttavia, per i pizzi chimici o «aériennes» e per ricami senza fondo visibile, la classificazione è effettuata tenendo conto unicamente dei filati costituenti il ricamo.
CAPITOLO 50 SETA E CASCAMI DI SETA
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CAPITOLO 51 MATERIE TESSILI SINTETICHE ED ARTIFICIALI CONTINUE
Note
1. Le espressioni «fibre tessili sintetiche» o «fibre tessili artificiali», figuranti in qualsiasi sezione della tariffa, indicano le fibre o i filamenti di polimeri organici ottenuti industrialmente: a) per polimerizzazione o condensazione di monomeri organici, quali poliammidi, poliesteri, poliuretani e derivati polivinilici;
b) per trasformazione chimica di polimeri organici naturali (cellulosa, caseina, proteine, alghe, ecc.), quali il filato viscosa (rayon), il filato acetato, il filato cupro (cupro-ammoniacale) e le fibre di alginati.
Le fibre o i filamenti, di cui alla lettera a), si considerano «sintetici» e quelli della lettera b) «artificiali».
2. La voce n. 51.01 non comprende i fasci (câbles) da fiocco, di fibre tessili sintetiche ed artificiali, che rientrano nel capitolo 56.
3. Non sono considerati continui i filati detti «rotti», costituiti, per la massima parte, da fibre provenienti dalla rottura di fili continui passati attraverso un appropriato dispositivo meccanico (capitolo 56).
4. I monofili di materie tessili sintetiche ed artificiali, non aventi nella sezione trasversale alcuna dimensione superiore a 1 mm, sono classificati: - nella voce n. 51.01, se il loro peso è inferiore a 6,6 mg per metro (6,6 tex);
- nella voce n. 51.02, in caso contrario.
I monofili, aventi nella sezione trasversale una dimensione superiore ad 1 mm, sono da classificare nel capitolo 39.
Le lamette e simili (paglia artificiale) di materie tessili sintetiche ed artificiali sono classificate nella voce n. 51.02, qualora la loro larghezza non oltrepassi i 5 mm, e nel capitolo 39 in caso contrario.
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CAPITOLO 52 FILATI METALLICI
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CAPITOLO 53 LANA, PELI E CRINI
Nota
Sotto la denominazione di «peli fini» sono compresi i peli di alpagà, lama, vigogna, yack, cammello, capra mohair, capra del Tibet, capra del Cachemir e simili (escluse le capre comuni), coniglio (compreso il coniglio d'angora), lepre, castoro, nutria e topo muschiato.
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CAPITOLO 54 LINO E RAMIÈ
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CAPITOLO 55 COTONE
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CAPITOLO 56 MATERIE TESSILI SINTETICHE ED ARTIFICIALI IN FIOCCO
Nota
Sono considerati come «fasci (câbles) da fiocco di fibre tessili sintetiche ed artificiali», ai sensi della voce n. 56.02, i fasci composti di un assieme di filamenti continui paralleli, aventi lunghezza uniforme ed eguale a quella dei fasci e che rispondono alle caratteristiche seguenti: a) lunghezza del fascio superiore a 2 m;
b) torsione del fascio inferiore a 5 giri per metro;
c) peso unitario dei singoli filamenti inferiore a 6,6 mg per metro (6,6 tex);
d) solo per le materie tessili sintetiche : i fasci debbono aver già subito l'operazione di stiramento e, di conseguenza, se sottoposti a trazione, non debbono essere suscettibili di un ulteriore allungamento che superi del 100 % la loro lunghezza;
e) peso totale del fascio superiore a 2 g per metro (2 000 tex).
I fasci aventi una lunghezza di 2 m o meno sono da classificare nella voce n. 56.01.
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CAPITOLO 57 ALTRE FIBRE TESSILI VEGETALI ; FILATI DI CARTA E TESSUTI DI FILATI DI CARTA
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CAPITOLO 58 TAPPETI ED ARAZZI ; VELLUTI, FELPE, TESSUTI RICCI E TESSUTI DI CINIGLIA ; NASTRI ; PASSAMANERIA ; TULLI E TESSUTI A MAGLIE ANNODATE (RETI) ; PIZZI E GUIPURES ; RICAMI
Note
1. Sono esclusi da questo capitolo i tessuti intonacati o impregnati, i tessuti elastici, la passamaneria elastica, i nastri trasportatori e le cinghie di trasmissione nonché gli altri manufatti compresi nel capitolo 59. Tuttavia, i ricami su materie tessili sono classificati nella voce n. 58.10.
2. Sono considerati come «tappeti», ai sensi delle voci nn. 58.01 e 58.02, oltre ai tappeti da pavimento, i manufatti simili che presentano le stesse caratteristiche di questi, sebbene siano destinati ad usi diversi. Sono esclusi dalle predette voci i tappeti di feltro, che rientrano nel capitolo 59.
3. Si considerano come «nastri, galloni e simili», ai sensi della voce n. 58.05: a) - i tessuti a trama e a catena (compresi i velluti) in strisce di larghezza non superiore a 30 cm, munite di vere cimose;
- le strisce di larghezza non superiore a 30 cm, provenienti dal taglio dei tessuti e munite di finte cimose tessute, incollate o altrimenti ottenute;
b) i tessuti a trama e a catena a forma tubolare, la cui larghezza, allo stato piatto, non sia superiore a 30 cm;
c) le strisce di tessuto tagliate a sghembo, con i bordi ripiegati, di larghezza, se spiegate, non superiore a 30 cm.
I nastri che presentano frange ottenute alla tessitura sono classificati nella voce n. 58.07.
4. Sono escluse dalla voce n. 58.08 le reti in strisce o in pezza, fabbricate con spago, corde e funi, che sono da classificare nella voce n. 59.05.
5. Il termine «ricami» della voce n. 58.10 comprende anche le applicazioni, ottenute mediante cucitura, di lustrini, di perline o di motivi decorativi di materia tessile o di altre materie, nonché i lavori eseguiti con fili di ricamo di metallo o di fibre di vetro. Sono esclusi dalla voce n. 58.10 gli arazzi fatti con l'ago (n. 58.03).
6. Rientrano in questo capitolo i manufatti (nastri, pizzi, ecc.) costituiti da fili di metallo ed utilizzati per l'abbigliamento, l'arredamento ed usi simili.
Nota complementare
Ai fini dell'applicazione della riscossione massima stabilita per i tappeti della sottovoce 58.01 A II, nella determinazione della superficie imponibile non si tiene conto delle testate, delle cimose e delle frange.
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CAPITOLO 59 OVATTE E FELTRI ; CORDE E MANUFATTI DI CORDERIA ; TESSUTI SPECIALI, TESSUTI IMPREGNATI O SPALMATI ; MANUFATTI TECNICI DI MATERIE TESSILI
Note
1. A. Il termine «tessuti», usato in questo capitolo (esclusa la voce n. 59.03), si riferisce ai tessuti dei capitoli da 50 a 57 e delle voci nn. 58.04 e 58.05, alle trecce, ai manufatti di passamaneria e simili manufatti ornamentali, in pezza, della voce n. 58.07, ai tulli ed ai tessuti a maglie annodate delle voci nn. 58.08 e 58.09, ai pizzi della voce n. 58.09 ed alle stoffe a maglia della voce n. 60.01.
B. In tutte le sezioni della tariffa il termine «feltro» si riferisce ai prodotti costituiti da una nappa di fibre tessili la cui coesione è stata rinforzata con un procedimento di cucitura con punto a maglia servendosi delle fibre della nappa stessa.
2. A. La voce n. 59.08 comprende i tessuti impregnati, spalmati o ricoperti di derivati della cellulosa o di altre materie plastiche artificiali o stratificati con queste materie, qualunque sia il loro peso per m2 e qualunque sia la natura della materia plastica artificiale (compatta, spugnosa o cellulare).
Tuttavia, detta voce non comprende: a) i tessuti nei quali l'impregnazione, la spalmatura o la ricopertura non sono percettibili ad occhio nudo (in generale, capitoli da 50 a 58 e 60) ; per l'applicazione di questa disposizione, non si tiene conto dei cambiamenti di colore provocati dalle suddette operazioni;
b) i prodotti che non possono essere avvolti a mano, senza screpolarsi, su un mandrino di 7 mm di diametro ad una temperatura compresa tra 15 e 30 °C (in generale capitolo 39);
c) i prodotti nei quali il tessuto è stato interamente immerso nella materia plastica artificiale o è stato spalmato o ricoperto sulle due facce con questa stessa materia (capitolo 39).
B. La voce n. 59.12 non comprende: a) i tessuti nei quali l'impregnazione o la spalmatura non sono percettibili ad occhio nudo ; per l'applicazione di questa disposizione, non si tiene conto dei cambiamenti di colore provocati dalle suddette operazioni;
b) i tessuti dipinti (diversi dalle tele dipinte per scenari di teatri, per sfondi di studio o per simili usi);
c) i tessuti ricoperti di borre di cimatura, di polvere di sughero o di altri prodotti simili, che presentano disegni provenienti da questi trattamenti;
d) i tessuti che hanno subito gli appretti normali di finitura a base di sostanze amidacee o di sostanze simili.
3. Si intendono per «tessuti gommati», ai sensi della voce n. 59.11: a) i tessuti impregnati, spalmati o ricoperti di gomma o stratificati con questa materia: - di peso, per m2, inferiore od uguale a 1 500 g, o
- di peso, per m2, superiore a 1 500 g e contenenti più del 50 %, in peso, di materie tessili;
b) i manufatti detti nappe, costituiti da filati tessili disposti parallelamente ed uniti fra loro mediante gomma;
c) i fogli, le lastre o i nastri, di gomma spugnosa o cellulare, combinati con tessuto, diversi da quelli che rientrano nel capitolo 40 in virtù dell'ultimo comma della nota 2 di detto capitolo.
4. Dalla voce n. 59.16 sono escluse: a) le cinghie di materie tessili aventi meno di 3 mm di spessore, di lunghezza indeterminata o tagliate a misura;
b) le cinghie di tessuti impregnati, spalmati o ricoperti di gomma o stratificati con questa materia, nonché quelle fabbricate con fili o cordicelle tessili impregnati o spalmati di gomma (n. 40.10).
>PIC FILE= "T0031952"> 5. La voce n. 59.17 comprende i prodotti seguenti, i quali non possono rientrare in altre voci della sezione XI: a) i manufatti tessili specificatamente menzionati qui di seguito (esclusi quelli che presentano i caratteri dei prodotti delle voci dal n. 59.14 al n. 59.16): - tessuti, feltri e tessuti rinforzati di feltro, aventi uno o più strati di gomma, di cuoio o di altre materie, dei tipi comunemente usati nella fabbricazione di guarniture per scardassi ed i manufatti simili per altri usi tecnici;
- veli e tele da buratti;
- tessuti per fiscoli e bruscole e tessuti spessi dei tipi comunemente usati per le presse degli oleifici o per usi tecnici simili, compresi quelli fatti di capelli;
- tessuti, feltrati o non, anche impregnati o spalmati, dei tipi usati nelle macchine per cartiere o per altri usi tecnici, tubolari o senza fine, a catene o a trame semplici o multiple (o a catene ed a trame semplici o multiple), oppure a tessitura piana, a catene o a trame multiple (o a catene ed a trame multiple);
- tessuti armati di metallo, dei tipi comunemente utilizzati in usi tecnici;
- tessuti costituiti da filati metallici della voce n. 52.01, dei tipi comunemente utilizzati nella fabbricazione della carta o per altri usi tecnici;
- cordoni lubrificanti, trecce, corde ed altri simili prodotti tessili per baderne, pressatrecce, premistoppa e simili usi industriali, anche impregnati, spalmati o armati;
b) gli articoli tessili per usi tecnici (diversi da quelli delle voci dal n. 59.14 al n. 59.16) e, principalmente, i dischi per lucidare, giunti, rondelle ed altre parti o pezzi di macchine o di apparecchi. Non sono considerati come articoli tessili per usi tecnici i tessuti, le ovatte, i feltri e le «stoffe non tessute», in pezza, tagliati a misura o semplicemente tagliati in forma quadrata o rettangolare.
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CAPITOLO 60 MAGLIERIE
Note
1. Sono esclusi da questo capitolo: a) i pizzi all'uncinetto della voce n. 58.09;
b) i manufatti a maglia del capitolo 59;
c) i busti, fascette, guaine, reggiseno, bretelle, reggicalze, giarrettiere e manufatti simili (n. 61.09);
d) gli oggetti da rigattiere della voce n. 63.01;
e) gli apparecchi di ortopedia, come cinti erniari, cinture medico-chirurgiche, ecc. (n. 90.19).
2. Rientrano nelle voci dal n. 60.02 al n. 60.06 incluso, i manufatti a maglia, comprese le loro parti: a) tessuti in forma determinata, presentati singolarmente o in pezze comprendenti più singoli;
b) cuciti o altrimenti confezionati.
3. Non sono considerati come manufatti di maglia elastica, ai sensi della voce n. 60.06, i manufatti a maglia muniti di una striscia o di fili di chiusura elastici.
4. Questo capitolo comprende i manufatti ottenuti con fili di metallo e che sono dei tipi utilizzati nell'abbigliamento, nell'arredamento ed usi simili.
5. In questo capitolo devono intendersi per: a) stoffe e manufatti a maglia «elastica», i prodotti di maglia formati da materie tessili miste a fili di gomma;
b) stoffe e manufatti a maglia gommati, i prodotti di maglia impregnati, spalmati, ricoperti di gomma o stratificati con questa stessa materia, nonché quelli fabbricati con filati tessili impregnati, spalmati o ricoperti di gomma.
6. In tutte le sezioni della tariffa, il termine «maglierie» si riferisce ai prodotti cuciti con punto a maglia nei quali le maglie sono costituite da filati tessili.
Note complementari
1. A. Sono considerati come «vestiti, completi e insiemi», ai sensi della sottovoce 60.05 A II b) 4 ff), gli assortimenti di due o tre indumenti di stoffa a maglia, composti da: a) uno dei seguenti indumenti destinati a ricoprire la parte inferiore del corpo: - pantalone,
- «short», e
b) uno o due dei seguenti indumenti destinati a ricoprire la parte superiore del corpo: - giacca,
- giubbotto e indumento simile,
- camicia o camicetta,
- maglia, pullover (con o senza maniche), twinset o giubbetto,
- tunica o altro indumento esterno della sottovoce 60.05 A II b) 4 mm).
Tutti gli elementi costitutivi di un vestito, di un completo o di un insieme debbono essere di taglia corrispondente ed essere assortiti per quanto riguarda il taglio, la materia costitutiva, i colori, i disegni, le decorazioni e il grado di finitura, in modo da indicare chiaramente che sono stati creati per essere portati insieme da una stessa persona.
Se una camicia o una camicetta costituisce la sola parte superiore di uno degli assortimenti in questione, essa deve avere, inoltre, la stessa struttura (stesso filato, stesso tipo di maglia) dell'indumento destinato a ricoprire la parte inferiore del corpo.
La locuzione «vestiti, completi e insiemi» comprende anche gli assortimenti di giacche tagliate e cucite e pantaloni o «shorts» che non sono assortiti, ma le cui taglie e grado di finitura corrispondenti indicano chiaramente che sono previsti per essere portati insieme da una stessa persona.
B. Gli assortimenti non contemplati al punto A, nei quali due o tre componenti costituiscono un vestito, un completo o un insieme ai sensi della presente nota complementare, restano classificati nella sottovoce 60.05 A II b) 4 ff), a condizione che tali componenti conferiscano ai detti assortimenti il loro carattere essenziale.
