31 . 12 . 86 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 373/ 1
I
(A tti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)
REGOLAMENTO (CEE) N. 3924/86 DEL CONSIGLIO
del 16 dicembre 1986
recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate, per l'anno 1987, a taluni pro
dotti industriali originari di paesi in via di sviluppo
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica
europea,
vista la proposta della Commissione ('),
visto il parere del Parlamento europeo (2),
visto il parere del Comitato economico e sociale (3),
considerando che, in conformità dell'offerta presentata
nel quadro della Conferenza delle Nazioni Unite sul
commercio e lo sviluppo (CNUCED), la Comunità
economica europea ha concesso, dal 1971 , preferenze
tariffarie generalizzate , in particolare per i prodotti
industriali finiti e semilavorati di paesi in via di svi
luppo ; che il periodo iniziale di dieci anni di applica
zione del sistema di tali preferenze è scaduto il
31 dicembre 1980 ;
considerando che il ruolo positivo svolto dal sistema
nel miglioramento dell'accesso dei paesi in via di svi
luppo ai mercati dei paesi che concedono preferenze è
stato riconosciuto nel corso della nona sessione del
comitato speciale delle preferenze della CNUCED ;
che, in questa stessa sede è stato convenuto che gli
obiettivi del sistema generalizzato di preferenze non
sarebbero stati pienamente conseguiti entro la fine del
1980 e che bisogna prorogarne, in conseguenza, la
durata oltre il periodo iniziale ; che una revisione glo
bale di detto sistema dovrebbe intervenire nel 1990 ;
considerando che la Comunità ha pertanto deciso di
applicare le preferenze tariffarie generalizzate nel
quadro delle conclusioni concordate in seno alla
CNUCED conformemente all' intenzione manifestata,
in particolare, in seno a detto comitato, dal complesso
dei paesi che concedono preferenze ;
considerando che il carattere temporaneo e non vinco
lante del sistema consente una revoca successiva, totale
o parziale , che conserva la possibilità di correggere le
situazioni sfavorevoli che potrebbero verificarsi negli
Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (Stati ACP)
in conseguenza della sua applicazione ;
considerando che la Comunità nel prorogare il suo
schema di preferenze tariffarie generalizzate per un
secondo decennio ( 1981-1990), ha deciso di modificare
una delle caratteristiche fondamentali di detto schema
allo scopo di consentire ai paesi beneficiari un accesso
più equo ai vantaggi preferenziali ; che , a tale scopo, la
Comunità ha deciso di applicare un trattamento prefe
renziale che tenga conto della situazione particolare di
ciascuno dei beneficiari e di ricorrere ad un sistema di
limitazione tariffaria individuale per taluni prodotti
sensibili ; che i paesi meno progrediti sono stati esclusi
dal sistema di limitazione ; che , pertanto, gli adegua
menti annuali dello schema comunitario rispondono,
essenzialmente, al duplice imperativo della differenzia
zione dei vantaggi preferenziali e della semplifica
zione ; che l' identificazione dei prodotti e dei paesi da
trattare selettivamente viene effettuata in funzione
della sensibilità dei settori e della situazione del mer
cato comunitario dei prodotti in questione, nonché
tenendo conto del grado di sviluppo industriale e del
livello di competitività di questi paesi ;
considerando che la limitazione tariffaria sopramenzio
nata deve essere applicata con modalità differenziate ai
prodotti dell'allegato I , mediante , da un lato , contin
genti tariffari comunitari e importi fissi a dazio nullo
per i prodotti originari dei paesi più competitivi e,
dall'altro, massimali per i prodotti del suddetto allegato
originari di altri paesi meno competitivi ;
considerando che i prodotti dell'allegato II debbono
essere sottoposti ad una sorveglianza a fini essenzial
mente statistici ;
considerando che, in sede di revisione intermedia dello
schema per gli anni 1986-1990, la Comunità ha consta
tato che :
— lo schema risponde in modo soddisfacente agli
obiettivi perseguiti ,
(') GU n. C 289 del 17 . 11 . 1986, pag. 1 .
O GUn.C 322del 15 . 12 . 1986.
(3) GU n. C 333 del 29. 12 . 1986 .
— ì paesi beneficiari continuano tuttavia ad utilizzare i
vantaggi preferenziali in maniera non uguale,
N. L 373/2 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 31 . 12 . 86
di Tokio, la Comunità ha riaffermato che, ogni qual
volta possibile , dovrebbe essere previsto un trattamento
speciale a favore dei meno progrediti fra i paesi in via
di sviluppo ; che è opportuno quindi non assoggettare a
limitazioni né del contingente né del massimale comu
nitario le imputazioni dei prodotti originari dei paesi in
via di sviluppo meno progrediti che figurano nell'alle
gato IV ;
considerando che per meglio riflettere negli importi
preferenziali l'evoluzione delle correnti di scambi com
merciali della Comunità, è opportuno, nella prospettiva
di un miglioramento globale del sistema, continuare
l'aggiornamento di detti importi , iniziato dalla
Comunità nel 1986 per i prodotti dell'allegato I ;
considerando che, per questi stessi motivi , è opportuno
aggiornare le basi di riferimento che devono essere
prese in considerazione per l'esame della situazione
determinata dalle importazioni preferenziali dei pro
dotti di cui all' allegato II ; che, d'altro canto, è oppor
tuno procedere alla revisione del metodo di calcolo di
dette basi di riferimento ; che a tale scopo, la presa in
conto di una percentuale delle importazioni totali di
ciascuno di questi prodotti nella Comunità sembra
rispondere a detti obiettivi ; che, in base al nuovo
metodo di calcolo, le basi di riferimento per il 1987 cor
rispondono in generale al 5 % delle importazioni totali
nella Comunità nel 1984 di ciascuno dei prodotti consi
derati , originari dei paesi terzi ; che i prodotti dell'alle
gato II con il richiamo (e) sono soggetti a basi di riferi
mento corrispondenti soltanto ad un percento di dette
importazioni ; che questo nuovo metodo di calcolo
comporta, nel contempo , aumenti e riduzioni delle basi
di riferimento, ma porta ad un miglioramento
dell'offerta globale per i prodotti dell'allegato II ;
— gli obiettivi del sistema sono stati conseguiti in
taluni casi dai paesi beneficiari più competitivi ;
che, sulla base di queste considerazioni , la Comunità
ha deciso di :
— mantenere, per la seconda parte del decennio, le
caratteristiche fondamentali dello schema, ed in
particolare la concessione, entro determinati limiti ,
della sospensione totale dei dazi doganali ;
— di accentuare la differenziazione dei vantaggi prefe
renziali di cui beneficiano i paesi più competitivi
estendendo, nel contempo, l'accesso preferenziale
ai paesi meno competitivi ;
considerando che conviene proseguire nel 1987 una più
marcata differenziazione nella concessione dei van
taggi dello schema ai paesi più competitivi — in ter
mini di quota di partecipazione al mercato e di capa
cità di esportazione — e che è quindi opportuno ridurre
del 50 % gli importi preferenziali per taluni prodotti
originari di questi paesi , indicati con tre asterischi
nell'allegato I del presente regolamento, soggetti al
regime dei contingenti tariffari ; che i criteri adottati per
tale riduzione si basano sulla capacità concorrenziale
del paese beneficiario interessato ; che questa capacità
è espressa per un prodotto determinato sia dalla parte
di questo paese nelle importazioni totali della
Comunità sia dal rapporto tra l'ammontare del volume
preferenziale aperto nei confronti di questo paese e le
importazioni totali dallo stesso paese nella Comunità ;
che, d'altra parte , il livello di sviluppo economico dal
paese interessato è stato anche preso in considerazione ;
che , per l' applicazione del primo criterio , è stata adot
tata per il prodotto in questione una percentuale pari al
20% delle importazioni totali extra-CEE nel 1983 ,
mentre si ricorre al secondo criterio allorquando le
importazioni totali del prodotto in questione hanno
superato, sulla base della media dei due anni prece
denti , dieci volte almeno l'ammontare del contingente
tariffario ;
considerando che i motivi che hanno giustificato
l' applicazione dei criteri di competitività succitati
restano validi e che non è giustificato il mantenimento
del beneficio preferenziale per i paesi più competitivi ;
che è necessario procedere ad una ridistribuzione ed
una rivalutazione dell'offerta ; che è opportuno prose
guire la differenziazione e procedere alla soppressione
del beneficio preferenziale per undici paesi indicati nel
1986 contraddistinti da una nota a pié pagina che sod
disfano i criteri summenzionati , fondati sulla capacità
concorrenziale di ogni paese in questione, la quale è
provata da una percentuale del 20 % delle importazioni
totali extra CEE nel 1983 per un prodotto determinato,
nel caso in cui detto prodotto/paese abbia formato
oggetto di un contingente tariffario nel 1985 ; che il
livello di sviluppo economico del paese in questione è
stato preso in considerazione anche per questi prodotti ;
considerando che ai fini dell'applicazione del presente
regolamento i tassi di conversione in monete nazionali
degli importi in ECU in cui sono espressi gli importi
preferenziali sono quelli che sono fissati il primo
giorno lavorativo del mese di ottobre 1985 e che
restano validi dal 1° gennaio al 31 dicembre 1987 (');
considerando che, per quanto riguarda ì contingenti
tariffari comunitari dell'allegato I , è opportuno garan
tire in particolare l'uguaglianza e la continuità di
accesso di tutti gli importatori della Comunità a detti
contingenti e l'applicazione senza discontinuità dei
tassi previsti per questi ultimi a tutte le importazioni
dei prodotti in questione in tutti gli Stati membri fino
ad esaurimento dei contingenti tariffari ; che un sistema
di utilizzazione di questi contingenti , basato su una
ripartizione tra Stati membri, sembra atto a rispettare la
natura comunitaria di detti contingenti , tenendo conto
dei principi sopra enunciati ; che inoltre a tale scopo e
considerando che nei negoziati commerciali multilate
rali , conformemente al paragrafo 6 della dichiarazione (') GU n. C 246 del 2 . 10 . 1986, pag. 1 .
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nel quadro del sistema di utilizzazione, le imputazioni
effettive sui contingenti possono effettuarsi soltanto
per prodotti presentati in dogana accompagnati da una
dichiarazione di immissione in libera pratica e da un
certificato di origine ;
considerando che l'applicazione dei principi general
mente seguiti in materia di ripartizione per i contin
genti tariffari comunitari aperti a tutt'oggi non può
essere conciliabile con la continuità necessaria
nell'applicazione delle preferenze tariffarie in que
stione ; che è pertanto opportuno ancora ricorrere ad un
criterio di ripartizione forfettaria dei contingenti tarif
fari comunitari in oggetto tra gli Stati membri ; che ,
basandosi su criteri di ordine economico generale rela
tivi al commercio estero , al prodotti nazionale lordo e
alla popolazione, le percentuali di partecipazione ini
ziale di ciascuno Stato membro agli importi contingen
tali sono stabilite ai seguenti livelli per l'esercizio con
tingentale considerato :
Benelux 10,0%
Danimarca 4,6 %
Germania 24,3 %
Grecia 1,9%
Spagna 5,9 %
Francia 17,8 %
Irlanda 0,9 %
Italia 15,0%
Portogallo 1,5 %
Regno Unito 18,1 %
zione dei volumi contingentali a danno di ciascuno dei
paesi in via di sviluppo interessati , e corrisponde al
succitato obiettivo del miglioramento del regime delle
preferenze generalizzate ; che , a questo fine, per garan
tire agli importatori di ciascuno Stato membro una
certa sicurezza, è opportuno fissare la prima parte al
livello di 80 % circa dei volumi contingentali ;
considerando che, per i contingenti tariffari ripresi
nell' allegato I, le quote iniziali degli Stati membri pos
sono essere esaurite più o meno rapidamente ; che, per
tener conto di questo fatto e per evitare discontinuità,
occorre che ciascuno Stato membro, dopo aver esaurito
completamente una delle sue quote iniziali , proceda al
prelievo di una quota supplementare dalla riserva corri
spondente ; che tale prelievo deve essere effettuato da
ciascuno Stato membro ogni qualvolta la sua quota
supplementare sia stata utilizzata quasi interamente,
finché la consistenza di ciascuna riserva lo permetta ;
che ciascuna delle quote iniziali e complementari deve
essere valida fino al termine del periodo contingentale ;
che sembra tuttavia opportuno consentire agli Stati
membri di limitare l'esercizio del loro obbligo cumu
lato di prelievo sull'ammontare della riserva ad almeno
60 % della loro quota iniziale ;
considerando che se, ad una data determinata del
periodo contingentale, in uno Stato membro si ren
desse disponibile una forte rimanenza di una delle
quote iniziali , tale Stato membro dovrà riversarne una
percentuale nella riserva corrispondente , allo scopo di
evitare che una parte del contingente tariffario comuni
tario rimanga inutilizzata in uno Stato membro, mentre
potrebbe essere utilizzata in altri ;
considerando che è opportuno riservare il benefìcio di
tali esenzioni tariffarie ai prodotti originari dei paesi
e territori considerati , tenendo presente che la nozione
di prodotti originari è adottata secondo la procedura
prevista all'articolo 14 del regolamento (CEE) n . 802/
68 (');
considerando che il regime preferenziale comunitario
applicabile alla Iugoslavia risulta esclusivamente dalle
disposizioni dell'accordo tra la Comunità economica
europea e la Repubblica socialista federativa di Iugo
slavia (2); che pertanto, per i prodotti sottoposti a mas
simali tariffari comunitari nell'ambito dell'accordo tra
la Comunità e la Iugoslavia, da una parte, e per i pro
dotti indicati nell'allegato I del presente regolamento,
d'altra parte, il certificato di circolazione delle merci
EUR 1 costituisce il solo titolo giustificativo per la con
cessione di preferenze tariffarie previste da detto
accordo ;
considerando che, a decorrere dal 1° marzo 1986, il
Regno di Spagna e la Repubblica portoghese applicano
che, nondimeno, dati gli elementi di valutazione più
precisi già disponibili sugli scambi dei legni impiallac
ciati e dei legni compensati della voce 44.15 della
tariffa doganale comune, le percentuali succitate
devono essere modificate rispettivamente nel modo
seguente :
Benelux 4,40 %
Danimarca 5,90 %
Germania 7,69 %
Grecia 0,19%
Spagna 2,09 %
Francia 0,30 %
Irlanda 2,02 %
Italia 0,86 %
Portogallo 0,16%
Regno Unito 76,40 %
considerando che, per tener conto dell' evoluzione delle
importazioni dei contingenti tariffari ripresi nell'alle
gato I nei vari Stati membri e ovviare all'eventuale ina
deguatezza della ripartizione iniziale , è opportuno, di
norma, dividere i volumi contingentali in due parti : la
prima da ripartire fra gli Stati membri , la seconda da
utilizzare per la costituzione di una riserva destinata a
coprire in seguito il fabbisogno degli Stati membri che
avranno esaurito la loro quota iniziale ; che , inoltre, la
riserva così costituita è volta ad evitare una sterilizza
(') GU n . L 148 del 28 . 6 . 1968 , pag. 1 .
( 2) GU n . L 147 del 4 . 6 . 1981 , pag. 6 ;
GU n. L 41 del 14 . 2 . 1983 .
N. L 373/4 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 31 . 12 . 86
formemente alle disposizioni del presente regolamento
ed applicare per la raccolta, l' elaborazione e la trasmis
sione di queste statistiche i regolamenti del Consiglio
(CEE) n . 1445/72 0, (CEE) n . 3065/75 (4) e (CEE)
n . 1736/75 (5);
considerando che, per garantire una migliore traspa
renza del sistema, è opportuno pubblicare i bilanci di
imputazioni annuali nonché i dati di imputazioni rela
tivi ai massimali tariffari che sono stati raggiunti a con
correnza del 100 % ;
considerando che il Regno del Belgio , il Regno dei
Paesi Bassi e il Granducato del Lussemburgo sono riu
niti e rappresentati dall'unione economica del Bene
lux ; che ogni operazione relativa in particolare alla ge
stione delle aliquote contingentali attribuite a detta
unione economica può essere effettuata da uno dei
suoi membri ,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :
il sistema comunitario delle preferenze generalizzate , in
conformità degli articoli 178 e 365 dell' atto di ade
sione ; che i volumi previsti per le importazioni prefe
renziali nel 1986 sono stati maggiorati tenendo conto di
detta adesione ;
considerando che occorre prevedere disposizioni parti
colari per taluni prodotti chimici ; che occorre assicu
rare al contempo la parità di accesso di tutti gli impor
tatori alla totalità del mercato comunitario ed una mag
giore sicurezza nell'utilizzazione degli importi preferen
ziali ; che occorre quindi aprire , per questi prodotti,
importi fissi a dazio nullo senza ripartirli tra gli Stati
membri ; che il beneficio preferenziale deve cessare
quando sono raggiunti detti importi ;
considerando che, per quanto riguarda i massimali
tariffari comunitari dell'allegato I , gli obiettivi perse
guiti possono essere raggiunti facendo ricorso ad un
modo di gestione fondato sull' imputazione, a livello
comunitario, sui massimali di cui sopra, delle importa
zioni dei prodotti a mano a mano che tali prodotti sono
presentati in dogana accompagnati da una dichiara
zione di immissione in libera pratica e da un certificato
di origine ; che questo modo di gestione deve prevedere
la possibilità di ripristinare la riscossione dei dazi
doganali secondo procedure idonee non appena detti
massimali sono raggiunti a livello comunitario ;
considerando che, vista la regolamentazione sul rim
borso o sullo sgravio dei diritti all' importazione o
all'esportazione, in particolare il regolamento (CEE)
n . 1430/79 del Consiglio (') ed il regolamento (CEE)
n . 3040/83 della Commissione (2), conviene prevedere
una procedura di regolarizzazione delle importazioni
effettivamente realizzate nell' ambito dei contingenti
e/o degli altri limiti tariffari preferenziali aperti a
norma del presente regolamento e prevedere in tal
modo che la Commissione possa prendere misure
appropriate ; che, allo scopo di evitare che tali regola
rizzazioni comportino margini di superamento ecces
sivo dei massimali tariffari , è opportuno prevedere nel
contempo che la Commissione possa adottare misure
per porre fine alle imputazioni ;
considerando che tali modi di gestione richiedono una
collaborazione stretta e particolarmente rapida tra gli
Stati membri e la Commissione ; che quest'ultima deve,
in particolare , poter seguire lo stato di imputazione per
i contingenti , i massimali e gli altri limiti preferenziali
ed informarne gli Stati membri ; che detta collabora
zione deve essere tanto più stretta in quanto è necessa
rio che la Commissione possa adottare le misure ade
guate per ripristinare la riscossione dei dazi doganali
quando è raggiunto uno dei massimali ;
considerando che è necessario procede a rilevazioni
statistiche complete sulle importazioni autorizzate, con
Articolo 1
1 . A decorrere dal 1° gennaio e fino al 31 dicembre
1987, i dazi della tariffa doganale comune relativi ai
prodotti degli allegati I e II sono totalmente sospesi .
