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Regolamento (CEE) n. 3916/86 della Commissione del 22 dicembre 1986 che modifica il regolamento (CEE) n. 205/73 relativo alle comunicazioni tra gli Stati membri e la Commissione nel settore dei grassi
Gazzetta ufficiale n. L 364 del 23/12/1986 pag. 0039 - 0041
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 22 pag. 0103
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 22 pag. 0103
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REGOLAMENTO (CEE) N. 3916/86 DELLA COMMISSIONE
del 22 dicembre 1986
che modifica il regolamento (CEE) n. 205/73 relativo alle comunicazioni tra gli Stati membri e la Commissione nel settore dei grassi
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1454/86 (2), in particolare l'articolo 24 bis, paragrafo 3, l'articolo 26, paragrafo 3, e l'articolo 27, paragrafo 5,
visto il regolamento n. 115/67/CEE del Consiglio, del 6 giugno 1967, che fissa i criteri per la determinazione del prezzo del mercato mondiale dei semi oleosi, nonché il luogo di transito di frontiera (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1983/82 (4), in particolare l'arti- colo 7,
visto il regolamento n. 142/67/CEE del Consiglio, del 21 giugno 1967, relativo alle restituzioni all'esportazione dei semi di colza, di ravizzone e di girasole (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2429/72 (6), in particolare l'articolo 6,
visto il regolamento n. 143/67/CEE del Consiglio, del 21 giugno 1967, relativo all'ammontare di compensazione applicabile all'importazione di taluni oli vegetali (7), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2077/71 (8), in particolare l'articolo 7,
considerando che il regolamento (CEE) n. 205/73 della Commissione (9), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3818/85 (10), stabilisce che gli Stati membri devono fornire informazioni alla Commissione sul funzionamento delle varie misure previste dal regolamento n. 136/66/CEE; che, tenuto conto dell'esperienza acquisita, è necessario che la Commissione valuti con maggiore accuratezza lo smaltimento delle colture di semi oleosi nel corso della campagna di commercializzazione;
considerando che è necessario chiedere agli Stati membri informazioni più frequenti sull'incameramento delle cauzioni depositate per la fissazione anticipata dell'integrazione e per il sistema di controllo, secondo quanto previsto rispettivamente dall'articolo 4 e dall'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 1594/83 del Consiglio, del 14 giugno 1983, relativo all'integrazione concessa per i semi oleosi (11), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 935/86 (12); che è opportuno, per avere un'idea più precisa dello stato di smaltimento dei raccolti, che la Commissione sia informata delle cauzioni incamerate che riguardano la restituzione all'esportazione prevista dal regolamento n. 142/67/CEE;
considerando che è necessario che la Commissione ottenga informazioni in merito ai quantitativi di colza e ravizzone « doppio zero » di cui all'articolo 24 bis del regolamento n. 136/66/CEE che sono stati acquistati o venduti dagli organismi d'intervento a norma del regolamento n. 282/67/CEE della Commissione, dell'11 luglio 1967, relativo alle modalità d'intervento per i semi oleosi (13), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2436/86 (14), o per i quali sono state depositate domande di identificazione per il pagamento dell'integrazione;
considerando che la Commissione deve essere informata dei quantitativi di colza e di ravizzone che, dopo essere stati identificati ai fini del pagamento dell'integrazione, sono stati incorporati in alimenti per animali;
considerando che è opportuno apportare altre modifiche al regolamento (CEE) n. 205/73 per armonizzarlo con altri regolamenti del settore dei grassi, in particolare con il regolamento (CEE) n. 2681/83 della Commissione, del 21 settembre 1983, che stabilisce le modalità di applicazione del regime d'integrazione per i semi oleosi (15), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2527/86 (16), e con il regolamento (CEE) n. 190/68 della Commissione, del 16 febbraio 1968, relativo al processo di denaturazione dei semi di colza e di ravizzone (17), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1486/69 (18);
considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Gli articoli da 7 a 12 bis del regolamento (CEE) n. 205/73 sono sostituiti dai seguenti:
« Articolo 7
1. Per quanto concerne le misure d'intervento di cui all'articolo 26 del regolamento n. 136/66/CEE, gli Stati membri comunicano alla Commissione:
a) entro i quindici giorni successivi all'acquisto, i quantitativi, la qualità e il luogo di presa in consegna dei semi acquistati dagli organismi d'intervento. Qualora vengano offerti quantitativi ingenti, lo Stato membro di cui trattasi ne informa immediatamente la Commissione;
b) entro i quindici giorni successivi alla vendita, i quantitativi e le qualità di semi venduti dagli organismi d'intervento, nonché il luogo in cui erano depositati al momento della vendita, specificando le vendite effettuate sul mercato della Comunità e quelle effettuate per l'esportazione;
c) nel corso del primo mese di ciascun trimestre, i casi nei quali sono state applicate durante il precedente trimestre le disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 4, del regolamento n. 282/67/CEE.
2. Se del caso, quando si comunicano le informazioni di cui al paragrafo 1, viene fatta una distinzione tra colza e ravizzone "doppio zero" e gli altri tipi di colza e ravizzone.