2. A. Sono considerati come «abiti a giacca, completi e insiemi», ai sensi della sottovoce 60.05 A II b) 4 gg), gli assortimenti di due o tre indumenti di stoffa a maglia, composti da: a) uno dei seguenti indumenti destinati a ricoprire la parte inferiore del corpo: - pantalone,
- «short»,
- gonna o gonna-pantalone, e
b) uno o due dei seguenti indumenti destinati a ricoprire la parte superiore del corpo: - giacca,
- giubbotto e indumento simile,
- camicetta, camicetta-blusa o blusa,
- maglia, pullover (con o senza maniche), twinset o giubbetto,
- tunica o altro indumento esterno della sottovoce 60.05 A II b) 4 mm).
Tutti gli elementi costitutivi di un abito a giacca, di un completo o di un insieme debbono essere di taglia corrispondente ed essere assortiti per quanto riguarda il taglio, la materia costitutiva, i colori, i disegni, le decorazioni e il grado di finitura, in modo da indicare chiaramente che sono stati creati per essere portati insieme da una stessa persona.
Se una camicetta, una camicetta-blusa o una blusa costituisce la sola parte superiore di uno degli assortimenti in questione, essa deve avere, inoltre, la stessa struttura (stesso filato, stesso tipo di maglia) dell'indumento destinato a ricoprire la parte inferiore del corpo.
La locuzione «abiti a giacca, completi e insiemi» comprende anche gli assortimenti di giacche tagliate e cucite e pantaloni, «shorts», gonna o gonna-pantalone che non sono assortiti, ma le cui taglie e grado di finitura corrispondenti indicano chiaramente che sono previsti per essere portati insieme da una stessa persona.
B. Gli assortimenti non contemplati al punto A, nei quali due o tre componenti costituiscono un abito a giacca, un completo o un insieme ai sensi della presente nota complementare, restano classificati nella sottovoce 60.05 A II b) 4 gg), a condizione che tali componenti conferiscano ai detti assortimenti il loro carattere essenziale.
3. Sono considerati come «combinazioni da sci tipo tuta ed insiemi da sci», ai sensi della sottovoce 60.05 A II b) 4 kk, gli indumenti o gli assortimenti di indumenti, che, per l'aspetto generale ed il tipo di tessuto, sono riconoscibili come principalmente destinati ad essere indossati per la pratica dello sci (alpino o da fondo). Essi consistono: a) sia in una «combinazione da sci» tipo tuta, cioè in un indumento di un solo pezzo destinato a coprire le parti superiore ed inferiore del corpo ; oltre alle maniche e ad un collo, questo articolo può avere tasche e sottopiedi;
b) sia in un «insieme da sci», cioè in un assortimento di indumenti, comprendente due o tre capi, presentato per la vendita al minuto e composto: - di un solo indumento tipo giacca a vento (anorak), giubbotto o manufatto simile, munito di una chiusura lampo, eventualmente accompagnato da un gilè;
- di un solo paio di pantaloni, anche se più alto del punto vita, di un solo paio di pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso o di una sola tuta con bretelle (salopette).
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L'«insieme da sci» può ugualmente essere costituito da una combinazione da sci, del tipo sopra descritto e da una specie di giacca, imbottita e senza maniche, indossata sopra la combinazione.
Tutti gli elementi di un «insieme da sci», devono essere realizzati con stoffa dello stesso tipo di tessitura, dello stesso stile e della stessa composizione, dello stesso colore o di colori differenti ; devono, inoltre, essere di taglie corrispondenti o compatibili.
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CAPITOLO 61 OGGETTI DI VESTIARIO ED ACCESSORI PER OGGETTI DI VESTIARIO, DI TESSUTO
Note
1. Questo capitolo comprende soltanto i manufatti confezionati di tessuto, di feltro o di «stoffe non tessute», con esclusione dei manufatti a maglia diversi da quelli della voce n. 61.09.
2. Sono esclusi da questo capitolo: a) gli oggetti da rigattiere della voce n. 63.01;
b) gli apparecchi di ortopedia, quali cinti erniari, cinture medico-chirurgiche, ecc. (n. 90.19).
3. Per l'interpretazione delle voci dal n. 61.01 al n. 61.04, è da tener presente quanto segue: a) gli oggetti di vestiario, che non siano riconoscibili come per uomo o per ragazzo o come per donna o per ragazza, devono essere classificati come per donna o per ragazza (nn. 61.02 o 61.04, secondo il caso);
b) i termini «indumenti esterni o sottovesti, per bambini» comprendono i detti oggetti di vestiario non differenziati nel sesso, destinati a bambini piccoli, con esclusione di quelli riconoscibili come destinati esclusivamente a ragazze o ragazzi. Detti termini comprendono pure i pannicelli e le fasce.
4. Sono assimilati ai fazzoletti da taschino della voce n. 61.05 i manufatti della voce n. 61.06 del tipo dei fazzoletti da collo, di forma quadrata o notevolmente quadrata, non aventi alcun lato di lunghezza superiore a 60 cm. I fazzoletti da naso e da taschino, di cui uno dei lati abbia una lunghezza superiore a 60 cm, sono da classificare nella voce n. 61.06.
5. Le voci di questo capitolo comprendono anche i tessuti (diversi da quelli a maglia) tagliati su modello per la confezione dei manufatti di questo capitolo.
La voce n. 61.09 comprende anche le stoffe a maglia tessute in forma determinata per la confezione di oggetti di questa voce, anche presentate singolarmente o in pezze comprendenti più singoli.
Note complementari
1. A. Sono considerati come «vestiti, completi e insiemi», ai sensi della sottovoce 61.01 B V c), gli assortimenti di due o tre indumenti diversi da quelli di stoffa a maglia, composti da: a) uno dei seguenti indumenti destinati a ricoprire la parte inferiore del corpo: - pantalone,
- «short», e
b) uno o due dei seguenti indumenti destinati a ricoprire la parte superiore del corpo: - giacca,
- giubbotto e indumento simile,
- camicia o camicetta,
- giubbetto, tunica o altro indumento esterno della sottovoce 61.01 B V g).
Tutti gli elementi costitutivi di un vestito, di un completo o di un insieme debbono essere di taglia corrispondente ed essere assortiti per quanto riguarda il taglio, la materia costitutiva, i colori, i disegni, le decorazioni e il grado di finitura, in modo da indicare chiaramente che sono stati creati per essere portati insieme da una stessa persona.
Se una camicia o una camicetta costituisce la sola parte superiore di uno degli assortimenti in questione, essa deve avere, inoltre, la stessa struttura (stesso filato, stesso tipo di tessuto) dell'indumento destinato a ricoprire la parte inferiore del corpo.
La locuzione «vestiti, completi e insiemi» comprende anche gli assortimenti di giacche tagliate e cucite, e pantaloni o «shorts» che non sono assortiti, ma le cui taglie e grado di finitura corrispondenti indicano chiaramente che sono previsti per essere portati insieme da una stessa persona.
B. Gli assortimenti non contemplati al punto A, nei quali due o tre componenti costituiscono un vestito, un completo o un insieme ai sensi della presente nota complementare, restano classificati nella sottovoce 61.01 B V c), a condizione che tali componenti conferiscano ai detti assortimenti il loro carattere essenziale.
2. A. Sono considerati come «abiti a giacca, completi e insiemi», ai sensi della sottovoce 61.02 B II e) 3, gli assortimenti di due o tre indumenti diversi da quelli di stoffa a maglia, composti da: a) uno dei seguenti indumenti destinati a ricoprire la parte inferiore del corpo: - pantalone,
- «short»,
- gonna o gonna-pantalone, e
b) uno o due dei seguenti indumenti destinati a ricoprire la parte superiore del corpo: - giacca,
- giubbotto e indumento simile,
- camicetta, camicetta-blusa o blusa,
- giubbetto, tunica o altro indumento esterno della sottovoce 61.02 B II e) 9.
Tutti gli elementi costitutivi di un abito a giacca, di un completo o di un insieme debbono essere di taglia corrispondente ed essere assortiti per quanto riguarda il taglio, la materia costitutiva, i colori, i disegni, le decorazioni e il grado di finitura, in modo da indicare chiaramente che sono stati creati per essere portati insieme da una stessa persona.
Se una camicetta, una camicetta-blusa o una blusa costituisce la sola parte superiore di uno degli assortimenti in questione, essa deve avere, inoltre, la stessa struttura (stesso filato, stesso tipo di tessuto) dell'indumento destinato a ricoprire la parte inferiore del corpo.
La locuzione «abiti a giacca, completi e insiemi» comprende anche gli assortimenti di giacche tagliate e cucite e pantaloni, «shorts», gonna o gonna-pantalone, che non sono assortiti, ma le cui taglie e grado di finitura corrispondenti indicano chiaramente che sono previsti per essere portati insieme da una stessa persona.
B. Gli assortimenti non contemplati al punto A, nei quali due o tre componenti costituiscono un abito a giacca, un completo o un insieme ai sensi della presente nota complementare, restano classificati nella sottovoce 61.02 B II e) 3 a condizione che tali componenti conferiscano ai detti assortimenti il loro carattere essenziale.
3. Sono considerati come «combinazioni da sci tipo tuta ed insiemi da sci» ai sensi della sottovoce 61.01 B V f e 61.02 B II e) 8, gli indumenti o gli assortimenti di indumenti, che, per l'aspetto generale ed il tipo di tessuto sono riconoscibili come principalmente destinati ad essere indossati per la pratica dello sci (alpino o da fondo). Essi consistono: a) sia in una «combinazione da sci» tipo tuta, cioè in un indumento di un solo pezzo destinato a coprire le parti superiore ed inferiore del corpo ; oltre alle maniche e ad un collo, questo articolo può avere tasche e sottopiedi;
b) sia in un «insieme da sci», cioè in un assortimento di indumenti, comprendente due o tre capi, presentato per la vendita al minuto e composto: - di un solo indumento tipo giacca a vento (anorak), giubbotto o manufatto simile, munito di una chiusura lampo, eventualmente accompagnato da un gilé;
- di un solo paio di pantaloni, anche se più alto del punto vita, di un solo paio di pantaloni che scendono sina al ginocchio incluso o di una sola tuta con bretelle (salopette).
L'«insieme da sci» può ugualmente essere costituito da una combinazione da sci, del tipo sopra descritto e da una specie di giacca, imbottita e senza maniche, indossata sopra la combinazione.
Tutti gli elementi di un «insieme da sci», devono essere realizzati con stoffa dello stesso tipo di tessitura, dello stesso stile e della stessa composizione, dello stesso colore o di colori differenti ; devono, inoltre, essere di taglie corrispondenti o compatibili.
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CAPITOLO 62 ALTRI MANUFATTI CONFEZIONATI DI TESSUTI
Note
1. Questo capitolo comprende soltanto manufatti confezionati di tessuto diverso dalla maglia.
2. Sono esclusi da questo capitolo: a) i manufatti compresi nei capitoli 58, 59 e 61;
b) gli oggetti da rigattiere della voce n. 63.01.
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CAPITOLO 63 OGGETTI DA RIGATTIERE, CENCI E STRACCI
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>PIC FILE= "T0031981"> SEZIONE XII CALZATURE ; CAPPELLI, COPRICAPI ED ALTRE ACCONCIATURE ; OMBRELLI (DA PIOGGIA E DA SOLE) ; PIUME PREPARATE E OGGETTI DI PIUME ; FIORI ARTIFICIALI ; LAVORI DI CAPELLI
CAPITOLO 64 CALZATURE, GHETTE ED OGGETTI SIMILI ; LORO PARTI
Note
1. Sono esclusi da questo capitolo: a) le calzature di maglia (n. 60.03) o di altri tessuti (n. 62.05), senza suole riportate;
b) le calzature usate della voce n. 63.01;
c) gli oggetti d'amianto (n. 68.13);
d) le calzature e gli apparecchi, ortopedici, e loro parti (n. 90.19);
e) le calzature aventi il carattere di giocattoli e gli oggetti costituiti da una calzatura e da pattini (da ghiaccio o a rotelle) fissati stabilmente (capitolo 97).
2. Non sono considerate come «parti», ai sensi delle voci nn. 64.05 e 64.06, le zeppe, i salvapunte, e simili oggetti di protezione, gli occhielli, i rampini, le fibbie, i galloni, i fiocchi, i lacci e altri oggetti d'ornamento e di passamaneria, che seguono il proprio trattamento, nonché i bottoni per calzature (n. 98.01).
3. Ai fini dell'applicazione della voce n. 64.01, i tessuti o altri supporti tessili, che presentano uno strato esterno visibile di gomma o di materia plastica artificiale, sono considerati alla stessa stregua della gomma o della materia plastica artificiale.
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CAPITOLO 65 CAPPELLI, COPRICAPI ED ALTRE ACCONCIATURE ; LORO PARTI
Note
1. Sono esclusi da questo capitolo: a) i cappelli, i copricapi ed altre acconciature, usati, della voce n. 63.01;
b) le retine di capelli (n. 67.04);
c) i cappelli ed altri copricapi di amianto (n. 68.13);
d) i cappelli ed altri copricapi aventi il carattere di giocattoli, come i cappelli per bambole e gli oggetti per balli figurati (capitolo 97).
2. Dalla voce n. 65.02 sono escluse le campane o forme confezionate mediante cucitura, fatta eccezione per quelle ottenute unendo fra loro strisce (intrecciate, tessute od altrimenti prodotte) semplicemente cucite a spirale.
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CAPITOLO 66 OMBRELLI (DA PIOGGIA E DA SOLE), BASTONI, FRUSTE, FRUSTINI E LORO PARTI
Note
1. Questo capitolo non comprende: a) le canne metriche e simili (n. 90.16);
b) i bastoni-fucili, i bastoni-animati, i bastoni o mazze, piombati, e simili (capitolo 93);
c) gli oggetti del capitolo 97, in particolare gli ombrelli ed ombrellini evidentemente destinati a servire come giocattoli, i bastoni da golf, i bastoni per la palla-maglio (hockey) e i bastoni per sci.
2. I fornimenti di materie tessili nonché i foderi, le spoglie (d'ombrelli), le nappe, le dragone, e simili, di qualsiasi materia, per gli oggetti delle voci nn. 66.01 e 66.02, non sono considerati come parti, guarnizioni o accessori, ai sensi della voce n. 66.03, e debbono essere classificati separatamente, anche se presentati insieme a tali oggetti ma non montati su essi.
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CAPITOLO 67 PIUME E CALUGINE PREPARATE E OGGETTI DI PIUME O DI CALUGINE ; FIORI ARTIFICIALI ; LAVORI DI CAPELLI
Note
1. In questo capitolo non sono da comprendere: a) i tessuti per bruscole e fiscoli, di capelli (n. 59.17);
b) i motivi floreali di pizzo, ricamo o di altri tessuti (sezione XI);
c) le calzature (capitolo 64);
d) le acconciature (capitolo 65);
e) i piumini di calugine (n. 96.05), gli stacci di capelli (n. 96.06);
f) gli oggetti aventi il carattere di giocattoli o di attrezzi per sport, gli oggetti per balli figurati (cotillons) e gli oggetti per alberi e per feste di Natale (alberi di Natale artificiali, in particolare) (capitolo 97).
2. La voce n. 67.01 non comprende: a) gli oggetti nei quali le piume o la calugine sono utilizzate come materiale di riempimento e, in particolare, le materasse ed altri oggetti letterecci della voce n. 94.04;
b) gli abiti e i loro accessori, nei quali le piume o la calugine costituiscono semplici guarnizioni o sono impiegate come materiale da imbottitura;
c) i fiori, le foglie e loro parti, nonché gli oggetti confezionati della voce n. 67.02.