Per quanto riguarda i prodotti dell' allegato I la sospen
sione tariffaria è accordata nell'ambito di contingenti
fissi a dazio nullo e di massimali tariffari . I prodotti
dell' allegato II sono sottoposti di norma ad una sorve
glianza statistica trimestrale avente la base di riferi
mento definita nell'articolo 14 .
La Spagna e il Portogallo applicano, all' importazione
dei prodotti di cui sopra i dazi doganali stabiliti in con
formità degli articoli 178 e 365 dell' atto di adesione del
1985 .
Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, i
tassi di conversione in monete nazionali degli importi
in ECU in cui sono espressi gli importi preferenziali
sono quelli che sono fissati al 1° ottobre 1986 e che
restano validi dal 1° gennaio al 31 dicembre 1987 (6).
2 . Il beneficio del regime previsto al paragrafo 1 è
riservato :
— a ciascuno dei paesi e territori indicati nella
colonna 4 dell'allegato I a fianco di ciascuna delle
categorie di prodotti specificati nelle colonne 2 e 3 ;
— per le stesse categorie di prodotti dell'allegato I , a
ciascuno degli altri paesi e territori che figurano
nell'allegato III , ad esclusione della Iugoslavia ;
(3 ) GUn. L 161 del 17.7 . 1972, pag. 1 .
(4) GU n. L 307 del 27 . 11 . 1975 , pag. 1 .
O GUn. LI 83 del 14.7 . 1975 , pag. 3 .
(6) GU n. L 246 del 2 . 10. 1986, pag. 1 .(') GUn. L 175 del 12 . 7 . 1979, pag. 1 .
(2) GU n . L 297 del 29 . 10 . 1983 , pag. 13 .
31 . 12 . 86 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 373/5
— a ciascuno dei paesi e territori che figurano
nell'allegato III , per le categorie di prodotti riprese
nell'allegato II .
3 . Il beneficio preferenziale di cui al paragrafo 1 non
si applica ai paesi indicati negli allegati I e II dal
richiamo a piè di pagina (d)
4. L'ammissione al beneficio del regime preferenziale
instaurato dal presente regolamento è subordinata
all'osservanza della definizione dell'origine dei pro
dotti che è adottata secondo la procedura prevista
all'articolo 14 del regolamento (CEE) n . 802/68 .
Per i prodotti originari della Iugoslavia e sottoposti a
massimali tariffari comunitari nell' ambito dell'accordo
tra la Comunità e questo paese, il certificato di circola
zione delle merci EUR I costituisce il solo titolo giusti
ficativo per la concessione delle preferenze tariffarie
previste da detto accordo .
5 . I contingenti tariffari , gli importi fissi a dazio nullo
ed i massimali tariffari comunitari sono gestiti in con
formità delle disposizioni seguenti .
Articolo 4
1 . Qualora una delle quote iniziali di uno Stato mem
bro fissate nell'allegato I — o questa stessa quota dimi
nuita della frazione riversata nella corrispondente
riserva, in caso di applicazione dell'articolo 6 — venga
utilizzata per il 90 % o più, lo Stato membro interessato
procede senza indugio, mediante notifica alla Commis
sione, al prelievo di una seconda quota pari al 10%
della propria quota iniziale, eventualmente arrotondata
all'unità superiore, sempreché l'entità della riserva lo
permetta .
2 . Se, una volta esaurita l'una o l'altra delle quote ini
ziali di uno Stato membro, la seconda quota prelevata
dallo stesso risulti utilizzata per il 90 % o più, lo Stato
membro interessato procede al prelievo di una terza
quota pari al 5 % della propria quota iniziale, alle con
dizioni stabilite al paragrafo 1 .
3 . Se , una volta esaurita l'una o l'altra delle seconde
quote di uno Stato membro, la terza quota prelevata
dallo stesso risulti utilizzata sino al 90 % o più, lo Stato
membro interessato procede, alle stesse condizioni , al
prelievo di una quarta quota uguale alla terza.
Questo procedimento si applica ripetutamente fino
all' esaurimento della riserva .
4. In deroga ai paragrafi 1 , 2 e 3 , gli Stati membri pos
sono procedere al prelievo di quote inferiori a quelle
fissate da detti paragrafi se vi è motivo di ritenere che
esse rischino di non essere interamente utilizzate . Essi
informano la Commissione dei motivi che li hanno
indotti ad applicare il presente paragrafo .
5 . Ciascuno Stato membro, informandone la Com
missione, può limitare il totale cumulato delle proprie
quote complementari al 60 % o ad una percentale più
elevata della quota iniziale .
SEZIONE I
Disposizioni relative alla gestione dei contingenti tariffari
comunitari per i prodotti dell'allegato I
Articolo 2
La sospensione totale dei dazi doganali nel quadro dei
contingenti tariffari comunitari menzionati nell'arti
colo 1 , paragrafo 1 , è attribuita a ciascuno dei paesi e
territori enumerati nella colonna 4 dell'allegato I , per
quei prodotti specificati nelle colonne 2 e 3 a fianco dei
quali essi figurano con l' indicazione, nella colonna 5 ,
dell' importo contingentale individuale .
Articolo 5
Fatto salvo l'articolo 6, le singole quote complementari
prelevate in applicazione dell'articolo 4 sono valide
sino al 31 dicembre 1987 .
Articolo 3
1 . Fatto salvo l'articolo 6 , una prima parte pari all '
80 % di ciascuno dei contingenti tariffari comunitari
enumerati nell' allegato I , il cui importo è indicato nella
colonna 6 dell' allegato I , viene ripartita tra gli Stati
membri ; le quote che, fatto salvo l'articolo 6 , sono
valide fino al 31 dicembre 1987 raggiungono, per gli
Stati membri , gli importi indicati nella colonna 7, a
fianco di ciascuna delle categorie di prodotti sottoposti
a contingente elencati nell'allegato I.
Tuttavia, per i prodotti della voce 44.15 , la prima parte
è pari al 98,5 % dell' importo contingentale .
2 . La seconda parte di ciascuno di detti contingenti
tariffari costituisce la riserva corrispondente , che è indi
cata nella colonna 8 dell'allegato I.
Articolo 6
Gli stati membri riversano nella riserva , entro il 1 ° otto
bre 1987 , la frazione non utilizzata della propria quota
iniziale che, alla data del 15 settembre 1987, supera il
15% dell' importo iniziale . Essi possono riversare una
quantità superiore se vi è motivo di ritenere che questa
possa rimanere inutilizzata . A richiesta della Commis
sione possono ugualmente effettuare un riversamento
anticipato .
Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro
il 1° ottobre 1987, il totale delle importazioni dei prò
N. L 373/6 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 31 . 12 . 86
dotti in questione effettuate fino al 15 settembre 1987 e
imputate sui contingenti comunitari , nonché, eventual
mente, la frazione di ciascuna delle loro quote iniziali
che essi riversano nelle rispettive riserve .
fronti dei paesi indicati nella nota a piè pagina (e) sono
gestiti dalla Commissione .
Se un importatore presenta in uno Stato membro una
dichiarazione di immissione in libera pratica, compren
siva di una domanda di beneficio preferenziale per un
prodotto soggetto ad un importo fisso a dazio nullo, e
se questa domanda è accettata dalle autorità doganali ,
lo Stato membro interessato procede, mediante notifica
alla Commissione, al prelievo di un quantitativo corri
spondente al proprio fabbisogno .
Le domande di prelievo, con l' indicazione della data di
accettazione delle suddette dichiarazioni , devono
essere trasmesse senza ritardo alla Commissione .
I prelievi sono accordati dalla Commissione in fun
zione della data di accettazione delle dichiarazioni di
immissione in libera pratica, da parte delle autorità
doganali dello Stato membro interessato , nella misura
in cui il saldo disponibile del suddetto importo lo per
metta .
Se uno Stato membro non utilizza i quantitativi prele
vati , esso li riversa non appena possibile nell' importo
corrispondente .
L'assegnazione è fatta proporzionalmente alle do
mande se i quantitativi richiesti sono superiori al saldo
disponibile dell' importo fisso a dazio nullo . Gli Stati
membri sono informati dalla Commissione secondo le
stesse modalità .
Articolo 7
La Commissione provvede alla contabilizzazione degli
importi delle quote aperte dagli stati membri conforme
mente agli articoli 3 e 4 e li informa, non appena perve
nute le notificazioni , del grado di utilizzazione delle
riserve .
Essa informa gli Stati membri , entro il 15 ottobre 1987 ,
dello stato di ciascuna riserva dopo i versamenti effet
tuati a norma dell'articolo 6 .
Essa vigila affinché il prelievo con cui si esaurisce una
delle riserve sia limitato al residuo disponibile e, a tal
fine, ne indica l'entità allo Stato membro che effettua
questo ultimo prelievo .
Gli Stati membri attuano le disposizioni necessarie
affinché l'apertura delle quote complementari da essi
prelevate a norma dell'articolo 4 renda possibili le
imputazioni , senza discontinuità, sulla loro parte
cumulata dei contingenti tariffari comunitari .
A rticolo 8
Gli Stati membri prendono tutte le disposizioni atte a
garantire agli importatori dei prodotti in oggetto , la
facoltà di attingere liberamente alle quote loro asseg
nate .
Articolo 11
1 . La Commissione contabilizza i quantitativi prele
vati dagli Stati membri conformemente all'articolo 10
ed informa ciascuno Stato membro del grado di esauri
mento degli importi in questione. Essa assicura che i
prelievi siano limitati ai quantitativi disponibili .
L'esaurimento di un importo fisso è comunicato imme
diatamente agli Stati membri . Questa comunicazione
forma oggetto di una pubblicazione nella Gazzetta uffi
ciale delle Comunità europee, serie C.
2 . Ogni Stato membro garantisce agli importatori dei
prodotti precitati il libero accesso agli importi fissi a
dazio nullo . Esso prende tutte le disposizioni appro
priate perché i prelievi effettuati in applicazione
dell'articolo 10 rendano possibili le importazioni , senza
discontinuità, su detti importi .
Articolo 9
Gli Stati membri comunicano alla Commissione, al più
tardi il 29 febbraio 1988, la situazione finale delle
imputazioni effettuate e il residuo delle quote eventual
mente rimaste inutilizzate al 31 dicembre 1987 . Nel
limite dei residui la Commissione autorizza gli Stati
membri , su loro richiesta, a procedere ad ogni regolariz
zazione eventualmente necessaria delle imputazioni
relative ad importazioni effettivamente realizzate
durante il periodo di cui all' articolo 1 , paragrafo 1 . La
Commissione ne informa gli Stati membri .
SEZIONE III
Disposizioni relative alla gestione dei massimali tariffari
comunitari per i prodotti dell'allegato I e alla base di
riferimento per i prodotti dell'allegato II
Articolo 12
Fatti salvi gli articolo 13 e 14, il beneficio del regime
dei massimali tariffari preferenziali è accordato
nell'allegato I a ciascuno dei paesi e territori che figu
rano nell'allegato III , diversi da quelli che figuralo
SEZIONE II
Disposizioni relative alla gestione degli importi fissi a
dazio nullo
Articolo 10
Gli importi fissi a dazio nullo, relativi ai prodotti figu
ranti nella colonna 10 dell'allegato I e aperti nei con
31 . 12 . 86 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 373/7
cifre d' imputazione . La Commissione, appena ricevute
le comunicazioni , ne informa gli altri Stati membri .
nella colonna 4 e da quelli indicati nella nota a pie di
pagina (e) nel limite degli importi indicati nella
colonna 10, a fianco di ogni prodotto o gruppo di pro
dotti .
Articolo 16
Gli articoli 13 , 14 e 15 non si applicano alle importa
zioni in questione originarie dei paesi di Cui all' alle
gato IV.
Articolo 13
Non appena raggiunti a livello comunitario i massimali
individuali fissati ai sensi dell'articolo 12 , previsti per
le importazioni nella Comunità di prodotti originari di
ciascuno dei paesi e territori di cui all' articolo 1 , para
grafo 2, la riscossione dei dazi doganali può essere
ripristinata ad ogni momento all' importazione dei pro
dotti in questione originari di ciascuno dei paesi e terri
tori considerati fino alla fine del periodo previsto
all'articolo 1 , paragrafo 1 .
Articolo 14
Se l'aumento delle importazioni in regime preferenziale
di prodotti dell'allegato II , originari di uno o più paesi
beneficiari, provoca o rischia di provocare difficoltà
economiche nella Comunità , la riscossione dei dazi
doganali può essere ripristinata dopo che la Commis
sione ha proceduto a uno scambio di informazioni
appropriato con gli Stati membri .
La base di riferimento da prendere in considerazione
per l'esame della situazione all'origine del pregiudizio
è, in generale, pari al 5 % delle importazioni totali nella
Comunità originarie dei paesi terzi nel 1984.
SEZIONE IV
Disposizioni generali
Articolo 17
1 . Il grado di esaurimento effettivo delle quote degli
stati membri è determinato in base alle importazioni
dei prodotti considerati presentati in dogana accom
pagnati da una dichiarazione di immissione in libera
pratica, secondo il valore in dogana dei prodotti stessi ,
e da un certificato di origine conforme alle norme di
cui all' articolo 1 , paragrafo 3 .
2 . L'effettiva imputazione sui massimali e sugli altri
limiti preferenziali delle importazioni dei prodotti in
questione è effettuata a mano a mano che i prodotti
considerati sono presentati in dogana accompagnati da
una dichiarazione di immissione in libera pratica,
secondo il valore in dogana dei prodotti stessi, e da un
certificato d'origine conforme alle norme di cui all'arti
colo 1 , paragrafo 3 .
3 . Una merce può essere imputata su un massimale o
su un altro limite preferenziale e ammessa al beneficio
di una quota contingentale soltanto se il certificato di
origine di cui ai paragrafi 1 e 2 viene presentato prima
della data di ripristino della riscossione dei dazi .
4 . Il grado di esaurimento effettivo dei contingenti
tariffari e dei massimali comunitari è constatato a
livello della Comunità in base alle importazioni impu
tate nelle condizioni definite ai paragrafi 1 e 2 .
Articolo 15
1 . Mediante regolamento, la Commissione ripristina
la riscossione dei dazi doganali nei confronti dell'uno o
dell'altro dei paesi e territori indicati nell'articolo 1 ,
paragrafo 2, alle condizioni previste dagli articoli 13 e
14.
Nel caso di tali ripristini , la Spagna e il Portogallo
ripristinano la percezione dei dazi doganali che essi
applicano ai paesi terzi alle date considerate .
2 . Mediante regolamento, la Commissione può pren
dere, anche dopo il 31 dicembre 1987, misure per porre
fine alle imputazioni sui limiti tariffari preferenziali
qualora, in seguito alla regolarizzazione di importa
zioni effettivamente realizzate durante il periodo di cui
all'articolo 1 , paragrafo 1 , del presente regolamento,
tali limiti siano superati .
Lo Stato membro che procede a queste regolarizzazioni
comunica a mano a mano alla Commissione le relative
Articolo 18
1 . Gli Stati membri trasmettono, entro sei settimane
dalla fine di ogni trimestre all' Istituto statistico delle
Comunità europee, i dati statistici relativi alle merci
immesse in libera pratica durante il trimestre di riferi
mento, al beneficio delle preferenze tariffarie previste
dal presente regolamento . Tali dati , forniti per rubrica
della nomenclatura delle merci per le statistiche del
commercio estero della Comunità e del commercio tra
gli Stati membri (Nimexe) debbono dettagliare, per
paese di origine, i valori , le quantità e le unità supple
N. L 373/8 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 31 . 12 . 86
mentan eventualmente richieste secondo le definizioni
del regolamento (CEE) n . 1736/75 .
2 . Tuttavia, per quanto riguarda i prodotti dell'alle
gato I sottoposti a contingente, gli Stati membri tras
mettono alla Commissione, non oltre l'undicesimo
giorno di ogni mese, le rilevazioni delle imputazioni
effettuate durante il mese precedente .
essere trasmesse entro cinque giorni dalla scadenza di
ogni decade.
3 . La Commissione assicura la pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, serie C, dei
massimali tariffari via via che sono utilizzati al 100 %.
Essa vigila a che l' Istituto statistico delle Comunità
europee provveda alla pubblicazione dei bilanci di
imputazione annuali .
Articolo 19
Gli Stati membri e la Commissione collaborano stretta
mente affinché siano rispettate le disposizioni del pre
sente regolamento.
Articolo 20
Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio
1987 .
Per ì prodotti dell'allegato I sottoposti a massimale , gli
Stati membri trasmettono alla Commissione, a richiesta
di questa e alle stesse condizioni , le rilevazioni delle
imputazioni effettuate durante il mese precedente .
A richiesta della Commissione, allorché il massimale è
raggiunto a concorrenza del 75 %, gli Stati membri
comunicano alla Commissione le rilevazioni delle
imputazioni ogni dieci giorni ; le rilevazioni devono
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applica
bile in ciascuno degli Stati membri .
Fatto a Bruxelles , addì 16 dicembre 1986 .
