N. L 373/ 126 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 31 . 12 . 86
REGOLAMENTO (CEE) N. 3926/86 DEL CONSIGLIO
del 16 dicembre 1986
recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate, per l'anno 1987, a taluni
prodotti agricoli originari di paesi in via di sviluppo
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica
europea, in particolare l'articolo 43 ,
visto il regolamento (CEE) n . 3033/80 del Consiglio,
dell' I 1 novembre 1980, che determina il regime degli
scambi applicabile a talune merci che risultano dalla
trasformazione dei prodotti agricoli (•), in particolare
l'articolo 12 ,
vista la proposta della Commissione (2),
visto il parere del Parlamento europeo (3),
visto il parere del Comitato economico e sociale (4),
considerando che, nell' ambito dell'UNCTAD, la
Comunità economica europea ha presentato un'offerta
concernente la concessione di preferenze tariffarie per
alcuni prodotti agricoli trasformati dei capitoli da 1 a
24 della tariffa doganale comune, originari dei paesi in
via di sviluppo ; che il trattamento preferenziale previ
sto da questa offerta consiste , per talune merci soggette
al regime degli scambi determinato dal regolamento
(CEE) n . 3033/80, in una riduzione dell' elemento fisso
del gravame imposto su tali merci in virtù di detto rego
lamento e, per i prodotti soggetti a dazio doganale
unico, in una riduzione di tale dazio ; che le importa
zioni preferenziali per i prodotti in causa potranno
effettuarsi in generale senza limitazioni quantitative ;
considerando che la funzione positiva del sistema, nel
migliorare l' accesso dei paesi in via di sviluppo ai mer
cati dei paesi che concedono preferenze, è stata ricono
sciuta dalla nona sessione del comitato speciale delle
preferenze dell'UNCTAD ; che, in tale sede, è stato
convenuto che gli obiettivi del sistema generalizzato di
preferenze non sarebbero pienamente raggiunti alla
fine del 1980 e , conseguentemente , che bisogna proro
garne la durata oltre il periodo iniziale, imponendo una
revisione globale del sistema nel 1990 ;
considerando che è opportuno che la Comunità conti
nui ad applicare preferenze tariffarie generalizzate con
formemente alle conclusioni concertate in seno
all'UNCTAD secondo l'intenzione manifestata, spe
cialmente dall' insieme dei paesi che concedono prefe
renze, nell'ambito del suddetto comitato ;
considerando che il carattere temporaneo e non vinco
lante del sistema consente una revoca successiva totale
o parziale, con la possibilità di rettificare le situazioni
sfavorevoli che potrebbero crearsi , tra l'altro , negli Stati
dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (Stati ACP) a
seguito della sua applicazione ;
considerando che la Comunità nel prorogare lo schema
delle preferenze tariffarie generalizzate per un secondo
decennio ha previsto di procedere nel 1985 all'esame
del suo funzionamento e all'adozione delle misure di
adattamento che risultassero necessarie ;
considerando che dall'esperienza dei primi quindici
anni risulta che lo schema comunitario ha corrisposto ,
in misura considerevole , agli obiettivi prefissati ; che è
quindi opportuno mantenere le sue fondamentali carat- .
teristiche, che consistono in una riduzione dei dazi
doganali all'importazione, senza limitazione quantita
tiva, per taluni prodotti agricoli elencati nell'allegato II
e in una riduzione dei dazi doganali , nei limiti di con
tingenti tariffari comunitari , per i tabacchi , verde, il
caffè solubile e le conserve d'ananas ;
considerando che, a decorrere dal 1° marzo 1986, il
Regno di Spagna e la Repubblica portoghese applicano
il sistema comunitario delle preferenze generalizzate, in
conformità degli articoli 178 e 365 dell'atto di ade
sione ; che i volumi previsti per le importazioni prefe
renziali nel 1986 sono stati maggiorati considerando
tale adesione ; che in questo contesto , è opportuno
maggiorare i volumi aperti nel 1987 ;
considerando che per gli importi preferenziali espressi
in ECU i tassi di conversione in monete nazionali sono
quelli previsti dalla tariffa doganale comune ;
considerando che nei negoziati commerciali multilate
rali , conformemente al paragrafo 6 della dichiarazione
di Tokio, la Comunità ha riaffermato che, ogni qual
volta possibile , dovrebbe essere previsto un trattamento
speciale a favore dei meno progrediti fra i paesi in via
di sviluppo ; che è quindi opportuno esentare total
mente dai dazi doganali i prodotti agricoli , elencati
nell'allegato IV, originari dei paesi in via di sviluppo
meno progrediti che figurano nell'allegato V del pre
sente regolamento ;
considerando che, per quanto riguarda i contingenti
tariffari comunitari, è opportuno garantire in partico
(') GU n. L 323 del 29 . 11 . 1980, pag. 1 .
(2 ) GU n. C 289 del 17 . 1 1 . 1986, pag. 109 .
(3 ) GUn. C 322 del 15 . 12 . 1986.
(4) GUn. C 333 del 29 . 12 . 1986.
31 . 12 . 86 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 373/ 127
lare l'uguaglianza e la continuità di accesso di tutti gli
importatori della Comunità a detti contingenti e
1 applicazione, senza discontinuità, dei tassi previsti per
questi ultimi a tutte le importazioni dei prodotti in que
stione in tutti gli Stati membri fino ad esaurimento dei
contingenti ; che un sistema di utilizzazione di questi
contingenti , basato su una ripartizione tra Stati mem
bri, sembra atto a rispettare la natura comunitaria di
detti contingenti ; che inoltre a tale scopo e nel quadro
del sistema di utilizzazione, le imputazioni effettive sui
contingenti possono effettuarsi soltanto per prodotti
presentati in dogana accompagnati da una dichiara
zione di immissione in libera pratica e da un certificato
di origine ;
considerando che, per tener conto dell'evoluzione delle
importazioni dei contingenti tariffari nei vari stati
membri e ovviare all'eventuale inadeguatezza della
ripartizione forfettaria, è opportuno dividere i volumi
contingentali in due parti , la prima da ripartire fra gli
Stati membri , la seconda da utilizzare per la costitu
zione di una riserva destinata a coprire in seguito il fab
bisogno degli Stati membri che avranno esaurito la loro
quota iniziale ; che, inoltre, la riserva così costituita è
volta ad evitare una sterilizzazione dei volumi contin
gentali a danno di ciascuno dei paesi in via di sviluppo
interessati e corrisponde al succitato obiettivo del
miglioramento dello schema delle preferenze generaliz
zate ;
n . 3040/83 della Commissione (2), conviene prevedere
una procedura di regolarizzazione delle importazioni
effettivamente realizzate nell'ambito dei contin
genti e/o degli altri limiti tariffari preferenziali aperti a
norma del presente regolamento e prevedere in tal
modo che la Commissione possa prendere misure
appropriate ;
considerando che queste modalità di gestione richie
dono una collaborazione stretta e particolarmente
rapida tra gli Stati membri e la Commissione, la quale
deve, in particolare, poter seguire lo stato di imputa
zione sui contingenti tariffari ed informarne gli Stati
membri ; che tale collaborazione deve essere tanto più
stretta in quanto è necessario che la Commissione
possa adottare le opportune misure per ripristinare la
riscossione totale dei dazi doganali quando il massi
male è raggiunto ;
considerando che è opportuno che la Comunità
ammetta all'importazione, senza limiti quantitativi , i
prodotti che formano oggetto dell'allegato II , originari
dei paesi e territori enumerati nell'allegato III , appli
cando i dazi doganali indicati per ciascuno di essi ; che
è necessario riservare il beneficio di queste condizioni
preferenziali ai prodotti originari dei paesi e territori
considerati e che la nozione di «prodotti originari » è
adottata secondo la procedura prevista dall'articolo 14
del regolamento (CEE) n . 802/68 del Consìglio (3);
considerando che è necessario stabilire statistiche com
plete sulle importazioni autorizzate conformemente
alle prescrizioni del presente regolamento ed applicare
per la raccolta, l'elaborazione e la trasmissione di
queste statistiche i regolamenti del Consiglio (CEE)
n . 1445/72 (4), (CEE) n. 3065/75 (5) e (CEE) n .
1736/75 (6);
considerando che, poiché il Regno del Belgio, il Regno
dei Paesi Bassi e il Granducato del Lussemburgo sono
riuniti e rappresentati dall'unione economica Benelux,
tutte le operazioni relative, in particolare, alla gestione
delle quote contingentali attribuite a detta unione eco
nomica possono essere effettuate da uno dei suoi mem
bri ;
considerando che i prodotti della pesca originari della
Groenlandia beneficeranno di un regime di libero
accesso previsto in un accordo specifico e disposizioni
connesse sulla pesca CEE-Groenlandia o, in alterna
tiva, ove non sussistano tali condizioni , saranno sog
getti a misure appropriate per quanto riguarda il loro
regime di importazione ;
considerando che in tali condizioni non si ravvisa la
necessità di includere tali prodotti nel presente regola
mento,
considerando che per i contingenti tariffari le quote ini
ziali degli Stati membri possono essere esaurite più o
meno rapidamente ; che per tener conto di questo fatto
e per evitare discontinuità , occorre che ciascuno Stato
membro, dopo aver esaurito quasi completamente una
delle sue quote iniziali , proceda al prelievo di una
quota supplementare dalla riserva corrispondente ; che
tale prelievo deve essere effettuato da ciascuno Stato
membro ogni qualvolta la sua quota supplementare sia
stata utilizzata quasi interamente , finché la consistenza
di ciascuna riserva lo permetta ; che ciascuna delle
quote iniziali e complementari deve essere valida fino
al termine del periodo contingentale ; che sembra tutta
via opportuno consentire agli Stati membri di limitare
l'esercizio del loro obbligo cumulato di prelievi
sull'ammontare della riserva ad almeno 60 % della loro
quota iniziale ;
considerando che se , ad una data determinata del
periodo contingentale, in uno Stato membro si ren
desse disponibile una forte rimanenza di una delle
quote iniziali , tale Stato membro dovrà riversarne una
percentuale nella riserva corrispondente, allo scopo di
evitare che una parte del contingente tariffario comuni
tario rimanga inutilizzata in uno Stato membro, mentre
potrebbe essere utilizzata in altri ;
(') GUn. L 175 del 12.7 . 1979, pag. 1 .