3. La voce n. 67.02 non comprende: a) gli oggetti della specie di quelli in essa previsti, di vetro (capitolo 70);
b) le imitazioni di fiori, foglie o frutti, di materia ceramica, di pietra, di metallo, di legno, ecc., formate di un sol pezzo, gettate, fucinate, scolpite, cesellate, stampate od ottenute con qualsiasi altro procedimento, né quelle formate di più parti montate insieme con procedimenti diversi dalla legatura ; l'incollamento o altri metodi analoghi.
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>PIC FILE= "T0031994"> SEZIONE XIII LAVORI DI PIETRE, GESSO, CEMENTO, AMIANTO, MICA E MATERIE SIMILI ; PRODOTTI DELLA CERAMICA ; VETRO E SUOI LAVORI
CAPITOLO 68 LAVORI DI PIETRE, GESSO, CEMENTO, AMIANTO, MICA E MATERIE SIMILI
Note
1. In questo capitolo non sono da comprendere: a) i prodotti del capitolo 25;
b) le carte e cartoni ricoperti, spalmati o impregnati, della voce n. 48.07 (quali quelli ricoperti di polvere di mica o di grafite e le carte e cartoni bitumati o asfaltati);
c) i tessuti spalmati o impregnati del capitolo 59 (quali quelli ricoperti di polvere di mica, di bitume o di asfalto);
d) gli oggetti del capitolo 71;
e) gli utensili e parti di utensili del capitolo 82;
f) le pietre litografiche della voce n. 84.34;
g) gli isolatori ed i pezzi isolanti per l'elettricità delle voci nn. 85.25 e 85.26;
h) le piccole mole per trapani dentari (n. 90.17);
ij) gli oggetti del capitolo 91 (orologeria), specialmente le casse e simili delle pendole e degli altri apparecchi di orologeria;
k) gli oggetti della voce n. 95.08, quando sono costituiti dalle materie menzionate nella nota 2 b) del capitolo 95;
l) gli oggetti del capitolo 97 (giocattoli, giuochi, oggetti per divertimenti e sport);
m) i bottoni (n. 98.01), le matite di ardesia (n. 98.05), le lavagne naturali o costituite da un supporto ricoperto di polvere di ardesia, per la scrittura ed il disegno (n. 98.06);
n) gli oggetti d'arte, di collezione e di antichità (capitolo 99).
2. Ai sensi della voce n. 68.02, la denominazione «pietre da taglio o da costruzione» si riferisce non solo alle pietre abitualmente utilizzate per tali usi, ma ugualmente ad ogni altra pietra naturale lavorata allo stesso modo, eccettuata però l'ardesia.
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CAPITOLO 69 PRODOTTI CERAMICI
Note
1. Il presente capitolo comprende soltanto i prodotti ceramici cotti previa modellatura o foggiatura. Nelle voci dal n. 69.04 al n. 69.14 incluso rientrano unicamente i prodotti diversi dai calorifughi e dai refrattari.
2. Sono esclusi da questo capitolo: a) i prodotti del capitolo 71, specialmente gli oggetti che rispondono alla definizione delle minuterie di fantasia;
b) i cermet della voce n. 81.04;
c) gli isolatori ed i pezzi isolanti per l'elettricità delle voci nn. 85.25 e 85.26;
d) i denti artificiali di materie ceramiche (n. 90.19);
e) gli oggetti del capitolo 91 (orologeria), in particolare le casse e simili delle pendole e degli altri apparecchi d'orologeria;
f) gli oggetti del capitolo 97 (giocattoli, giuochi, oggetti per divertimenti e sport);
g) i bottoni, le pipe ed altri oggetti del capitolo 98;
h) gli oggetti d'arte, da collezione e di antichità (capitolo 99).
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CAPITOLO 70 VETRO E LAVORI DI VETRO
Note
1. Sono esclusi da questo capitolo: a) le preparazioni vetrificabili (n. 32.08);
b) gli oggetti del capitolo 71 (minuterie di fantasia, ecc.);
c) gli isolatori ed i pezzi isolanti per l'elettricità delle voci nn. 85.25 e 85.26;
d) gli elementi di ottica lavorati otticamente, le siringhe per iniezioni ipodermiche, gli occhi artificiali, nonché i termometri, barometri, areometri, densimetri ed altri oggetti o strumenti da classificare nel capitolo 90;
e) i giuochi, giocattoli, accessori per alberi di Natale ed altri oggetti compresi nel capitolo 97, diversi dagli occhi senza meccanismo per bambole e per altri oggetti del capitolo 97;
f) i bottoni, gli spruzzatori, le bottiglie isolanti montate ed altri oggetti da classificare nel capitolo 98.
2. Per l'applicazione della voce n. 70.07, nell'espressione «vetro colato o laminato e vetro per vetrate (anche sgrossati e smerigliati o puliti), tagliati in forma diversa dalla quadrata o rettangolare, oppure curvati o altrimenti lavorati, (smussati, incisi, ecc.)», sono compresi pure gli oggetti ottenuti con questi vetri, purché non siano placcati né incorniciati né combinati con materie diverse dal vetro.
3. Per l'applicazione della voce n. 70.20 sono considerate come lana di vetro: a) le lane minerali con tenore di silice (SiO2) uguale o superiore a 60 %, in peso;
b) le lane minerali con tenore di silice (SiO2) inferiore a 60 %, ma con tenore di ossidi alcalini (K2O e/o Na2O) superiore al 5 %, in peso, o con tenore di anidride borica (B2O3) superiore al 2 %, in peso.
Le lane minerali che non rispondono a queste caratteristiche sono da classificare nella voce n. 68.07.
4. Ai sensi di questa tariffa, la silice fusa ed il quarzo fuso sono considerati come «vetro».
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SEZIONE XIV PERLE FINI, PIETRE PREZIOSE (GEMME), PIETRE SEMIPREZIOSE (FINI) E SIMILI, METALLI PREZIOSI, METALLI PLACCATI O RICOPERTI DI METALLI PREZIOSI E LAVORI DI QUESTE MATERIE ; MINUTERIE DI FANTASIA ; MONETE
CAPITOLO 71 PERLE FINI, PIETRE PREZIOSE (GEMME) PIETRE SEMIPREZIOSE (FINI) E SIMILI, METALLI PREZIOSI, METALLI PLACCATI O RICOPERTI DI METALLI PREZIOSI E LAVORI DI QUESTE MATERIE ; MINUTERIE DI FANTASIA
Note
1. Con riserva dell'applicazione della nota 1 a) della sezione VI e delle eccezioni stabilite qui di seguito, rientra in questo capitolo qualsiasi oggetto costituito in tutto od in parte: a) da perle fini o da pietre preziose (gemme) o da pietre semipreziose (fini) o da pietre sintetiche o ricostituite, oppure
b) da metalli preziosi o da metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi.
2. a) Dalle voci nn. 71.12, 71.13 e 71.14 sono esclusi gli oggetti in cui i metalli preziosi o i metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi costituiscono semplici accessori o guarnizioni di minima importanza (quali iniziali, monogrammi, ghiere, orli, ecc.) ; il paragrafo b) della nota 1 precedente non comprende gli oggetti della specie.
b) La voce n. 71.15 comprende soltanto oggetti non comportanti né metalli preziosi né metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi, oppure che li comportano sotto forma di semplici accessori o guarnizioni di minima importanza.
3. Sono esclusi da questo capitolo: a) le amalgame di metalli preziosi e i metalli preziosi allo stato colloidale (n. 28.49);
b) le legature sterili per suture chirurgiche, i prodotti per otturazione dentaria ed altri prodotti del capitolo 30;
c) gli oggetti compresi nel capitolo 32 (ad esempio, i lustri liquidi);
d) gli oggetti di marocchineria, di astucceria o da viaggio, compresi nella voce n. 42.02, e gli oggetti della voce n. 42.03;
e) gli oggetti delle voci nn. 43.03 e 43.04;
f) i prodotti compresi nella sezione XI (materie tessili e manufatti di tali materie);
g) gli oggetti compresi nei capitoli 64 (calzature) e 65 (cappelli, copricapi ed altre acconciature);
h) gli ombrelli, bastoni ed altri oggetti compresi nel capitolo 66;
ij) le monete (capitolo 72 o 99);
k) gli oggetti guarniti di residui o di polveri di pietre preziose (gemme) o di pietre semipreziose (fini) o di polveri di pietre sintetiche, consistenti in lavori di abrasivi delle voci nn. 68.04 e 68.06, oppure in utensili del capitolo 82 ; gli utensili od oggetti del capitolo 82, la cui parte operante è costituita da pietre preziose (gemme) o da pietre semipreziose (fini) o da pietre sintetiche o ricostituite, su un supporto di metallo comune ; le macchine, gli apparecchi e il materiale elettrico e le loro parti o pezzi staccati, compresi nella sezione XVI. Tuttavia, le parti ed i pezzi staccati e gli oggetti composti interamente da pietre preziose (gemme) o da pietre semipreziose (fini) o da pietre sintetiche o ricostituite sono compresi in questo capitolo;
l) gli oggetti compresi nei capitoli 90, 91 e 92 (strumenti scientifici, orologeria e strumenti musicali);
m) le armi e loro parti (capitolo 93);
n) gli oggetti previsti dalla nota 2 del capitolo 97;
o) gli oggetti del capitolo 98, diversi da quelli delle voci nn. 98.01 e 98.12;
p) le produzioni originali dell'arte statuaria e della scultura (n. 99.03), gli oggetti da collezione (n. 99.05) e gli oggetti di antichità, aventi più di cento anni di età (n. 99.06). Tuttavia, le perle fini, le pietre preziose (gemme) e le pietre semipreziose (fini) sono comprese in questo capitolo.
4. a) Le perle coltivate sono classificate come le perle fini.
b) Per «metalli preziosi» si intendono l'argento, l'oro, il platino e i metalli del gruppo del platino.
c) Per metalli del gruppo del platino si intendono l'iridio, l'osmio, il palladio, il rodio ed il rutenio.
5. Per l'applicazione di questo capitolo, sono considerate come leghe di metalli preziosi unicamente le leghe (compresi iiscugli sinterizzati e i composti intermetallici) che contengono uno o più metalli preziosi, purché il peso del metallo prezioso o di uno dei metalli preziosi sia almeno uguale al 2 % del peso della lega. Le leghe di metalli preziosi sono classificate nel seguente modo: a) qualsiasi lega contenente, in peso, 2 % o più di platino è classificata come lega di platino;
b) qualsiasi lega contenente, in peso, 2 % o più di oro, senza platino o con meno del 2 % di platino, è classificata come lega di oro;
c) qualsiasi altra lega compresa in questo capitolo è classificata come lega di argento.
Ai fini dell'applicazione di questa nota, i metalli del gruppo del platino sono considerati come un unico metallo ed assimilati al platino.
6. Salvo disposizioni contrarie, qualsiasi menzione, nella tariffa, di «metallo prezioso» o di «metalli preziosi», comprende egualmente le leghe da classificare come tali metalli, per effetto della nota 5. L'espressione «metallo prezioso» non comprende gli oggetti definiti dalla nota 7, né i metalli comuni o le materie non metalliche, platinati (con platino o con metalli del gruppo del platino), dorati o argentati.
7. Si considerano «placcati o ricoperti di metalli preziosi» gli oggetti aventi un supporto di metallo e di cui una o più facce sono ricoperte di metalli preziosi mediante saldatura, laminazione a caldo o altro simile procedimento meccanico.
Gli oggetti di metalli comuni con incrostazioni di metalli preziosi sono considerati come placcati o ricoperti.
8. Per «minuterie», ai sensi della voce n. 71.12, devono intendersi: a) i piccoli oggetti che servono all'ornamento personale, come anelli, braccialetti, collane, fermagli, orecchini, catene per orologi, ciondoli, pendenti, spille per cravatte, bottoni per polsini, medaglie o distintivi religiosi o altri, ecc.;
b) gli oggetti per uso personale destinati ad essere portati sulla persona, nonché gli oggetti da tasca o da borsetta, come portasigarette e portasigari, tabacchiere, confettiere e portacipria, borse fatte a maglia, rosari, ecc.
Si considerano «oggetti di gioielleria», ai sensi della stessa voce, le minuterie di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi, che comportano perle fini o false, pietre preziose (gemme), pietre semipreziose (fini) o pietre false, pietre sintetiche o ricostituite oppure parti di tartaruga, madreperla, avorio, ambra naturale o ricostituita, giavazzo o corallo.
9. Si considerano «oggetti di oreficeria», ai sensi della voce n. 71.13, quelli per servizio da tavola, da toletta, da scrittoio, i servizi per fumatori, gli oggetti da ornamento per interni, gli oggetti per l'esercizio del culto.
10. Si considerano «minuterie di fantasia», ai sensi della voce n. 71.16, gli oggetti della specie di quelli definiti dalla nota 8 a) (esclusi i bottoni per polsini ed altri oggetti della voce n. 98.01, i pettini per ornamento, le mollette per capelli e oggetti simili della voce n. 98.12) e che, non comportando perle fini, pietre preziose (gemme), pietre semipreziose (fini), pietre sintetiche o ricostituite, né metalli preziosi o metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi, salvo il caso di guarnizioni o di accessori di minima importanza, siano costituiti: a) interamente o parzialmente da metalli comuni, anche dorati, argentati o platinati;
b) da ogni altra materia, purché composte da almeno due materie diverse qualunque (ad esempio, legno e vetro, osso ed ambra, madreperla e materie plastiche artificiali). A tale riguardo, non si tiene conto dei semplici dispositivi di unione (fili per infilare e simili).
>PIC FILE= "T0032015"> 11. Gli astucci, scrigni e simili custodie, presentati con gli oggetti di questo capitolo ai quali sono destinati e con i quali sono normalmente venduti, sono da classificare come questi oggetti. Presentati isolatamente, essi seguono il loro regime rispettivo.
Nota complementare
Ai sensi della voce n. 71.11, l'espressione «ceneri di oreficeria e altri cascami e rottami di metalli preziosi» si riferisce a prodotti adatti unicamente al ricupero del metallo o alla fabbricazione di prodotti chimici o di preparazioni chimiche.
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CAPITOLO 72 MONETE
Nota
Sono escluse da questo capitolo le monete aventi il carattere di oggetti da collezione (n. 99.05).
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SEZIONE XV METALLI COMUNI E LORO LAVORI
Note
1. Questa sezione non comprende: a) i colori e gli inchiostri preparati con polveri o pagliuzze metalliche, nonché i fogli per impressioni a caldo (dal n. 32.08 al n. 32.10 e n. 32.13);
b) il ferro-cerio ed altre leghe piroforiche (n. 36.08);
c) i copricapi di metallo e loro parti metalliche, delle voci nn. 65.06 e 65.07;
d) le ossature di parapioggia ed altri oggetti della voce n. 66.03;
e) gli oggetti del capitolo 71 e, in particolare, le leghe di metalli preziosi, i metalli comuni placcati di metalli preziosi e le minuterie di fantasia di metalli comuni;
f) gli oggetti della sezione XVI (macchine ed apparecchi ; materiale elettrico);
g) le rotaie montate (n. 86.10) ed altri oggetti della sezione XVII;
h) gli strumenti e gli apparecchi della sezione XVIII, comprese le molle per apparecchi di orologeria;
ij) i pallini da caccia, di piombo (n. 93.07) ed altri oggetti della sezione XIX (armi e munizioni);
k) gli oggetti del capitolo 94 (mobili, reti elastiche per letti, ecc.);
l) gli stacci a mano (n. 96.06);
m) gli oggetti del capitolo 97 (giocattoli, giuochi, oggetti per divertimenti e sport);
n) i bottoni, i portapenne, i portamatite, le penne e gli altri oggetti del capitolo 98 (lavori diversi).