Per il Consiglio
Il Presidente
G. HOWE
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ALLEGATO II
Elenco dei prodotti originari dei paesi e territori in via di sviluppo, beneficiari delle preferenze
tariffarie generalizzate per i quali i dazi della tariffa doganale comune sono totalmente sospesi (a) (b) (c)
N. d'ordine
CAPITOLO 25
30.0010 25.19 A Ossidi di magnesio, escluso il carbonato di magnesio naturale calcinato
30.0020 25.22 Calce ordinaria (viva o spenta); calce idraulica, esclusi l'ossido e l'idrossido di calcio
30.0030 25.23 Cementi idraulici (compresi i cementi non polverizzati detti «clinkers»), anche colorati
30.0040 25.31 A
CAPITOLO 27
Spato fluoro
30.0050 27.03 B Agglomerati di torba
30.0060 27.04 Coke e semi-coke di carbon fossile, di lignite e di torba, agglomerati e non ; carbone di storta :
A. Coke e semi-coke di carbon fossile :
I. destinati alla fabbricazione di elettrodi
C. altri
30.0070 27.07 Oli e altri prodotti provenienti dalla distillazione dei catrami di carbon fossile ottenuti ad alta
temperatura ; prodotti analoghi ai sensi della nota 2 di questo capitolo
30.0080 27.11 Gas di petrolio ed altri idrocarburi gassosi
30.0090 27.12 Vaselina
30.0100 27.13 Paraffina,cere di petrolio o di minerali bituminosi, ozocerite, cera di lignite, cera di torba, residui
paraffinosi (gatsch, slack wax, ecc.), anche colorati
30.0110 27.14 Bitume di petrolio, coke di petrolio e altri residui degli oli di petrolio o di minerali bituminosi
30.0120 27.16
CAPITOLO 28
Miscele bituminose a base di asfalto o di bitume naturale, di bitume di petrolio, di catrame mine
rale o di pece di catrame minerale (mastici bituminosi, «cut backs», ecc.)
30.0130 ex 28.01 Alogeni (fluoro, cloro, bromo)
30.0140 28.02 Zolfo sublimato o precipitato ; zolfo colloidale
30.0150 28.03 Carbonio (in particolare, neri di carbonio)
30.0160 ex 28.04 Idrogeno ; gas rari ; altri metalloidi, ad esclusione del silicio
30.0170 28.06 Acido cloridrico ; acido clorosolforico
30.0180 28.08 Acido solforico ; oleum
30.0190 28.09 Acido nitrico ; acidi solfonitrici
30.0200 28.10 Anidride e acidi fosforici (meta-, orto- e piro-)
30.0210 28.12 Acido borico e anidride borica
30.0220 28.13 Altri acidi inorganici e composti ossigenati dei metalloidi
(a) I prodotti industriali finiti e semilavorati, in particolare ì prodotti destinati ad aeromobili civili, che beneficiano in regime di dazio comune
dell'esenzione o di una sospensione temporanea totale del dazio della tariffa doganale comune figurano nell'elenco soltanto a titolo indicativo .
Tuttavia, la Spagna e il Portogallo, se del caso, applicano le aliquote dei dazi previsti dagli articoli 178 e 365 dell'atto di adesione . •
(b) Il beneficio delle preferenze non è concesso ai prodotti segnati con un asterisco, originari della Romania.
(c) Il beneficio delle preferenze non è concesso ai prodotti segnati con due asterischi , originari della Cina.
31 . 12 . 86 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 373/37
Cloruri , ossicloruri e altri derivati alogenati e ossialogenati dei metalloidi
Solfuri metalloidici , compreso il trisolfuro di fosforo
Idrossido di potassio (potassa càustica); perossidi di sodio e di potassio con esclusione
dell' idrossido di sodio (soda caustica)
Idrossidi e perossidi di magnesio ; ossidi , idrossidi e perossidi di stronzio o di bario
Ossido di zinco ; perossido di zinco
Corindoni artificiali
Ossidi di manganese
Ossidi e idrossidi di ferro (comprese le terre coloranti a base di ossido di ferro naturale, conte
nenti , in peso, 70 % e più di ferro combinato, calcolato come Fe203)
Ossidi e idrossidi di cobalto ; ossidi di cobalto del commercio
Ossidi di titanio
Ossidi di piombo, compresi il minio rosso ed il minio arancione (*)
Idrazina e idrossilammina e loro sali inorganici ; altre basi , ossidi idrossidi e perossidi metallici
inorganici , ad esclusione degli ossidi di antimonio
Fluoruri ; fluosilicati , fluoborati e altri fluosali
Cloruri , ossicloruri e idrossicloruri , ad esclusione dei cloruri di bario e di ammonio ; bromuri e
ossibromuri ; ioduri e ossiioduri
Ipocloriti ; ipocloriti di calcio del commercio ; cloriti ; ipobromiti
Clorati e perclorati ; bromati e perbromati ; iodati e periodati
Solfuri , compresi i polisolfuri
Idrosolfiti , compresi gli idrosolfiti stabilizzati con sostanze organiche ; solfossilati
Solfiti e iposolfiti
Solfati e allumi ; persolfati
Nitriti e nitrati
Fosfiti , ipofosfiti e fosfati
Carbonati e percarbonati , compreso il carbonato di ammonio del commercio contenente carbam
mato di ammonio, ad esclusione dei carbonati di sodio e di bario
Cianuri semplici e complessi
Fulminati , cianati e tiocinati
Silicati , compresi i silicati di sodio o di potassio del commercio
Borati e perborati
Sali degli acidi di ossidi metallici (cromati , permanganati , stannati , ecc.), ad esclusione del dicro
30.0230
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30.0460
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30.0490
30.0500
30.0510
30.0520
28.14
28.15
ex 28.17
28.18
28.19
28.20 B
28.22
28.23
28.24 't
28.25
28.27
ex 28.28
28.29
ex 28.30
28.31
28.32
28.35
28.36
28.37
28.38
28.39
28.40
ex 28.42
28.43
28.44
28.45
28.46
ex 28.47
28.48
28.49
mato di sodio
Altri sali e persali degli acidi inorganici , esclusi gli azotidrati
Metalli preziosi allo stato colloidale ; amalgame di metalli preziosi ; sali ed altri composti inorga
nici o organici di metalli preziosi , di costituzione chimica definita o non
N. L 373/38 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 31 . 12 . 86
Isotopi di elementi chimici diversi da quelli della voce n . 28.50 ; loro composti inorganici o orga
nici , di costituzione chimica definita o non :
B. altri
28.51
28.52
28.54
28.55
28.56
28.57
28.58
Composti inorganici o organici del torio, dell'uranio impoverito in U 235 e dei metalli delle terre
rare, dell' ittrio e dello scandio, anche miscelati tra loro
B. altri
Perossido di idrogeno (acqua ossigenata), compresa l'acqua ossigenata solida
Fosfuri , di costituzione chimica definita o non
Carburi , di costituzione chimica definita o non (*) (a)
Idruri , nitruri , azoturi , siliciuri e boruri , di costituzione chimica definita o non
Altri composti inorganici (comprese le acque distillate, di conducibilità o dello stesso grado di
purezza); aria liquida (compresa l'aria liquida da cui siano stati eliminati i gas rari); aria com
pressa ; amalgame diverse da quelle di metalli preziosi
30.0530
30.0540
30.0550
30.0560
30.0570
30.0580
30.0590
30.0600
30.0610
30.0620
30.0630
CAPITOLO 29
ex 29.01
ex 29.02
29.03
29.04
Idrocarburi , escluso lo stirene (stirolo)
Derivati alogenati degli idrocarburi , ad esclusione dell ' 1,2-Dicloroetano (dicloruro d'etilene) (e)
Derivati solfonati , nitrati , nitrosi degli idrocarburi (e)
Alcoli aciclici e loro derivati alogenati , solfonati , nitrati , nitrosi :
A. Monoalcoli saturi :
II . Propan-l-olo (alcole propilico) e propan-2-olo (alcole isopropilico)
III . Butanolo e suoi isomeri :
a) 2-Metilpropan-2-olo (alcole ter-butilico)
ex b) Butan-l-olo (alcole butilico normale)
IV. Pentanolo (alcole amilico) e suoi isomeri
V. altri
B. Monoalcoli non saturi
C. Polialcoli :
ex I. Dioli , trioli e tetroli , ad esclusione del glicole etilenico
IV. altri polialcoli
V. Derivati alogenati , solfonati , nitrati, nitrosi dei polialcoli
Alcoli ciclici e loro derivati alogenati , solfonati , nitrati , nitrosi
Fenoli e fenoli-alcoli , ad esclusione dell'idrochinone (*) (a)
Derivati alogenati , solfonati , nitrati , nitrosi dei fenoli e dei fenoli-alcoli
Eteri-ossidi , eteri-ossidi-alcoli , eteri-ossidi-fenoli , eteri-ossidi-alcoli-fenoli, perossidi di alcoli e
perossidi di eteri , e loro derivati alogenati , solfonati , nitrati, nitrosi , ad esclusione del dietileneli
cole
Epossidi , epossi-alcoli , epossi-fenoli e epossi-eteri (alfa o beta); loro derivati alogenati , solfonati ,
nitrati , nitrosi
Acetali , emiacetali e acetali e emiacetali a funzioni ossigenate semplici o complesse, e loro deri
vati alogenati , solfonati , nitrati, nitrosi
30.0640
30.0650
30.0660
30.0670
30.0680
30.0690
29.05
ex 29.06
29.07
ex 29.08
29.09
29.10
(a) L'asterisco riguarda soltanto la sottovoce 28.56 C.
L'asterisco riguarda soltanto la sottovoce 29.06 A I.
(e) Per l'esacloroetano (sottovoce 29.02 A II a) ex 2), la base di riferimento di cui all'articolo 14 è l' I % . Per il 5-test-butil-2,4,6-trinitro-m-silene (muse
silene), la base di riferimento è l' I %. v
31 . 12 . 86 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 373/39
Aldeidi, aldeidi-alcoli , aldeidi-eteri , aldeidi-fenoli e altre aldeidi a funzioni ossigenate semplici o
complesse ; polimeri ciclici delle aldeidi ; paraformaldeide (*) (b)
Derivati alogenati , solfonati , nitrati , nitrosi dei prodotti della voce n . 29.1 1
Chetoni, chetoni-alcoli , chetoni-fenoli , chetoni-aldeidi , chinoni, chinoni-alcoli , chinoni-fenoli ,
chinoni-aldeidi e altri chetoni e chinoni a funzioni ossigenate semplici o complesse, e loro deri
vati alogenati , solfonati , nitrati , nitrosi , ad esclusione della canfora sintetica (*) (e)
Acidi monocarbossilici , loro anidridi , alogenuri , perossidi e peracidi ; loro derivati alogenati , sol
fonati , nitrati , nitrosi , ad esclusione dell'acido acetico e dell'acetato di etile
Acidi policarbossilici , loro anidridi , alogenuri , perossidi e peracidi ; loro derivati alogenati , solfo
nati , nitrati , nitrosi , ad esclusione dell'acido ossalico, suoi sali e suoi esteri (*) (f)
Acidi carbossilici a funzioni alcool, fenolo, aldeide o chetone ed altri acidi carbossilici a funzioni
ossigenate semplici o complesse, loro anidridi , alogenuri , perossidi e peracidi ; loro derivati aloge
nati , solfonati , nitrati , nitrosi , ad esclusione dell'acido citrico, dell'acido lattico e dell'acido
O-acetilsalicilico, loro sali e loro esteri
Esteri fosforici e loro sali , compresi i lattofosfati , e loro derivati alogenati , solfonati , nitrati , ni
trosi
Altri esteri degli acidi minerali (eccettuati gli esteri degli idracidi degli alogeni) e loro sali , e loro
derivati alogenati , solfonati , nitrati , nitrosi
Composti a funzione ammina, ad esclusione della isopropilammina e suoi sali e dei derivati alo
genati , solfonati , nitrati , nitrosi di toluidine (e)
Composti amminici a funzioni ossigenate semplici o complesse, ad esclusione dell'acido glutam
30.0700
30.0710
30.0720
30.0730
30.0740
30.0750
30.0760
30.0770
30.0780
30.0790
30.0800
30.0810
30.0820
30.0830
30.0840
30.0850
30.0860
30.0870
30.0880
30.0890
30.0900
30.0910
29.11
29.12
ex 29.13
ex 29.14
ex 29.15
ex 29.16
29.19
29.21
ex 29.22
ex 29.23
ex 29.24
ex 29.25
29.26
29.27
29.28
29.29
29.30
29.31
29.33
29.34
ex 29.35
29.37
mico (e)
Sali e idrossidi di ammonio quaternari , comprese le lecitine e altri fosfoamminolipidi , ad esclu
sione del cloruro di colina, della etanolammina, della dietanolammina, della trietanolammina, e
loro sali
Composti a funzione carbossiammida e composti a funzione ammide dell'acido carbonico , ad
esclusione del paracetanol (DCI) (e)
Composti a funzione immide degli acidi carbossilici (compresa l'immide ortosolfobenzoica e i
suoi sali) o a funzione immina (compresi l'esametilenetetrammina e la trimetilentrinitrammina)
Composti a funzione nitrile (*) (a) (e)
Diazo-, azo- o azossi composti
Derivati organici dell' idrazina o dell'idrossilammina
Composti ad altre funzioni azotate
Tiocomposti organici
Composti mercurio-organici
Altri composti organo-minerali
Composti eterociclici , compresi gli acidi nucleinici, ad esclusione della furazolidone (DCI), della
melammina, della cumarina, delle metilcumarine e delle etilcumarine
Sultoni e sultami
(a) L'asterisco riguarda soltanto l'acrilonitrue .
(b) L'asterisco riguarda soltanto la sottovoce 29.1 1 E ex I (vaniglina) (4-Idrossi-3-metossibenzaldeide).
(c) L'asterisco riguarda soltanto la sottovoce 29.13 A ex I (acetone).
(e) Per l'acido laurico (sottovoce 29.14 ex XI) la base di riferimento di cui all'articolo 14 è l' I %. Per i derivati alogenati, solfonati , nitrati e nitrosi
dell'anilina e loro sali (sottovoce 29.22 D ex I), la base di riferimento è l' I %. Per l'etanolammina, la dietanolammina, la trietanolammina ed i loro
sali (sottovoci 29.23 A I e ex II , la base di riferimento è l' I %. Per il D-p-idrossifenilglicina (sottovoce 29.23 ex E), la base di riferimento è l' I %. Per
le altre ammidi cicliche (naftoli) (sottovoce 29.25 B III ex B), la base di riferimento è l' I %. Per l'acrilonitrile, la base di riferimento è l' I %.
(f) L'asterisco riguarda soltanto la sottovoce 29.15 C I.
N. L 373/40 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 31 . 12 . 86
30.0920 29.38 Provitamine e vitamine, naturali o riprodotte per sintesi (compresi i concentrati naturali) e loro
derivati utilizzati principalmente come vitamine, miscelati o non fra loro, anche disciolti in qual
siasi solvente (*) (b) :
A. Provitamine, non miscelate, anche in soluzione acquosa
B. Vitamine, non miscelate, anche in soluzione acquosa :
I. Vitamine A
II . Vitamine B2 , B3 , B6 e B 12 e H (e)
III . Vitamina B9
C. Concentrati naturali di vitamine :
I. Concentrati naturali di vitamine A + D
II . altri
D. Miscele, anche disciolte in qualsiasi solvente, soluzioni non acquose di provitamine o di vita
mine
Ormoni , naturali o riprodotti per sintesi ; loro derivati utilizzati principalmente come ormoni ; al
tri steroidi utilizzati principalmente come ormoni, ad esclusione del cortisone (DCI), idrocorti
sone (DCI), e loro acetati , e del prednisone (DCI) e prednisolone (DCI)
Eterosidi , naturali o riprodotti per sintesi , loro sali , loro eteri , loro esteri e altri derivati
Alcaloidi vegetali , naturali o riprodotti per sintesi , loro sali , loro eteri , loro esteri e altri derivati
Zuccheri chimicamente puri , eccettuati il saccarosio, il glucosio ed il lattosio ; eteri ed esteri di
zuccheri e loro sali , diversi dai prodotti delle voci nn . 29.39, 29.41 e 29.42
Antibiotici , ad esclusione del cloramfenicolo (DCI) e delle tetracicline (*) (a)
Altri composti organici
29.39
29.41
29.42
29.43
ex 29.44
29.45
CAPITOLO 30
30.0930
30.0940
30.0950
30.0960
30.0970
30.0980
30.0990
30.1000
30.1010
30.1020
30.1030
30.1040
30.1050
30.1060
Ghiandole ed altri organi per usi opoterapici , disseccati , anche polverizzati ; estratti , per usi opo
terapici , di ghiandole o di altri organi o delle loro secrezioni ; altre sostanze animali preparate per
scopi terapeutici o profilattici non nominate né comprese altrove
Sieri di animali o di persone immunizzati ; vaccini microbici , tossine, colture di microorganismi
(compresi i fermenti , ma esclusi i lieviti) ed altri prodotti simili
Medicamenti per la medicina umana e veterinaria
Ovatte, bende e prodotti analoghi (fasciature, sparadrappi, senapismi, ecc.), impregnati o rico
perti di sostanze farmaceutiche o condizionati per la vendita al minuto per usi medici o chirur
gici , diversi dai prodotti elencati nella nota 3 di questo capitolo
Altre preparazioni ed articoli farmaceutici
Concimi minerali o chimici azotati :
A. Nitrato di sodio naturale
C. altri (*) (e)
Concimi minerali o chimici fosfatici , ad esclusione dei perfosfati (*) (c)
30.01
30.02
30.03
ex 30.04
30.05
CAPITOLO 31
31.02
ex 31.03
31.04 B Concimi minerali o chimici potassici previsti alla lettera B) della nota 3 di questo capitolo
(a) L'asterisco riguarda soltanto la sottovoce 29.44 A (penicilline).
(b) L'asterisco riguarda soltanto la sottovoce 29.38 B ex II (vitamina B12).
(c) L'asterisco riguarda soltanto la sottovoce 3 1 .03 B.
(e) Per le vitamine BÈ e H (sottovoce 29.38 B ex II ) la base di riferimento di cui all'articolo 14 è l' I %. Per gli altri concimi minerali o chimici azotati
(sottovoce 31.02 C) la base di riferimento è l' I % .
31 . 12 . 86 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 373/41
CAPITOLO 32
32.01
32.03
32.04
32.05
32.06
32.07
32.08
32.09
32.10
32.11
32.12
32.13
CAPITOLO 33
CAPITOLO 34
CAPITOLO 35
35.02
35.02 B
ex 35.03
35.04
Estratti per concia di origine vegetale ; tannini (acidi tannici), compreso il tannino di noci di galla
all'acqua, e loro sali , eteri , esteri ed altri derivati :
B. altri
Prodotti concianti organici , sintetici e prodotti concianti inorganici ; preparazioni concianti con
tenenti o non prodotti concianti naturali ; preparazioni enzimatiche per conceria (maceranti enzi
matici , pancreatici , microbici , ecc.)