0 GU n . L 297 del 29 . 10. 1983 , pag. 13
(3) GUn. L 148 del 28 . 6 . 1968, pag . 1 .
(4) GUn . L 161 del 17 . 7 . 1972, pag . 1 .
(5) GU n. L 307 del 27 . 1 1 . 1975 , pag. 1 .
(6) GUn . LI 83 del 14. 7 . 1975 , pag. 3 .
considerando che, vista la regolamentazione sul rim
borso o sullo sgravio dei diritti all'importazione o
all'esportazione, in particolare il regolamento (CEE)
n . 1430/79 del Consiglio (') ed il regolamento (CEE)
N. L 373/ 128 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 31 . 12 . 86
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO : 2 . Tuttavia, per quanto riguarda i prodotti di cui alla
sezione II soggetti a contingente, gli Stati membri tra
smettono alla Commissione, non oltre l'undicesimo
giorno di ogni mese, l'estratto delle imputazioni effet
tuate durante il mese precedente .SEZIONE I
PRODOTTI DEI CAPITOLI DA 1 A 24 DELLA
TARIFFA DOGANALE COMUNE AMMESSI
ALL'IMPORTAZIONE SENZA LIMITAZIONI
QUANTITATIVE
Articolo 1
1 . A decorrere dal 1° gennaio e fino al 31 dicembre
1987 , i prodotti che figurano nell' allegato II sono
ammessi all' importazione nella Comunità ai dazi indi
cati a lato di ciascuno di essi .
La Spagna e il Portogallo applicano all' importazione
dei prodotti summenzionati i dazi doganali fissati con
formemente agli articoli 178 e 365 dell'atto di adesione
del 1985 .
2 . Il beneficio del regime previsto al paragrafo 1 è
riservato ai prodotti originari dei paesi e territori elen
cati nell'allegato III .
Ai fini dell'applicazione della presente sezione, la
nozione di prodotti originari è adottata secondo la pro
cedura prevista dall'articolo 14 del regolamento (CEE)
n . 802/68 .
3 . I prodotti riportati nell'allegato IV, originari dei
paesi elencati nell'allegato V, sono ammessi all' impor
tazione nella Comunità in esenzione doganale , ferma
restando la percezione dei dazi addizionali eventual
mente applicabili , stabiliti nella tariffa doganale
comune e contraddistinti con i simboli «em», «daz» e
«daf».
4. L'ammissione al beneficio del regime preferenziale
previsto per la tequila, il pisco e il singani della sotto
voce 22.09 C V ex a) della tariffa doganale comune è
subordinata alla presentazione di un attestato di auten
ticità figurante nel certificato di origine e redatto
secondo la procedura di cui al paragrafo 2, secondo
comma.
SEZIONE II
CONTINGENTI TARIFFARI COMUNITARI
A. Tabacchi greggi o non lavorati del tipo Virginia «flue
cured», escluso il tabacco «sun cured» di tipo orientale
Articolo 3
1 . Dal 1° gennaio al 31 dicembre 1987 , un contin
gente comunitario di 18 500 1 è aperto nella Comunità
all' importazione di tabacchi greggi o non lavorati , altri ,
escluso il tabacco «sun cured» di tipo orientale, della
sottovoce 24.01 ex B della tariffa doganale comune.
Nel quadro di tale contingente tariffario, il dazio doga
nale è sospeso al livello del 14 %, con riscossione
minima di 28 ECU per 100 kg di peso netto e riscos
sione massima di 31 ECU per 100 kg di peso netto .
La Spagna e il Portogallo applicano all' importazione
dei prodotti summenzionati i dazi doganali fissati con
formemente agli articoli 178 e 365 dell' atto di adesione
del 1985 .
Nel quadro di questo contingente tariffario, i dazi della
tariffa doganale comune sono totalmente sospesi per le
importazioni originarie dei paesi elencati nell'al
legato V.
Il dazio doganale è del pari totalmente sospeso per le
importazioni originarie dei paesi elencati nell'al
legato V per il tabacco diverso dal tabacco del tipo Vir
ginia «flue cured», della sottovoce 24.01 ex A e per il
tabacco della sottovoce 24.01 ex B (codici Nimexe 65 e
69), nel quadro del presente contingente tariffario .
2 . Il beneficio di questo contingente tariffario è riser
vato ai prodotti originari dei paesi e territori elencati
nell'allegato III , esclusa la Cina. Le importazioni che
beneficiano dell'esenzione dai dazi doganali a titolo di
un altro regime tariffario preferenziale concesso dalla
Comunità non sono imputabili su questo contingente
tariffario .
Ai fini dell'applicazione della presente sezione, la
nozione di prodotti originari è definita secondo la pro
cedura di cui all'articolo 14 del regolamento (CEE)
n . 802/68 .
Articolo 2
1 . Gli Stati membri trasmettono, entro sei settimane
dalla fine di ogni trimestre , all' Istituto statistico delle
Comunità europee, i dati statistici relativi alle merci
immesse in libera pratica durante il trimestre di riferi
mento, al beneficio delle preferenze tariffarie previste
dal presente regolamento . Tali dati , forniti per rubrica
della nomenclatura delle merci per le statistiche del
commercio estero della Comunità e del commercio tra
gli Stati membri (Nimexe) debbono dettagliare , per
paese di origine , i valori , le quantità e le unità supple
mentari eventualmente richieste secondo le definizioni
del regolamento (CEE) n . 1736/75 del Consiglio .
Articolo 4
1 . Una prima parte di 17 208 t viene ripartita fra gli
stati membri in quote che, fatto salvo l'articolo 6, sono
valide fino al 31 dicembre 1987 ed ammontano, per cia
scuno Stato membro, ai quantitativi indicati nella
colonna 6 dell'allegato I.
31 . 12 . 86 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 373/ 129
2 . La seconda parte , pari a 1 292 1, costituisce la
riserva .
Articolo 5
1 . Se la quota iniziale di uno Stato membro, quale è
fissata all'articolo 4, paragrafo 1 — o questa stessa
quota diminuita della frazione riversata nella corri
spondente riserva, in caso di applicazione dell'arti
colo 7 — è utilizzata per il 90 % o più, lo Stato membro
interessato procede senza indugio, mediante notifica
alla Commissione, al prelievo di una seconda quota
pari al 10 % della propria quota iniziale, eventualmente
arrotondata all'unità superiore, sempreché la consi
stenza della riserva lo permetta .
2 . Se, una volta esaurita la propria quota iniziale , la
seconda quota prelevata da uno Stato membro viene
utilizzata per il 90 % o più, lo Stato membro interessato
procede, alle condizioni stabilite al paragrafo 1 , al pre
lievo di una terza quota pari al 5 % della sua quota ini
ziale, eventualmente arrotondata all'unità superiore .
3 . Se, una volta esaurita la seconda quota, la terza
quota prelevata da uno Stato membro viene utilizzata
per il 90 % o più, lo Stato membro interessato procede,
alle stesse condizioni , al prelievo di una quarta quota
uguale alla terza . Questo procedimento si applica ripe
tutamente fino all'esaurimento della riserva .
4. In deroga ai paragrafi 1 , 2 e 3 , gli Stati membri pos
sono procedere al prelievo di quote inferiori a quelle
fissate da detti paragrafi, se vi è motivo di ritenere che
esse rischino di non essere interamente utilizzate . Essi
informano la Commissione dei motivi che li hanno
indotti ad applicare le disposizioni del presente para
grafo .
5 . Ciascuno Stato membro può, informandone la
Commissione, limitare il totale cumulato delle proprie
quote complementari al 60 % o ad una percentuale più
elevata della quota iniziale .
sione possono ugualmente effettuare un riversamento
anticipato .
Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro
il 7 novembre 1987, il totale delle importazioni dei pro
dotti in oggetto effettuate fino al 25 ottobre . 1987 e
imputate sui contingenti comunitari, nonché, eventual
mente, la frazione della loro quota iniziale riversata
nella riserva .
B. Tabacchi greggi o non lavorati del tipo Virginia
«flue cured»
Articolo 8
1 . Dal 1° gennaio al 31 dicembre 1987 , un contin
gente tariffario comunitario di 66 950 t è aperto nella
Comunità all' importazione di tabacchi greggi o non
lavorati del tipo Virginia «flue cured», della sottovoce
24.01 ex A della tariffa doganale comune. Nel quadro
di tale contingente tariffario , il dazio doganale è
sospeso al livello del 6 %, con riscossione minima di
16 ECU per 100 kg di peso netto e riscossione massima
di 27 ÈCU per 100 kg di peso netto .
La Spagna e il Portogallo applicano all' importazione
dei prodotti summenzionati i dazi doganali fissati con
formemente agli articoli 178 e 365 dell'atto di adesione
del 1985 .
Nel quadro di questo contingente tariffario, i dazi della
tariffa doganale comune sono totalmente sospesi per le
importazioni originarie dei paesi elencati nell'al
legato V.
2 . Il beneficio di questo contingente tariffario è riser
vato ai prodotti originari dei paesi e territori elencati
nell' allegato III , ad esclusione della Cina . Le importa
zioni che beneficiano dell'esenzione dai dazi doganali
a titolo di un altro regime tariffario preferenziale con
cesso dalla Comunità non sono imputabili su questo
contingente tariffario .