2. In tutte le sezioni della tariffa, si considerano come «parti e forniture d'impiego generale» di metalli comuni: a) gli oggetti di ghisa, ferro e acciaio delle voci nn. 73.20, 73.25, 73.29, 73.31 e 73.32, nonché i corrispondenti oggetti di altri metalli comuni;
b) le molle e le lame per molle di metalli comuni, eccetto quelle per apparecchi di orologeria (n. 91.11);
c) gli oggetti compresi nelle voci nn. 83.01, 83.02, 83.07, 83.09, 83.14 e le cornici e gli specchi di metalli comuni della voce n. 83.06.
Nei capitoli che vanno dal 73 all'82 incluso (eccettuata la voce n. 73.29), la dizione «parti e pezzi staccati» non va riferita alle parti ed alle forniture d'impiego generale quali sono qui definite.
Ferme restando le disposizioni del paragrafo precedente e della nota premessa al capitolo 83, i lavori classificabili nei capitoli 82 e 83 sono esclusi dai capitoli che vanno dal 73 all'81.
3. Regola sulle leghe (diverse dalle ferro-leghe e dalle cupro-leghe definite nei capitoli 73 e 74): a) le leghe di metalli comuni sono classificate con il metallo che predomina in peso su ciascuno degli altri costituenti;
b) le leghe di metalli comuni di questa sezione e di elementi non compresi in questa sezione, sono classificate come leghe di metalli comuni di questa sezione quando il peso totale di tali metalli è uguale o superiore a quello degli altri elementi;
c) i miscugli sinterizzati di polveri metalliche, i miscugli intimi eterogenei ottenuti per fusione (diversi dai cermet), e i composti intermetallici seguono il regime delle leghe.
4. Salvo disposizioni contrarie, in tutte le sezioni della tariffa ove un metallo sia particolarmente nominato, la menzione deve essere riferita anche alle leghe da classificare, in virtù della nota 3, come il metallo stesso.
5. Regola sui prodotti composti:
Salvo disposizioni contrarie, i prodotti composti da due o più metalli comuni o metalli considerati tali, sono da classificare come i corrispondenti prodotti del metallo predominante in peso.
Agli effetti dell'applicazione di questa regola, si considerano: a) la ghisa, il ferro e l'acciaio, come un solo metallo;
b) le leghe, come se fossero costituite, per l'intero loro peso, dal metallo di cui seguono il trattamento;
c) un cermet della voce n. 81.04 come un solo metallo comune.
6. L'espressione «avanzi e rottami di metalli o di lavori di metalli» si riferisce agli avanzi od ai rottami adatti esclusivamente al recupero del metallo o alla fabbricazione di prodotti chimici o di preparazioni chimiche.
Nota complementare
Non ha influenza, nella classificazione dei prodotti di questa sezione, la spalmatura grossolana di grasso, olio, catrame, minio, grafite, ecc., evidentemente destinata a proteggerli dalla ruggine o da altre ossidazioni.
CAPITOLO 73 GHISA, FERRO E ACCIAIO
Note
1. Si considerano come: a) Ghise (n. 73.01):
i prodotti ferrosi che contengono, in peso, 1,9 % o più di carbonio e che possono contenere, inoltre, isolatamente o complessivamente:
meno di 15 % di fosforo,
8 % o meno di silicio,
6 % o meno di manganese,
30 % o meno di cromo,
40 % o meno di tungsteno,
10 % o meno, in totale, di altri elementi di lega (nichel, rame, alluminio, titanio, vanadio, molibdeno, ecc.).
Tuttavia, le leghe ferrose dette «acciai indeformabili», che contengono, in peso, 1,9 % o più di carbonio e che presentano le caratteristiche dell'acciaio, sono classificate come gli acciai secondo la specie.
(CECA) La ghisa presentata allo stato liquido è assimilata alla ghisa solida.
b) I. Ghise specolari (spiegel) (n. 73.01):
i prodotti che contengono, in peso, più di 6 % ma non più del 30 % di manganese e che rispondono, per quanto concerne le altre caratteristiche, alla definizione della nota 1 a).
II. (CECA) Ghise ematiti (da fusione o da affinazione) (n. 73.01):
i prodotti che possono contenere, in peso, al massimo 0,50 % di fosforo come pure silicio e manganese nelle proporzioni massime fissate alla nota 1 a).
III. (CECA) Ghise fosforose (compreso il ferro-fosforo) (n. 73.01):
i prodotti che possono contenere, in peso, più di 0,50 % ma meno di 15 % di fosforo come pure silicio e manganese nelle proporzioni massime fissate alla nota 1 a).
Le ghise ematiti e le ghise fosforose possono contenere, inoltre, isolatamente o complessivamente, in peso, non più di:
0,30 % di nichel,
0,20 % di cromo,
0,30 % di rame,
0,10 % di ciascuno degli altri elementi di lega (alluminio, titanio, vanadio, molibdeno, tungsteno, ecc.).
Le ghise fosforose contenenti, in peso, il 15 % e più di fosforo rientrano nella voce n. 28.55 (fosfuri).
c) Ferro-leghe (n. 73.02):
i prodotti ferrosi greggi di fonderia (diversi dalle cupro-leghe definite dalla nota 1 del capitolo 74), non suscettibili, praticamente, né di laminazione né di fucinazione, costituiti di composizioni che si adoperano in siderurgia e che contengono, in peso, isolatamente o complessivamente:
più di 8 % di silicio,
più di 30 % di manganese,
più di 30 % di cromo,
più di 40 % di tungsteno,
più di 10 %, in totale, di altri elementi di lega (alluminio, titanio, vanadio, rame, molibdeno, niobio, ecc. ; tuttavia la percentuale del rame non può essere superiore a 10 %).
Il tenore di ferro delle ferro-leghe non può, tuttavia, essere inferiore, in peso, a 4 % per le ferro-leghe contenenti silicio, a 8 % per le ferro-leghe contenenti manganese senza silicio e a 10 % per le altre.
d) Acciai legati (n. 73.15):
gli acciai contenenti in peso uno o più elementi nelle proporzioni seguenti:
più di 2 % di manganese e di silicio presi insieme,
2 % o più di manganese,
2 % o più di silicio,
0,50 % o più di nichel,
0,50 % o più di cromo,
0,10 % o più di molibdeno,
0,10 % o più di vanadio,
0,30 % o più di tungsteno,
0,30 % o più di cobalto,
0,30 % o più di alluminio,
0,40 % o più di rame,
0,10 % o più di piombo,
0,12 % o più di fosforo,
0,10 % o più di zolfo,
0,20 % o più di fosforo e di zolfo presi insieme,
0,10 % o più di altri elementi presi isolatamente.
e) Acciaio fino al carbonio (n. 73.15):
l'acciaio contenente, in peso, 0,6 % o più di carbonio, a condizione che il tenore di zolfo e di fosforo sia inferiore, in peso, a 0,04 % per ciascuno di questi elementi presi isolatamente o a 0,07 % per i due elementi presi insieme.
f) Masselli (n. 73.06):
i prodotti destinati alla laminazione, alla fucinazione o alla rifusione, ottenuti: - o per lavorazione al maglio di una massa di ferro pudellata al fine di eliminarne le scorie di affinazione;
- o per saldatura, mediante laminazione ad alta temperatura, di pacchetti di ferro o di acciaio in rottami o di ferri pudellati.
g) Lingotti (n. 73.06):
i prodotti destinati alla laminazione o alla fucinazione, ottenuti per fusione e colata in forme (lingottiere).
(CECA) L'acciaio presentato allo stato liquido è assimilato all'acciaio, secondo la specie, in lingotti.
h) Blumi e billette (n. 73.07):
i semiprodotti a sezione rettangolare o quadrata, aventi sezione trasversale superiore a 1 225 mm2 e spessore superiore al quarto della larghezza.
ij) Bramme e bidoni (n. 73.07):
i semiprodotti a sezione rettangolare aventi spessore minimo di 6 mm, larghezza minima di 150 mm ed il cui spessore non superi il quarto della larghezza.
k) Sbozzi in rotoli per lamiere (n. 73.08):
i semiprodotti laminati a caldo, di sezione rettangolare, aventi spessore minimo di 1,5 mm e larghezza superiore a 500 mm, presentati in rotoli continui (bobine) del peso minimo di 500 kg.
l) Larghi piatti (n. 73.09):
i prodotti a sezione rettangolare, laminati a caldo, per il lungo, con cilindri scanalati o al treno universale, aventi spessore superiore a 5 mm ma non superiore a 100 mm e larghezza superiore a 150 mm ma non superiore a 1 200 mm.
m) Nastri (n. 73.12):
i prodotti laminati, anche a bordi rifilati, a sezione rettangolare, aventi spessore non superiore a 6 mm, larghezza non superiore a 500 mm, purché lo spessore non ecceda il decimo della larghezza, presentati in strisce diritte, oppure arrotolati o ammatassati.
n) Lamiere (n. 73.13):
i prodotti laminati [esclusi gli sbozzi in rotoli per lamiere, quali sono definiti alla nota 1 k) suddetta] di qualsiasi spessore, e, se tali prodotti sono di forma quadrata o rettangolare, di larghezza superiore a 500 mm.
(CECA) Fra queste si distinguono le lamiere dette «magnetiche» che sono quelle aventi una perdita in watt, per chilogrammo, determinata secondo il metodo EPSTEIN, con una corrente a 50 periodi ed una induzione di 1 tesla: - non superiore a 2,1 watt, se il loro spessore non sorpassi 0,20 mm;
- non superiore a 3,6 watt, se il loro spessore è compreso tra 0,20 mm e 0,60 mm;
- non superiore a 6 watt, se il loro spessore è compreso tra 0,60 mm inclusi e 1,50 mm inclusi.
Restano particolarmente comprese nella voce n. 73.13 le lamiere tagliate in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare, perforate, ondulate, scanalate, striate, lucidate o rivestite, a condizione che queste lavorazioni non abbiano conferito alle lamiere della specie il carattere di oggetti o di lavori previsti altrove.
(CECA) Per l'applicazione delle sottovoci, le lamiere ondulate comunque ottenute sono considerate come lamiere piane.
o) Fili (n. 73.14):
i prodotti a sezione piena, stirati o trafilati a freddo, la cui sezione trasversale, di qualsiasi forma, non abbia alcuna dimensione superiore a 13 mm. Tuttavia, ai fini della interpretazione delle voci nn. 73.26 e 73.27, si considerano egualmente come fili i prodotti aventi le stesse dimensioni, ottenuti per laminazione.
p) Barre (n. 73.10):
i prodotti a sezione piena, che non rispondono interamente ad una qualsiasi delle definizioni precisate alle lettere h), ij), k), l), m), n) ed o), suindicate, aventi sezione trasversale a forma di circolo, segmento circolare, ovale, ellisse, triangolo isoscele, quadrato, rettangolo, esagono, ottagono o trapezio regolare.
Sono egualmente considerate tali le barre per cemento armato o calcestruzzo che rispondono alla suddetta definizione, ma che comportano, inoltre, dentellature, collarini, cavità o rilievi, di scarsa importanza, ottenuti durante la laminazione.
(CECA) La vergella o bordione (fil machine) è un prodotto di sezione piena, soltanto laminato a caldo e presentato in matasse arrotolate a caldo. Si comprendono sotto questa denominazione soltanto i prodotti: 1. di sezione rotonda o quadrata il cui diametro o il cui lato non superi i 13 mm;
2. di qualsiasi altra sezione, che non rispondono alla definizione dei nastri precisata alla nota 1 m) ed il cui peso per metro lineare non superi 1,330 kg.
q) Barre forate di acciaio per la perforazione delle mine (n. 73.10):
le barre di qualsiasi sezione, specificatamente atte alla fabbricazione dei fioretti o barre da mine, e la cui maggiore dimensione esterna della sezione trasversale sia superiore a 15 mm ma non superiore a 50 mm e sia almeno il triplo della maggiore dimensione interna (foro).
Le barre forate di acciaio, che non rispondono a questa definizione, rientrano nella voce n. 73.18.
>PIC FILE= "T0032022"> r) Profilati (n. 73.11):
i prodotti di sezione piena, diversi da quelli previsti dalla voce n. 73.16, che non rispondono interamente ad una qualsiasi delle definizioni precisate alle lettere h), ij), k), l), m), n) ed o), suindicate, aventi sezione trasversale di forma diversa da quelle previste alla lettera p).
s) (CECA) Latta (nn. 73.12 e 73.13):
i nastri e le lamiere ricoperti di uno strato di stagno con tenore in stagno non inferiore a 97 %, anche verniciati.
2. Non rientrano nelle voci che vanno dal n. 73.06 al n. 73.14 incluso, i prodotti di acciaio legato o di acciaio fino al carbonio (n. 73.15).
3. I prodotti siderurgici delle voci che vanno dal n. 73.06 al n. 73.15 incluso, placcati con un metallo ferroso di qualità diversa, seguono il regime del metallo ferroso predominante in peso.
4. Il ferro ottenuto per elettrolisi è classificato secondo le sue forme e le sue dimensioni nelle voci corrispondenti dei prodotti ottenuti con altri procedimenti.
5. Si considerano come «condotte forzate», ai sensi della voce n. 73.19, i tubi (compresi i gomiti), chiodati, saldati o senza saldatura, di sezione circolare, aventi diametro interno superiore a 400 mm e pareti di spessore superiore a 10,5 mm.
Nota complementare
Per l'applicazione del presente capitolo sono considerati «laminati a caldo» i prodotti ottenuti tramite il procedimento della colata continua e che rispondono alla definizione delle note 1 p) ovvero 1 r).
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CAPITOLO 74 RAME
Note
1. Si considerano «cupro-leghe», ai sensi della voce n. 74.02, le composizioni contenenti rame in proporzione superiore a 10 % in peso ed altri elementi di lega, non adatte praticamente né alla laminazione né alla fucinatura e che sono utilizzate sia come prodotti di apporto nella preparazione delle leghe, sia come disossidanti, desolforanti e in usi simili nella metallurgia dei metalli non ferrosi. Tuttavia, le combinazioni di fosforo e di rame (fosfuri di rame), contenenti più dell'8 %, in peso, di fosforo, rientrano nella voce n. 28.55.
2. Per l'applicazione di questo capitolo, si considerano come: a) Fili (n. 74.03):
i prodotti di sezione piena, laminati, estrusi o trafilati, la cui sezione trasversale, di qualsiasi forma, non eccede 6 mm nella dimensione maggiore.
b) Barre e profilati (n. 74.03):
i prodotti di sezione piena, laminati, estrusi, trafilati o fucinati, la cui dimensione maggiore nella sezione trasversale è superiore a 6 mm e, per quanto concerne i prodotti piatti, il cui spessore oltrepassa il decimo della larghezza. Si considerano egualmente tali i prodotti delle stesse forme e dimensioni che, dopo essere stati ottenuti per stampaggio, per getto o per sinterizzazione, abbiano ricevuto un'operazione eccedente una grossolana sbavatura, purché questa lavorazione non abbia per effetto di conferire a tali prodotti il carattere di oggetti o di lavori previsti altrove.