Sostanze coloranti di origine vegetale (compresi gli estratti di legno per tinta e quelli di altre spe
cie tintorie vegetali , escluso l'indaco) e sostanze coloranti di origine animale
Sostanze coloranti organiche sintetiche ; prodotti organici sintetici del genere di quelli utilizzati
come «sostanze luminescenti»; prodotti dei tipi detti «agenti per la sbianca ottica» fissabili su
fibra ; indaco naturale (e)
Lacche coloranti
Altre sostanze coloranti ; prodotti inorganici del genere di quelli utilizzati come «sostanze lumine
scenti »
Pigmenti , opacizzanti e colori preparati , preparazioni vetrificabili , lustri liquidi e preparazioni si
mili , per la ceramica, la smalteria o la vetreria ; ingobbi ; fritta di vetro e altri vetri sotto forma di
polvere, di granuli , di lamelle o di fiocchi
Vernici ; pitture all'acqua, pigmenti all'acqua preparati del genere di quelli utilizzati per la rifini
tura dei cuoi ; altre pitture ; pigmenti macinati all'olio di lino, all'acqua ragia minerale, all'essenza
di trementina, in una vernice o in altri mezzi , del genere di quelli utilizzati per la preparazione di
pitture ; fogli per l' impressioné a caldo (carta pastello); tinture presentate in forme o recipienti o
involucri per la vendita al minuto ; soluzioni definite nella nota 4 di questo capitolo
Colori per la pittura artistica, l' insegnamento, la pittura di insegne, per modificare le gradazioni
di tinta o per divertimento, in tubi, vasi , flaconi, scodellini e presentazioni simili, anche in pasti
glie oppure in assortimenti contenenti o non pennelli , sfumini , scodellini o altri accessori
Siccativi preparati
Mastici (compresi i mastici e i cementi di resina); stucchi utilizzati nella pittura e stucchi non
refrattari del genere di quelli utilizzati nella muratura
Inchiostri da scrivere o da disegno, inchiostri da stampa e altri inchiostri
OLI ESSENZIALI E RESINOIDI : PRODOTTI PER PROFUMERIA O PER TOLETTA
E COSMETICI
SAPONI ; PRODOTTI ORGANICI TENSIOATTIVI, PREPARAZIONI PER LISCIVIE,
PREPARAZIONI LUBRIFICANTI, CERE ARTIFICIALI , CERE PREPARATE, PRO
DOTTI PER PULIRE E LUCIDARE, CANDELE E PRODOTTI SIMILI, PASTE PER
MODELLI E «CERE PER L'ODONTOIATRIA»
Albumine, albuminati ed altri derivati delle albumine :
A. Albumine :
II . altre :
b) non nominate
Albuminati ed altri derivati delle albumine
Colle d'ossa, di pelli , di nervi , di tendini e simili e colle di pesce ; ittiocolla solida
Peptoni ed altre sostanze proteiche (esclusi gli enzimi della voce n . 35.07) e loro derivati ; polvere
di pelle, trattata o non al cromo
30.1070
30.1080
30.1090
30.1100
30.1110
30.1120
30.1130
30.1140
30.1150
30.1160
30.1170
30.1180
30.1190
30.1200
30.1205
30.1210
30.1220
30.1230
(e) Per le sostanze coloranti organiche sintetiche (sottovoce 32.05 A) la base di riferimento di cui all'articolo 14 è l' I %. Per i borocilicati di piombo
(sottovoce 32.08 ex B) la base di riferimento è l' I % .
N. L 373/42 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 31 . 12 . 86
30.1240 35.06 Colle preparate non nominate né comprese altrove ; prodotti di ogni specie da usare come colle,
preparati per la vendita al minuto come colle in recipienti o involucri di peso netto inferiore od
uguale a 1 kg
Enzimi ; enzimi preparati , non nominati né compresi altrove30.1250 35.07
30.1260 CAPITOLO 36 POLVERI ED ESPLOSIVI ; ARTICOLI PIROTECNICI ; FIAMMIFERI ; LEGHE PIRO
FORICHE ; SOSTANZE INFIAMMABILI (*) (a)
CAPITOLO 3730.1270 PRODOTTI PER LA FOTOGRAFIA E PER LA CINEMATOGRAFIA
CAPITOLO 38
30.1280 38.01 Grafite artificiale e grafite colloidale diversa da quella in sospensione in olio
30.1290 38.03 Carboni attivati ; sostanze minerali naturali attivate ; neri di origine animale, compreso il nero
animale esaurito
30.1300 38.05 Tallol
30.1310 38.06 Lignosolfiti
30.1320 38.07 Essenza di trementina ; essenza di legno di pino o essenza di pino, essenza recuperata nella fab
bricazione della cellulosa al solfato ed altri solventi terpenici provenienti dalla distillazione o da
altri trattamenti dei legni di conifere ; dipentene greggio ; essenza recuperata nella fabbricazione
della cellulosa al bisolfito ; olio di pino
30.1325 ex 38.08 Colofonie ed acidi resinici , e loro derivati diversi dalle resine naturali esterificate della voce
n° 39.05 ; essenza di colofonia ed oli di colofonia, ad esclusione delle colofonie (comprese le
«peci resinose»), di gemma
30.1330 38.09 Catrami di legno ; oli di catrami di legno (diversi dai solventi e diluenti composti della voce
n. 38.18); creosoto di legno ; alcole metilico greggio ; olio di acetone ; peci vegetali di ogni specie ;
pece da birrai e preparazioni simili a base di colofonie o di peci vegetali ; leganti per anime da
fonderia, a base di prodotti resinosi naturali
30.1340 38.11 Disinfettanti , insetticidi , fungicidi , rodenticidi, erbicidi , inibitori della germinazione, regolatori
dello sviluppo per piante, e prodotti simili , presentati allo stato di preparazione o in forme o reci
pienti o involucri per la vendita al minuto oppure in particolari presentazioni quali nastri , stop
pini e candele solforati e carte moschicide
30.1350 38.12 Bozzime preparate, appretti preparati e preparazioni per la mordenzatura, del tipo di quelli utiliz
zati nell'industria tessile , nell'industria della carta, nell'industria del cuoio o in industrie simili :
A. Bozzime preparate ed appretti preparati :
II . altri
B. Preparazioni per la mordenzatura
30.1360 38.13 Preparazioni per il decapaggio dei metalli ; preparazioni disossidanti per saldare ed altre prepara
zioni ausiliarie per la saldatura dei metalli ; paste e polveri per saldare composte di metallo di
apporto e di altri prodotti ; preparazioni per il rivestimento o il riempimento di elettrodi e di bac
chette per saldatura
30.1370 38.14 Preparazioni antidetonanti , inibitori di ossidazione, additivi peptizzanti , additivi per la viscosità,
additivi contro la corrosione ed altri additivi preparati simili per oli minerali
30.1380 38.15 «Acceleranti di vulcanizzazione» preparati
30.1390 38.16 Mezzi di coltura preparati per lo sviluppo dei microrganismi
30.1400 38.17 Preparazioni e cariche per apparecchi estintori ; granate e bombe estintrici
30.1410 38.18 Solventi e diluenti composti per vernici o prodotti simili
30.1420 ex 38.19 Prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese
quelle consistenti in miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove ; prodotti re
siduali delle industrie chimiche o delle industrie connesse, non nominati né compresi altrove, ad
esclusione del D-Glucitolo (sorbite) diverso da quello della sottovoce 29.04 C III , e degli alchil
benzeni o alchilnaftalleni, in miscele.
( a) L'asterisco riguarda soltanto la voce 36.06.
31 . 12 . 86 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 373/43
30.1430
30.1440
30.1450
30.1460
30.1470
30.1480
30.1490
30.1500
30.1510
30.1520
30.1530
30.1540
30.1550
30.1560
30.1570
30.1580
30.1590
30.1600
30.1610
CAPITOLO 39
ex 39.01
ex 39.02
ex 39.03
39.04
39.05
ex 39.06
ex 39.07
CAPITOLO 40
40.02
40.03
40.05
40.06
40.07
40.08
40.09
40.10
40.12
40.13
40.14
40.15
Prodotti di condensazione, di policondensazione e di poliaddizione, modificati o non, polimeriz
zati o non , lineari o non (fenoplasti , amminoplasti , alchidi , poliesteri allilici e altri poliesteri non
saturi , siliconi , ecc.), esclusi gli alchidi ed altri poliesteri , nelle forme previste dalla nota 3 d) di
questo capitolo .
Prodotti di polimerizzazione e copolimerizzazione (polietilene, polietileni tetraalogenatim, polii
sobutilene, polistirolo, cloruro di polivinile, acetato di polivinile, cloroacetato di polivinile ed al
tri derivati polivinilici , derivati poliacrilici e polimetacrilici , resine cumaronindeniche, ecc.), del
polietilene e del polistirolo e suoi copolimeri nelle forme previste dalle note 3 a) e 3 b) di questo
capitolo e del cloruro di polivinile (*) (a) (e)
Cellulosa rigenerata diversa da quella di cui all'allegato A : nitrati , acetati ed altri esteri della cel
lulosa, eteri della cellulosa ed altri derivati chimici della cellulosa, plastificati o non (celloidina, e
collodi , celluloide , ecc.); fibra vulcanizzata (*)
Sostanze albuminoidi indurite (caseina indurita, gelatina indurita, ecc.)
Resine naturali modificate per fusione ; resine artificiali ottenute per esterificazione di resine na
turali o di acidi resinici ; derivati chimici della gomma naturale (gomma clorurata, cloridrata, ci
clizzata, ossidata, ecc.)
Altri alti polimeri , resine artificiali e materie plastiche artificiali , ad esclusione dell'acido alginico,
i suoi sali e i suoi esteri all'esclusione dell'eparine ; linossina
Lavori delle sostanze comprese nelle voci dal n . 39.01 al n . 39.06 incluso, esclusi i sacchi , sac
chetti ed altri simili contenitori di polietilene, e degli oggetti da vestiario ed accessori per oggetti
da vestiario
Lattice di gomma sintetica ; lattice di gomma sintetica prevulcanizzato ; gomma sintetica ; fattu
rato (factis)
Gomma rigenerata
Lastre, fogli e nastri di gomma, naturale o sintetica, non vulcanizzata, diversi dai fogli affumicati
e dai fogli crèpe delle voci nn . 40.01 e 40.02 ; granuli di gomma, naturale o sintetica, sotto forma
di mescole pronte per la vulcanizzazione ; mescole, dette «mescole-madri», costituite da gomma,
naturale o sintetica, non vulcanizzata, addizionata, prima o dopo coagulazione, di nerofumo (con
o senza oli minerali) o di anidride silicica (con o senza oli minerali), sotto qualsiasi forma
Gomma (o lattice di gomma), naturale o sintetica, non vulcanizzata, presentata sotto altre forme
o stati (soluzioni e dispersioni, tubi, bacchette, profilati , ecc.); oggetti di gomma, naturale o sinte
tica, non vulcanizzata (fili tessili ricoperti o impregnati , dischi , rondelle, ecc.)
Fili e corde di gomma vulcanizzata, anche ricoperti di materie tessili ; filati tessili impregnati o
ricoperti di gomma vulcanizzata
Lastre, fogli , nastri e profilati (compresi i profilati di sezione circolare), di gomma vulcanizzata,
non indurita
Tubi di gomma vulcanizzata, non indurita
Nastri trasportatori e cinghie di trasmissione di gomma vulcanizzata
Articoli d' igiene e farmacia (comprese le tettarelle) di gomma vulcanizzata, non indurita, anche
con parti di ebanite
Oggetti di vestiario, guanti e accessori per vestimenti , di gomma vulcanizzata, non indurita, per
qualsiasi uso
Altri lavori di gomma vulcanizzata, non indurita
Ebanite in blocchi, lastre, fogli o nastri , bastoni, profilati o tubi
(a) L'asterisco riguarda soltanto le sottovoci 39.02 C I b), IV e VII a).
(e) Per i polipropileni (sottovoce 39.02 ex IV), la base di riferimento di cui all'articolo 14 è l' I %.
N. L 373/44 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 31 . 12 . 86
30.1620 40.16 Lavori di ebanite
CAPITOLO 41
30.1623 41.02 Cuoio e pelli di bovini (compresi i bufali) e di equini, preparati , esclusi quelli delle voci nn . 41.06
e 41.08 :
C. altri cuoi e pelli , semplicemente conciati :
— di altri bovini e equini
Pelli preparate di altri animali , escluse quelle delle voci nn . 41.06 e 41.08 :
B. altre pelli :
II . non nominate
Cuoio e pelli , scamosciati
Cuoio e pelli , verniciati o metallizzati
Cuoio artificiale o ricostituito, a base di cuoio non sfibrato o di fibre di cuoio, in piastre o in
fogli , anche arrotolati
Oggetti da sellaio e da correggiaio per qualunque animale (selle, finimenti, collari , tirelli , ginoc
chielli , ecc.), di qualsiasi materia
Oggetti di cuoio o di pelli , naturali , artificiali o ricostituiti , per usi tecnici
Altri lavori di cuoio o di pelli , naturali , artificiali o ricostituiti
Lavori di budella, di pellicola di intestini (baudruches), di vesciche o di tendini
Pelli da pellicceria conciate o preparate, anche confezionate in tavole, sacchi , mappette, croci o
altri simili manufatti
Pelliccerie lavorate o confezionate :
A. Oggetti per usi tecnici
Pellicce artificiali , anche confezionate
Legno semplicemente segato per il lungo, tranciato o sfogliato, dello spessore superiore a 5 mm :
B. Legno di conifere, d'una lunghezza di 125 cm o meno e d'uno spessore di meno di 12,5 mm
Traversine di legno per strade ferrate
Liste di legno per cerchi ; pali spaccati ; pioli e picchetti di legno, non segati per il lungo ; legno in
stecche, strisce o nastri ; legno in fuscelli ; legno per triturazione sotto forma di lastrina o di parti
cella ; trucioli di legno dei tipi impiegati nella fabbricazione dell'aceto o nella chiarificazione dei
liquidi ; legno semplicemente sgrossato o arrotondato, ma non tornito, né curvato o altrimenti la
vorato , per bastoni , ombrelli , manichi di utensili , e simili
Lana (paglia) di legno ; farina di legno
Legno piallato , scanalato, sagomato a forma di battente, con incastri semplici , con limbelli , con
smussature o similmente lavorato, comprese le liste e le tavolette (parchetti) per pavimenti, non
riunite
Legno semplicemente segato per il lungo, tranciato o sfogliato, dello spessore non superiore a
5 mm ; fogli da impiallacciatura e legno per compensati , dello stesso spessore
Pannelli cellulari di legno, anche ricoperti con fogli di metallo comune
Legno detto «migliorato», in pannelli , tavole, blocchi e simili
Legno detto «artificiale» o «riscostituito», formato con trucioli , segatura, farina di legno o altri
avanzi legnosi, agglomerati con resine naturali o artificiali o con altri leganti organici , in pannelli ,
lastre, blocchi e simili (*)
Liste e modanature di legno, per mobili , per cornici , per la decorazione interna di costruzioni, per
impianti elettrici , e simili
30.1625
30.1630
30.1640
30.1650
30.1660
30.1670
30.1680
30.1690
30.1700
30.1705
30.1710
30.1720
30.1730
30.1740
30.1750
30.1755
30.1760
30.1770
30.1780
30.1790
30.1800
41.05
41.06
41.08
41.10
CAPITOLO 42
42.01
42.04
42.05
42.06
CAPITOLO 43
43.02
" 43.03
43.04
CAPITOLO 44
44.05
44.07
44.09
44.12
44.13
44.14
44.16
44.17
44.18
44.19
31 . 12 . 86 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 373/45
30.1810 44.20 Cornici di legno per quadri , specchi e simili
30.1820 44.21 Casse, cassette , gabbie, cilindri e imballaggi simili , completi di legno
30.1830 44.22 Fusti , botti , tini , mastelli , secchie ed altri lavori da bottaio e loro parti , di legno, compreso il leg
name da bottaio
30.1840 44.24 Oggetti di uso domestico di legno
30.1850 44.25 Utensili , montature e manichi di utensili , montature di spazzole, manichi di spazzole e di scope,
di legno ; forme, formini e tenditori per calzature, di legno
30.1860 44.26 Tubetti , spole, rocche e rocchetti per filatura, tessitura, e per filati cucirini , di legno tornito ; og
getti simili , di legno tornito
30.1870 44.27 Lavori da stipettaio e di piccola ebanisteria (scatole, cofanetti , astucci , custodie, astucci porta
penne, attaccapanni da parete, lampadari ed altri apparecchi per illuminazione, ecc.), oggetti da
ornamento, anche personale, e soprammobili , di legno ; parti di legno di tali lavori ed oggetti
30.1880 44.28 Altri lavori di legno
CAPITOLO 45
30.1890 45.02 Cubi , lastre, fogli e strisce di sughero naturale, compresi i cosiddetti cubi o quadretti per la fab
bricazione dei turaccioli
30.1900 45.03 Lavori di sughero naturale
30.1910 45.04 Sughero agglomerato (con o senza legante) e lavori di sughero agglomerato
CAPITOLO 46
30.1920 46.02 Trecce e manufatti simili , di materiali da intreccio, per qualsiasi uso, anche riuniti in strisce ; ma
teriale da intreccio tessuti o parallelizzati , comprese le stuoie di Cina, le stuoie grossolane ed i
graticci ; impagliature per l' imballaggio di bottiglie
30.1926 46.03 Lavori da panieraio ottenuti direttamente nella loro forma oppure confezionati con manufatti
della voce n . 46.02 ; lavori di luffa
30.1930 CAPITOLO 47 MATERIE OCCORRENTI PER LA FABBRICAZIONE DELLA CARTA
CAPITOLO 48
30.1940 48.01 Carta e cartoni, compresa l'ovatta di cellulosa, in rotoli o in fogli
30.1950 48.03 Carta e cartoni pergamenati e loro imitazioni, compresa la carta detta «cristallo », in rotoli o in
fogli
30.1960 48.04 Carta e cartoni semplicemente riuniti mediante incollatura, non impregnati né intonacati alla su
perficie, anche rinforzati internamente, in rotoli o in fogli
30.1970 48.05 Carta e cartoni semplicemente ondulati (anche con copertura incollata), increspati , pieghettati ,
goffrati , impressi a secco o perforati , in rotoli o in fogli
30.1980 48.07 Carta e cartoni, patinati , intonacati , impregnati o coloriti in superficie (marmorizzati , fantasia o
«indiennés» e simili) o stampati (diversi da quelli del capitolo 49), in rotoli o in fogli
30.1990 48.08 Blocchi e lastre , filtranti , di pasta di carta
30.2000 48.10 Carta da sigarette tagliata a misura, anche in libretti o in tubetti
30.2010 48.1 1 Carta da parati , lincrusta e vetrofanie
30.2020 48.12 Copripavimenti , anche tagliati , con supporto di carta o di cartone, anche con intonaco di pasta di
linoleum
N. L 373/46 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 31 . 12 . 86
30.2030 48.13 Carta per riproduzione di copie e carta da trasporto, tagliate a misura, anche condizionate in sca
tole (carta carbone, matrici complete per duplicatori e simili)
30.2040 48.14 Prodotti cartotecnici per corrispondenza : carta da lettere in blocchi, buste, biglietti postali , carto
line postali non illustrate e cartoncini ; scatole, involucri a busta e simili , di carta o di cartone,
contenenti un assortimento di prodotti cartotecnici per corrispondenza
30.2050 48.15 Altra carta e cartoni tagliati per un uso determinato
30.2060 48.16 Scatole, sacchi ed altri contenitori di carta o di cartone : cartonaggi per ufficio,per magazzino e
simili
30.2070 48.18 Registri , quaderni , taccuini , libretti per quietanze e simili , blocchi per minute ed appunti , agende,
cartelle sottomano, raccoglitori e classificatori , legature volanti (a fogli mobili o di altre specie)
ed altri prodotti cartotecnici da scuola, da ufficio e da cartoleria ; album per campioni e per colle
zioni e coperture per libri , di carta o di cartone
30.2080 48.19 Etichette di qualsiasi specie, di carta o di cartone, anche stampate o gommate, con o senza
vignette
30.2090 48.20 Tamburi , rocche e rocchetti , spole, tubetti e supporti simili , di pasta di carta, di carta o di cartone,
anche perforati o induriti
30.2100 48.21 Altri lavori di pasta di carta, di carta, di cartone o di ovatta di cellulosa
30.2110 CAPITOLO 49 PRODOTTI DELL'ARTE LIBRARIA E DELLE ARTI GRAFICHE
CAPITOLO 64
30.2120 64.03 Calzature di legno o con suole esterne di legno o di sughero
30.2130 64.05 Parti di calzature (comprese le suole interne e i tallonetti) di qualsiasi materia, eccetto il me
tallo (*)
30.2140 64.06 Ghette , gambali , mollettiere , parastinchi e oggetti simili ; loro parti
30.2150 CAPITOLO 65 CAPPELLI , COPRICAPI ED ALTRE ACCONCIATURE ; LORO PARTI
CAPITOLO 66
30.2160 66.02 Bastoni (compresi i bastoni per alpinisti ed i bastoni-sedile), fruste, frustini e simili
30.2170 66.03 Parti , guarnizioni e accessori per gli oggetti delle voci nn . 66.01 e 66.02
30.2180 CAPITOLO 67 PIUME E CALUGINE PREPARATE E OGGETTI DI PIUME E CALUGINE ; FIORI
ARTIFICIALI ; LAVORI DI CAPELLI (e)
30.2190 CAPITOLO 68 LAVORI DI PIETRE, GESSO, CEMENTO, AMIANTO, MICA E MATERIE SIMILI
CAPITOLO 69
30.2200 69.01 Mattoni, lastre, piastrelle ed altri pezzi calorifughi di farine silicee fossili e di altre terre silicee
simili (kieselgur, tripolite, diatomite, ecc.)