Ai fini dell'applicazione della presente sezione, la
nozione di prodotti originari è definita secondo la pro
cedura di cui all'articolo 14 del regolamento (CEE)
n . 802/68 .
L'ammissione al beneficio di questo contingente tarif
fario è subordinata alla presentazione di un attestato di
autenticità rilasciato da una delle autorità elencate
nell'allegato II del regolamento (CEE) n . 3035/79 (*)•
modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n . 2946/
86 0.
Tuttavia, nel caso di paesi e territori elencati nell'alle
gato III del presente regolamento, ma non elencati
nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 3035/79,
l'ammissione al beneficio di questo contingente tariffa
rio è subordinata alla presentazione di un attestato di
Articolo 6
Fatto salvo l'articolo 7 , le quote complementari prele
vate in applicazione dell'articolo 5 sono valide fino al
31 dicembre 1987 .
Articolo 7
Gli Stati membri riversano nella riserva, al più tardi il
7 novembre 1987, la frazione non utilizzata della loro
quota iniziale che, alla data del 25 ottobre 1987, supera
il 15 % del volume iniziale . Essi possono riversare una
quantità superiore se vi è motivo di ritenere che questa
possa rimanere inutilizzata. A richiesta della Commis
(') GU n. L 341 del 31 . 12 . 1979, pag. 20.
(2) GUn. L 275 del 26. 9 . 1986, pag. 8 .
N. L 373/ 130 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 31 . 12 . 86
autenticità che figuara nel certificato di origine ed è
redatto secondo la procedura di cui al secondo comma.
Articolo 9
1 . Una prima parte di 65 750 1 viene ripartita fra gli
Stati membri in quote che, fatto salvo l'articolo 12,
sono valide fino al 31 dicembre 1987 ed ammontano,
per ciascuno Stato membro, ai quantitativi indicati
nella colonna 6 dell'allegato I.
2 . La seconda parte, pari a 1 200 1, costituisce la
riserva.
Articolo 12
Gli Stati membri riversano nella riserva, al più tardi il
7 novembre 1987, la frazione non utilizzata della loro
quota iniziale che, alla data del 25 ottobre 1987, supera
il 1 5 % del volume iniziale . Essi possono riversare una
quantità superiore se vi è motivo di ritenere che questa
possa rimanere inutilizzata. A richiesta della Commis
sione possono ugualmente effettuare un riversamento
anticipato .
Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro
il 7 novembre 1987, il totale delle importazioni dei pro
dotti in oggetto effettuate fino al 25 ottobre 1987 e
imputate sui contingenti comunitari, nonché, eventual
mente, la frazione della loro quota iniziale riversata
nella riserva .
C. Caffè solubile
Articolo 13
1 . Dal 1° gennaio al 31 dicembre 1987 un contingente
tariffario comunitario di 19 200 1 è aperto all'importa
zione nella Comunità di caffè solubile della sottovoce
21.02 ex A della tariffa doganale comune .
La Spagna e il Portogallo applicano all'importazione
del prodotto summenzionato i dazi doganali fissati
conformemente agli articoli 178 e 365 dell'atto di ade
sione del 1985 .
2 . Il beneficio di questo contingente tariffario è riser
vato ai prodotti originari dei paesi e territori elencati
nell'allegato III . Le importazioni che beneficiano
dell'esenzione dai dazi doganali a titolo di un altro
regime tariffario preferenziale concesso dalla Comunità
non sono imputabili su tali contingenti tariffari .
Ai fini dell'applicazione della presente sezione la
nozione di prodotti originari è definita secondo la pro
cedura prevista dall'articolo 14 del regolamento (CEE)
n . 802/68 .
Articolo 10 ■
1 . Se la quota iniziale di uno Stato membro, quale è
fissata all' articolo 9 , paragrafo 1 — o questa stessa
quota diminuita della frazione riversata nella corri
spondente riserva, in caso di applicazione dell'arti
colo 12 — è utilizzata per il 90 % o più, lo Stato mem
bro interessato procede senza indugio, mediante noti
fica alla Commissione, al prelievo di una seconda
quota pari al 10% della propria quota iniziale , even
tualmente arrotondata all'unità superiore , sempreché la
consistenza della riserva lo permetta .
2 . Se , una volta esaurita la propria quota iniziale , la
seconda quota prelevata da uno Stato membro viene
utilizzata per il 90 % o più , lo Stato membro interessato
procede, alle condizioni stabilite al paragrafo 1 , al pre
lievo di una terza quota pari al 5 % della sua quota ini
ziale , eventualmente arrotondata all'unità superiore .
3 . Se, una volta esaurita la seconda quota, la terza
quota prelevata da uno Stato membro viene utilizzata
per il 90 % o più, lo Stato membro interessato procede,
alle stesse condizioni , al prelievo di una quarta quota
uguale alla terza . Questo procedimento si applica ripe
tutamente fino all'esaurimento della riserva.
4. In deroga ai paragrafi 1 , 2 e 3 , gli Stati membri pos
sono procedere al prelievo di quote inferiori a quelle
fissate da detti paragrafi , se vi è motivo di ritenere che
esse rischino di non essere interamente utilizzate . Essi
informano la Commissione dei motivi che li hanno
indotti ad applicare le disposizioni del presente para
grafo .
5 . Ciascuno stato membro può, informandone la
Commissione, limitare il totale cumulato delle proprie
quote complementari al 60 % o ad una percentuale più
elevata della quota iniziale .
Articolo 14
1 . Una prima parte di 17 240 1 viene ripartita tra gli
Stati membri in quote che, fatto salvo l'articolo 17 ,
sono valide fino al 31 dicembre 1987 e ammontano, per
ciascuno Stato membro, ai quantitativi indicati nella
colonna 6 dell'allegato I.
2 . La seconda parte , pari a 1 960 1 costituisce la
riserva .
Articolo 15
1 . Qualora la quota iniziale di uno Stato membro fis
sata all'articolo 14, paragrafo 1 — o questa stessa quota
diminuita della frazione riversata nella corrispondente
riserva, in caso di applicazione dell' articolo 17 —
Articolo 11
Fatto salvo l'articolo 12 , le quote complementari prele
vate in applicazione dell' articolo 10 sono valide fino al
31 dicembre 1987 .
31 . 12 . 86 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 373/ 131
D. Conserve di ananassi, non in fette, in semifette
o spirali
venga utilizzata per il 90 % o più, lo Stato membro inte
ressato procede senza indugio, mediante notifica alla
Commissione, al prelievo di una seconda quota pari al
10% della quota iniziale, eventualmente arrotondata
all'unità superiore, sempreché la consistenza della
riserva lo permetta.
2 . Se , una volta esaurita la quota iniziale, la seconda
quota prelevata da uno Stato membro è utilizzata per il
90 % o più, lo Stato membro interessato procede, alle
condizioni stabilite al paragrafo 1 , al prelievo di una
terza quota pari al 5 % della quota iniziale, eventual
mente arrotondata all'unità superiore .
3 . Se , una volta esaurita la seconda quota, la terza
quota prelevata da uno Stato membro è utilizzata per il
90 % o più, lo Stato membro interessato procede, alle
stesse condizioni , al prelievo di una quarta quota
uguale alla terza . Questo procedimento si applica ripe
tutamente fino all'esaurimento della riserva .
4. In deroga ai paragrafi 1 , 2 e 3 , gli Stati membri pos
sono procedere al prelievo di quote inferiori a quelle
fissate da detti paragrafi , se vi è motivo di ritenere che
esse rischino di non essere interamente utilizzate . Essi
informano la Commissione dei motivi che li hanno
indotti ad applicare le disposizioni del presente para
grafo .
5 . Ciascuno stato membro può informandone la
Commissione, limitare il totale cumulato delle proprie
quote complementari al 60 % o ad una percentuale più
elevata della quota iniziale .
Articolo 18
1 . Dal 1° gennaio al 31 dicembre 1987 è aperto nella
Comunità un contingente tariffario comunitario di
47 320 1 per l' importazione di conserve di ananassi non
in fette, in semifette o spirali delle sottovoci ex
20.06 B II a) 5 , ex 20.06 B II b) 5 , ex 20.06 B II c) 1 dd)
ed ex 20.06 B II c) 2 bb) della tariffa doganale comune.
Nel quadro di tale contingente tariffario il dazio doga
nale è sospeso a livello del 12 %, maggiorato del pre
lievo sullo zucchero, qualora il tenore di zucchero sia
superiore al 1 7 % in peso per i prodotti della sottovoce
ex 20.06 B II a) 5 aa) e al 19 % in peso per quelli della
sottovoce ex 20.06 B II b) 5 aa).
La Spagna e il Portogallo applicano all' importazione
dei prodotti summenzionati i dazi doganali fissati con
formemente agli articoli 178 e 365 dell'atto di adesione
del 1985 .
2 . Il beneficio di questo contingente tariffario è riser
vato ai prodotti originari dei paesi e territori elencati
nell' allegato III . Le importazioni che già beneficiano
dell'esenzione dai dazi doganali a titolo di un altro
regime tariffario preferenziale concesso dalla Comunità
non sono imputabili su tale contingente .
Ai fini dell'applicazione della presente sezione, la
nozione di prodotti originari è adottata secondo la pro
cedura prevista dall' articolo 14 del regolamento (CEE)
n . 802/68 .
Articolo 16
Fatto salvo l'articolo 17 , le quote complementari prele
vate in applicazione dell'articolo 15 sono valide fino al
31 dicembre 1987 .