Sono tuttavia da considerare come rame greggio della voce n. 74.01 le barre da filo e le billette che sono state appuntite o altrimenti lavorate alle loro estremità soltanto per facilitarne l'introduzione nelle macchine destinate a trasformarle, per esempio, in vergella o in tubi.
c) Lamiere, lastre, fogli e nastri (n. 74.04):
i prodotti piatti (diversi dai prodotti greggi della voce n. 74.01), anche arrotolati, la cui dimensione maggiore nella sezione trasversale è superiore a 6 mm ed il cui spessore, eccedente 0,15 mm, non oltrepassa il decimo della larghezza.
Sono particolarmente compresi nella voce n. 74.04 le lamiere, le lastre, i fogli ed i nastri aventi uno spessore superiore a 0,15 mm, tagliati in forma diversa dalla quadrata o rettangolare, perforati, ondulati, scanalati, striati, lucidati o ricoperti, purché queste lavorazioni non conferiscano a tali prodotti il carattere di oggetti o di lavori previsti altrove.
3. Sono particolarmente compresi nelle voci nn. 74.07 e 74.08 i tubi, le barre forate e gli accessori per tubi, lucidati o ricoperti e quelli di forma speciale o sagomati (curvati, a serpentino, filettati, maschiati, forati, strozzati, conici, ad alette riportate, ecc.).
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CAPITOLO 75 NICHEL
Note
1. Per l'applicazione di questo capitolo, si considerano come: a) Fili (n. 75.02):
i prodotti di sezione piena, laminati, estrusi o trafilati, la cui sezione trasversale, di qualsiasi forma, non eccede 6 mm nella dimensione maggiore.
b) Barre e profilati (n. 75.02):
i prodotti di sezione piena, laminati, estrusi, trafilati o fucinati, la cui dimensione maggiore nella sezione trasversale è superiore a 6 mm e, per quanto concerne i prodotti piatti, il cui spessore oltrepassa il decimo della larghezza. Si considerano ugualmente tali i prodotti delle stesse forme e dimensioni, ottenuti per stampaggio, per getto o per sinterizzazione, quando abbiano subito un'operazione ulteriore alla superficie eccedente una grossolana sbavatura.
c) Lamiere, lastre, fogli e nastri (n. 75.03):
i prodotti piatti (diversi dai prodotti greggi della voce n. 75.01), anche arrotolati, la cui dimensione maggiore nella sezione trasversale è superiore a 6 mm ed il cui spessore non eccede il decimo della larghezza.
Sono particolarmente compresi nella voce n. 75.03 le lamiere, le lastre, i fogli ed i nastri tagliati in forma diversa dalla quadrata o rettangolare, perforati, ondulati, scanalati, striati, lucidati o ricoperti, purché queste lavorazioni non conferiscano a tali prodotti il carattere di oggetti o di lavori previsti altrove.
2. Sono particolarmente compresi nella voce n. 75.04 i tubi, le barre forate e gli accessori per tubi, lucidati o ricoperti, e quelli di forma speciale o sagomati (curvati, a serpentino, filettati, maschiati, forati, strozzati, conici, ad alette riportate, ecc.).
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CAPITOLO 76 ALLUMINIO
Note
1. Per l'applicazione di questo capitolo, si considerano come: a) Fili (n. 76.02):
i prodotti di sezione piena, laminati, estrusi o trafilati, la cui sezione trasversale, di qualsiasi forma, non eccede 6 mm nella dimensione maggiore.
b) Barre e profilati (n. 76.02):
i prodotti di sezione piena, laminati, estrusi, trafilati o fucinati, la cui dimensione maggiore nella sezione trasversale è superiore a 6 mm e, per quanto concerne i prodotti piatti, il cui spessore oltrepassa il decimo della larghezza. Si considerano ugualmente tali i prodotti delle stesse forme e dimensioni, ottenuti per stampaggio, per getto o per sinterizzazione, quando abbiano subito un'operazione ulteriore alla superficie eccedente una grossolana sbavatura.
c) Lamiere, lastre, fogli e nastri (n. 76.03):
i prodotti piatti (diversi dai prodotti greggi della voce n. 76.01), anche arrotolati, la cui dimensione maggiore nella sezione trasversale è superiore a 6 mm ed il cui spessore, eccedente 0,20 mm, non oltrepassa un decimo della larghezza.
Sono particolarmente compresi nella voce n. 76.03 le lamiere, le lastre, i fogli e i nastri aventi uno spessore superiore a 0,20 mm, tagliati in forma diversa dalla quadrata o rettangolare, perforati, ondulati, scanalati, striati, lucidati o ricoperti, sempre che queste lavorazioni non conferiscano a tali prodotti il carattere di oggetti o di lavori previsti altrove.
2. Sono particolarmente compresi nelle voci nn. 76.06 e 76.07 i tubi, le barre forate e gli accessori per tubi, lucidati o ricoperti e quelli di forma speciale o sagomati (curvati, a serpentino, filettati, maschiati, forati, strozzati, conici, ad alette riportate, ecc.).
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CAPITOLO 77 MAGNESIO, BERILLIO (GLUCINIO)
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CAPITOLO 78 PIOMBO
Note
1. Per l'applicazione di questo capitolo, si considerano come: a) Fili (n. 78.02):
i prodotti di sezione piena, laminati, estrusi o trafilati, la cui sezione trasversale, di qualsiasi forma, non eccede 6 mm nella dimensione maggiore.
b) Barre e profilati (n. 78.02):
i prodotti di sezione piena, laminati, estrusi, trafilati o fucinati, la cui dimensione maggiore nella sezione trasversale è superiore a 6 mm e, per quanto concerne i prodotti piatti, il cui spessore oltrepassa il decimo della larghezza. Si considerano ugualmente tali i prodotti delle stesse forme e dimensioni, ottenuti per stampaggio, per getto o per sinterizzazione, quando abbiano subito una lavorazione ulteriore alla superficie eccedente una grossolana sbavatura.
c) Lamiere, fogli e nastri (n. 78.03):
i prodotti piatti (diversi dai prodotti greggi della voce n. 78.01), anche arrotolati, la cui dimensione maggiore nella sezione trasversale è superiore a 6 mm ed il cui spessore non eccede il decimo della larghezza, ad eccezione dei prodotti pesanti 1,700 kg o meno per m2.
Sono particolarmente compresi nella voce n. 78.03 le lamiere, i fogli e i nastri del peso superiore a 1,700 kg per m2, tagliati in forma diversa dalla quadrata o rettangolare, perforati, ondulati, scanalati, striati, lucidati o ricoperti, purché queste lavorazioni non conferiscano a tali prodotti i caratteri di oggetti o lavori previsti altrove.
2. Sono particolarmente compresi nella voce n. 78.05 i tubi, le barre forate e gli accessori per tubi, lucidati o ricoperti e quelli di forma speciale o sagomati (curvati, a serpentino, filettati, maschiati, forati, strozzati, conici, ad alette riportate, ecc.).
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CAPITOLO 79 ZINCO
Note
1. Per l'applicazione di questo capitolo, si considerano come: a) Fili (n. 79.02):
i prodotti di sezione piena, laminati, estrusi o trafilati, la cui sezione trasversale, di qualsiasi forma, non eccede 6 mm nella dimensione maggiore.
b) Barre e profilati (n. 79.02):
i prodotti di sezione piena, laminati, estrusi, trafilati o fucinati, la cui dimensione maggiore nella sezione trasversale è superiore a 6 mm e, per quanto concerne i prodotti piatti, il cui spessore oltrepassa il decimo della larghezza. Si considerano ugualmente tali i prodotti delle stesse forme e dimensioni, ottenuti per stampaggio, getto o sinterizzazione, quando abbiano subito un'operazione ulteriore alla superficie eccedente una grossolana sbavatura.
c) Lamiere, fogli e nastri (n. 79.03):
i prodotti piatti (diversi dai prodotti greggi della voce n. 79.01), anche arrotolati, la cui dimensione maggiore nella sezione trasversale è superiore a 6 mm ed il cui spessore non oltrepassa il decimo della larghezza.
Sono particolarmente compresi nella voce n. 79.03 le lamiere, i fogli ed i nastri tagliati in forma diversa dalla quadrata o rettangolare, perforati, ondulati, scanalati, striati, lucidati o ricoperti, purché queste lavorazioni non conferiscano a tali prodotti il carattere di oggetti o di lavori previsti altrove.
2. Sono particolarmente compresi nella voce n. 79.04 i tubi, le barre forate e gli accessori per tubi, lucidati o ricoperti e quelli di forma speciale o sagomati (curvati, a serpentino, filettati, maschiati, forati, strozzati, conici, ad alette riportate, ecc.).
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CAPITOLO 80 STAGNO
Note
1. Per l'applicazione di questo capitolo, si considerano come: a) Fili (n. 80.02):
i prodotti di sezione piena, laminati, estrusi o trafilati, la cui sezione trasversale, di qualsiasi forma, non eccede 6 mm nella dimensione maggiore.
b) Barre e profilati (n. 80.02):
i prodotti di sezione piena, laminati, estrusi, trafilati o fucinati, la cui dimensione maggiore nella sezione trasversale è superiore a 6 mm e, per quanto concerne i prodotti piatti, il cui spessore oltrepassa il decimo della larghezza. Si considerano ugualmente tali i prodotti delle stesse forme e dimensioni, ottenuti per stampaggio, per getto o per sinterizzazione, quando abbiano subito un'operazione ulteriore alla superficie eccedente una grossolana sbavatura.
c) Lamiere, lastre, fogli e nastri (n. 80.03):
i prodotti piatti (diversi dai prodotti greggi della voce n. 80.01), anche arrotolati, la cui dimensione maggiore nella sezione trasversale è superiore a 6 mm ed il cui spessore non oltrepassa il decimo della larghezza, eccetto i prodotti pesanti 1 kg o meno per m2.
Sono particolarmente compresi nella voce n. 80.03 le lamiere, lastre, fogli e nastri, pesanti più di 1 kg per m2, tagliati in forma diversa dalla quadrata o rettangolare, perforati, ondulati, scanalati, striati, lucidati o ricoperti, purché queste lavorazioni non conferiscano a tali prodotti il carattere di oggetti o di lavori previsti altrove.
2. Sono particolarmente compresi nella voce n. 80.05 i tubi, le barre forate e gli accessori per tubi, lucidati o ricoperti e quelli di forma speciale o sagomati (curvati, a serpentino, filettati, maschiati, forati, strozzati, conici, ad alette riportate, ecc.).
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CAPITOLO 81 ALTRI METALLI COMUNI
Nota
Rientrano nella voce n. 81.04 soltanto i metalli comuni sottoindicati:
bismuto, cadmio, cobalto, cromo, gallio, germanio, afnio (celtio), indio, manganese, niobio (colombio), renio, antimonio, titanio, torio, tallio, uranio impoverito in U 235, vanadio, zirconio.
Questa voce comprende ugualmente le matte, gli «speiss» e gli altri prodotti intermedi della metallurgia del cobalto, nonché i cermet.
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CAPITOLO 82 UTENSILERIA ; OGGETTI DI COLTELLERIA E POSATERIA DA TAVOLA, DI METALLI COMUNI
Note
1. Indipendentemente dalle lampade per saldare, dalle forge portatili, dalle mole con sostegni e dagli assortimenti di manicure e pedicure, nonché dagli altri oggetti previsti nelle voci nn. 82.07 e 82.15, questo capitolo comprende solamente gli oggetti provvisti di una lama o di una parte operante: a) di metallo comune;
b) di carburi metallici;
c) di pietre preziose (gemme), semipreziose (fini) o di pietre sintetiche o ricostituite, su supporto di metallo comune;
d) di materie abrasive su supporto di metallo comune, a condizione che si tratti di utensili i cui denti, spigoli o altre parti trancianti o taglienti, non abbiano perduto la loro funzione, propria per il fatto dell'aggiunta di polveri abrasive.
2. Le parti e pezzi staccati di metalli comuni degli oggetti rientranti in questo capitolo seguono il trattamento degli oggetti stessi, ad eccezione delle parti e pezzi staccati espressamente nominati e dei portautensili per utensileria a mano della voce n. 84.48. Sono, tuttavia, escluse in ogni caso da questo capitolo le parti e forniture d'impiego generale, ai sensi della nota 2 di questa sezione.
Rientrano nelle voci nn. 82.11 o 82.13, rispettivamente, le teste, i pettini, i contropettini, le lame e i coltelli di rasoi e tosatrici di ogni specie, anche elettrici.
3. Gli astucci, scrigni e custodie simili, presentati insieme agli oggetti classificabili in questo capitolo, cui sono destinati e con i quali sono normalmente venduti, seguono il trattamento di tali oggetti. Presentati isolatamente essi seguono il regime loro proprio.
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CAPITOLO 83 LAVORI DIVERSI DI METALLI COMUNI
Nota
Non sono, in ogni caso, da considerare come parti di lavori di questo capitolo gli oggetti di ghisa, ferro od acciaio previsti dalle voci nn. 73.25, 73.29, 73.31, 73.32 e 73.35, nonché gli stessi oggetti di altri metalli comuni.
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SEZIONE XVI MACCHINE ED APPARECCHI ; MATERIALE ELETTRICO
Note
1. Questa sezione non comprende: a) le cinghie di trasmissione ed i nastri trasportatori di materie plastiche artificiali del capitolo 39, le cinghie di trasmissione ed i nastri trasportatori di gomma vulcanizzata (n. 40.10), nonché gli oggetti per usi tecnici di gomma vulcanizzata non indurita (n. 40.14);
b) gli oggetti per usi tecnici di cuoio o di pelli, naturali, artificiali o ricostituiti (n. 42.04) o di pelli da pellicceria (n. 43.03);
c) i tubetti, spole, rocche, rocchetti ed altri supporti simili di qualsiasi materia (per esempio capitoli 39, 40, 44, 48 o sezione XV);
d) le carte ed i cartoni traforati per meccanismi Jacquard e simili, della voce n. 48.21;
e) i nastri trasportatori e le cinghie di trasmissione di materie tessili (n. 59.16) ed i manufatti per usi tecnici di materie tessili (n. 59.17);
f) le pietre preziose (gemme), le pietre semipreziose (fini), le pietre sintetiche o ricostituite delle voci nn. 71.02 o 71.03, nonché i lavori costituiti esclusivamente di queste materie, della voce n. 71.15;
g) le parti e forniture d'impiego generale, ai sensi della nota 2 della sezione XV, di metalli comuni (sezione XV) e gli oggetti simili di materie plastiche artificiali (che rientrano, generalmente, nella voce n. 39.07);
h) le tele e le cinghie senza fine di fili o nastri metallici (sezione XV);
ij) gli oggetti dei capitoli 82 e 83;
k) il materiale da trasporto della sezione XVII;
l) gli oggetti del capitolo 90;
m) gli oggetti d'orologeria (capitolo 91);
n) gli utensili intercambiabili della voce n. 82.05 e le spazzole costituenti elementi di macchine (n. 96.01), nonché gli utensili intercambiabili simili i quali sono da classificare secondo la materia costitutiva della loro parte operante (capitoli 40, 42, 43, 45, 59, voci nn. 68.04, 69.09, ecc.);
o) gli oggetti del capitolo 97.