30.2210 69.02 Mattoni , lastre , piastrelle ed altri pezzi simili da costruzione, refrattari
30.2220 69.03 Altri prodotti refrattari (storte, crogiuoli , muffole, tubetti , tappi, supporti , coppelle, tubi, condotti ,
guaine, bacchette, ecc.)
30.2230 69.04 Mattoni da costruzione (compresi i tavelloni, le volterrane, i copriferro ed elementi simili)
(e) Per i prodotti della voce 67.04 la base d riferimento di cui all' articolo 14 è l' I % .
31 - 12 . 86 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 373/47
30.2240 69.05 Tegole, ornamenti architettonici (cornici , fregi , ecc.) e altri prodotti ceramici per l'edilizia (mitre,
segmenti di condotte per camini, ecc.)
30.2250 69.06 Tubi, raccordi e altri pezzi per canalizzazioni e usi simili
30.2260 69.07 Piastrelle, blocchetti e lastre da pavimentazione o da rivestimento, non verniciati né smaltati
30.2270 69.09 Apparecchi ed oggetti per usiy chimici ed altri usi tecnici ; trogoli , tinozze e altri recipienti simili
per l'economia rurale ; giare e altri recipienti simili per il trasporto o l'imballaggio
30.2280 69.10 Acquai, lavabi , bidè, tazze per gabinetti (closets), vasche da bagno e altri apparecchi fissi simili
per usi sanitari o igienici
30.2290 69.12 Vasellame e oggetti di uso domestico o da toletta, di altre materie ceramiche
A. di terracotta comune
B. di gres (d)
D. di altre materie ceramiche
30.2300 69.14 Altri lavori di materie ceramiche
CAPITOLO 70
30.2310 70.01 B Vetro in massa (escluso il vetro da ottica)
30.2320 70.03 Vetro non lavorato, in barre , bacchette, biglie o tubi (escluso il vetro da ottica)
30.2330 70.04 Vetro colato o laminato, non lavorato (anche armato o placcato durante la fabbricazione), in la
stre o in fogli di forma quadrata o rettangolare
30.2340 70.05 Vetro tirato o soffiato detto «vetro per vetrate», non lavorato (anche placcato durante la fabbrica
zione), in lastre di forma quadrata o rettangolare (*)
30.2350 70.06 Vetro colato o laminato e «vetro per vetrate» (anche armati o placcati durante la fabbricazione),
semplicemente sgrossati e smerigliati o puliti su una o entrambe le facce , in lastre o in fogli di
forma quadrata o rettangolare
30.2360 70.07 Vetro colato o laminato e «vetro per vetrate» (anche sgrossati e smerigliati o puliti), tagliati in
forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare, o curvati o altrimenti lavorati (smussati , incisi ,
ecc.); vetri isolanti a pareti multiple ; vetri riuniti in vetrate
30.2370 70.08 Lastre o vetri di sicurezza, anche sagomati , consistenti in vetri temperati o formati di due o più
fogli aderenti fra loro
30.2380 70.09 Specchi di vetro, anche incorniciati , compresi gli specchi retrovisivi
30.2390 70.10 Damigiane, bottiglie , boccette, barattoli , vasi , tubi per compresse ed altri recipienti simili , di ve
tro, per il trasporto o l' imballaggio ; tappi, coperchi e altri dispositivi di chiusura, di vetro
30.2400 70.1 1 Ampolle e involucri tubolari di vetro , aperti , non finiti , senza guarnizioni, per lampade, tubi , val
vole elettriche e simili
30.2420 70.14 Vetrerie per illuminazione, per segnalazione e per ottica comune :
A. Oggetti per completare gli apparecchi d' illuminazione elettrica :
I. Vetri sfaccettati , piastrine, palline, mandorle, rosoni , pendagli e altri pezzi analoghi per
lampadari
30.2430 70.15 Vetri da orologeria, da occhialeria comune e simili , curvi , piegati e simili , compresi i globi cavi ed
i segmenti
(d) Corea del Sud.
N. L 373/48 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 31.12.86
30.2440 70.16 Piastrelle , mattoni , quadrelli , tegole ed altri oggetti di vetro colato o foggiato a stampo, anche
armato, per l'edilizia e costruzione ; vetro detto multicellulare o vetro ad alveoli in blocchi, pan
nelli , lastre e conchiglie
30.2450 70.17 Vetrerie per laboratorio , per uso igienico , per farmacia, anche graduate o tarate ; ampolle per sieri
e oggetti simili
30.2460 70.18 Vetro da ottica ed elementi di vetro da ottica e da occhialeria medica, diversi dagli elementi da
ottica lavorati otticamente
30.2470 70.19 Perle, imitazioni di perle fini e di pietre preziose e semipreziose e conterie simili , di vetro ; cubi,
tessere, placchette, frammenti e schegge (anche su supporto), di vetro, per mosaici e decorazioni
simili ; occhi artificiali di vetro, diversi da quelli per protesi , compresi gli occhi per balocchi ; og
getti di conterie di vetro ; oggetti di fantasia di vetro filato (lavorato al cannello)
30.2480 70.20 Lana di vetro, fibre di vetro e lavori di queste materie
30.2490 70.21 Altri lavori di vetro
CAPITOLO 71
30.2510 71.02 Pietre preziose (gemme) e pietre semipreziose (fini), gregge, tagliate o altrimenti lavorate, non in
castonate né montate , anche infilate per comodità di trasporto, ma non assortite
30.2520 71.03 Pietre sintetiche e ricostituite, gregge, tagliate o altrimenti lavorate, non incastonate né montate,
anche infilate per comodità di trasporto, ma non assortite
30.2530 ex 71.05 Argento e sue leghe (compreso l'argento dorato e l'argento platinato), semilavorati
30.2540 7 1 .06 Metalli comuni placcati o ricoperti di argento, greggi o semilavorati
30.2550 ex 71.07 Oro e sue leghe (compreso l'oro platinato), semilavorati
30.2560 7 1 .08 Metalli comuni o argento, placcati o ricoperti di oro, greggi o semilavorati
30.2570 ex 7 1 .09 Platino e metalli del gruppo del platino e loro leghe, semilavorati
30.2580 71.10 Metalli comuni o metalli preziosi , placcati o ricoperti di platino o di metalli del gruppo del pla
tino , greggi o semilavorati
30 2590 71.12 Minuterie e oggetti di gioielleria e loro parti , di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di
metalli preziosi (e)
30.2600 71.13 Oggetti di oreficeria e loro parti , di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli
preziosi
30.2610 71.14 Altri lavori di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi
30.2620 71.15 Lavori di perle fini , di pietre preziose (gemme), di pietre semipreziose (fini), di pietre sintetiche o
ricostituite
CAPITOLO 73
30.2630 73.04 Graniglie di ghisa, di ferro o di acciaio, anche frantumate o calibrate
30.2640 73.05 A Polveri di ferro o di acciaio
30.2650 73.07 Ferro e acciaio in blumi, billette, bramme e bidoni ; ferro e acciaio semplicemente sbozzati per
fucinatura o per battitura al maglio (sbozzi di forgia):
A. Blumi e billette :
II . fucinati
B. Bramme e bidoni :
II . fucinati
C. Sbozzi di forgia
(e) Per i prodotti della stottovoce 71.12 A, la base di riferimento di cui all' articolo 14 è 1 1 %.
31 . 12 . 86 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 373/49
30.2660 73.13 Lamiere di ferro o di acciaio, laminate a caldo o a freddo :
B. altre lamiere :
IV. placcate, rivestite o altrimenti trattate alla superficie :
a) argentate, dorate, platinate o smaltate
V. altrimenti foggiate o lavorate :
a) semplicemente tagliate in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare :
1 . argentate, dorate, platinate o smaltate
b) altre, escluse le lamiere foggiate per laminazione
30.2670 73.16 Elementi per la costruzione di strade ferrate, di ghisa, di ferro o di acciaio : rotaie, controrotaie,
aghi , cuori , incroci e scambi , tiranti per aghi, rotaie a cremagliera, traverse, stecche, cuscinetti ,
cunei, piastre di appoggio, piastre di fissaggio, piastre e barre di scartamento e altri pezzi special
mente costruiti per la posa, la congiunzione o il fissaggio delle rotaie :
A. Rotaie :
I. conduttrici di corrente, con parti di metallo non ferroso
D. Stecche e piastre d'appoggio :
II . altre
E. altri
30.2680 73.17 Tubi di ghisa (*)
30.2690 73.19 Condotte forzate di acciaio, anche blindate, del tipo utilizzato per installazioni idroelettriche
30.2700 73.20 Accessori per tubi, di ghisa, ferro o acciaio (raccordi, gomiti, giunti , manicotti, flange, ecc.) (*)
30.2710 73.21 Costruzioni e loro parti (capannoni, ponti ed elementi di ponti , porte di cariche o chiuse, torri,
piloni, pilastri , colonne, ossature, impalcature, tettoie, intelaiature di porte e finestre, serrande di
chiusura, balaustrate, grate, ecc.), di ghisa, ferro o acciaio ; lamiere, nastri, barre, profilati , tubi,
ecc., di ghisa, ferro o acciaio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni
30.2720 73.22 Serbatoi , cisterne, vasche, tini e altri recipienti simili per qualsiasi materia (esclusi i gas compressi
o liquefatti), di ghisa, ferro o acciaio, di capacità superiore a 300 litri , senza dispositivi meccanici
o termici , anche con rivestimento interno o calorifugo
30.2730 73.23 Fusti , tamburi, bidoni, scatole e altri recipienti analoghi per il trasporto o l'imballaggio, di la
miere di ferro o di acciaio
30.2740 73.24 Recipienti di ferro o di acciaio per gas compressi o liquefatti
30.2760 73.26 Rovi artificiali e cordoncini (torsades) anche spinati, di fili o di nastri di ferro o di acciaio
30.2770 73.27 Tele metalliche, griglie e reti , di fili di ferro o di acciaio ; lamiere o lastre incise e stirate di ferro o
di acciaio
30.2780 73.29 Catene, catenelle, e loro parti , di ghisa, di ferro o di acciaio
30.2790 73.30 Ancore, ancorotti , e loro parti , di ghisa, di ferro o di acciaio
30.2800 ex 73.32 Bulloni e dadi anche non filettati , tirafondi, viti , viti ad occhio e ganci a vite , ribadini, copiglie,
pernotti , chiavette ed oggetti simili di bulloneria e viteria, di ghisa, ferro o acciaio ; rondelle (com
prese le rondelle spaccate ed altre destinate a funzionare da molla) di ferro o di acciaio, ad esclu
sione delle viti da legno della sottovoce 73.32 ex B II
30.2810 73.33 Aghi da cucire a mano, uncinetti , ferri da maglia, passacordini , passalacci e oggetti simili per ef
fettuare a mano lavori di cucito, di ricamo, di rete o di tappezzeria, punteruoli da ricamo, di ferro
o di acciaio
30.2820 73.34 Spilli di ferro o di acciaio, esclusi quelli per ornamento personale, compresi quelli per capelli , per
ondulazione e simili
31 . 12 . 86N. L 373/50 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee
30.2830 73.35 Molle e foglie di molle di ferro o di acciaio
30.2840 73.36 Stufe, caloriferi , cucine economiche (comprese quelle che possono essere utilizzate accessoria
mente per il riscaldamento centrale), fornelli , caldaie a focolaio, scaldapiatti e apparecchi simili
non elettrici , dei tipi impiegati per usi domestici , nonché le loro parti e pezzi staccati, di ghisa, di
ferro o di acciaio
30.2850 73.37 Caldaie (diverse da quelle della voce n . 84.01 ) e radiatori , per il riscaldamento centrale, a riscal
damento non elettrico, e loro parti , di ghisa, di ferro o di acciaio ; generatori e distributori di aria
calda (compresi quelli che possono ugualmente funzionare come distributori di aria fresca o con
dizionata), a riscaldamento non elettrico, aventi un ventilatore o un soffiatore a motore, e loro
parti , di ghisa, di ferro o di acciaio
30.2860 73.38 Vasellame ed altri oggetti di uso domestico o igienico e loro parti, di ghisa, di ferro o di acciaio ;
paglia di ferro o di acciaio, spugna, strofinacci, guanti ed oggetti simili per pulire, lucidare e per
usi analoghi, di ferro o di acciaio
30.2865 73.40 Altri lavori di ghisa, di ferro o di acciaio (*) (b)
CAPITOLO 74
30.2870 74.03 Barre, profilati e fili di sezione piena, di rame (*)
30.2875 74.04 Lamiere, lastre, fogli e nastri di rame, di spessore superiore a 0,15 mm (e)
30.2880 74.05 Fogli e nastri sottili di rame (anche goffrati , tagliati , perforati , ricoperti, stampati o fissati su carta,
cartone, materie plastiche artificiali o supporti simili), di spessore di 0,15 mm o meno (non com
preso il supporto)
30.2890 74.06 Polveri e pagliette di rame
30.2900 74.08 Accessori per tubi, di rame (raccordi, gomiti, giunti , manicotti, flange, ecc.)
30.2910 74.10 Cavi, corde, trecce e simili , di fili di rame, esclusi i prodotti isolati per l'elettricità
30.2920 74.11 Tele metalliche (comprese le tele continue o senza fine), reti e griglie, di fili di rame ; lamiere o
lastre incise e stirate, di rame
30.2930 74.15 Punte, chiodi, rampini, ganci e puntine, di rame o aventi il gambo di ferro o di acciaio e la testa
di rame ; bulloni e dadi (anche non filettati), viti , viti ad occhio e ganci a vite, ribadini, copiglie,
pernotti , chiavette e oggetti simili di bulloneria e di viteria, di rame ; rondelle (comprese le ron
delle spaccate e quelle destinate a funzionare da molla), di rame
30.2940 74.16 Molle di rame
30.2950 74.17 Apparecchi non elettrici per cucinare e per riscaldare, dei tipi di uso domestico, loro parti e pezzi
staccati , di rame
30.2960 74.18 Oggetti di uso domestico o igienico e loro parti, di rame
30.2970 74.19 Altri lavori di rame
CAPITOLO 75
30.2980 75.02 Barre, profilati e fili di sezione piena, di nichel
30.2990 75.03 Lamiere, lastre, fogli e nastri di qualunque spessore, di nichel ; polveri e pagliette di nichel
30.3000 75.04 Tubi (compresi i loro sbozzi), barre forate ed accessori per tubi (raccordi, gomiti , giunti, mani
cotti , flange, ecc.), di nichel
30.3010 75.05 Anodi per nichelatura, compresi quelli ottenuti per elettrolisi , greggi o lavorati
(b) L'asterisco riguarda solo i prodotti diversi dalle parti di box-palette (con panelli reticolari).
(e) Per la lamiere, lastre, fogli e nastri di rame, di spessore superiore a 0,15 mm (voce 74.04), la base di riferimento di cui all'articolo 9 è l' I %.