Articolo 19
1 . Una prima parte di 42 900 1 viene ripartita fra gli
Stati membri in quote che, fatto salvo l'articolo 22,
sono valide fino al 31 dicembre 1987 e ammontano, per
ciascuno Stato membro, ai quantitativi indicati nella
colonna 6 dell'allegato I.
2 . La seconda parte, pari a un quantitativo di 4 420 1,
costituisce la riserva.
Articolo 17
Gli Stati membri riversano nella riserva, al più tardi il
1° ottobre 1987, la frazione non utilizzata della loro
quota iniziale che, al 15 settembre 1987, supera il 20 %
del volume iniziale . Essi possono riversare una quan
tità superiore se vi è motivo di ritenere che questa
possa rimanere inutilizzata . A richiesta della Commis
sione possono ugualmente effettuare un riversamento
anticipato .
Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro
il 1° ottobre 1987 , il totale delle importazioni dei pro
dotti in oggetto effettuate fino al 15 settembre 1987 ed
imputate sui contingenti comunitari , nonché, eventual
mente, la frazione della loro quota iniziale riversata
nella riserva .
Articolo 20
1 . Se la quota iniziale di uno Stato membro, quale è
fissata all'articolo 19, paragrafo 1 — o questa stessa
quota diminuita della frazione riversata nella corri
spondente riserva, in caso di applicazione dell'arti
colo 22 — è utilizzata per il 90 % o più, lo Stato mem
bro interessato procede senza indugio, mediante notifi
cazione alla Commissione, al prelievo di una seconda
quota pari al 10% della propria quota iniziale, even
tualmente arrotondata all'unità superiore, sempreché la
consistenza della riserva lo permetta.
2 . Se, una volta esaurita la propria quota iniziale, la
seconda quota prelevata da uno Stato membro è utiliz
N. L 373/ 132 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 31 . 12 . 86
zata per il 90 % o più, questo Stato membro procede,
alle condizioni previste al paragrafo 1 , al prelievo di
una terza quota pari al 5 % della quota iniziale , even
tualmente arrotondata all'unità superiore .
3 . Se, una volta esaurita la seconda quota, la terza
quota prelevata da uno Stato membro è utilizzata per il
90 % o più, lo Stato membro interessato procede, alle
stesse condizioni , al prelievo di una quarta quota
uguale alla terza . Questo procedimento si applica ripe
tutamente fino all'esaurimento della riserva .
4. In deroga ai paragrafi 1 , 2 e 3 , gli Stati membri pos
sono procedere al prelievo di quote inferiori a quelle
fissate da detti paragrafi , se vi è motivo di ritenere che
esse rischino di non essere interamente utilizzate . Essi
informano la Commissione dei motivi che li hanno
indotti ad applicare le disposizioni del presente para
grafo .
5 . Ciascuno Stato membro può, informandone la
Commissione, limitare il totale cumulato delle proprie
quote complementari al 60 % o ad una percentuale più
elevata della quota iniziale .
32 850 1 per l' importazione di conserve di ananassi in
fette , semifette o spirali delle sottovoci ex 20.06 B II a)
5 , ex 20.06 B II b) 5 , ex 20.06 B II c) 1 dd) e ex 20.06 B
II c) 2 bb) della tariffa doganale comune. Nel quadro
di questo contingente tariffario , il dazio doganale è
sospeso al livello del 15%, maggiorato del prelievo
sullo zucchero qualora il tenore di zucchero sia supe
riore al 1 7 % in peso per i prodotti della sottovoce ex
20.06 B II a) 5 aa) e al 19 % in peso per quelli della sot
tovoce ex 20.06 B II b) 5 aa).
La Spagna e il Portogallo applicano all'importazione
dei prodotti summenzionati i dazi doganali fissati con
formemente agli articoli 178 e 365 dell'atto di adesione
del 1985 .
2 . Il benefìcio del contingente tariffario è riservato ai
prodotti originari dei paesi e territori elencati nell'alle
gato III . Tuttavia le importazioni che già beneficiano
dell' esenzione dai dazi doganali a titolo di un altro
regime tariffario preferenziale concesso dalla Comunità
non sono imputabili su tale contingente.
Ai fini dell'applicazione della presente sezione, la
nozione di prodotti originari è adottata secondo la pro
cedura prevista dall'articolo 14 del regolamento (CEE)
n . 802/68 .
Articolo 21
Fatto salvo l'articolo 22, le singole quote complemen
tari prelevate in applicazione dell'articolo 20 sono
valide fino 31 dicembre 1987 .
Articolo 24
1 . Una prima parte pari a 31 035 t è ripartita fra gli
Stati membri in quote che, fatto salvo l' articolo 27,
sono valide fino al 31 dicembre 1987 e ammontano, per
ciascuno Stato membro, ai quantitativi indicati nella
colonna 6 dell'allegato I.
2 . La seconda parte, pari a un quantitativo di 1 8 1 5 t ,
costituisce la riserva.
Articolo 22
Gli Stati membri riversano nella riserva, al più tardi il
1° settembre 1987 , la frazione non utilizzata della loro
quota iniziale che, al 15 agosto 1987 , supera il 20 % del
volume iniziale . Essi possono riversare una quantità
superiore se vi è motivo di ritenere che questa possa
rimanere inutilizzata. A richiesta della Commissione
possono ugualmente effettuare un riversamento antici
pato.
Gli Stati membri comunicano alla Commissione, al più
tardi il 1° settembre 1987, il totale delle importazioni di
prodotti in questione effettuate fino al 15 agosto 1987 e
imputate sul contingente comunitario , nonché, even
tualmente, la frazione della loro quota iniziale riversata
nella riserva .
Articolo 25
1 . Se la quota iniziale di uno Stato membro, quale è
fissata all'articolo 24, paragrafo 1 — o questa stessa
quota diminuita della frazione riversata nella corri
spondente riserva, in caso di applicazione dell'arti
colo 27 — è utilizzata per il 90 % o più, lo Stato mem
bro interessato procede senza indugio, mediante noti
fica alla Commissione, al prelievo di una seconda
quota pari al 10% della propria quota iniziale, even
tualmente arrotondata all'unità superiore, sempreché la
consistenza della riserva lo permetta.
2 . Se, una volta esaurita la propria quota iniziale, la
seconda quota prelevata da uno Stato membro è utiliz
zata per il 90 % o più, lo stato membro interessato pro
cede, alle condizioni stabilite al paragrafo 1 , al prelievo
di una terza quota pari al 5 % della quota iniziale, even
tualmente arrotondata all'unità superiore .
3 . Se, una volta esaurita la seconda quota, la terza
quota prelevata da uno Stato membro è utilizzata per il
E. Conserve di ananassi in fette, semirette o spirali
Articolo 23
1 . Dal 1° gennaio al 31 dicembre 1987 è aperto nella
Comunità un contingente tariffario comunitario di
31 . 12 . 86 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 373/ 133
90 % o più, lo Stato membro interessato procede, alle
stesse condizioni , al prelievo di una quarta quota
uguale alla terza. Questo procedimento si applica ripe
tutamente fino all'esaurimento della riserva .
4. In deroga ai paragrafi 1 , 2 e 3 , gli Stati membri pos
sono procedere al prelievo di quote inferiori a quelle
fissate da detti paragrafi, se vi è motivo di ritenere che
esse rischino di non essere interamente utilizzate . Essi
informano la Commissione dei motivi che li hanno
indotti ad applicare le disposizioni del presente para
grafo .
5 . Ciascuno Stato membro può, informandone la
Commissione, limitare il totale cumulato delle proprie
quote complementari al 60 % o ad una percentuale più
elevata della quota iniziale .
La Commissione informa gli Stati membri :
— entro il 21 novembre 1987, dello stato della riserva
dopo i versamenti effettuati in applicazione degli
articoli 7 e 12 ;
— entro il 15 ottobre 1987, dello stato delle riserve
dopo i versamenti effettuati in applicazione degli
articoli 1 7 e 27 ;
— entro il 15 settembre 1987, dello stato della riserva
dopo i versamenti effettuati in applicazione
dell' articolo 22 .
Essa vigila affinché il prelievo con cui si esaurisce una
riserva sia limitato al residuo disponibile e, a tal fine,
ne indica la consistenza allo Stato membro che effettua
quest'ultimo prelievo .
Gli Stati membri adottano tutte le disposizioni necessa
rie affinché l'apertura delle quote complementari da
essi prelevate in applicazione degli articoli 5 , 10, 15 , 20
e 25 renda possibili le imputazioni , senza discontinuità,
sulla loro parte cumulata dei contingenti tariffari
comunitari .
Articolo 26
Fatto salvo l'articolo 27, le singole quote complemen
tari prelevate in applicazione dell'articolo 25 sono
valide fino al 31 dicembre 1987 .
Articolo 29
Gli Stati membri comunicano alla Commissione, al più
tardi il 29 febbraio 1988, la situazione finale delle
imputazioni effettuate e il residuo delle quote eventual
mente rimaste inutilizzate al 31 dicembre 1987 . Nel
limite dei residui la Commissione autorizza gli Stati
membri, su loro richiesta, a procedere ad ogni regolariz
zazione eventualmente necessaria delle imputazioni
relative ad importazioni effettivamente realizzate
durante il periodo di cui all'articolo 1 , paragrafo 1 . La
Commissione ne informa gli Stati membri .
Articolo 27
Gli Stati membri riversano nella riserva, al più tardi il
1° ottobre 1987, la frazione non utilizzata della loro
quota iniziale che, al 15 settembre 1987, supera il 20%
del volume iniziale . Essi possono riversare una quan
tità superiore se vi è motivo di ritenere che questa
possa rimanere inutilizzata . A richiesta della Commis
sione possono ugualmente effettuare un riversamento
anticipato .