2. Con riserva delle disposizioni contenute nella nota 1 di questa sezione e nella nota 1 dei capitoli 84 e 85, le parti ed i pezzi staccati di macchine (ad eccezione delle parti e pezzi staccati degli oggetti previsti dalle voci nn. 84.64, 85.23, 85.24, 85.25 e 85.27) sono da classificare sulla base delle regole seguenti: a) le parti ed i pezzi staccati consistenti in oggetti compresi in una voce qualsiasi dei capitoli 84 o 85 (escluse le voci nn. 84.65 e 85.28) rientrano nella loro rispettiva voce qualunque possa essere la macchina alla quale sono destinati;
b) le parti ed i pezzi staccati, diversi da quelli del paragrafo precedente, se riconoscibili come destinati esclusivamente o principalmente ad una macchina particolare o a più macchine classificabili nella stessa voce (anche nelle voci nn. 84.59 o 85.22), rientrano nella voce afferente a detta o a dette macchine, o se del caso, nelle voci nn. 84.38, 84.48 o 84.55 ; tuttavia le parti ed i pezzi staccati, destinati principalmente agli oggetti tanto della voce n. 85.13 quanto della voce n. 85.15, sono da classificare nella voce n. 85.13;
c) le altre parti e pezzi staccati rientrano nelle voci nn. 84.65 o 85.28.
3. Salvo disposizioni contrarie, le combinazioni di macchine di specie diversa, destinate a funzionare insieme e costituenti un solo corpo, nonché le macchine che compiono due o più funzioni diverse, alternative o complementari, sono da classificare tenendo conto della funzione principale che caratterizza il complesso.
4. Le macchine motrici di qualsiasi specie, annesse a macchine operatrici, oppure presentate insieme a macchine operatrici, purché queste ultime siano evidentemente destinate a ricevere le prime (basamento comune, posto riservato nell'incastellatura comune, supporto a mensola fissato a questa o altre disposizioni costruttive simili), seguono il regime della macchina che debbono azionare. La stessa norma si applica per le cinghie di trasmissione e per i nastri trasportatori, montati sulle macchine o presentati contemporaneamente alle macchine sulle quali sono evidentemente destinati ad essere montati. Il peso delle suddette macchine motrici e delle cinghie di trasmissione o di trasporto entra nel computo per la determinazione degli scaglioni di peso previsti in tariffa.
5. Ai fini dell'applicazione delle note che precedono, il termine «macchine» è valido anche per i diversi apparecchi e congegni di questa sezione.
Note complementari
1. Gli utensili necessari al montaggio o alla manutenzione delle macchine seguono il regime di queste quando siano presentati allo sdoganamento insieme alle relative macchine. Lo stesso regime è applicabile agli utensili intercambiabili che siano presentati contemporaneamente alle macchine di cui costituiscono la dotazione normale e purché essi siano normalmente venduti con quelle.
2. Il dichiarante in dogana è tenuto a produrre, a corredo della sua dichiarazione, se la dogana l'esige, un documento illustrato (notizie, prospetti, pagine di cataloghi, fotografie, ecc.) indicante la designazione corrente della macchina, i suoi usi e le sue caratteristiche essenziali e, per le macchine presentate smontate, un piano di montaggio ed un inventario del contenuto dei differenti colli.
3. A richiesta del dichiarante in dogana e subordinatamente alle condizioni stabilite dalle autorità competenti, le disposizioni della regola generale A 2 a) si applicano anche alle macchine presentate a riprese.
4. Gli astucci, cofani e contenitori simili, presentati insieme agli oggetti di questa sezione, cui sono destinati e con i quali sono normalmente venduti, sono da classificare con questi oggetti. Presentati isolatamente, seguono il regime loro proprio.
5. I trattori che sono congiunti, anche per mezzo di dispositivi speciali, a macchine, apparecchi o congegni della presente sezione, seguono in ogni caso il loro proprio regime (n. 87.01).
CAPITOLO 84 CALDAIE, MACCHINE, APPARECCHI E CONGEGNI MECCANICI
Note
1. Sono esclusi da questo capitolo: a) le mole ed oggetti simili per macinare e gli altri oggetti del capitolo 68;
b) gli apparecchi, macchine, congegni (ad esempio, pompe) e loro parti, di materie ceramiche (capitolo 69);
c) le vetrerie per laboratorio (n. 70.17) ed i lavori di vetro per usi tecnici (nn. 70.20 e 70.21);
d) gli oggetti delle voci nn. 73.36 et 73.37 e gli oggetti simili di altri metalli comuni (capitoli da 74 a 81);
e) gli utensili e le macchine utensili elettromeccaniche, a mano, della voce n. 85.05 nonché gli apparecchi elettromeccanici per uso domestico della voce n. 85.06.
2. Salvo il disposto delle note 3 e 4 della sezione XVI, le macchine e gli apparecchi suscettibili di essere classificati sia sotto le voci dal n. 84.01 al n. 84.21 incluso, sia sotto le voci dal n. 84.22 al n. 84.60 incluso, sono da classificare nelle voci dal n. 84.01 al n. 84.21.
Tuttavia, - non rientrano nella voce n. 84.17: a) le incubatrici ed allevatrici per l'avicoltura e gli armadi e stufe di germinazione (n. 84.28);
b) gli apparecchi umidificatori dei grani per molini (n. 84.29);
c) i diffusori per zuccherifici (n. 84.30);
d) le macchine e gli apparecchi termici per il trattamento dei filati, tessuti e lavori di materie tessili (n. 84.40);
e) gli apparecchi e dispositivi costruiti per compiere un'operazione meccanica, nei quali la variazione di temperatura, anche se necessaria, ha solo una funzione accessoria;
- non rientrano nella voce n. 84.19: a) le macchine da cucire per la chiusura degli imballaggi (n. 84.41);
b) le macchine ed apparecchi da ufficio della voce n. 84.54.
3. A. Sono considerate «macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione», ai sensi della voce n 84.53: a) le macchine numeriche le cui memorie permettono di registrare, oltre al o ai programmi di elaborazione ed ai dati da elaborare, un programma di traduzione dal linguaggio convenzionale, nel quale i programmi sono scritti, nel linguaggio utilizzabile dalla macchina. Queste macchine devono avere una memoria principale direttamente accessibile per l'esecuzione di un programma, di una capacità almeno sufficiente a registrare le parti dei programmi di elaborazione o di traduzione ed i dati immediatamente necessari per l'elaborazione in corso. Esse devono, inoltre, sulla base delle istruzioni contenute nel programma iniziale, essere in grado, con decisione logica, di modificare l'esecuzione nel corso dell'elaborazione;
b) le macchine analogiche atte a simulare modelli matematici che comportano almeno : organi analogici, organi di comando e dispositivi di programmazione;
c) le macchine ibride che comprendono una macchina numerica associata ad elementi analogici oppure una macchina analogica associata ad elementi numerici.
B. Le macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione possono presentarsi in forma di sistemi che comprendono un numero variabile di unità distinte, ciascuna situata nel proprio involucro. Deve essere considerata come facente parte di un sistema completo, ogni unità che risponde simultaneamente ai requisiti seguenti: a) essere collegabile all'unità centrale di elaborazioni, sia direttamente, sia con una o più altre unità intermedie;
b) essere stata appositamente costruita come parte di un tale sistema (essa, in particolare, deve essere atta a ricevere o a fornire dati in una forma - codice o segnali - utilizzabile dal sistema, a meno che non si tratti di una unità di alimentazione stabilizzata).
Anche se presentate isolatamente, le unità della specie di cui trattasi sono da classificare nella voce n. 84.53.
4. Rientrano nella voce n. 84.62 le sfere di acciaio calibrate, cioè le sfere brunite il cui diametro massimo o minimo non differisce di più dell'1 % del diametro nominale, a condizione, tuttavia, che questa differenza (tolleranza) non superi 0,05 mm.
Le sfere di acciaio che non rispondono alla definizione anzidetta sono da classificare nella voce n. 73.40.
5. Salvo disposizioni contrarie e con riserva delle norme stabilite dalla precedente nota 2 e dalla nota 3 della sezione XVI, le macchine ad utilizzazioni multiple sono da classificare nella voce afferente all'utilizzazione principale, oppure, qualora una tale voce non esista o non sia possibile determinare l'utilizzazione principale, nella voce n. 84.59.
In ogni caso, rientrano ugualmente nella voce n. 84.59 le macchine per la fabbricazione di cordami e cavi di qualsiasi materia (trefolatrici, riunitrici, cordatrici, ecc.).
Note complementari
1. Si considerano come «motori per aerodine» della sottovoce 84.06 A soltanto i motori appositamente costruiti per ricevere un'elica o un rotore.
2. Agli effetti della sottovoce 84.45 C VI a), si considera come sistema di regolazione micrometrica qualsiasi dispositivo che permette di valutare o di regolare ad almeno 1/100 di mm (0.01 mm) circa, il valore dello spostamento d'un organo importante della macchina, come : tavola, albero, portamole, ecc.
>PIC FILE= "T0032094"> 3. Si considerano come «macchine per tracciare» (à pointer) della sottovoce 84.45 C VII, le macchine utensili che rispondono alle seguenti condizioni: a) lavorazione effettuata «secondo coordinate»;
b) precisione nell'avanzamento della tavola portapezzo e della slitta portamandrino, con errore non superiore a 0,005 mm.
4. (Euratom) Il termine «reattori nucleari» (sottovoce 84.59 B) indica il complesso delle apparecchiature e dei dispositivi contenuti nella zona di uno schermo biologico, ivi compreso, eventualmente, lo schermo stesso, nonché i dispositivi che fanno parte integrante delle parti contenute nella zona (in particolare le barre di regolazione ed i loro dispositivi di guida e di comando nella misura in cui fanno parte integrante delle barre suddette) o di altre parti contenute nell'interno della zona.
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PER LA CONTINUAZIONE DEL TESTO VEDI SOTTO NUMERO: 386R3840.3
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CAPITOLO 85 MACCHINE ED APPARECCHI ELETTRICI ; MATERIALI DESTINATI AD USI ELETTROTECNICI
Note
1. Sono esclusi da questo capitolo: a) le coperte, cuscini, scaldapiedi e manufatti simili, riscaldati elettricamente ; i vestiti, calzature, scaldaorecchie ed altri manufatti da portare sulla persona, riscaldati elettricamente;
b) i lavori di vetro della voce n. 70.11;
c) i mobili riscaldati elettricamente del capitolo 94.
2. Gli oggetti suscettibili di rientrare sia nella voce n. 85.01 sia nelle voci nn. 85.08, 85.09, 85.21, sono da classificare in queste tre ultime voci.
Tuttavia, i mutatori a vapore di mercurio con recipiente metallico rientrano nella voce n. 85.01.
3. La voce n. 85.06 comprende, purché trattisi di apparecchi elettromeccanici dei tipi comunemente utilizzati in usi domestici: a) gli aspirapolvere, le lucidatrici per pavimenti, i trituratori e mescolatori di alimenti, gli spremifrutta ed i ventilatori per appartamenti, di qualsiasi peso;
b) gli altri apparecchi aventi un peso massimo di 20 kg, ad esclusione delle macchine per lavare il vasellame (n. 84.19), delle macchine per lavare la biancheria, ecc. (nn. 84.18 o 84.40, secondo che trattisi di macchine centrifughe o non), delle macchine per stirare (nn. 84.16 o 84.40, secondo che trattisi di calandre o non), delle macchine da cucire (n. 84.41) e degli apparecchi elettrotermici della voce n. 85.12.
4. Si considerano come «circuiti stampati», ai sensi della voce n. 85.19, i circuiti ottenuti disponendo su un supporto isolante, con qualsiasi processo a stampa (in particolare, per incrostazione, elettrodeposizione, morsura) o con la tecnica dei circuiti detti «a strato», elementi conduttori, contatti o altri componenti stampati (in particolare, induttanze, resistenze, capacità), da soli o combinati fra loro secondo uno schema prestabilito, escluso qualsiasi altro elemento che possa produrre, raddrizzare, modulare o amplificare un segnale elettrico (ad esempio, elementi a semiconduttore).
La denominazione «circuiti stampati» non comprende i circuiti combinati con elementi diversi da quelli ottenuti nel corso del processo di stampa. Tuttavia, i circuiti stampati possono essere muniti di elementi di collegamento non stampati.
I circuiti a strato (sottile o spesso) aventi elementi passivi e attivi ottenuti nel corso del medesimo processo tecnologico sono da classificare nella voce n. 85.21.
5. Per l'applicazione della voce n. 85.21, si considerano come: A. «Diodi, transistori e simili dispositivi a semiconduttori», i dispositivi della specie il cui funzionamento è basato sulla variazione di resistività sotto l'influenza di un campo elettrico;
B. «Microstrutture elettroniche»: a) i microcollegamenti dei tipi «fagotti», blocchi fusi, micromoduli e simili, costituiti da componenti discreti, attivi o attivi e passivi, miniaturizzati, accoppiati e collegati tra loro;
b) i circuiti integrati monolitici nei quali gli elementi del circuito (diodi, transistori, resistenze, capacità, collegamenti, ecc.) sono prodotti nella massa (essenzialmente) e alla superficie di un materiale semiconduttore (per esempio silicio drogato) e che formano un tutto inscindibile;
c) i circuiti integrati ibridi, che comprendono in modo praticamente inscindibile su uno stesso sostrato isolante (vetro, ceramica, ecc.) elementi passivi e attivi ottenuti, alcuni con la tecnologia dei circuiti a strato sottile o spesso (resistenze, capacità, intercollegamenti, ecc.), altri con quella dei semiconduttori (diodi, transistori, circuiti integrati monolitici, ecc.). Tali circuiti possono comprendere anche componenti miniaturizzati discreti.
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Per gli oggetti definiti in questa nota, la voce n. 85.21 ha la precedenza su qualsiasi altra voce di tariffa, che possa comprenderli principalmente in relazione alla loro funzione.
Nota complementare
La sottovoce 85.15 A III b) 2 dd) comprende anche gli apparecchi riceventi per la televisione senza monitors (video-tuner) che possono essere collegati, ad esempio, agli apparecchi di registrazione e di riproduzione delle immagini e del suono in televisione.
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SEZIONE XVII MATERIALE DA TRASPORTO
Note
1. Sono esclusi da questa sezione gli oggetti previsti dalle voci nn. 97.01, 97.03 e 97.08, come pure le slitte, le guidoslitte (bobsleighs) e simili (n. 97.06).
2. Sono esclusi dalle voci di questa sezione, relative alle parti, pezzi staccati e accessori, i prodotti seguenti anche se siano riconoscibili come destinati a materiale da trasporto: a) i giunti, le rondelle e simili, di qualsiasi materia (regime della materia costitutiva o voce n. 84.64);
b) le parti e forniture di impiego generale, ai sensi della nota 2 della sezione XV, di metalli comuni (sezione XV) e gli oggetti simili di materie plastiche artificiali (che rientrano, generalmente, nella voce n. 39.07);
c) gli oggetti del capitolo 82 (utensili);
d) gli oggetti della voce n. 83.11;
e) le macchine ed apparecchi compresi nelle voci dal n. 84.01 al n. 84.59 incluso, e le loro parti e pezzi staccati ; i prodotti previsti dalle voci nn. 84.61, 84.62 e, purché costituiscano parti intrinseche di motori, gli oggetti della voce n. 84.63;
f) le macchine ed apparecchi elettrici, le apparecchiature e gli accessori elettrici (capitolo 85);
g) gli strumenti ed apparecchi del capitolo 90;
h) gli oggetti di orologeria (capitolo 91);
ij) le armi (capitolo 93);
k) le spazzole costituenti elementi di veicoli della voce n. 96.01.
3. Ai sensi dei capitoli da 86 a 88, dalla dizione «parti, pezzi staccati e accessori» sono esclusi le parti, i pezzi e gli accessori che non siano destinati esclusivamente o principalmente ai veicoli o ai prodotti di questa sezione. Se una parte, un pezzo staccato o un accessorio è suscettibile di rispondere ai termini di due o più voci della sezione, deve essere classificato sotto la voce che è attinente al suo uso principale.