31 . 12 . 86 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 373/51
30.3020
30.3040
30.3050
30.3060
30.3070
30.3080
30.3090
30.3100
30.3110
30.3120
30.3130
30.3140
30.3150
30.3160
30.3170
30.3180
30.3190
30.3200
30.3210
30.3220
75.06
CAPITOLO 76
76.03
76.04
76.05
76.06
76.07
76.08
76.09
76.10
76.11
76.12
76.15
76.16
CAPITOLO 77
77.02
77.04
CAPITOLO 78
78.02
78.03
78.04
78.05
78.06
Altri lavori di nichel
Lamiere, lastre, fogli e nastri , di alluminio, di spessore superiore a 0,20 mm (*) (**) (e)
Fogli e nastri sottili , di alluminio (anche goffrati , tagliati , perforati , ricoperti , stampati o fissati su
carta, cartone, materie plastiche artificiali o supporti simili), di spessore di 0,20 mm o meno (non
compreso il supporto)
Polveri e pagliette di alluminio
Tubi (compresi i loro sbozzi) e barre forate, di alluminio
Accessori per tubi , di alluminio (raccordi , gomiti , giunti , manicotti, flange, ecc.)
Costruzioni e loro parti (capannoni , ponti ed elementi di ponti , torri , piloni, pilastri , colonne, os
sature, impalcature , tettoie, intelaiature di porte e finestre, balaustrate, ecc.), di alluminio ; la
miere, barre , profilati , tubi , ecc., di alluminio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni
Serbatoi , cisterne, vasche, tini ed altri recipienti simili per qualsiasi materia (esclusi i gas com
pressi o liquefatti), di alluminio, di capacità superiore a 300 litri , senza dispositivi meccanici o
termici , anche con rivestimento interno o calorifugo
Fusti , tamburi, bidoni, scatole ed altri recipienti simili , per il trasporto o l'imballaggio, di allumi
nio, compresi gli astucci tubolari rigidi o flessibili
Recipienti di alluminio per gas compressi o liquefatti
Cavi , corde , trecce e simili , di fili di alluminio, esclusi i prodotti isolati per l'elettricità
Oggetti di uso domestico o igienico e loro parti , di alluminio
Altri lavori di alluminio
Barre, profilati , fili , lamiere, fogli , nastri , forniture calibrate, polveri e pagliette, tubi (compresi i
loro sbozzi), barre forate, di magnesio ; altri lavori di magnesio
Berillio (glucinio), greggio o lavorato
Barre, profilati e fili di sezione piena, di piombo
Lamiere, fogli e nastri di piombo, del peso superiore a 1,700 kg per m2
Fogli e nastri sottili di piombo (anche goffrati , tagliati , perforati , ricoperti , stampati o fissati su
carta, cartone, materie plastiche artificiali o supporti simili), pesanti 1,700 kg o meno per m2 (non
compreso il supporto) ; polveri e pagliette di piombo
Tubi (compresi i loro sbozzi), barre forate ed accessori per tubi (raccordi, gomiti , tubi ad S per
sifoni , giunti , manicotti , flange, ecc.), di piombo
Altri lavori di piombo
(e) Per le lamiere, lastre , fogli e nastri , di alluminio, di spessore superiore a 0,20 mm (voce 76.03), la base di riferimento è l' 1 /o .
N. L 373/52 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 31 . 12 . 86
CAPITOLO 79
79.02
79.03
79.04
79.06
CAPITOLO 80
80.02
80.03
80.04
80.05
80.06
CAPITOLO 81
81.01
81.02
81.03
81.04
30.3230
30.3240
30.3250
30.3260
30.3270
30.3280
30.3290
30.3300
30.3310
30.3320
30.3330
30.3340
30.3350
Barre, profilati e fili di sezione piena, di zinco
Lamiere, fogli e nastri, di qualsiasi spessore, di zinco ; polveri e pagliette di zinco :
A. Lamiere, fogli e nastri
Tubi (compresi i loro sbozzi), barre forate ed accessori per tubi (raccordi, gomiti , giunti , mani
cotti , flange, ecc.), di zinco
Altri lavori di zinco
Barre, profilati e fili di sezione piena, di stagno
Lamiere, lastre, fogli e nastri , di stagno , del peso superiore a 1 kg per m2
Fogli e nastri sottili , di stagno (anche goffrati , tagliati , perforati , ricoperti , stampati o fissati su
carta, cartone, materie plastiche artificiali o supporti simili), del peso di 1 kg o meno per m2 (non
compreso il supporto) ; polveri e pagliette di stagno
Tubi (compresi i loro sbozzi), barre forate ed accessori per tubi (raccordi, gomiti, giunti, mani
cotti , flange, ecc.), di stagno
Altri lavori di stagno
Tungsteno (wolframio), greggio o lavorato :
B. Barre (diverse dalle barre semplicemente sinterizzate), profilati , fili , filamenti , lamiere, fogli e
nastri
C. altri
Molibdeno, greggio o lavorato :
B. Barre (diverse dalle barre semplicemente sinterizzate), profilati, fili , filamenti, lamiere, fogli e
nastri
C. altri
Tantalio, greggio o lavorato :
B. Barre (diverse dalle barre semplicemente sinterizzate), profilati, fili, filamenti , lamiere, fogli e
nastri
C. altri
Altri metalli comuni, greggi o lavorati ; cermet, greggi o lavorati :
A. Bismuto :
II . lavorato
B. Cadmio :
II . lavorato
C. Cobalto :
II . lavorato
D. Cromo :
II . lavorato
E. Germanio :
II . lavorato
F. Afnio (celtio):
II . lavorato
G. Manganese :
II . lavorato
H. Niobio (colombio):
II . lavorato
31 . 12 . 86 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 373/53
30.3350
(segue)
81.04
(segue)
IJ . Antimonio :
II . lavorato
K. Titanio :
II . lavorato :
b) altro
L. Vanadio :
II . lavorato
N. Torio :
II . lavorato :
b) altro (Euratom)
O. Zirconio
II . lavorato
P. Renio :
II . lavorato
Q. Gallio , indio, tallio :
II . lavorati
R. Cermet :
II . lavorato
CAPITOLO 82
82.01
82.02
ex 82.03
82.05
82.06
82.07
82.08
82.09
82.11
82.12
82.13
82.14
30.3360
30.3370
30.3380
30.3390
30.3400
30.3410
30.3420
30.3430
30.3440
30.3450
30.3460
30.3470
Vanghe, pale, picconi, piccozze, zappe, zappette, forche, uncini, rastrelli e raschiatoi ; asce, ron
cole e simili utensili taglienti ; falci e falciole, coltelli da fieno o da paglia, cesoie da siepe, cunei
ed utensili agricoli , orticoli e forestali , a mano
Seghe a mano, lame da seghe di ogni specie (comprese le frese-seghe e le lame non dentate per
segare)
Chiavi per dadi, foratoi , tagliatubi, tagliabulloni e simili , cesoie per metalli , lime e raspe, a mano
Utensili intercambiabili per macchine utensili e per utensileria a mano, anche meccanica (per im
butire, stampare, maschiare, alesare, filettare, fresare, mandrinare, intagliare, tornire, avvitare,
ecc.), comprese le filiere per trafilare o estrudere i metalli nonché gli utensili per forare
Coltelli e lame trancianti per macchine ed apparecchi meccanici
Placchette, bacchette, punte e oggetti simili per utensili , non montati , costituiti da carburi metal
lici (di tungsteno, di molibdeno, di vanadio, ecc.) agglomerati per sinterizzazione
Macinini da caffè, tritacarne, pressapuree ed altri apparecchi meccanici dei tipi per usi domestici ,
utilizzati per preparare, condizionare, servire, ecc., gli alimenti e le bevande, pesanti 10 kg o
meno
Coltelli a lama trinciante o dentata (compresi i roncoli chiudibili), diversi da quelli della voce
n . 82.06, e loro lame :
B. Lame
Rasoi e loro lame (compresi gli sbozzi in nastri)
Forbici a due branche e loro lame
Altri oggetti di coltelleria (comprese le forbici per potare, le tosatrici, i fenditori , i coltellacci , le
scuri da macellaio e da cucina, e i tagliacarte); utensili ed assortimenti di utensili per manicure,
pedicure e simili (comprese le lime da unghie)
Cucchiai , cucchiaioni, forchette, palette da torta, coltelli speciali da pesce o da burro, pinze da
zucchero e oggetti simili (d)
(d) 82.14 A : Corea del Sud .
N. L 373/54 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 31 . 12 . 86
30.3480
30.3490
30.3500
30.3510
Manici di metalli comuni degli oggetti delle voci nn . 82.09, 82.13 e 82.14
Guarniture, ferramenta e altri oggetti simili di metalli comuni per mobili , porte, scale, finestre,
persiane, carrozzerie, oggetti di selleria, bauli , cofani , cofanetti ed altri lavori simili , attaccapanni,
cappellinai, sostegni , mensole ed oggetti simili , di metalli comuni (compresi i congegni di chiu
sura automatica per porte)
Casseforti , porte e scompartimenti blindati per camere di sicurezza, cassette e scrigni di sicurezza
ed oggetti simili , di metalli comuni
Classificatori , schedari , scatole per la classificazione e selezione di documenti , portacopie ed al
tro simile materiale per ufficio,d metalli comuni, ad esclusione dei mobili per ufficio della voce
n . 94.03
30.3520 Meccanismi per la legatura di fogli volanti e per classificatori, mollette per tavoli da disegno,
attacchi per lettere, angolari per lettere, graffe, unghiette di segnalazione, guarniture per registri
ed altri oggetti simili per ufficio,d metalli comuni
Statuette ed altri oggetti di ornamento per interni , di metalli comuni ; cornici per fotografie, inci
sioni e simili di metalli comuni ; specchi metallici
Apparecchi per illuminazione, lampade, lampadari e simili , e loro parti non elettriche, di metalli
30.3530
82.15
CAPITOLO 83
83.02
83.03
83.04
83.05
83.06
83.07
83.08
83.09
83.11
83.13
83.14
83.15
30.3540
comuni
Tubi flessibili di metalli comuni30.3550
30.3560
30.3570
30.3580
30.3590
30.3600
Fermagli , montature a fermaglio, fibbie, fibbie a fermaglio, magliette, ganci, occhielli ed oggetti
simili , di metalli comuni, per vestiti , calzature, copertoni, marocchineria e per qualsiasi confe
zione od oggetti di equipaggiamenti ; rivetti tubolari o a gambo biforcuto, di metalli comuni ,
perle e pagliette, tagliate, di metalli comuni
Campane, campanelle, campanelli , sonagli e simili , non elettrici , e loro parti , di metalli comuni
Tappi metallici, cocchiumi filettati , piastre per cocchiumi, capsule coprituraccioli , capsule lacera
bili , tappi versatori , suggelli ed accessori simili per imballaggio, di metalli comuni
Cartelli indicatori , cartelli per insegne, cartelli propaganda, cartelli indirizzo ed altri cartelli si
mili , numeri, lettere e insegne diverse, di metalli comuni
Fili , bacchette, tubi , piastre, pastiglie, elettrodi e oggetti simili di metalli comuni o di carburi me
tallici , rivestiti o riempiti di decapanti e fondenti , per saldature o riporto di metallo o di carburi
metallici - fili e bacchette di polveri di metalli comuni agglomerate, per la metallizzazione a proie
zione
CAPITOLO 84
84.01
84.02
84.03
84.05
84.06
84.07
84.08
84.09
Generatori di vapore d'acqua o di altri vapori (caldaie a vapore); caldaie dette «ad acqua surri
scaldata»
Apparecchi ausiliari per caldaie della voce n . 84.01 (economizzatori, surriscaldatori , accumulatori
di vapore, apparecchi di pulitura, recuperatoli di gas, ecc.); condensatori per macchine a vapore
Gassogeni e generatori di gas d'acqua e di gas d'aria, anche con i rispettivi depuratori , generatori
di acetilene (per via umida), e generatori simili , anche con i rispettivi depuratori
Macchine a vapore d'acqua o ad altri vapori , anche incorporate alle loro caldaie
Motori a scoppio o a combustione interna, a pistone
Ruote idrauliche, turbine ed altre macchine motrici, idrauliche
Altri motori e macchine motrici
Rulli compressori a propulsione meccanica
30.3610
30.3620
30.3630
30.3640
30.3650
30.3660
30.3670
30.3680
31 . 12 . 86 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 373/55
Pompe, motopompe e turbopompe, per liquidi, comprese le pompe non meccaniche e le pompe
distributrici aventi un dispositivo misuratore ; elevatori per liquidi (a corona, a norie, a nastri fles
sibili , ecc.)
Pompe, motopompe e turbopompe, per aria e per vuoto ; compressori , motocompressori e turbo
compressori di aria e di altri gas ; generatori a pistoni liberi ; ventilatori e simili , ad esclusione dei
prodotti di cui alle sottovoci A II a) e A II b)
Gruppi per il condizionamento dell'aria comprendenti, riuniti in un solo corpo, un ventilatore a
motore e dispositivi per modificare la temperatura e l'umidità
Bruciatori per l'alimentazione di focolari , a combustibili liquidi (polverizzatori), a combustibili
solidi polverizzati o a gas ; focolari automatici , compresi gli avanfocolari , le griglie meccaniche, i
dispositivi meccanici per l'eliminazione delle ceneri e dispositivi simili
Forni industriali o per laboratori, ad esclusione dei forni elettrici della voce n. 85.1 1
Materiale, macchine ed apparecchi per la produzione del freddo con attrezzatura elettrica o di
altra specie
Calandre e laminatoi, diversi dai laminatoi per metalli e dalle macchine per laminare il vetro ;
cilindri per dette macchine
Apparecchi e dispositivi , anche riscaldati elettricamente, per il trattamento di materie con opera
zioni che implicano un cambiamento di temperatura, come il riscaldamento, la cottura, la torrefa
zione, la distillazione, la rettificazione, la sterilizzazione, la pastorizzazione, la stufatura, l'essicca
zione, l'evaporizzazione, la vaporizzazione, la condensazione, il raffreddamento, ecc., ad esclu
sione degli apparecchi domestici ; scaldacqua e scaldabagni, non elettrici
Centrifughe ed idroestrattori centrifughi ; apparecchi per filtrare o depurare liquidi o gas
Macchine ed apparecchi per pulire o asciugare le bottiglie ed altri recipienti ; per riempire, chiu
dere, etichettare o incapsulare, bottiglie, scatole, sacchi ed altri contenitori ; per impacchettare o
imballare le merci ; apparecchi per gassare le bevande ; macchine e apparecchi per lavare il vasel
lame
30.3690
30.3700
30.3710
30.3720
30.3730
30.3740
30.3750
30.3760
30.3770
30.3780
30.3790
30.3800
30.3810
30.3820
30.3830
30.3840
30.3850
30.3860
84.10
ex 84.11
84.12
84.13
84.14
84.15
84.16
84.17
84.18
84.19
84.20
84.21
84.22
84.23
84.24
84.25
84.26
84.27
Apparecchi e strumenti per pesare, comprese le basculle e bilance per verificare i pezzi fabbricati,
ma ad esclusione delle bilance sensibili ad un peso di 5 cg o meno ; pesi per qualsiasi bilancia
Apparecchi meccanici (anche a mano) per spruzzare, cospargere o polverizzare materie liquide o
polverulente ; estintori , anche carichi ; pistole a spruzzo e apparecchi simili ; macchine e apparec
chi a getto di sabbia, a getto di vapore e simili apparecchi a getto
Macchine ed apparecchi di sollevamento, di carico, di scarico e di manutenzione (ascensore,
«skips», verricelli , binde, paranchi, gru, ponti scorrevoli , trasportatori, teleferiche, ecc.), esclusi le
macchine e gli apparecchi della voce n . 84.23
Macchine ed apparecchi, fissi o mobili, per l'estrazione, lo sterramento, l'escavazione o la perfo
razione del suolo (pale meccaniche, tagliatrici-abbattitrici, escavatori , spianatrici , livellatrici, apri
pista, ruspe, livellatrici dette «scrapers» ecc.); battipali , spazzaneve, diversi dalle vetture spazza
neve della voce n. 87.03
Macchine, apparecchi e congegni agricoli e orticoli, per la preparazione e la lavorazione del suolo
e per la coltivazione, compresi i rulli per tappeti erbosi e campi sportivi
Macchine, apparecchi e congegni per la raccolta e la trebbiatura dei prodotti agricoli ; presse da
paglia e da foraggio ; tosatrici da prato ; rimondatori e macchine simili per la pulitura dei cereali ,
selezionatrici per uova, per frutta ed altri prodotti agricoli, esclusi le macchine e gli apparecchi
per mulini della voce n. 84.29
Mungitrici ed altre macchine e apparecchi per l'industria del latte
Torchi , pigiatrici ed altre macchine per la vinificazione, per la fabbricazione del sidro e simili
N. L 373/56 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 31 . 12 . 86
30.3870
30.3880
30.3890
30.3900
30.3910
30.3920
30.3930
30.3940
30.3950
30.3960
30.3970
30.3980
30.3990
30.4000
30.4010
84.28
84.29
84.30
84.31
84.32
84.33
84.34
84.35
84.36
84.37
84.38
84.39
84.40
84.41
84.42
Altre macchine ed apparecchi per l'agricoltura, l'orticoltura, l'avicoltura e l'apicoltura, compresi
gli apparecchi per la germinazione aventi dei dispositivi meccanici o termici e le incubatrici ed
allevatrici per l'avicoltura
Macchine, apparecchi e congegni per mulini e per la lavorazione dei cereali e legumi secchi,
esclusi le macchine, apparecchi e congegni dei tipi per fattorie
Macchine ed apparecchi, non nominati né compresi in altre voci di questo capitolo, per la panifi
cazione, la pasticceria, la biscotteria, per la fabbricazione delle paste alimentari , per la fabbrica
zione dei confetti , caramelle e simili prodotti dolciari, per la fabbricazione della cioccolata, per la
fabbricazione dello zucchero, della birra e per la lavorazione delle carni, pesci , legumi e frutta per
scopi alimentari
Macchine ed apparecchi per la fabbricazione della pasta di cellulosa (pasta per carta) e per la
fabbricazione e la rifinitura della carta e del cartone
Macchine ed apparecchi per legare e rilegare, comprese le macchine per cucire i fogli
Altre macchine ed apparecchi per la lavorazione della pasta per carta, della carta e del cartone,
comprese le tagliatrici di ogni specie
Macchine per fondere e per comporre i caratteri ; macchine, apparecchi e materiale per la prepa
razione dei cliché, per stereotipia e simili ; caratteri per la stampa, cliché, lastre, cilindri ed altri
organi per la stampa ; pietre litografiche, lastre e cilindri preparati per le arti grafiche (levigati ,
graniti , lucidati , ecc.)