Gli Stati membri comunicano alla Commissione, al più
tardi il 1° ottobre 1987, il totale delle importazioni dei
prodotti in questione effettuate fino al 15 settembre
1987 e imputate sul contingente comunitario, nonché,
eventualmente, la frazione della loro quota iniziale
riversata nella riserva.
SEZIONE III
Articolo 30
1 . Gli Stati membri garantiscono agli importatori dei
prodotti in questione la facoltà di attingere liberamente
alle quote ad essi attribuite .
2 . Il grado di esaurimento effettivo delle quote degli
Stati membri è accertato in base alle importazioni dei
prodotti considerati presentati in dogana con dichiara
zioni di immissione in libera pratica ed accompagnati
da un certificato di origine conforme alle norme di cui
agli articoli 3 , 8 , 13 , 18 e 23 .
3 . Le merci possono essere ammesse al beneficio di
un contingente tariffario soltanto se il certificato di ori
gine di cui al paragrafo 2 è presentato anteriormente
alla data del ripristino della riscossione dei dazi .
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 28
La Commissione provvede alla contabilizzazione degli
importi delle quote aperte dagli Stati membri confor
memente agli articoli 4, 5 , 9 , 10, 14, 15 , 19 , 20, 24 e 25 li
informa, non appena pervenute le notificazioni , dello
stato di utilizzazione delle riserve e del contingente per
il caffè non torrefatto , non decaffeinizzato .
N. L 373/ 134 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 31 . 12 . 86
3 . Ogni Stato membro può deferire al Consiglio il
provvedimento adottato dalla Commissione entro un
periodo di dieci giorni lavorativi che segue il giorno
della sua comunicazione. La richiesta di pronuncia del
Consiglio non ha effetto sospensivo . Il Consiglio può,
a maggioranza qualificata, modificare o annullare il
provvedimento .
Articolo 34
Il disposto degli articoli 32 e 33 lascia salva l'applica
zione delle clausole di salvaguardia definite in virtù
della politica agricola comune a titolo dell'articolo 43
del trattato e di quelle definite in virtù della politica
commerciale comune a titolo dell'articolo 113 del trat
tato .
Articolo 31
Su richiesta della Commissione o almeno mensilmente
gli Stati membri informano la Commissione delle
importazioni dei prodotti in causa effettivamente
imputate sulle loro quote sia per valore espresso in
ECU, sia per quantitativi espressi in tonnellate .
Articolo 32
Se la Commissione constata che l' importazione di pro
dotti che beneficiano del regime di cui agli articoli 1 , 3 ,
8 , 13 , 18 e 23 avvengono nella Comunità in quantitativi
o a prezzi che arrechino o minaccino di arrecare grave
pregiudizio ai produttori comunitari di prodotti simili o
di prodotti direttamente concorrenti, o creino una
situazione sfavorevole negli Stati ACP, i dazi doganali
applicati nella Comunità possono essere ripristinati
parzialmente o integralmente per i prodotti in que
stione nei confronti del o dei paesi o territori che si tro
vano all'origine del pregiudizio . Queste misure possono
ugualmente essere adottate in caso di grave pregiudizio
o di minaccia di grave pregiudizio limitato ad una sola
regione della Comunità .
Articolo 33
1 . Onde garantire l' applicazione dell'articolo 32 la
Commissione può decidere mediante regolamento il
ripristino dei dazi normali per un periodo determinato .
2 . Qualora l'azione della Commissione sia stata
richiesta da uno Stato membro, la Commissione si pro
nuncia entro un massimo di dieci giorni lavorativi a
partire dal ricevimento della domanda e informa gli
Stati membri del seguito riservatole .
Articolo 35
La Commissione vigila affinché l' Istituto statistico
delle Comunità europee assicuri la pubblicazione delle
situazioni annuali di imputazione .
Articolo 36
Gli Stati membri e la Commissione collaborano stretta
mente affinché siano rispettate le disposizioni del pre
sente regolamento .
Articolo 37
Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio
1987 .
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applica
bile in ciascuno degli Stati membri .
Fatto a Bruxelles , addì 16 dicembre 1986 .
Per il Consiglio
Il Presidente
G. HOWE
31 . 12 . 86 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 373/ 135
ALLEGATO I
Elenco dei prodotti soggetti a contingenti tariffari comunitari preferenziali
Contingenti tariffari comunitari globali
N.
d'ordine
N. della
tariffa
doganale
comune
(codice Nimexe)
Designazione delle merci
Aliquota
dei dazi
doganali
Importo
contingentale
(in tonnellate)
Prima quota
attribuita
agli Stati membri
(in tonnellate)
(1 2 3 4 (5) 6
50.0010 12% + (P)ex 20.06 B II a) 5 ,
b) 5 , c) 1 dd) e c)
2 bb)
Conserve di ananassi , non in fette , in
semifette o spirali
47 320
(Riserva : 4 420)
BNL 4 000
DK 1 000
D 18 800
GR 360
E 3 300
F 2 400
IRL 240
I 1 200
P 100
UK 1 1 500
(20.06-ex 38 , ex
. 39, ex 65 , ex 67 ,
ex 91 , ex 99)
50.0020 15 % + (P)ex 20.06 B II a) 5 ,
b) 5 , c) 1 dd) e c)
2 bb)
Conserve di ananassi in fette , semifet
te o spirali
32 850
(Riserva : 1 815)
BNL 4 350
DK 880
D 13 300
GR 50
E 1 200
F 250
IRL 200
I 1 470
P 75
UK 9 260
(20.06-ex 38 , ex
39, ex 65 , ex 67 ,
ex 91 , ex 99)
50.0030 9%21.02 ex A
(21.02-11 )
19 200
(Riserva : 1 960)
Estratti o essenze di caffè e prepara
zioni a base di questi estratti o essen
ze :
— Estratti di caffè o «caffè solubile»
ottenuti per estrazione acquosa
dal caffè torrefatto, presentati in
polvere, in granuli , in pagliuzze, in
tavolette o in una forma solida si
mile
BNL 1 273
DK 35
D 2 567
GR 300
E 45
F 237
IRL 33
I 45
P 5
UK 12 700
50.0040 24.01 ex A
(24.01-02, 09)
Tabacchi greggi o non lavorati del ti
po Virginia «flue cured»
66 950
(Riserva : 1 200)
6%
con min .
di 16 ECU
e max. di
27 ECU/
100 kg
BNL 7 098
DK 1 501
D 10 110
GR 500
E 4 750
F 1 090
IRL 1 944
I 3 555
P 1 000
UK 34 202
50.0050 18 500
(Riserva : 1 292)
24.01 ex B
(24.01-61,63,71 ,
73 , 74, 76, 77 , 78)
Tabacchi greggi o non lavorati , altri ,
escluso il tabacco «sun cured» di tipo
orientale
14%
con min .
di 28 ECU
e max.
di 31 ECU/
100 kg
BNL 3 700
DK 795
D 2 055
GR 18
E 8 270
F 1 720
IRL 18
I 37
P 315
UK 280
N. L 373/ 136 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 31 . 12 . 86
ALLEGATO II
Elenco dei prodotti dei capitoli da 1 a 24 originari dei paesi e territori in via di sviluppo che beneficiano delle preferenze tariffarie
generalizzate (a) (b) (c)
N.
d'ordine
N. della
tariffa
doganale
comune
Designazione delle merci Aliquota
dei dazi
1 2 (3 ) 4
0 .01
52.0010
52.0020
2%
12%
02.01
Cavalli , asini , muli e bardotti vivi :
A. Cavalli :
II . destinati alla macellazione (d)
III . altri
Carni e frattaglie, commestibili , degli animali compresi nelle voci dal n . 01.01 al
n . 01.04 incluso, fresche, refrigerate o congelate :
A. Carni :
III . della specie suina :
b) altra
B. Frattaglie :
II . altre :
a) delle specie equina, asinina e mulesca
b) della specie bovina :
2 . altre
esenzione
5%
2%
52.0030
52.0033
52.0035
52.0040
52.0050
52.0060
52.0070
02.04
5%
esenzione
esenzione
esenzione
03.01
Altre carni e frattaglie, commestibili , fresche, refrigerate o congelate :
ex A. di piccioni domestici
ex B. di selvaggina con pelo, congelate
C. altre :
ex I. Cosce di rane
II . non nominate
Pesci freschi (vivi o morti), refrigerati o congelati :
A. d'acqua dolce :
I. Trote ed altri salmonidi :
a) Trote
B. di mare :
I. interi , decapitati o in pezzi :
e) Squali
g) Ippoglossi dell'Atlantico e ippoglossi neri
y) altri :
— Pesci d'acquario
II . Filetti :
b) congelati :
10 . di squali (Squalus spp.)
10%
4 % (**)
4 % (**)
52.0075
52.0080
52.0090
52.0100
52.0110
esenzione (**)
10% (**)
NB : Per la spiegazione delle abbreviazioni , vedi alla fine di questo elenco .
(a) I prodotti agricoli che beneficiano in regime di dazio comune dell'esenzione o di una sospensione temporanea totale del dazio della tariffa doga
nale comune figurano nell'elenco soltanto a titolo indicativo .
(b) Il beneficio delle preferenze non è concesso ai prodotti segnati con un asterisco, originari della Cina.
(c) Il beneficio delle preferenze non è concesso ai prodotti segnati con due asterischi , originari della Groenlandia .
(d) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni che le autorità competenti vorranno adottare .