4. Gli aerei di costruzione speciale, che possono essere utilizzati sia per la navigazione aerea, sia come veicoli terrestri, sono considerati come aerei.
Le automobili costruite in modo speciale per essere utilizzate sia come veicoli terrestri, sia come battelli (vetture anfibie), sono considerate come automobili.
5. I veicoli a cuscino d'aria sono da classificare fra i veicoli che presentano le maggiori analogie: a) del capitolo 86, se sono appositamente costruiti per spostarsi sopra una guida (aerotreni);
b) del capitolo 87, se sono appositamente costruiti per spostarsi sulla terraferma o, indifferentemente, sulla terraferma e sull'acqua;
c) del capitolo 89, se sono appositamente costruiti per spostarsi sopra l'acqua, anche se possono posarsi su spiagge o su pontili od anche spostarsi sopra superfici ghiacciate.
Le parti, i pezzi staccati e gli accessori degli stessi veicoli a cuscino d'aria sono da classificare con il medesimo criterio con il quale sono stati classificati i predetti veicoli a cuscino d'aria, in applicazione delle precedenti disposizioni.
Il materiale fisso per guide di aerotreni deve essere considerato come il materiale fisso per strade ferrate, e gli apparecchi di segnalazione, di sicurezza, di controllo e di comando per guide di aerotreno vanno considerati come gli apparecchi di segnalazione, di sicurezza, di controllo e di comando per strade ferrate.
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Note complementari
1. Salvo le disposizioni della nota complementare 3 del capitolo 89, gli utensili e gli oggetti di manutenzione e di riparazione dei veicoli seguono il trattamento dei medesimi purché siano presentati allo sdoganamento, contemporaneamente ai veicoli stessi. Lo stesso regime è da applicare agli altri accessori che siano presentati contemporaneamente ai veicoli di cui costituiscono la normale dotazione e purché siano normalmente venduti con i veicoli stessi.
2. A richiesta del dichiarante in dogana e subordinatamente alle condizioni stabilite dalle autorità competenti, le disposizioni della regola generale A 2 a) si applicano anche alle merci delle voci nn. 86.10, 88.05, 89.03 e 89.05 presentate a riprese.
CAPITOLO 86 VEICOLI E MATERIALE PER STRADE FERRATE ; APPARECCHI DI SEGNALAZIONE NON ELETTRICI PER VIE DI COMUNICAZIONE
Note
1. Sono esclusi da questo capitolo: a) le traversine di legno o di calcestruzzo per strade ferrate e gli elementi di calcestruzzo di guida per aerotreni (n. 44.07 o n. 68.11);
b) il materiale per strade ferrate compreso nella voce n. 73.16;
c) gli apparecchi elettrici di segnalazione della voce n. 85.16.
2. Gli assi, ruote, ruote montate su assi (assi montati o sale montate), cerchioni, colletti di riporto, dischi ed altre parti di ruote, i telai, i carrelli girevoli a due o più assi (boggies) o ad un asse (bissels) e simili, le boccole (scatole per lubrificazione), i dispositivi di frenamento di qualsiasi tipo, i respingenti, i ganci e sistemi d'attacco, i soffietti per vetture intercomunicanti, le casse ed altre parti della carrozzeria rientrano nella voce n. 86.09.
3. Con riserva delle disposizioni della nota 1 precedente, rientrano particolarmente nella voce n. 86.10 (materiale fisso) : le rotaie riunite, anche portatili, le piattaforme girevoli ed i ponti girevoli, i paraurti, le sagome. Sono egualmente compresi nella voce n. 86.10 i dischi e le piastre mobili ed i semafori, gli apparecchi di comando per passaggi a livello, gli scambi fissi al suolo, le cabine di manovra a distanza ed altri apparecchi meccanici non elettrici di segnalazione, di sicurezza, di controllo e di comando per qualunque via di comunicazione, anche se comportino dispositivi accessori per l'illuminazione elettrica.
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CAPITOLO 87 VETTURE AUTOMOBILI, TRATTORI, VELOCIPEDI ED ALTRI VEICOLI TERRESTRI
Note
1. Sono da considerare trattori, ai sensi di questo capitolo, gli autoveicoli costruiti essenzialmente per tirare o spingere altre macchine, veicoli o carichi, anche se comportino alcuni adattamenti accessori ai fini del trasporto, in relazione all'uso principale dei detti autoveicoli, di utensili, sementi, concimi, ecc.
2. I telai per autoveicoli, muniti di una cabina, rientrano nella voce n. 87.02 e non nella voce n. 87.04.
3. Sono escluse dalla voce n. 87.10 e rientrano nella voce n. 97.01, le biciclette per ragazzi non costruite come quelle del tipo comune, nonché le biciclette che non comportano cuscinetti a sfere.
Nota complementare
Questo capitolo non comprende i veicoli costruiti unicamente per circolare su rotaie.
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CAPITOLO 88 NAVIGAZIONE AEREA
Nota complementare
Per «peso a vuoto», ai fini dell'applicazione della sottovoce 88.02 B, si intende il peso degli apparecchi in ordine normale di volo, esclusi il peso del personale, il peso del carburante e delle attrezzature diverse da quelle fissate stabilmente.
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CAPITOLO 89 NAVIGAZIONE MARITTIMA E FLUVIALE
Note
Le navi incomplete o non finite e gli scafi di navi, anche smontati o non montati, nonché le navi complete smontate o non montate, sono da classificare, nel caso di dubbio circa la specie di nave cui si riferiscono, nella voce n. 89.01.
Note complementari
1. Rientrano nelle sottovoci 89.01 B I o 89.02 B I soltanto le navi progettate e costruite per tenere l'alto mare e la cui maggiore lunghezza esterna dello scafo (escluse le appendici) è uguale o superiore a 12 metri. Tuttavia, le navi da pesca e le navi di salvataggio, quando sono progettate e costruite per tenere l'alto mare, sono sempre considerate come navi per la navigazione marittima.
2. Rientrano nella sottovoce 89.03 A soltanto le navi, i bacini galleggianti e le piattaforme di perforazione o di sfruttamento, galleggianti o sommergibili, progettati e costruiti per tenere l'alto mare.
3. Per l'applicazione della voce n. 89.04, l'espressione «navi destinate alla demolizione» comprende anche gli oggetti seguenti, purché presentati allo sdoganamento insieme alle navi destinate alla demolizione e a condizione che abbiano fatto parte della dotazione normale di dette navi: - pezzi di ricambio (quali le eliche), anche nuovi;
- articoli amovibili (mobili, oggetti di cucina, vasellame, ecc.) purché presentino tracce evidenti d'uso.
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SEZIONE XVIII STRUMENTI E APPARECCHI D'OTTICA, PER FOTOGRAFIA E PER CINEMATOGRAFIA, DI MISURA, DI VERIFICA, DI PRECISIONE ; STRUMENTI E APPARECCHI MEDICO-CHIRURGICI ; OROLOGERIA ; STRUMENTI MUSICALI ; APPARECCHI DI REGISTRAZIONE O DI RIPRODUZIONE DEL SUONO ; APPARECCHI DI REGISTRAZIONE O DI RIPRODUZIONE DELLE IMMAGINI E DEL SUONO IN TELEVISIONE
CAPITOLO 90 STRUMENTI E APPARECCHI D'OTTICA, PER FOTOGRAFIA E PER CINEMATOGRAFIA, DI MISURA, DI VERIFICA, DI PRECISIONE ; STRUMENTI E APPARECCHI MEDICO-CHIRURGICI
Note
1. Sono esclusi da questo capitolo: a) gli oggetti per usi tecnici, di gomma vulcanizzata, non indurita (n. 40.14), di cuoio naturale, artificiale o ricostituito (n. 42.04), di materie tessili (n. 59.17);
b) i prodotti refrattari della voce n. 69.03 ; gli oggetti per usi chimici ed altri usi tecnici, della voce n. 69.09;
c) gli specchi di vetro, non lavorati otticamente, della voce n. 70.09 e gli specchi di metalli comuni o di metalli preziosi, non aventi il carattere di elementi d'ottica (n. 83.06 o capitolo 71, secondo il caso);
d) gli oggetti di vetro delle voci nn. 70.07, 70.11, 70.14, 70.15, 70.17 e 70.18;
e) le parti e forniture d'impiego generale, ai sensi della nota 2 della sezione XV, di metalli comuni (sezione XV) e gli oggetti simili di materie plastiche artificiali (che rientrano, generalmente, nella voce n. 39.07);
f) le pompe distributrici aventi un dispositivo di misura, della voce n. 84.10 ; le basculle e bilance per verificare e contare i pezzi fabbricati, nonché i pesi per pesare presentati isolatamente (n. 84.20) ; gli apparecchi di sollevamento e di manutenzione (n. 84.22) ; i dispositivi speciali per regolare il pezzo da lavorare o l'utensile sulle macchine utensili, anche muniti di dispositivi ottici di lettura (divisori detti «ottici», ad esempio), della voce n. 84.48 (diversi dai dispositivi puramente ottici : lenti per centrare, allineare, ecc.) ; le valvole, i riduttori di pressione ed altri oggetti di rubinetteria (n. 84.61);
g) i fari per automobili (n. 85.09) e gli apparecchi per la radioguida, la radiorilevazione, per radioscandaglio e per radiotelecomando (n. 85.15);
h) gli apparecchi cinematografici di registrazione o di riproduzione del suono che utilizzano soltanto procedimenti magnetici, nonché gli apparecchi per la riproduzione in serie, con processi esclusivamente magnetici, dei supporti del suono ottenuti con questi stessi processi (n. 92.11) ; i lettori di suono (pick-up) magnetici (n. 92.13);
ij) gli oggetti del capitolo 97;
k) le misure di capacità, che sono classificate come i lavori della materia da cui sono costituite;
l) le bobine e i supporti simili (classificazione secondo la materia costitutiva : voce n. 39.07, sezione XV, ecc.).
2. Con riserva delle disposizioni di cui alla precedente nota 1: a) le parti, pezzi staccati e accessori di macchine, apparecchi, strumenti o oggetti di questo capitolo, che consistono in articoli previsti, come tali, in una qualsiasi voce di questo capitolo o dei capitoli 84, 85 o 91 (escluse le voci nn. 84.65 e 85.28) sono da classificare nella voce che li prevede;
>PIC FILE= "T0032180"> b) le altre parti, pezzi staccati e accessori, riconoscibili come destinati esclusivamente o principalmente a macchine, apparecchi o strumenti di questo capitolo, sono da classificare come le dette macchine, apparecchi o strumenti, o, secondo il caso, nella voce n. 90.29.
3. La voce n. 90.05 non comprende i cannocchiali astronomici (n. 90.06) né i cannocchiali con mirino di puntamento per armi, i periscopi per sottomarini o carri da combattimento e gli strumenti ottici per macchine, apparecchi e strumenti di questo capitolo (n. 90.13).
4. Le macchine, apparecchi o strumenti ottici di misura, di verifica e di controllo, che possono essere classificati sia nella voce n. 90.13 sia nella voce n. 90.16, devono essere compresi in questa ultima voce.
5. La voce n. 90.28 comprende soltanto: a) gli strumenti e apparecchi per misurare grandezze elettriche;
b) gli strumenti, apparecchi e macchine della stessa natura di quelli previsti nelle voci nn. 90.14, 90.15, 90.16, 90.22, 90.23, 90.24, 90.25 e 90.27 (ad eccezione degli stroboscopi), purché la loro funzione si basi su un fenomeno elettrico variabile col fattore da ricercare;
c) gli apparecchi e strumenti per la rivelazione o la misura di raggi alfa, beta, gamma o dei raggi X, cosmici e simili;
d) i regolatori automatici di grandezze elettriche, nonché i regolatori automatici di altre grandezze la cui funzione sia basata su un fenomeno elettrico variabile con il fattore da regolare.
6. Gli astucci, cofani e custodie simili, presentati insieme agli oggetti di questo capitolo, cui sono destinati e con i quali sono normalmente venduti, sono da classificare come gli oggetti stessi. Presentati isolatamente, seguono il trattamento loro proprio.
Note complementari
1. La voce n. 90.18 non comprende le semplici maschere filtranti le quali, coprendo solo la bocca e il naso, servono a proteggere da prodotti chimici tossici, da polvere, da fumo e da nebbia e sono destinate ad essere usate una sola volta (per esempio, n. 59.03).
2. Sono considerati «strumenti e apparecchi elettronici», ai sensi della sottovoce 90.28 A, quelli costituiti da uno o più oggetti classificabili nella voce n. 85.21. Tuttavia, per l'applicazione di questa disposizione, non sono presi in considerazione gli oggetti della voce n. 85.21 che hanno unicamente la funzione di raddrizzatori di corrente o che sono presenti soltanto nella parte alimentazione di detti strumenti o apparecchi.
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CAPITOLO 91 OROLOGERIA
Note
1. Per l'applicazione delle voci nn. 91.02 e 91.07 si considerano come «movimenti di orologi tascabili» quelli aventi per organo regolatore un bilanciere munito di spirale o di altro sistema atto a determinare gli intervalli di tempo ed il cui spessore, misurato con la platina, con i ponti e, se del caso, con le platine supplementari esterne, non sia superiore a 12 mm.
2. Sono esclusi dalle voci nn. 91.07 e 91.08 i movimenti meccanici costruiti per funzionare senza scappamento (n. 84.08).
3. Questo capitolo non comprende le forniture di impiego generale, ai sensi della nota 2 della sezione XV, di metalli comuni (sezione XV), né gli oggetti simili di materie plastiche artificiali (che rientrano, generalmente, nella voce n. 39.07), i pesi per orologi, i vetri per orologeria, le catene e braccialetti per orologi, i pezzi di equipaggiamento elettrico, i cuscinetti a sfere e le sfere per cuscinetti. Le molle per orologeria (comprese le spirali) sono da classificare nella voce n. 91.11.
4. Con riserva delle disposizioni delle note 2 e 3, i movimenti ed i pezzi che possono essere utilizzati sia come movimenti o pezzi di apparecchi di orologeria sia per altri usi, in particolare negli strumenti di misura o di precisione, rientrano in questo capitolo.
5. Gli astucci, custodie ed altri contenitori simili, presentati insieme agli oggetti di questo capitolo, ai quali sono destinati e con i quali sono normalmente venduti, seguono il trattamento degli oggetti stessi. Presentati isolatamente, essi seguono il trattamento loro proprio.
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CAPITOLO 92 STRUMENTI MUSICALI ; APPARECCHI DI REGISTRAZIONE O DI RIPRODUZIONE DEL SUONO ; APPARECCHI DI REGISTRAZIONE O DI RIPRODUZIONE DELLE IMMAGINI E DEL SUONO IN TELEVISIONE ; PARTI ED ACCESSORI DI QUESTI STRUMENTI E APPARECCHI
Note
1. Sono esclusi da questo capitolo: a) le pellicole sensibilizzate, in tutto o in parte, per impressione a mezzo di processi fotografici o fotoelettrici, e le stesse pellicole registrate, sviluppate o non (capitolo 37);
b) le parti e forniture di impiego generale, ai sensi della nota 2 della sezione XV, di metalli comuni (sezione XV) e gli oggetti simili di materie plastiche artificiali (che rientrano, generalmente, nella voce n. 39.07);
c) i microfoni, amplificatori, altoparlanti, ricevitori auricolari, interruttori, stroboscopi ed altri strumenti, apparecchi ed attrezzature accessorie, utilizzati con gli oggetti di questo capitolo, ma non incorporati in essi, né sistemati nella stessa custodia (capitoli 85 o 90) ; gli apparecchi di registrazione o di riproduzione del suono combinati con un apparecchio ricevente per la radiodiffusione o per la televisione (n. 85.15);
d) le spazzole, spazzolini e simili, per la pulizia degli strumenti musicali (n. 96.01);
e) gli strumenti ed apparecchi aventi il carattere di giocattoli (n. 97.03);
f) gli strumenti ed apparecchi aventi il carattere di oggetti per collezioni o di antichità (nn. 99.05 o 99.06);
g) le bobine e i supporti simili (classificazione in base alla materia costitutiva : voce n. 39.07, sezione XV, ecc.).