Macchine ed apparecchi per la stampa e le arti grafiche, mettifogli , piegatrici ed altri apparecchi
ausiliari per la stampa
Macchine ed apparecchi per la filatura (estrusione) delle materie tessili sintetiche e artificiali ;
macchine ed apparecchi per la preparazione delle materie tessili ; macchine e telai per la filatura,
torcitura e ritorcitura delle materie tessili ; macchine per bobinare (comprese le spoliere) e per
aspare le materie tessili
Telai per tessitura, per maglieria, per tulli , pizzi, ricami , passamaneria e per reti ; apparecchi e
macchine preparatorie alla tessitura, alla maglieria, ecc. (orditoi , imbozzimatrici, ecc.)
Macchine ed apparecchi ausiliari delle macchine della voce n. 84.37 (ratiere, meccanismi Jac
quard, rompicatena e rompitrama, meccanismi per il cambio delle navette, ecc.); pezzi staccati e
accessori riconoscibili come destinati esclusivamente o principalmente alle macchine ed apparec
chi di questa voce e delle voci nn . 84.36 e 84.37 (fusi, alette, guarniture per carde, pettini, barrette,
filiere, navette, licci e lame, aghi , platine, uncinetti , ecc.)
Macchine ed apparecchi per la fabbricazione e la rifinitura del feltro, in pezza o in forma, com
prese le macchine per la fabbricazione dei cappelli e le forme per cappelli
Macchine ed apparecchi per lavare, pulire, asciugare, imbianchire, tingere, apprettare e per la rifi
nitura dei filati , tessuti e manufatti di materie tessili (compresi gli apparecchi per lavare la bian
cheria, per stirare e pressare le confezioni, avvolgere, piegare, tagliare e dentellare i tessuti);
macchine per il rivestimento di tessuti e di altri supporti per la fabbricazione dei copripavimenti,
come il linoleum, ecc.; macchine dei tipi utilizzati nella stampa dei filati , tessuti , feltro, cuoio,
carta da parati , carta da imballaggio e copripavimenti (compresi le lastre ed i cilindri incisi per
queste macchine)
Macchine per cucire (tessuti , cuoi, calzature, ecc.), compresi i mobili per dette macchine ; aghi per
macchine per cucire :
A. Macchine per cucire, compresi i mobili per dette macchine
III . Parti e pezzi staccati ; mobili per macchine da cucire
B. Aghi per macchine da cucire
Macchine ed apparecchi per la preparazione e la lavorazione del cuoio e delle pelli e per la fab
bricazione delle calzature ed altri lavori di cuoio e pelli , escluse le macchine per cucire della voce
n . 84.41
84.4330.4020 Convertitori , secchie di colata, lingottiere e macchine per colare (gettare), per acciaierie, fonderie
e la metallurgia
31 . 12. 86 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 373/57
30.4030
30.4040
30.4050
30.4060
30.4070
30.4080
30.4090
30.4100
30.4110
30.4120
30.4130
30.4140
30.4150
30.4160
30.4170
30.4180
30.4190
30.4200
30.4210
84.44
84.45
84.46
84.47
84.48
84.49
84.50
84.51
84.52
84.54
84.55
84.56
84.57
84.58
84.59
84.60
84.61
ex 84.62
84.63
Laminatoi , treni di laminazione e cilindri di laminatoi
Macchine utensili per la lavorazione dei metalli e dei carburi metallici , diverse da quelle delle
voci nn . 84.49 e 84.50
Macchine utensili per la lavorazione delle pietre, dei prodotti ceramici, del calcestruzzo,
dell'amianto-cemento e di altre materie minerali simili, e per la lavorazione a freddo del vetro,
diverse da quelle della voce n . 84.49
Macchine utensili , diverse da quelle della voce n. 84.49, per la lavorazione del legno, del sughero,
dell'osso, dell'ebanite, delle materie plastiche artificiali e di altre materie dure simili
Parti staccate ed accessori , riconoscibili come destinati esclusivamente o principalmente alle
macchine utensili delle voci dal n . 84.45 al n. 84.47 incluso, compresi i portapezzi e portautensili ,
le filiere a scatto automatico, i dispositivi divisori ed altri dispositivi speciali da applicare su mac
chine utensili ; portautensili destinati all'utensileria ed alle macchine utensili , per l' impiego a
mano, di qualsiasi specie
Utensili e macchine utensili , pneumatici o a motore incorporato, esclusi quelli a motore elettrico,
per l'impiego a mano
Macchine ed apparecchi a gas per la saldatura, il taglio e la tempera superficiale
Macchine da scrivere senza dispositivi di totalizzazione ; macchine per autenticare gli assegni
bancari
Macchine calcolatrici ; macchine da scrivere dette «contabili», registratori di cassa, macchine af
francatrici , macchine per la compilazione dei biglietti e simili , con dispositivo di totalizzazione
Altre macchine ed apparecchi per ufficio [duplicatori ettografici o a matrice (stencil), macchine
per stampare gli indirizzi , macchine per selezionare, contare e incartocciare i pezzi di moneta,
apparecchi per appuntire le matite, apparecchi per forare e aggraffare, ecc.]
Pezzi staccati ed accessori (diversi dai cofanetti , dagli involucri e simili), riconoscibili come desti
nati esclusivamente o principalmente alle macchine ed apparecchi delle voci dal n . 84.51 al
n . 84.54 incluso
Macchine ed apparecchi per cernere, vagliare, lavare, frantumare, macinare, mescolare le terre, le
pietre, i minerali ed altre materie minerali solide ; macchine ed apparecchi per agglomerare, for
mare o modellare i combustibili minerali solidi , le paste ceramiche, il cemento, il gesso ed altre
materie minerali in polvere o in pasta ; macchine formatrici in sabbia per fonderia
Macchine ed apparecchi per la fabbricazione e la lavorazione a caldo del vetro e dei lavori di
vetro ; macchine per montare lampade, tubi e valvole, elettrici , elettronici e simili
Apparecchi automatici per la vendita, il cui funzionamento non dipende né dalla destrezza né dal
caso, quali distributori automatici di francobolli , sigarette, cioccolata, generi commestibili , ecc.
Macchine, apparecchi e congegni meccanici , non nominati né compresi in altre voci di questo
capitolo :
Staffe per fonderia, forme e conchiglie dei tipi utilizzati per i metalli (diverse dalle lingottiere), i
carburi metallici , il vetro, le materie minerali (paste ceramiche, calcestruzzo, cemento, ecc.), la
gomma e le materie plastiche artificiali
Oggetti di rubinetteria ed altri organi simili (compresi i riduttori di pressione e le valvole termo
statiche), per tubi, caldaie, serbatoi , vasche, tini ed altri recipienti simili
Cuscinetti a rotolamento di ogni specie (a sfere, ad aghi, a cilindri o a rulli di ogni forma), ad
esclusione dei cuscinetti a sfere di un diametro esterno uguale o inferiore a 30 mm (*)
Alberi di trasmissione, manovelle e alberi a gomito, supporti e cuscinetti , ingranaggi e ruote di
frizione, riduttori , moltiplicatori e variatori di velocità, volani e pulegge (comprese le carrucole a
staffa), innesti , organi di accoppiamento (manicotti , giunti elastici, ecc.) e giunti di articolazione
(cardanici , di Oldham, ecc.)
N. L 373/58 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 31 . 12. 86
84.64
84.65
CAPITOLO 85
85.01
30.4220
30.4230
30.4240
Guarnizioni metallo-plastiche ; serie o assortimenti di guarnizioni di composizione diversa per
macchine, veicoli e tubi, presentati in involucri , buste o imballaggi simili
Parti e pezzi staccati di macchine, apparecchi e congegni meccanici , non nominati né compresi in
altre voci di questo capitolo, non aventi congiunzioni elettriche, parti isolate elettricamente, av
volgimenti , contatti o altre caratteristiche elettriche
Macchine generatrici ; motori ; convertitori rotanti o statici (raddrizzatori , ecc.); trasformatori ; bo
bine di reattanza e bobine di autoinduzione :
B. altre macchine ed apparecchi :
I. Macchine generatrici , motori (anche con riduttori, variatori o moltiplicatori di velocità),
convertitori rotanti :
a) Motori sincroni di potenza inferiore o uguale a 18 watt
II . Trasformatori e convertitori statici (raddrizzatori , ecc.); bobine di reattanza e bobine di
autoinduzione (e)
C. Parti e pezzi staccati
Elettromagneti , calamite permanenti , magnetizzate o non ; dischi, mandrini ed altri simili disposi
tivi magnetici od elettromagnetici di fissazione ; accoppiamenti , innesti , variatori di velocità e
freni elettromagnetici ; teste di sollevamento elettromagnetiche
Accumulatori elettrici
Utensili e macchine utensili elettromeccanici (con motore incorporato), per l'impiego a mano
Apparecchi elettromeccanici (con motore incorporato) per uso domestico
Rasoi e tosatrici , elettrici , con motore incorporato
Apparecchi e dispositivi elettrici di accensione e di avviamento per motori ad esplosione o a
combustione interna (magneti , dinamo-magneti , bobine di accensione, candele di accensione e di
riscaldamento, avviatori , ecc.); generatrici (dinamo e alternatori) e congiuntori-disgiuntori per
detti motori
Apparecchi elettrici di illuminazione e di segnalazione, tergicristalli , disgelatoli e dispositivi an
tiappannanti elettrici , per velocipedi, motocicli ed autoveicoli
Lampade elettriche portatili destinate a funzionare a mezzo di una propria sorgente di energia (a
pile, ad accumulatori , elettromagnetiche, ecc.), esclusi gli apparecchi della voce n. 85.09 (d)
Forni elettrici industriali o di laboratorio, compresi gli apparecchi per il trattamento termico delle
materie per induzione o per perdite dielettriche ; macchine ed apparecchi elettrici o a raggi laser
per saldare, brasare o tagliare
Scaldacqua, scaldabagni e scaldatori ad immersione, elettrici ; apparecchi elettrici per riscalda
mento dei locali e per altri usi simili ; apparecchi elettrotermici per parrucchiere (asciugacapelli ,
apparecchi per arricciare, scaldaferri per arricciare, ecc.); ferri da stiro elettrici ; apparecchi elet
trotermici per usi domestici ; resistenze scaldanti , diverse da quelle della voce n. 85.24, ad esclu
sione dei forni a microonde
Apparecchi elettrici per la telefonia e la telegrafia su filo, compresi gli apparecchi di telecomuni
cazione a corrente portante
Microfoni e loro supporti , altoparlanti ed amplificatori elettrici a bassa frequenza
30.4250
30.4260
30.4270
30.4280
30.4290
30.4300
30.4310
30.4320
30.4330
30.4340
30.4350
30.4360
85.02
85.04
85.05
85.06
85.07
85.08
85.09
85.10
85.11
ex 85.12
85.13
85.14
(d) 85.10 B : Hong Kong.
(e) Per gli altri convertitori statici (sottovoce 85.01 B ex II), la base di riferimento di cui all'articolo 14 è l' I %.
N. L 373/5931 . 12 . 86 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee
30.4370 85.15 Apparecchi di trasmissione e di ricezione per la radiotelefonia e la radiotelegrafia ; apparecchi
trasmittenti e riceventi per la radiodiffusione e la televisione (compresi gli apparecchi riceventi
combinati con un apparecchio di registrazione o di riproduzione del suono) e apparecchi per la
presa delle immagini per la televisione ; apparecchi di radioguida, di radiorilevazione, di radio
scandaglio e di radiotelecomando :
A. Apparecchi di trasmissione e di ricezione per la radiotelefonia e la radiotelegrafia ; apparecchi
trasmittenti e riceventi per la radiodiffusione e la televisione (compresi gli apparecchi rice
venti combinati con un apparecchio di registrazione o di riproduzione del suono) e apparec
chi per la presa delle immagini per la televisione :
I. Apparecchi trasmittenti
II . Apparecchi ricetrasmittenti
IV. Apparecchi per la presa delle immagini per la televisione (e) (a)
B. altri apparecchi :
II . non nominati
C. Parti e pezzi staccati :
II . altri :
a) Mobili e cofanetti
b) Pezzi , di metalli comuni , ottenuti dalla massa su torni automatici a «décolleter» e il
cui maggiore diametro non supera 25 mm
Apparecchi elettrici di segnalazione (diversi da quelli per la trasmissione dei messaggi), di sicu
rezza, di controllo e di comando, per strade ferrate ed altre vie di comunicazione, compresi i porti
e gli aerodromi
Apparecchi elettrici di segnalazione acustica o visiva (suonerie, sirene, quadri indicatori, apparec
chi di avvertimento per la protezione contro il furto o l' incendio, ecc.), diversi da quelli delle voci
nn . 85.09 e 85.16
Apparecchi per l' interruzione, il sezionamento , la protezione, la diramazione od il collegamento
dei circuiti elettrici (interruttori , commutatori , relè, interruttori di sicurezza, scaricatori, limitatori
di sovraccorrente, prese di corrente, porta lampade, cassette di giunzione, ecc.) resistenze non
scaldanti , potenziometri e reostati ; circuiti stampati ; quadri di comando o di distribuzione (e)
Lampade e tubi elettrici ad incandescenza o a scarica (compresi quelli a raggi ultravioletti od
infrarossi), lampade ad arco :
B. altre lampade e tubi
C. Parti e pezzi staccati
Lampade, tubi e valvole, elettronici (a catodo caldo, a catodo freddo o a fotocatodo, diversi da
quelli della voce n . 85.20), quali lampade, tubi e valvole, a vuoto, a vapore od a gas (compresi i
tubi raddrizzatori a vapori di mercurio), tubi catodici, tubi e valvole per apparecchi di presa delle
immagini in televisione, ecc.; cellule fotoelettriche ; cristalli piezoelettrici montati ; diodi, transi
stori e simili dispositivi semiconduttori ; diodi emettitori di luce ; microstrutture elettroniche :
ex A. Lampade, tubi e valvole, ad esclusione dei tubi catodici di cui all'allegato I del presente
regolamento
B. Cellule fotoelettriche, compresi i foto-transistori
Macchine ed apparecchi elettrici non nominati né compresi in altre voci di questo capitolo
Fili , trecce, cavi (compresi i cavi coassiali), nastri , barre e simili , isolati per l'elettricità (anche
laccati od ossidati anodicamente), muniti o non di pezzi di congiunzione :
B. altri (*) (e)
Pezzi ed oggetti di carbone o di grafite, anche con metallo, per usi elettrici o elettrotecnici, come
spazzole per macchine elettriche, carboni per lampade, per pile o per microfoni, elettrodi per
forni , per apparecchi per saldare od impianti per elettrolisi, ecc.
30.4380
30.4390
30.4395
30.4400
30.4410
30.4420
30.4430
30.4440
85.16
85.17
85.19
85.20
85.21
85.22
85.23
85.24
(e) Per gli apparecchi per la presa delle immagini per ia televisione (sottovoce 85.15 A IV), la base di riferimento di cui all'articolo 14 è FI /o.
Per gli apparecchi per l' interruzione (voce 85.19), la base di riferimento è l' I %. Per i fili e trecce, cavi (sottovoce 85.23 B), la base di riferimento è
l' I %.
Per le lampade, i tubi e le valvoe (sottovoce 85.21 ex A e B) la base di riferimento è l' I % .
N. L 373/60 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 31 . 12 . 86
30.4450
30.4460
30.4470
30.4480
30.4490
30.4500
30.4510
30.4520
30.4530
30.4540
30.4550
30.4560
30.4570
30.4580
30.4590
30.4600
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30.4650
85.25
85.26
85.27
85.28
CAPITOLO 86
CAPITOLO 87
87.01
ex 87.02
87.03
87.04
87.05
87.06
87.07
87.08
87.09
87.10
87.11
87.12
87.13
87.14
CAPITOLO 88
CAPITOLO 89
Isolatori di qualsiasi materia
Pezzi isolanti , interamente di materie isolanti o con semplici parti metalliche di connessione
(boccole, a vite, per esempio) annegate nella massa, per macchine, apparecchi ed impianti elet
trici, esclusi gli isolatori della voce n . 85.25
Tubi isolanti e loro raccordi , di metalli comuni, isolati internamente
Parti e pezzi staccati elettrici di macchine ed apparecchi, non nominati né compresi in altre voci
di questo capitolo
VEICOLI E MATERIALE PER STRADE FERRATE ; APPARECCHI DI SEGNALA
ZIONE NON ELETTRICI PER VIE DI COMUNICAZIONE
Trattori , compresi i trattori-verricello
Autoveicoli con qualsiasi motore, per il trasporto di persone (compresi quelli da sport ed i filo
bus) o di merci , ad esclusione degli autoveicoli nuovi di cilindrata fino a 3 000 cm3 compresi (co
dice Nimexe 87.02-21 e 23) e degli altri autoveicoli per il trasporto di merci (codice Nimexe :
87.02-86)
Autoveicoli per usi speciali , diversi dal trasporto propriamente detto, quali autoveicoli di soc
corso ad automezzi rimasti in panne, autopompe, scale automobili , auto-spazzatrici, spazzaneve
automobili , autoveicoli spanditori , gru-automobili , autoveicoli proiettori , autocarri-officina,auto
vetture radiologiche e simili
Telai degli autoveicoli compresi nelle voci dal n . 87.01 al n . 87.03 incluso, con motore
Carrozzerie degli autoveicoli compresi nelle voci dal n . 87.01 al n . 87.03 incluso, comprese le ca
bine
Parti , pezzi staccati ed accessori degli autoveicoli compresi nelle voci dal n . 87.01 al n . 87.03 in
cluso
Autocarrelli dei tipi utilizzati negli stabilimenti , nei depositi, nei porti, negli aeroporti , per il tra
sporto a brevi distanze o per la manutenzione di merci (per esempio, carrelli-portatori , carrelli-sti
vatori , carrelli-elevatori detti «cavalier»); carrelli-trattori del tipo utilizzato nelle stazioni ; loro
parti e pezzi staccati
Carri da combattimento e autoblinde, anche armati , loro parti e pezzi staccati
Motocicli e velocipedi con motore ausiliario, anche con carrozzetta ; carrozzette per motocicli e
per velocipedi di ogni sorta, presentate isolatamente
Velocipedi (compresi i furgoncini a triciclo e simili), senza motore (*)
Poltrone e veicoli simili per invalidi , anche con motore o altro meccanismo di propulsione
Parti , pezzi staccati ed accessori dei veicoli compresi nelle voci dal n . 87.09 al n . 87.11 incluso
(*) (a)
Veicoli per il trasporto di bambini ; loro parti e pezzi staccati
Altri veicoli non automobili e rimorchi per qualsiasi veicolo ; loro parti e pezzi staccati
NAVIGAZIONE AEREA
NAVIGAZIONE MARITTIMA E FLUVIALE
(a) L'asterisco riguarda soltanto la sottovoce 87.12 B.