31 . 12 . 86 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 373/ 137
( i ) (2 ) 3) 4)
52.0120
52.0130
03.01
(segue)
10% (**)
5 % (**)
03.02
52.0140
52.0150
52.0160
10% (**)
2 % (**)
8 % (**)
52.0170 10 % (**)
03.03
52.0180 7 % (**)
52.0190
B. II . b) ex 17 . di ippoglossi
C. Fegati , uova e lattimi
Pesci secchi , salati o in salamoia ; pesci affumicati , anche cotti prima o durante l'af
fumicatura :
A. secchi , salati o in salamoia :
I. interi , decapitati o in pezzi :
d) Ippoglossi dell'Atlantico (Hippoglossus hippoglossus)
e) Salmoni salati o in salamoia
ex f) Clupeiformi spp. in salamoia
II . Filetti :
ex d) altri :
— Clupeiformi spp . in salamoia
Crostacei e molluschi , compresi i testacei (anche separati dal loro guscio o dalla
loro conchiglia), freschi (vivi o morti), refrigerati , gelati , secchi, salati o in salamoia ;
crostacei non sgusciati , semplicemente cotti in acqua :
A. Crostacei :
I. Aragoste
II . Astici (Homarus spp.):
a) vivi
b) altri :
1 . interi
2 . non nominati
III . Granchi e gamberi di acqua dolce
IV. Gamberetti :
a) Gamberetti della famiglia Pandalidae
c) altri
V. altri :
ex b) non nominati :
— Peurullus spp
B. Molluschi , compresi i testacei :
II . Mitili
IV. altri :
a) congelati :
1 . Calamari :
aa) Loligo spp
bb) Todarodes sagittatus
2 . Seppie delle specie Sepia officinalis,Ro sia macrosoma, Sepiola
rondeleti
3 . Polpi del genere Octopus
4 % (**)
4 % (**)
4 % (**)
4 % (**)
52.0200
52.0210
52.0220
52.0230
52.0240
4 % (**)
4,5 % (**)
52.0250 4 % (**)
5,5 % (**).52.0260
52.0270
52.0280
4 % (**)
4 % (**)
52.0300
52.0310
5,5 % (**)
4 % (**)
4 . Conchiglie dei pellegrini («Coquilles Saint-Jacques») (Pecten maxi
mus)52.0320
52.0330
52.0340
52.0350
52.0360
4 % (**)
4 % (**)
4 % (**)
4 % (**)
25%
4%
2%
5 . Veneri incrocicchiate o vongole e altre specie della famiglia Veneri
dae
6 . Altri
b) non nominati
Miele naturale
Prodotti commestibili di origine animale, non nominati né compresi altrove :
— Pappa reale
— altri
04.06
04.07
52.0370
52.0375
N. L 373/ 138 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 31 . 12 . 86
( 1 ) (2) (3) (4)
05.03 Crini e cascami di crini , anche in strati , con o senza supporto di altre materie :
52.0380
05.07
B. altri
Pelli e altre parti di uccelli rivestite delle loro piume o della loro caluginé, piume e
penne e loro parti (anche rifilate), calugine, gregge o semplicemente pulite, disinfet
tate o altrimenti trattate per assicurarne la conservazione ; polveri e cascami di
piume e penne o delle loro parti :
A. Piume da letto e calugine :
esenzione
52.0390I II . altre esenzione
52.0400
05.13
B. altri .
Spugne naturali :
esenzione
52.0410
06.02
B. altre
Altre piante e radici vive, comprese le talee e le marze :
A. Talee e marze :
esenzione
52.0420 II . altre
ex D. altri :
6%
52.0430
— Yucca e cactee, non piantati in vasi , casse, ceste, recipienti o altri imbal
laggi usuali 8%
52.0440
06.03
— Alberi , arbusti e arboscelli , esclusi quelli da frutto e da bosco ; altre
piante, talee e radici vive, escluse le azalee, i rosai , le piante vivaci ed il
bianco di funghi
Fiori e boccioli di fiori , recisi , per mazzi o per ornamenti , freschi, disseccati , im
bianchiti , impregnati o altrimenti preparati :
A. freschi :
ex I. dal 1° giugno al 31 ottobre :
12%
52.0445I — Garofani 22%
52.0450 — Orchidee (famiglia Orchidaceae) e anturi
ex II . dal 1° novembre al 31 maggio :
15%
52.0460 — Orchidee (famiglia Orchidaceae) e anturi
ex B. altri :
15%
52.0470 — Fiori recisi , semplicemente disseccati 7 %
52.0480
06.04
— Fiori recisi , imbianchiti , impregnati o altrimenti preparati
Fogliame, foglie, rami ed altre parti di piante, erbe, muschi e licheni, per mazzi o
per ornamenti , freschi , disseccati , imbianchiti , tinti , impregnati o altrimenti prepa
rati , ad esclusione dei fiori e dei boccioli della voce n. 06.03 :
B. altri :
15%
52.0490 I. freschi 7%
52.0500 II . semplicemente disseccati 2%
52.0510
07.01
III . non nominati
Ortaggi e piante mangerecce, freschi o refrigerati :
G. Carote, navoni, barbabietole da insalata, salsefrica, sedani-rape, ravanelli e
altre simili radici commestibili :
14%
52.0520 III . Ravanelli (Cochlearia armoracia) 13%
31 . 12 . 86 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 373/ 139
0 (2) (3 ) 4
07.01 2%
(segue)
ex K. Asparagi dal 1 ° ottobre al 3 1 gennaio
T. altri :
ex I. Zucchine, dal 1° gennaio sino all'ultimo giorno del mese di febbraio
ex II . Melanzane, dal 1° gennaio al 31 marzo
ex III . altri :
9%
9%
52.0525
52.0530
52.0535
52.0540
52.0545
52.0550
— Abelmosco (Hibiscus esculentus L. o Abelmoschus esculentus
(L.) Moench); Moringa oleifera («Drumsticks») esenzione
9%
9%
— Zucche, dal 1° gennaio sino all'ultimo giorno del mese di feb
braio
— altri , esclusi sedano e prezzemolo , dal 1° gennaio al 31 marzo . . .
Ortaggi e piante mangerecce, anche cotti , congelati :
ex B. altri :
07.02
— Abelmosco (Hibiscus esculentus L. o Abelmoschus esculentus (L.)
Moench)52.0560 13%
07.03 Ortaggi e piante mangerecce, presentati immersi in acqua salata, solforata o addi
zionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, ma
non specialmente preparati per il consumo immediato :
ex E. altri ortaggi e piante mangerecce :
— Abelmosco (Hibiscus esculentus L. o Abelmoschus esculentus (L.)
Moench)52.0570
52.0575
esenzione
6%
07.04
— Germogli di bambù
Ortaggi e piante mangerecce disseccati , disidratati o evaporati , anche tagliati in
pezzi o in fette oppure macinati o polverizzati ma non altrimenti preparati :
ex B. altri :
— Funghi , esclusi i funghi di coltivazione
— Ramolaccio (Cochlearia armoracia)
8%
esenzione
52.0580
52.0590
52.0600
52.0610
— Abelmosco (Hibiscus esculentus L. o Abelmoschus esculentus (L.)
Moench) 11 %
12%
07.05
esenzione
esenzione
2%
52.0620
52.0630
52.0640
52.0650
52.0660
— Pimenti dolci , rossi o verdi, di umidità inferiore o uguale a 9,5 %
Legumi da granella, secchi, sgranati , anche decorticati o spezzati :
B. altri :
I. Piselli , ceci fagioli :
— Fagioli delle specie «Phaseolus»
— Ceci della specie «cicer arietinum»
— altri
III . non nominati :
— Piselli di Angola o ambrevado delle specie «Cajanus cajan»
— altri
Radici di manioca, d'arrow-root e di salep, topinambur, patate dolci e altre simili
radici e tuberi ad alto tenore di amido o di inulina anche secchi o tagliati in pezzi ;
midollo della palma a sago :
B. altri
Datteri , banane, ananassi, manghi , mangoste, avocadi, guaiave, noci di cocco, noci
del Brasile, noci di acagiù (o di anacardio), freschi o secchi , in guscio o senza gu
scio :
esenzione
3%
07.06
52.0670 esenzione
08.0
N. L 373/ 140 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 31 . 12 . 86
( i ) (2) 3 (4)
08.01
(segue)
8%
ex A. Datteri per la trasformazione industriale, non destinati alla fabbricazione di
alcole, e datteri destinati ad essere condizionati per la vendita al dettaglio, in
imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 1 1 kg (d)
ex B. Banane :
— secche
D. Avocadi
E. Noci di cocco . . . .
H. altri :
52.0680
52.0690
52.0700
52.0710
52.0720
52.0730
esenzione
6%
esenzione
esenzione
4%
Mangoste e guaiave
Manghi
08.02 Agrumi , freschi o secchi :
B. Mandarini , compresi i tangerini e i mandarini satsuma (o sazuma); clemen
tine, wilkings e altri simili ibridi di agrumi :
ex I. Clementine, dal 15 maggio al 15 settembre
ex II . altri , dal 15 maggio al 15 settembre
ex E. altri :
— Lime e limette (Citrus aurantifolia var. Lumio e var. Limetta)
52.0733
52.0735
52.0740
16%
16%
9,6 %
08.05 Frutta a guscio (escluse quelle della voce 08.01 ), fresche o secche, anche sgusciate o
decorticate :
52.0750
52.0760
52.0770
52.0780
D. Pistacchi
E. Noci di pecàn
F. Noci di aree (o di betel) e noci di cola
ex G. altre, escluse le nocciole
esenzione
esenzione
esenzione
esenzione
08.07
52.0790
7%
08.08
Frutta a nocciolo, fresche :
E. altre
Bacche fresche :
C. Mirtilli neri (frutta del Vaccinium myrtillus)
E. Papaie
F. altre :
I. Frutti del Vaccinium macrocarpum e del Vaccinium corymbosum
II . non nominati
esenzione
esenzione
52.0800
52.0810
52.0820
52.0825
3 %
5%
ex 08.09 Altre frutta fresche :
— Rosa canina
— Cocomeri , dal 1° novembre al 30 aprile
— altre, esclusi i meloni e i cocomeri
esenzione
6,5 %
6%
52.0830
52.0840
52.0850
52.0860
52.0870
08.10 Frutta, anche cotte, congelate, senza aggiunta di zuccheri :
ex B. — Mirtilli neri (frutta del Vaccinium myrtillus) e more
— Mòre
7%
8%
(d) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni che le autorità competenti vorranno stabilire .