2. Gli archetti, bacchette ed oggetti simili, per strumenti musicali delle voci nn. 92.02 e 92.06, presentati in numero corrispondente insieme agli strumenti cui sono destinati, seguono il trattamento degli strumenti stessi.
I cartoni e le carte perforate della voce n. 92.10 nonché i supporti di suoni della voce n. 92.12 seguono il loro regime proprio, anche se siano presentati insieme agli strumenti ed apparecchi cui sono destinati.
3. Gli astucci, cofani e custodie simili, presentati insieme agli oggetti di questo capitolo, cui sono destinati e con i quali sono normalmente venduti, sono da classificare come gli oggetti stessi. Presentati isolatamente, seguono il trattamento loro proprio.
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>PIC FILE= "T0032207"> SEZIONE XIX ARMI E MUNIZIONI
CAPITOLO 93 ARMI E MUNIZIONI
Note
1. Sono esclusi da questo capitolo: a) gli inneschi e le capsule fulminanti, i detonatori, i razzi illuminanti o grandinifughi e gli altri prodotti del capitolo 36;
b) le parti e forniture di impiego generale, ai sensi della nota 2 della sezione XV, di metalli comuni (sezione XV) e gli oggetti simili di materie plastiche artificiali (che rientrano, generalmente, nella voce n. 39.07);
c) i carri da combattimento e le autoblinde (n. 87.08);
d) i cannocchiali con mirino di puntamento ed altri dispositivi ottici, eccetto quelli montati sulle armi, o, se non montati, presentati insieme alle armi alle quali sono destinati (capitolo 90);
e) le balestre, gli archi e le frecce per il tiro, le armi rintuzzate per sale da scherma e le armi aventi il carattere di giocattoli (capitolo 97);
f) le armi e le munizioni aventi il carattere di oggetti di collezione e di antichità (nn. 99.05 o 99.06).
2. Ai sensi della voce n. 93.07, l'espressione «parti e pezzi staccati» non comprende gli apparecchi radio o i radar, della voce n. 85.15, utilizzati per determinati proiettili-razzi.
3. Gli astucci, custodie e simili, presentati con gli oggetti di questo capitolo ai quali sono destinati ed insieme ai quali sono normalmente venduti, seguono il trattamento di detti oggetti. Se presentati isolatamente, gli stessi contenitori seguono il loro regime proprio.
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SEZIONE XX MERCI E PRODOTTI DIVERSI, NON NOMINATI NÉ COMPRESI ALTROVE
CAPITOLO 94 MOBILIA ; MOBILI MEDICO-CHIRURGICI ; OGGETTI LETTERECCI E SIMILI
Note
1. Sono esclusi da questo capitolo: a) le materasse, i guanciali ed i cuscini da gonfiare con aria (pneumatici) o con acqua, dei capitoli 39, 40 e 62;
b) i lampadari e gli altri apparecchi d'illuminazione, che seguono il regime della materia costitutiva (nn. 44.27, 70.14, 83.07, ecc.);
c) i lavori di pietre, di materie ceramiche o di ogni altra materia, compresi nei capitoli 68 e 69, ad uso di sedili, di tavoli o di colonne, dei tipi utilizzati nei giardini, vestiboli, ecc. (capitoli 68 e 69);
d) gli specchi che poggiano a terra, come, ad esempio, le specchiere mobili, ecc. (n. 70.09);
e) le parti e forniture di impiego generale, ai sensi della nota 2 della sezione XV, di metalli comuni (sezione XV) e gli oggetti simili di materie plastiche artificiali (che rientrano, generalmente, nella voce n. 39.07), nonché le casseforti della voce n. 83.03;
f) i mobili, anche presentati senza l'attrezzatura occorrente, costituenti parti specifiche di apparecchi frigoriferi della voce n. 84.15 ; i mobili di costruzione speciale per macchine da cucire, ai sensi della voce n. 84.41;
g) i mobili costituenti parti specifiche di apparecchi della voce n. 85.15 (apparecchi radioriceventi, televisori, ecc.);
h) le sputacchiere per gabinetti da dentista (n. 90.17);
ij) gli oggetti del capitolo 91, in particolare le casse e simili delle pendole e degli altri apparecchi di orologeria;
k) i mobili costituenti parti specifiche di fonografi, dittafoni ed altri apparecchi della voce n. 92.11 (n. 92.13);
l) i mobili aventi il carattere di giocattoli (n. 97.03), i bigliardi di qualsiasi specie ed i mobili per giuochi della voce n. 97.04, nonché i tavoli per giuochi di prestigio della voce n. 97.05.
2. Gli oggetti (diversi dalle parti) compresi nelle voci dal n. 94.01 al n. 94.03 devono essere costruiti per essere poggiati a terra.
Restano, tuttavia, compresi in queste voci ; anche se sono costruiti per essere sospesi, fissati al muro o posti gli uni sugli altri: a) gli armadi a muro, detti «blocchi da cucina», e simili;
b) le sedie e i letti;
c) le biblioteche e i mobili simili, ad elementi complementari.
3. a) Non sono da considerare come parti degli oggetti di questo capitolo, quando siano presentate isolatamente, le lastre di vetro (compresi gli specchi), di marmo o di pietra, anche tagliate in una forma determinata, ma non combinate con altri elementi.
b) Presentati isolatamente, gli oggetti della voce n. 94.04 sono da classificare nella detta voce, anche se costituiscono parti di mobili delle voci dal n. 94.01 al n. 94.03.
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CAPITOLO 95 MATERIE DA INTAGLIARE E DA MODELLARE ALLO STATO LAVORATO (COMPRESI I LAVORI)
Note
1. Questo capitolo non comprende: a) gli oggetti del capitolo 66 (ombrelli da pioggia o da sole, bastoni, fruste, scudisci e loro parti);
b) gli oggetti del capitolo 71, in particolare le minuterie di fantasia;
c) gli oggetti del capitolo 82 (utensileria ; oggetti di coltelleria, posate da tavola) con manici o parti di materie da intagliare o da modellare. Presentati isolatamente, tali manici e parti rientrano in questo capitolo;
d) gli oggetti del capitolo 90, in particolare le montature da occhiali;
e) gli oggetti del capitolo 91 (orologeria), in particolare le casse e simili per orologi, pendole ed apparecchi di orologeria;
f) gli oggetti del capitolo 92, in particolare gli strumenti musicali;
g) gli oggetti del capitolo 93, in particolare le parti di armi;
h) gli oggetti del capitolo 94 (mobili e loro parti);
ij) gli oggetti del capitolo 96 (le spazzole, spazzolini, pennelli e simili);
k) gli oggetti del capitolo 97 (giocattoli, giuochi, ecc.);
l) gli oggetti del capitolo 98 (lavori diversi);
m) gli oggetti del capitolo 99 (oggetti d'arte, da collezione e di antichità).
2. Per «materie vegetali o minerali da intaglio», ai sensi della voce n. 95.08, si devono intendere: a) i semi duri, i granelli, le scorze e noci e le materie vegetali simili da intaglio (ad esempio, noci di corozo o di palma-dum);
b) la schiuma di mare e l'ambra gialla (succino), naturali o ricostituite, nonché il giavazzo e le materie minerali simili al giavazzo.
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CAPITOLO 96 SPAZZOLE, SPAZZOLINI, PENNELLI E SIMILI, SCOPE, PIUMINI DA CIPRIA E STACCI
Note
1. Sono esclusi da questo capitolo: a) gli oggetti del capitolo 71;
b) le spazzole, spazzolini, e simili, dei tipi particolarmente utilizzati in medicina, in chirurgia, in veterinaria e in odontoiatria (n. 90.17);
c) gli oggetti aventi il carattere di giocattoli (capitolo 97).
2. Si considerano teste preparate, ai sensi della voce n. 96.01, i mazzetti di peli, di fibre vegetali o di altre materie, non montati, pronti per essere utilizzati, senza essere divisi, nella fabbricazione di pennelli o di oggetti simili, oppure che richiedono, a questo fine, soltanto una lavorazione complementare poco importante, come l'incollatura o l'intonaco della base del mazzetto, l'ugualizzazione o la molatura delle estremità.
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CAPITOLO 97 GIOCATTOLI, GIUOCHI, OGGETTI PER DIVERTIMENTI E SPORT
Note
1. Sono esclusi da questo capitolo: a) le candele per alberi di Natale (n. 34.06);
b) gli articoli di pirotecnica per divertimento, della voce n. 36.05;
c) i fili, monofili, cordoncini, «gut» e simili, per la pesca, anche tagliati a misura, ma non montati come lenze, che rientrano nel capitolo 39, nella voce n. 42.06 o nella sezione XI;
d) i sacchi per oggetti da sport ed altri contenitori delle voci nn. 42.02 e 43.03;
e) le vestimenta da sport, nonché gli abiti da travestimento di maglia o di altro tessuto, dei capitoli 60 e 61;
f) i vessilli e i granpavesi di tessuto, nonché le vele per imbarcazioni ed i carri a vela, del capitolo 62;
g) le calzature (escluse quelle alle quali sono fissati dei pattini) ed i copricapo speciali per la pratica degli sport ; nonché i gambali ed i parastinchi per tutti gli sport, dei capitoli 64 e 65;
h) i bastoni per alpinisti, gli scudisci e le fruste (n. 66.02), e loro parti (n. 66.03);
ij) gli occhi di vetro non montati per bambole ed altri giocattoli, della voce n. 70.19;
k) le parti e forniture di impiego generale, ai sensi della nota 2 della sezione XV, di metalli comuni (sezione XV) e gli oggetti simili di materie plastiche artificiali (che rientrano, generalmente, nella voce n. 39.07);
l) gli oggetti della voce n. 83.11;
m) i veicoli da sport della sezione XVII, escluse le slitte, guidoslitte (bobsleighs) e simili;
n) i velocipedi per ragazzi, costruiti come le biciclette del tipo comune e muniti di cuscinetti a sfere (n. 87.10);
o) le imbarcazioni da sport, quali le canoe e gli schifi (skiffs) (capitolo 89) e loro mezzi di propulsione (capitolo 44, se sono di legno);
p) gli occhiali di protezione per la pratica degli sport e per i giuochi all'aperto (n. 90.04);
q) i richiami ed i fischietti (n. 92.08);
r) le armi ed altri oggetti del capitolo 93;
s) le corde per racchette, le tende, gli oggetti da campeggio ed i guanti di qualsiasi materia (regime della materia costitutiva).
2. Gli oggetti di questo capitolo possono comportare delle semplici guarnizioni o accessori di minima importanza di metalli preziosi o placcati o ricoperti di metalli preziosi, di pietre preziose (gemme), pietre semipreziose (fini) o pietre sintetiche o ricostituite.
3. Sono da considerare «bambole», ai sensi della voce n. 97.02, soltanto quelle raffiguranti soggetti umani.
4. Con riserva di quanto previsto dalla nota 1 precedente, le parti, i pezzi staccati e gli accessori seguono il trattamento degli oggetti di questo capitolo, purché siano riconoscibili come destinati esclusivamente o principalmente agli oggetti stessi.
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CAPITOLO 98 LAVORI DIVERSI
Note
1. Questo capitolo non comprende: a) le matite per sopracciglia e per la truccatura (n. 33.06);
b) i bottoni e gli sbozzi di bottoni, i pettini, i fermagli per capelli e simili, costituiti in tutto o in parte da metalli preziosi, da metalli comuni placcati o ricoperti di metalli preziosi [sotto la riserva delle disposizioni contenute nella nota 2 a) del capitolo 71], o guarniti di perle fini, di pietre preziose (gemme) o semipreziose (fini), di pietre sintetiche o ricostituite (capitolo 71);
c) le parti e forniture di impiego generale, ai sensi della nota 2 della sezione XV, di metalli comuni (sezione XV) e gli oggetti simili di materie plastiche artificiali (che rientrano, generalmente, nella voce n. 39.07);
d) le righe (n. 90.16);
e) i giocattoli del capitolo 97.
2. Con riserva delle disposizioni contenute nella nota 1 di questo capitolo, gli oggetti costituiti in tutto o in parte da metalli preziosi, da metalli comuni placcati o ricoperti di metalli preziosi, da pietre preziose (gemme) o semipreziose (fini), da pietre sintetiche o ricostituite, oppure guarniti di perle fini, rientrano in questo capitolo.
3. Gli astucci, scrigni e custodie simili, presentati insieme agli oggetti di questo capitolo cui sono destinati e con i quali sono normalmente venduti, sono classificati come gli oggetti stessi. Presentati isolatamente, essi seguono il loro trattamento proprio.
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>PIC FILE= "T0032229"> SEZIONE XXI OGGETTI D'ARTE, DA COLLEZIONE E DI ANTICHITÀ
CAPITOLO 99 OGGETTI D'ARTE, DA COLLEZIONE E DI ANTICHITÀ
Note
1. Questo capitolo non comprende: a) i francobolli, marche da bollo e simili, non obliterati, aventi corso o destinati ad aver corso nel paese di destinazione (n. 49.07);
b) le tele dipinte per scenari di teatri, per sfondi di studi di arte e per usi simili (n. 59.12);
c) le perle fini, le pietre preziose (gemme) e le pietre semipreziose (fini), anche gregge (nn. 71.01 e 71.02).
2. Si considerano come «incisioni, stampe e litografie, originali», ai sensi della voce n. 99.02, gli esemplari ottenuti direttamente, in nero od a colori, da una o più matrici interamente lavorate a mano dall'artista, qualunque sia la tecnica e la materia usata, ad eccezione di qualsiasi procedimento meccanico o fotomeccanico.
3. Non rientrano nella voce n. 99.03 le sculture aventi carattere commerciale (riproduzione in serie, stampi e lavori da artigiano) le quali sono da classificare nel capitolo della loro materia costitutiva.
4. a) Con riserva delle note 1, 2 e 3, gli oggetti suscettibili di rientrare sia in questo che in altri capitoli della tariffa debbono essere classificati in questo capitolo;
b) b) gli oggetti suscettibili di rientrare sia nella voce n. 99.06 che nelle voci dal n. 99.01 al n. 99.05, debbono essere classificati nelle voci dal n. 99.01 al n. 99.05.
5. Le cornici che racchiudono quadri, pitture, disegni, incisioni, stampe e litografie, seguono il trattamento di tali oggetti, purché il loro carattere e valore siano in rapporto con quelli degli oggetti stessi.
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ADDENDUM MERCI NON CLASSIFICATE ALTROVE E DATI NON COMPRESI NELLE CIFRE TOTALI
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SUPPLEMENTO
LISTA DELLE RUBRICHE DI RAGGRUPPAMENTO PER I COMPONENTI D'IMPIANTI INDUSTRIALI ESPORTATI
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ELENCO DEI NUMERI CTCI SPECIALI UTILIZZATI NELLA TRASPOSIZIONE NIMEXE-CTCI E CTCI-NIMEXE
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Numeri CTCI speciali per impianti industriali esportati
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Corrispondenza dei numeri CTCI per impianti industriali
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