31 . 12 . 86 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 373/61
CAPITOLO 90
30.4660 90.01 Lenti , prismi , specchi e altri elementi d'ottica, di qualsiasi materia, non montati , esclusi gli og
getti della specie, di vetro, non lavorati otticamente ; materie polarizzanti in fogli o lastre
30.4670 90.02 Lenti , prismi, specchi e altri elementi d'ottica, di qualsiasi materia, montati , per strumenti e appa
recchi , esclusi gli oggetti della specie, di vetro, non lavorati otticamente
30.4680 90.04 Occhiali (correttori , protettori o altri), occhialetti , occhialini e oggetti simili
30.4685 90.05 Binocoli e cannocchiali con o senza prismi
30.4690 90.06 Strumenti per astronomia e cosmografia, come telescopi, cannocchiali astronomici , meridiani ,
equatoriali , ecc., e loro sostegni, esclusi gli apparecchi di radioastronomia
30.4700 90.07 Apparecchi fotografici ; apparecchi e dispositivi , compresi le lampade e tubi , per la produzione di
lampi di luce in fotografia, esclusi le lampade e tubi a scarica della voce n . 85.20
30.4710 90.08 Apparecchi cinematografici (da presa delle immagini e da presa del suono, anche combinati , ap
parecchi da proiezione con o senza riproduzione del suono)
30.4715 90.09 Apparecchi da proiezione fissa, apparecchi fotografici d'ingrandimento o di riduzione
30.4720 90.10 Apparecchi e materiale dei tipi usati nei laboratori fotografici o cinematografici , non nominati né
compresi altrove in questo capitolo ; apparecchi di fotocopia a sistema ottico o per contatto e
apparecchi di termocopia ; schermi per proiezioni
30.4730 90.1 1 Microscopi e diffrattografi elettronici e protonici
30.4740 90.12 Microscopi ottici , compresi gli apparecchi per la microfotografia, la microcinematografia e la mi
croproiezione
30.4750 90.13 Apparecchi e strumenti d'ottica, non nominati né compresi in altre voci di questo capitolo (com
presi i proiettori); laser, diversi dai diodi laser
30.4760 90.14 Strumenti ed apparecchi di geodesia, topografia, agrimensura, livellazione, fotogrammetria, idro
grafia ; per la navigazione (marittima, fluviale o aerea), di meteorologia, idrologia, geofisica ; bus
sole, telemetri
30.4770 90.15 Bilance sensibili a un peso di 5 cg o meno, con o senza pesi
30.4780 90.16 Strumenti da disegno, per tracciare e per calcolo (pantografi , scatole di compassi, regoli e cerchi
calcolatori , ecc.); macchine, apparecchi e strumenti di misura, di verifica e di controllo, non no
minati né compresi in altre voci di questo capitolo (macchine per equilibrare, planimetri , micro
metri , calibri , misure-campione, metri , ecc.); proiettori di profili
30.4790 90.17 Strumenti e apparecchi per la medicina, la chirurgia, l'odontoiatria e la veterinaria, compresi gli
apparecchi elettromedicali e gli apparecchi oftalmici
30.4800 90.18 Apparecchi di meccanoterapia e per massaggio ; apparecchi di psicotecnica, di ozonoterapia, di
ossigenoterapia, di rianimazione, di aerosolterapia e altri apparecchi per respirare di qualsiasi ge
nere (comprese le maschere antigas)
30.4810 90.19 Apparecchi di ortopedia (comprese le cinture medico-chirurgiche); oggetti ed apparecchi per frat
ture (docce, stecche e simili); oggetti ed apparecchi di protesi dentaria, oculistica ed altre ; appa
recchi per facilitare l'audizione ai sordi ed altri apparecchi da tenere in mano, da portare sulla
persona o da inserire nell'organismo per compensare una deficienza o una infermità
30.4820 90.20 Apparecchi a raggi X, anche di radiofotografia, e apparecchi che utilizzano le radiazioni di so
stanze radioattive, compresi i tubi generatori di raggi X, i generatori di tensione, i quadri di co
mando, gli schermi, i tavoli, poltrona e supporti simili di esame o di trattamento
N. L 373/62 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 31 . 12. 86
30.4830 90.2 1 Strumenti , apparecchi e modelli progettati per dimostrazione (nell'insegnamento, nelle esposi
zioni, ecc.), non suscettibili di altri usi
30.4840 90.22 Macchine e apparecchi per prove meccaniche (prove di resistenza, durezza, trazione, compres
sione, elasticità, ecc.) sui materiali (metalli, legno, tessili , carta, materie plastiche, ecc.)
30.4850 90.23 Densimetri , areometri , pesaliquidi e strumenti simili , termometri , pirometri, barometri , igrometri
e psicrometri , registratori o non, anche combinati fra loro
30.4860 90.24 Apparecchi e strumenti di misura, di controllo o di regolazione per gas o per liquidi, o di con
trollo automatico delle temperature, come manometri , termostati , indicatori di livello, regolatori
di tiraggio, misuratori di portata, contatori di calore, esclusi gli apparecchi e strumenti della voce
n . 90.14 "
30.4870 90.25 Strumenti e apparecchi per analisi fisiche o chimiche (quali polarimetri , rifrattometri , spettrome
tri , analizzatori di gas o di fumi), strumenti ed apparecchi per prove di viscosità, di porosità, di
dilatazione, di tensione superficiale e simili (come viscosimetri , porosimetri , dilatometri) e per
misure calorimetriche, fotometriche o acustiche (come fotometri , compresi gli indicatori dei
tempi di posa, calorimetri) ; microtomi
30.4880 90.26 Contatori di gas, di liquidi e di elettricità, compresi i contatori di produzione, di controllo e di
taratura
30.4890 90.27 Altri contatori (contagiri , contatori di produzione, tassametri , totalizzatori del cammino percorso,
pedometri , ecc.), indicatori di velocità e tachimetri diversi da quelli della voce n. 90.14, compresi
i tachimetri magnetici ; stroboscopi
30.4900 90.28 Strumenti e apparecchi elettrici o elettronici di misura, di verifica, di controllo, di regolazione o
di analisi
30.4910 90.29 Parti , pezzi staccati e accessori , riconoscibili come esclusivamente o principalmente costruiti per
strumenti o apparecchi delle voci nn . 90.23 , 90.24, 90.26, 90.27 o 90.28, suscettibili di essere im
piegati su uno o più strumenti o apparecchi di questo gruppo di voci
CAPITOLO 91
30.4920 91.01 Orologi da tasca, da polso e simili (compresi i contatori di tempo dello stesso tipo)
30.4930 91.03 Orologi da cruscotto e simili , per automobili , aerodine, navi ed altri veicoli
30.4940 91.05 Apparecchi di controllo e contatori di tempo a movimento di orologeria o a motore sincrono (re
gistratori di presenza, orodatari , controllori di ronde, contaminuti , contatori di minuti secondi,
ecc.)
30.4950 91.06 Apparecchi muniti di un movimento di orologeria o di un motore sincrono, che permettono lo
scatto di un meccanismo a tempo stabilito (interruttori orari , orologi di commutazione, ecc.)
30.4960 9 1 .08 Altri movimenti finiti di orologeria
30.4970 91.10 Casse, gabbie e simili , per apparecchi di orologeria e loro parti
30.4980 91.11 Altre forniture di orologeria
CAPITOLO 92
30.4990 ex 92.01 Pianoforti (anche automatici con o senza tastiera) ad esclusione dei nuovi pianoforti verticali ;
clavicembali ed altri strumenti a corda con tastiera ; arpe (diverse dalle arpe eolie)
30.5000 92.02 Altri strumenti musicali a corda
30.5010 92.03 Organi a canne : armonium ed altri strumenti simili , a tastiera e ad ance metalliche libere
31 . 12 . 86 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 373/63
30.5020 92.04 Fisarmoniche e concertine ; armoniche a bocca
30.5030 92.05 Altri strumenti musicali ad aria
30.5040 92.06 Strumenti musicali a percussione (tamburi , casse, xilofoni, metallofoni , piatti , castagnette, ecc.)
30.5050 92.07 Strumenti musicali elettromagnetici , elettrostatici, elettronici , e simili (piani, organi, fisarmoni
che, ecc.)
30.5060 92.08 Strumenti musicali non compresi in altre voci di questo capitolo (orchestrion, organi di Barberia,
scatole musicali , uccelli cantanti , seghe musicali, ecc.); richiami di ogni specie e strumenti di
chiamata e di segnalazione a bocca (corni di richiamo, fischietti , ecc.)
30.5070 92.10 Parti , pezzi staccati ed accessori per strumenti musicali , compresi i cartoni e le carte perforati per
apparecchi meccanici ed i meccanismi per scatole musicali ; metronomi e diapason di ogni specie
30.5080 92.13 Altre parti , pezzi staccati ed accessori degli apparecchi della voce n . 92.1 1
30.5090 CAPITOLO 93 ARMI E MUNIZIONI
CAPITOLO 94
30.5100 94.01 Mobili per sedersi , anche trasformabili in letti (esclusi quelli della voce n . 94.02) e loro parti :
B. altri :
I. appositamente costruiti per aerodine
II . non nominati (*) (e)
30.51 10 94.02 Mobili per usi medico-chirurgici , quali tavoli operatori , tavoli per esami e simili , letti con mecca
nismo per usi clinici , ecc.; poltrone per dentisti e simili , con dispositivo meccanico di orienta
mento e di elevazione ; parti di tali oggetti
30.5120 94.04 Sommier ; oggetti letterecci e simili , con molle oppure imbottiti o guarniti internamente di qual
siasi materia, quali materasse, copripiedi , piumini, cuscini , cuscinipoufs, guanciali , ecc., compresi
quelli di gomma o di materie plastiche artificiali , allo stato spugnoso o cellulare, anche ricoperti
30.5130 CAPITOLO 95 MATERIE DA INTAGLIARE E DA MODELLARE ALLO STATO LAVORATO (COM
PRESI I LAVORI)
30.5140 CAPITOLO 96 SPAZZOLINI , PENNELLI E SIMILI, SCOPE, PIUMINI DA CIPRIA E STACCI , AD
ESCLUSIONE DEI PENNELLI E SPAZZOLE E DEGLI OGGETTI DI SPAZZOLIFI
CIO DI CUI ALL'ALLEGATO I DEL PRESENTE REGOLAMENTO
CAPITOLO 97
30.5150 97.01 Vetture e veicoli a ruote per il trastullo dei fanciulli , come velocipedi , monopattini, cavalli mec
canici , automobili a pedale, carrozzelle per bambole e simili
30.5153 97.02 Bambole di ogni specie (d)
30.5156 97.04 Oggetti per giuochi di società (compresi i giuochi meccanici , anche a motore, per pubblici servizi ,
i tennis da tavolo, i bigliardi a forma di mobile ed i tavoli speciali per case da giuoco) (d)
30.5160 97.06 Oggetti ed attrezzi per giuochi all'aperto, da ginnastica, da atletica ed altri sport, diversi da quelli
della voce n . 97.04
30.5170 97.07 Ami e piccole reti a mano per qualsiasi uso ; oggetti per la pesca con la lenza ; zimbelli artificiali
da richiamo, specchietti per le allodole ed oggetti simili, per la caccia :
A. Ami non montati
(d) Hong Kong.
(e) Per i prodotti della sottovoce 94.01 B II la base di riferimento di cui all'articolo 14 è stabilita a 5 350 000 ECU.
N. L 373/64 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 31 . 12 . 86
30.5180 97.08 Giostre, altalene, padiglioni da tiro ed altre attrazioni da fiera, compresi circhi , serragli e teatri
ambulanti
30.5190 CAPITOLO 98 LAVORI DIVERSI (*) (a)
(a) L'asterisco riguarda soltanto la voce 98 . 1 5 .
31 . 12 . 86 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 373/65
ALLEGATO III
Elenco dei paesi e territori in via di sviluppo beneficiari delle preferenze tariffarie generalizzate (')
A. PAESI INDIPENDENTI
048 Iugoslavia 370 Madagascar 604 Libano
066 Romania 373 Maurizio 608 Siria
204 Marocco 375 Comore 0 612 Irak
208 Algeria 378 Zambia 616 Iran
212 Tunisia 382 Zimbabwe 628 Giordania
216 Libia 386 Malawi 0 632 Arabia Saudita
220 Egitto 391 Botswana0 636 Kuwait
224 Sudan (2 ) 393 Swaziland 640 Bahrein
228 Mauritania 395 Lesotho 0 644 Qatar
232 Mali (2) 412 Messico 647 Emirati Arabi Uniti
236 Burkina Faso (2) 416 Guatemala 649 Oman
240 Niger (2) 421 Belize 652 Yemen del Nord 0
244 Ciad 0 424 Honduras 656 Yemen del Sud 0
247 Repubblica del Capo Verde (2) 428 E1 Salvador 660 Afganistan 0
248 Senegal 432 Nicaragua 662 Pakistan
252 Gambia (2) 436 Costarica 664 India
257 Guinea-Bissau (2) 442 Panama 666 Bangladesh 0
260 Guinea (2) 448 Cuba 667 Maldive 0
264 Sierra Leone (2) 449 San Cristoforo e Nevis 669 Sri Lanka
268 Liberia 452 Haiti 0 672 Nepal 0
272 Costa d'Avorio 453 Bahamas 675 Butan0
276 Gana 456 Repubblica Dominicana 676 Birmania
280 Togo (2) 459 Antigua e Barbuda 680 Tailandia
284 Benin (2) 460 Dominica 684 Laos0
288 Nigeria 464 Giamaica 690 Vietnam
302 Camerun 465 Santa Lucia 696 Cambogia
306 Repubblica Centrafricana 0 467 San Vincenzo 700 Indonesia
310 Guinea equatoriale O 469 Barbados 701 Malaysia
3 1 1 Sào Tomé e Principe 0 472 Trinidad e Tobago 703 Brunei Darussalam
314 Gabon 473 Grenada 706 Singapore
318 Congo 480 Colombia 708 Filippine
322 Zaire 484 Venezuela 720 Cina
324 Ruanda O 488 Guiana 728 Corea del Sud
328 Burundi O 492 Suriname 801 Papuasia-Nuova Guinea
330 Angola 500 Ecuador 803 Nauru
334 Etiopia O 504 Perù 806 Salomone, isole
338 Gibuti (2) 508 Brasile 807 Tuvalu
342 Somalia 0 512 Cile 812 Kiribati
346 Kenia 516 Bolivia 815 Figi
350 Uganda 0 520 Paraguay 816 Vanuatu
352 Tanzania 0 524 Uruguay 817 Tonga 0
355 Seicelle e dipendenze 0 528 Argentina 819 Samoa occidentali 0
366 Mozambico 600 Cipro
(') Il numero di codice che precede la denominazione di ciascun paese e territorio beneficiario è quello della geonomenclatura [regolamento (CEE)
n . 3639/86 (GU n. L 336 del 29 . 1 1 . 1986, pag . 46)].
(2) Questo paese è anche elencato nell'allegato IV.
31 . 12 . 86N. L 373/66 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee
B. PAESI E TERRITORI
dipendenti o amministrati o le cui relazioni esterne sono assicurate in tutto o in parte da Stati membri della
Comunità o da paesi terzi
044 Gibilterra
329 Sant' Elena e dipendenze
357 Territori britannici dell'Oceano Indiano
377 Mayotte
406 Groenlandia (')
413 Bermude
446 Anguilla
454 Isole Turks e Caicos
457 Isole Vergini degli Stati Uniti
461 Isole Vergini britanniche e Monserrat
463 Isole Cayman
474 Aruba
478 Antille olandesi
529 Isole Falkland e dipendenze
740 Hong Kong
743 Macao
802 Oceania australiana [isola Christmas, isole Cocos (Keeling), isole Heard e McDonald, isola Nor
folk
808 Oceania americana (2)
809 Nuovo Caledonia e dipendenze
811 Isole Wallis e Futuna
813 Isole Pitcairn
814 Oceania neozelandese (isole Cook, isola di Niue, isole Tokelau)
822 Polinesia francese
890 Regioni polari
Terre australi ed antartiche francesi
Territorio antartico australiano
Territorio antartico britannico
Osservazione : Gii elenchi di cui sopra possono essere modificati sucessivamente tenendo conto di cam
biamenti nello statuto internazionale di paesi o territori .
(') A decorrere dall'entrata in vigore del trattato , firmato a Bruxelles il 13 marzo 1984, che modifica i trattati che isti
tuiscono le Comunità europee per quanto concerne la Groenlandia o di misure transitorie adottate dal Consiglio .
( 2 ) L'Oceania americana comprende : Guam, Samoa americane (compresa l' isola Swains), isole Midway, isole Joh
nston e Sand, isola Wake ; le isole sotto tutela : Caroline , Marianne e Marshall .
31 . 12 . 86 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 373/67
ALLEGATO IV
Elenco dei meno progrediti fra i paesi in via di sviluppo
\
224 Sudan
232 Mali
236 Burkina Faso
240 Niger
244 Ciad
342 Somalia
350 Uganda
352 Tanzania
355 Seicelle e dipendenze
375 Comore
386 Malawi
391 Botswana
395 Lesotho
452 Haiti
652 Yemen del Nord
656 Yemen del Sud
660 Afganistan
247 Repubblica del Capo Verde
252 Gambia
257 Guinea-Bissau
260 Guinea
264 Sierra Leone
276 Gana
280 Togo
284 Benin
306 Repubblica Centrafricana
310 Guinea equatoriale
3 1 1 São Tomé e Principe
324 Ruanda
328 Burundi
334 Etiopia
338 Gibuti
666 Bangladesh
667 Maldive
672 Nepal
675 Butan
684 Laos
817 Tonga
819 Samoa occidentali
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