31 . 12 . 86 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 373/ 141
( i ) (2) 3) 4
2%08.10
(segue)
52.0880
52.0890
52.0900
52.0910
10%
6%
esenzione
08.11
esenzione
2%
52.0920
52.0930
52.0940
52.0950
08.12
4%
esenzione
5,5 %
4%
esenzione
esenzione
esenzione
esenzione
52.0960
52.0965
52.0970
52.0980
52.0990
52.1000
C. Mirtilli delle specie Vaccinium myrtilloides e Vaccinium angustifolium
ex D. altre :
— Cotogne !
— Frutta delle voci e sottovoci 08.01 , 08.02 D, 08.08 B,
E e F e 08.09, esclusi gli ananassi, i meloni ed i cocomeri
— Rosa canina
Frutta temporaneamente conservate (ad esempio mediante anidride solforosa o im
merse nell'acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne
temporaneamente la conservazione), ma non atte per il consumo nello stato in cui
sono presentate :
C. Papaie
D. Mirtilli neri (frutta del vaccinium myrtillus)
E. altre :
— Cotogne
— Frutta delle voci e sottovoci 08.01 , 08.02 D, 08.08 B e F e 08.09, esclusi
gli ananassi , i meloni ed i cocomeri
Frutta secche (diverse da quelle delle voci dal n . 08.01 al n . 08.05 incluso):
A. Albicocche
ex D. Pere
E. Papaie
ex G. altre :
— Tamarindi (baccelli e polpa)
— Rosa canina
Scorze di agrumi e di meloni, fresche, congelate, presentate immerse nell'acqua sa
lata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente
la conservazione, oppure secche
Caffè, anche torrefatto o decaffeinizzato ; bucce e pellicole di caffè ; succedanei del
caffè contenenti caffè in qualsiasi proporzione :
A. Caffè :
I. non torrefatto :
a) non decaffeinato
b) decaffeinizzato
II . torrefatto :
a) non decaffeinizzato
b) decaffeinizzato
B. Bucce e pellicole
C. Succedanei contenenti caffè
Tè :
A. presentato in recipienti o involucri immediati di contenuto netto di 3 kg o
meno
Pepe (del genere «Piper»); pimenti (del genere «Capsicum» e del genere « Pi
menta») :
A. non tritati né macinati :
I. Pepe :
b) altro
08.13
09.01
52.1005
52.1010
52.1020
52.1030
52.1040
52.1050
4,5 %
8,5 %
11,5%
12,5 %
7%
13%
09.02
52.1060 esenzione
09.04
52.1070 3%
N. L 373/ 142 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 31 . 12 . 86
( 1 ) (2) (3 ) (4)
52.1080
09.04
(segue)
II . Pimenti :
c) altri
B. tritati o macinati :
5%
52.1090 I. Pimenti del genere «Capsicum» 5%
52.1100
09.06
II . altri
Cannella e fiori di cinnamomo :
4%
52.1110 A. macinati esenzione
52.1120 B. altri esenzione
52.1130 09.07
09.08
Garofani (antofilli , chiodi e steli)
Noci moscate, macis, amomi e cardamomi :
A. non tritati né macinati :
II . altri :
10%
52.1140 a) Noci moscate
B. tritati o macinati :
esenzione
52.1150 I. Noci moscate esenzione
52.1160
09.09
II . Macis
Semi d'anice, di badiana, di finocchio , di coriandolo, di cumino, di carvi e bacche
di ginepro :
A. non tritati né macinati :
esenzione
52.1170 I. di anice esenzione
52.1180 II . di badiana
III . di finocchio, di coriandolo, di cumino, di carvi e di bacche di ginepro :
b) altri :
7%
52.1190 2. non nominati
B. tritati o macinati :
esenzione
52.1200 I. di badiana 7%
52.1210
09.10
III . altri
Timo, alloro , zafferano ; altre spezie :
A. Timo :
I. non tritato né macinato :
esenzione
52.1220 b) altro 11 %
52.1230 II . tritato o macinato 13%
52.1240 B. Foglie di alloro
F. altre spezie, compresi i miscugli previsti alla nota 1 b) di questo capitolo :
12%
52.1250 I. non tritati né macinati
II . tritati o macinati :
esenzione
52.1260
11.04
b) altri
Farine di legumi da granella, secchi , della voce 07.05 o delle frutta comprese al ca
pitolo 8 ; farine e semole di sago e tuberi compresi nella voce 07.06 :
3%
52.1270 A. Farine dei legumi da granella secchi della voce 07.05 2%
31 . 12 . 86 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 373/ 143
( 1 ) (2) (3) (4)
52.1280
11.04
(segue)
B. Farine delle frutta del capitolo 8 :
I. di banane
II . altre :
esenzione
52.1290I — Castagne e marroni 7,5 %
52.1300
12.07
— non nominati
Piante, parti di piante, semi e frutti , delle specie utilizzate principalmente in profu
meria, in medicina o nella preparazione di insetticidi , antiparassitari e simili , freschi
o secchi , anche tagliati , frantumati o polverizzati :
2%
52.1320 B. Radici di liquirizia esenzione
52.1330
12.08
C. Fave tonka
Radici di cicoria, fresche o disseccate, anche tagliate, non torrefatte ; carrube fresche
o secche, anche frantumate o polverizzate ; noccioli di frutti e prodotti vegetali im
piegati principalmente nell'alimentazione umana, non nominati né compresi al
trove :
C. Semi di carrube :
esenzione
52.1360 I. non scortecciati , né frantumati , né macinati esenzione
52.1370 II . altri 6%
52.1380
13.02
D. Noccioli di albicocche, di pesche o di prugne e mandorle di questi noccioli ....
Gomma lacca, anche imbianchita ; gomme, gommoresine, resine e balsami naturali :
esenzione
52.1390
13.03
A. Resine di conifere
Succhi e estratti vegetali ; sostanze pectiche, pectinati e pectati ; agar-agar e altre
mucillagini e ispessenti derivati da vegetali :
A. Succhi ed estratti vegetali :
esenzione
52.1400 III . di quassia amara esenzione
52.1410 IV. di liquirizia esenzione (*)
52.1420 V. di piretro e di radici delle piante da rotenone esenzione
52.1430
VII . Miscugli di estratti vegetali , per la fabbricazione di bevande o di prepara
zioni alimentari
Vili , altri :
esenzione
52.1440 a) medicinali
B. Sostanze pectiche, pectinati e pectati :
esenzione
52.1450 ex I. allo stato secco, escluse le sostanze pectiche di mele, pere e cotogne .... 12%
52.1460 ex II . altre, escluse le sostanze pectiche di mele, pere e cotogne
C. Agar-agar e altre mucillagini e ispessenti derivati da vegetali :
7%
52.1470 I. Agar-agar esenzione
52.1480
14.01
II . Mucillagini e ispessenti di carrube o di semi di carrube
Materie vegetali usate principalmente in lavori da panieraio o da stuoiaio (vimini ,
canne, bambù, canne d' India, giunchi, rafia, paglia di cereali pulita, imbianchita o
tinta, cortecce di tiglio e simili):
A. Vimini :
esenzione
52.1490 II . altri esenzione
52.1500I B. Paglia di cereali pulita, imbianchita o tinta esenzione
N. L 373/ 144 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 31 . 12 . 86
(1 (2) (3 4
15.03
52.1510
52.1520
52.1530
esenzione
esenzione
4%
15.04
Stearina solare ; oleostearina ; olio di strutto o oleomargarina non emulsionata, non
mescolati né altrimenti preparati :
A. Stearina solare e oleostearina :
II . altre
B. Olio di sevo , destinato a usi industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti
per l'alimentazione umana (d)
C. altri
Grassi e oli di pesci e di mammiferi marini , anche raffinati :
A. Oli di fegato di pesci :
I. aventi tenore di vitamina A uguale o inferiore a 2 500 unità internazionali
per grammo
Grassi di lana e sostanze grasse derivate, compresa la lanolina :
A. Grasso di lana greggio
B. altri
Altri grassi e oli animali (olio di piedi di bue, grassi di ossa, grassi di cascame, ecc.)
Oli vegetali fissi, fluidi o concreti , greggi , depurati o raffinati :
B. Oli di legno della Cina, di abrasin, di tung, di oleocoeca, di oiticica ; cera di
mirica e cera del Giappone
C. Olio di ricino :
II . altro
D. altri oli :
I. destinati a usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti
per l'alimentazione umana (d):
a) greggi :
1 . Olio di palma
15.05
15.06
15.07
52.1540
52.1550
52.1560
52.1570
52.1580
52.1590
esenzione
esenzione
esenzione
esenzione
esenzione
6%
2,5 %
2,5 %
52.1600
52.1610
52.1620 6,5 %
52.1630
52.1640
4%
12%
ex 3 . altri , esclusi l'olio di lino, l'olio di arachide, l'olio di girasole e
l'olio di colza
b) altri :
ex 2 . non nominati :
— Olio di palmisti e di cocco
II . altri :
a) Olio di palma :
1 . greggio
2 . altro
b) non nominati :
1 . concreti , in imballaggi immediati di contenuto netto di 1 kg o
meno
2 . concreti , altrimenti presentati ; fluidi :
ex aa) greggi :
— Olio di palmisti e di cocco
ex bb) altri :
— Olio di palmisti e di cocco
52.1650 18%
52.1660 7%
52. 670 13 %
(d) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni che le autorità competenti vorranno stabilire .