Articolo 8
1. Per quanto concerne l'integrazione di cui all'articolo 27 del regolamento n. 136/66/CEE, gli Stati membri comunicano alla Commissione:
a) al più tardi il mercoledì di ciascuna settimana, le quantità di semi per le quali, nel corso della settimana precedente, sono state depositate domande della parte AP del certificato d'integrazione comunitaria di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1594/83;
b) al più tardi il mercoledì di ciascuna settimana, le quantità di semi per le quali, nel corso della settimana precedente, sono state depositate domande della parte ID del certificato d'integrazione comunitaria, specificando:
- le quantità per le quali è stato fissato in anticipo l'importo dell'integrazione,
- le quantità per le quali si applica l'integrazione del giorno in cui il prodotto è stato identificato,
- le quantità di colza e ravizzone "doppio zero" per le quali sono state depositate domande;
c) al più tardi tre settimane dopo la fine del mese di cui trattasi, le quantità per le quali è stata incamerata nel corso di tale mese la cauzione di fissazione anticipata di cui all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1594/83;
d) al più tardi tre settimane dopo il mese considerato, le quantità di semi di colza e di ravizzone che, dopo essere state identificate, sono state incorporate in alimenti per gli animali, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2681/83, durante tale mese;
e) il primo mese successivo alla fine di ciascuna campagna di commercializzazione, le quantità di semi di colza e di ravizzone "doppio zero" identificate durante la campagna.
2. Qualora uno Stato membro ritenga che le quantità per le quali sono state presentate domande di fissazione anticipata dell'integrazione non corrispondano al normale smaltimento dei semi raccolti nella Comunità, soprattutto se tali quantitativi superano le 50 000 t al giorno, lo Stato membro in questione ne informa immediatamente la Commissione specificando le quantità per le quali sono state presentate domande di fissazione in anticipo dell'integrazione ma per le quali i titoli non sono ancora stati rilasciati e le quantità per le quali i titoli di fissazione anticipata sono stati rilasciati dopo l'ultima comunicazione.
Articolo 9
1. Per quanto riguarda i semi assoggettati al controllo di cui all'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 1594/83, gli Stati membri comunicano alla Commissione:
a) al più tardi il mercoledì di ciascuna settimana, le quantità di semi assoggettate al controllo nella settimana precedente;
b) al più tardi tre settimane dopo il mese considerato, le quantità per le quali è stata incamerata, durante tale mese, la cauzione di cui al paragrafo 2 di detto articolo;
c) il primo mese successivo alla fine di ciascuna campagna di commercializzazione:
- le quantità di semi assoggettate al controllo che durante la campagna sono state messe in condizione di non poter beneficiare dell'integrazione;
- le quantità di semi o di miscele denaturate ai sensi del regolamento (CEE) n. 190/68, che sono state importate da paesi terzi o sono state sottoposte a denaturazione nel corso della campagna.
2. Qualora uno Stato membro ritenga che, durante la campagna di commercializzazione, le quantità di cui al paragrafo 1, lettera c), non corrispondano alle quantità che si possono considerare normali, ne informa la Commissione non appena a conoscenza della situazione.
Articolo 10
1. Per quanto concerne la restituzione all'esportazione di cui all'articolo 28 del regolamento n. 136/66/CEE, gli Stati membri comunicano alla Commissione al più tardi tre settimane dopo il mese di cui trattasi: a) le quantità per le quali durante tale mese sono state presentate domande di fissazione in anticipo della restituzione;
b) le quantità per le quali è stata pagata una restituzione durante tale mese, facendo una distinzione tra:
- le quantità per le quali è stata fissata in anticipo una restituzione, e
- quelle per le quali la restituzione pagata era quella applicabile il giorno dell'esportazione;
c) le quantità per le quali durante tale mese è stata incamerata la cauzione di fissazione anticipata di cui all'articolo 4 bis, paragrafo 2, del regolamento n. 142/67/CEE.
2. Qualora uno Stato membro ritenga che le quantità per le quali sono state presentate domande di fissazione anticipata della restituzione costituiscano un rischio di perturbazione del mercato, ne informa immediatamente la Commissione.
Articolo 11
Non appena siano pervenute in loro possesso, gli Stati membri comunicano alla Commissione tutte le informazioni utili per la determinazione del prezzo del mercato mondiale di cui all'articolo 29 del regolamento n. 136/66/CEE.
Articolo 12
Non appena siano pervenute in loro possesso, gli Stati membri comunicano alla Commissione tutte le informazioni utili per una valutazione della situazione ai fini dell'applicazione dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento n. 136/66/CEE ».
Articolo 2
Gli Stati membri comunicano alla Commissione entro il 31 gennaio 1987:
- le quantità di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), terzo trattino, lettera c) e lettera d), all'articolo 9, lettera b), e all'articolo 10, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CEE) n. 205/73, per il periodo compreso tra l'inizio della campagna di commercializzazione 1986/1987 e la data di entrata in vigore del presente regolamento;
- le quantità di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 205/73, e concernenti i totali per le campagne di commercializzazione 1984/1985 e 1985/1986.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 1986.
Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente
(1) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.
(2) GU n. L 133 del 21. 5. 1986, pag. 8.
(3) GU n. 111 del 10. 6. 1967, pag. 2196/67.
(4) GU n. L 215 del 23. 7. 1982, pag. 6.
(5) GU n. 125 del 26. 6. 1967, pag. 2461/67.
(6) GU n. L 264 del 23. 11. 1972, pag. 1.
(7) GU n. 125 del 26. 6. 1967, pag. 2463/67.
(8) GU n. L 220 del 30. 9. 1971, pag. 1.
(9) GU n. L 23 del 29. 1. 1973, pag. 15.
(10) GU n. L 368 del 31. 12. 1985, pag. 20.
(11) GU n. L 163 del 22. 6. 1983, pag. 44.
(12) GU n. L 87 del 2. 5. 1986, pag. 5.
(13) GU n. 151 del 13. 7. 1967, pag. 1.
(14) GU n. L 210 dell'1. 8. 1986, pag. 51.
(15) GU n. L 266 del 28. 9. 1983, pag. 8.
(16) GU n. L 222 dell'8. 8. 1986, pag. 9.
(17) GU n. L 43 del 17. 2. 1968, pag. 10.
(18) GU n. L 186 del 30. 7. 1969, pag. 7.
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