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Regolamento (CEE) n. 3850/86 della Commissione del 17 dicembre 1986 che modifica il regolamento (CEE) n. 1662/86 che stabilisce misure transitorie in materia di trasferimenti di quote nel settore dello zucchero
Gazzetta ufficiale n. L 357 del 18/12/1986 pag. 0022
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REGOLAMENTO (CEE) N. 3850/86 DELLA COMMISSIONE
del 17 dicembre 1986
che modifica il regolamento (CEE) n. 1662/86 che stabilisce misure transitorie in materia di trasferimenti di quote nel settore dello zucchero
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 90, paragrafo 1,
visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3666/86 (2), in particolare l'articolo 39 e l'articolo 48,
considerando che per la prima volta nella Comunità ci si trova di fronte a una produzione di zucchero fabbricato con canne raccolte nelle regioni europee; che tale produzione si realizza esclusivamente in Spagna nel periodo compreso fra aprile e giugno della campagna di commercializzazione, ossia vari mesi dopo il periodo di produzione di zucchero ottenuto dalle barbabietole;
considerando che, in seguito all'applicazione della normativa comunitaria in materia di zucchero in Spagna, talune imprese produttrici di zucchero di canna sono costrette ad adeguare la propria produzione in funzione degli sbocchi, con particolare riferimento ai loro sbocchi tradizionali; che il ricorso alla massa di manovra previsto dall'articolo 25, paragrafo 2, primo comma del regolamento (CEE) n. 1785/81 al di fuori di un piano di ristrutturazione permetterebbe alla Spagna di far fronte a tale situazione e ciò mediante una modifica delle quote delle imprese interessate;
considerando che la data limite per l'applicazione dell'articolo 25, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1785/81 è stata stabilita, in deroga al regolamento (CEE) n. 193/82 del Consiglio, del 26 gennaio 1982, che adotta le norme generali relative ai trasferimenti di quote nel settore dello zucchero (3), per quanto riguarda la campagna di commercializzazione 1986/87, al 1o luglio 1986 con regolamento (CEE) n. 1662/86 della Commissione (4);
considerando che per consentire alla Spagna di applicare, in questo contesto, in modo armonioso il regime delle quote, è opportuno prevedere di prorogare tale termine fino al 1o febbraio 1987, per quanto concerne la modifica, a norma del predetto articolo 25, paragrafo 2, primo comma, delle quote riservate alle imprese produttrici di zucchero per la parte di produzione realizzata con canne raccolte in Spagna;
considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1662/86 è modificato come segue:
1. Al paragrafo 1 è aggiunto il seguente comma:
« Tuttavia, per quanto riguarda la Spagna, la data del 1o luglio 1986 di cui al primo comma è sostituita dalla data del 1o febbraio 1987, ai fini della modifica delle quote assegnate alle imprese produttrici di zucchero per la parte della loro produzione di zucchero ottenuto da canne raccolte in Spagna ».
2. Al paragrafo 2 è aggiunto il seguente comma:
« La Spagna comunica alla Commissione entro il 15 febbraio 1987 le modifiche effettuate in applicazione del paragrafo 1, secondo comma ».
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 1986.
Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente
(1) GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.
(2) GU n. L 339 del 2. 12. 1986, pag. 10.
(3) GU n. L 21 del 29. 1. 1982, pag. 3.
(4) GU n. L 145 del 30. 5. 1986, pag. 41.
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