31 . 12.86 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 373/ 145
( l ) (2 ) (3 4)
15.10
52.1680
52.1690
52.1700
52.1710
Acidi grassi industriali , oli acidi di raffinazione,alcoli grassi industriali :
A. Acido stearico
B. Acido oleico
C. altri acidi grassi industriali ; oli acidi di raffinazione
D. Alcoli grassi industriali
esenzione
3%
esenzione
5%
esenzione
esenzione
15.11
52.1720
52.1730
Glicerina, comprese le acque e le liscivie glicerinose :
A. Glicerina greggia, comprese le acque e le liscivie glicerinose
B. altra, compresa la glicerina sintetica
15.12 Oli e grassi animali o vegetali parzialmente o totalmente idrogenati e oli e grassi
animali o vegetali solidificati o induriti mediante qualsiasi altro processo, anche
raffinati,ma non preparati :
A. presentati in imballaggi immediati di contenuto netto di 1 kg o meno
B. altrimenti presentati
52.1740
52.1750
16%
11 %
15.15 Bianco di balena e di altri cetacei (spermaceti), greggio, pressato o raffinato,anche
colorato artificialmente ; cere d'api e di altri insetti , anche colorate artificialmente :
A. Bianco di balena e di altri cetacei (spermaceti), greggio, pressato o raffinato,an
che colorato artificialmente
esenzione
esenzione
15.16
52.1760
52.1770
52.1780
52.1790
esenzione
15.17
B. Cere d'api e di altri insetti , anche colorate artificialmente :
II . altre
Cere vegetali , anche colorate artificialmente :
B. altre
Degras ; residui provenienti dalla lavorazione delle sostanze grasse o delle cere ani
mali o vegetali :
A. Degras
B. Residui provenienti dalla lavorazione delle sostanze grasse o delle cere animali
o vegetali :
II . altri :
a) Morchie o fecce di olio, paste di saponificazione (soap-stocks)
b) non nominati
esenzione
52.1800
52.1810
esenzione
esenzione
16.02 Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie :
A. di fegato :
I. di oca o di anatra52.1820 14%
B. altre :
52.1830
52.1840
8%
14%
II . di selvaggina o di coniglio :
— di selvaggina
— di coniglio
III . non nominate :
b) altre :
1 . contenenti carne o frattaglie della specie bovina :
ex bb) altre :
— Preparazioni e conserve di lingue di animali della specie
bovina52.1850 17%
2 . non nominate :
aa) di ovini o di caprini :
— di ovini52.1860 18%
N. L 373/ 146 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 31 . 12 . 86
( 1 ) (2) (3 ) (4
52.1870
52.1880
16.02
(segue)
16%
16%
16.03
52.1890
52.1900
esenzione
5%
16.04
52.1910
52.1920
52.1930
52.1940
52.1945
12 % (**)
14 % (**)
4 % (**)
18 % (**)
19 % (**)
16.05
10% (**)
9 % (**)
6 % (**)
6 % (**)
B. III . b) 2 . aa) — di caprini
bb) altre
Estratti e sughi di carne, estratti di pesce, in recipienti o involucri immediati di con
tenuto netto :
B. di più di 1 kg ma meno di 20 kg
C. di 1 kg o meno
Preparazioni e conserve di pesci , compreso il caviale e i suoi succedanei :
A. Caviale e succedanei del caviale :
I. Caviale (uova di storione)
II . altri ^
B. Salmonidi
ex F. Boniti , sgombri e acciughe :
— Boniti
— Sgombri
G. altre :
I. Filetti crudi , coperti semplicemente di pasta o di pane grattugiato (impa
nati ), congelati
II . non nominati
Crostacei e molluschi (compresi i testacei), preparati o conservati :
A. Granchi
ex B. altri , con l'esclusione dei gamberetti grigi del genere «Crangon spp.» e delle
lumache di terra
Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao :
A. Estratti di liquirizia contenenti saccarosio in misura superiore al 10% in peso,
senza aggiunta di altre materie
B. Gomme da masticare del genere «chewing-gum»
C. Preparazione detta «cioccolato bianco»
D. altri
Cacao in massa o in pani (pasta di cacao) anche sgrassato
Burro di cacao, compreso il grasso e l'olio di cacao
Cacao in polvere, non zuccherato
Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao :
A. Cacao in polvere, semplicemente zuccherato con aggiunta di saccarosio
C. Cioccolata e prodotti di cioccolata, anche ripieni ; prodotti a base di zuccheri e
loro succedanei fabbricati a partire da prodotti di sostituzione dello zucchero,
contenenti cacao
17.04
9%
2 % -I- em
con riscoss .
mass , del
23%
52.1950
52.1960
52.1970
52.1980
52.1990
52.2000
52.2010
52.2020
52.2030
52.2035
52.2040
52.2050
52.2060
4 % 4- em
con riscoss.
mass , del
27 % + daz
6 % + em
con riscoss .
mass , del
27 % + daz
11 %
8%
9%
18.03
18.04
18.05
18.06
3 % + em
9 % + em
con riscoss .
mass, del
27 % -I- daz
31 . 12 . 86 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 373/ 147
(1 (2) (3 4
19.02 Estratti di malto ; preparazioni per l'alimentazione dei fanciulli , per usi dietetici o di
cucina, a base di farine, di semolini , amidi , fecole o estratti di malto, anche addizio
nate di cacao in misura inferiore al 50 % in peso :
B. altri :
I. contenenti estratti di malto e aventi tenore, in peso, di zuccheri riduttori
(calcolati in maltosio) uguale o superiore al 30 % esenzione
+ em
II . non nominate :
Preparazioni a base di farina di leguminose presentate in forma di di
schi di pasta essiccata al sole, denominata «papad»
altre
52.2070
52.2080
52.2090
52.2100
52.2110
esenzione
esenzione
+ em
2 % + emTapioca, esclusa quella di fecola di patate
Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura : «puffed-rice, corn-fla
kes» e simili
ex 19.04
19.05
19.07
esenzione
+ em
Pane, biscotti di mare e altri prodotti della panetteria ordinaria, senza aggiunta di
zuccheri , miele, uova, materie grasse, formaggio o frutta ; ostie , capsule per medica
menti , ostie per sigilli , fogli di paste seccate di farina, di amido o di fecola e pro
dotti simili :
A. Pane croccante detto «Knàckebrot»
B. Pane azimo (Mazoth)
esenzione
+ em
con riscoss .
mass , del
24 % + daf
esenzione
+ em
con riscoss .
mass , del
20 % + daf
C. Ostie, capsule per medicamenti , ostie per sigilli , fogli di paste seccate di farina,
di amido o di fecola e prodotti simili esenzione
+ em
4 % -(- emD. altri
19.08 Prodotti della panetteria fine, della pasticceria e della biscotteria, anche addizionati
di cacao in qualsiasi proporzione :
A. Preparazioni dette «pan pepato» (pain d'épices) esenzione
+ em
20.0
52.2120
52.2130
52.2140
52.2150
52.2160
52.2170
52.2180
52.2190
52.2200
52.2210
52.2220
52.2225
52.2230
52.2240
20.02
Ortaggi , piante mangerecce e frutta, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido
acetico, con o senza sale, spezie, mostarda o zuccheri :
ex C. altri , esclusi «mixed pickles », pimenti o peperoni dolci
Ortaggi e piante mangerecce, preparati o conservati senza aceto o acido acetico :
B. Tartufi
D. Asparagi
E. Crauti
ex F. Capperi
ex H. altri , compresi i miscugli :
14%
14%
20%
15%
12%
— Monnga oleifera («Drumsticks») esenzione
11 %
20.03
— Germogli di bambù
Frutta congelate, con aggiunta di zuccheri :
ex A. aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore al 13 % :
— Frutta delle voci e sottovoci 08.01 , 08.02 D, 08.08 B, E ed F e 08.09,
esclusi ananassi , meloni e cocomeri 6 % + (P)
ex B. altre :
Frutta delle voci e sottovoci 08.01 , 08.02 D, 08.08 B , E ed F e 08.09,
esclusi ananassi , meloni e cocomeri 6%
N. L 373/ 148 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 31 . 12 . 86
i (2 ) (3 ) 4
20.04 Frutta , scorze di frutta, piante e parti di piante, cotte negli zuccheri o candite (sgoc
ciolate, diacciate, cristallizzate):
B. altre :
ex I. aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore al 13 % :
— Frutta delle voci e sottovoci 08.01 , 08.02 D, 08.08 B, E ed F e 08.09,
esclusi ananassi , meloni e cocomeri
ex II . non nominate :
— Frutta delle voci e sottovoci 08.01 , 08.02 D, 08.08 B, E ed F e 08.09 ,
esclusi ananassi , meloni e cocomeri
52.2250
52.2260
20.05
6 % + (P)
6%
18% + (P)
18 % + (P)
19%
52.2270
52.2280
52.2290
Puree e paste di frutta , gelatine, marmellate , ottenute mediante cottura, anche con
aggiunta di zuccheri :
B. Marmellate di agrumi :
ex I. aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore al 30 %, escluse le marmel
late di arance
ex II . aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore al 13 %, e inferiore o uguale
al 30 %, escluse le marmellate di arance
ex III . altre, escluse le marmellate di arance
C. altre :
I. aventi tenore, in peso , di zuccheri superiore al 30 % :
ex b) altre :
— Frutta delle voci e sottovoci 08.01 , 08.08 B, E ed F e 08.09,
esclusi ananassi , meloni e cocomeri
ex II . aventi tenore , in peso, di zuccheri superiore al 13 % ed inferiore o uguale
al 30% :
— Frutta delle voci e sottovoci 08.01 , 08.08 B, E ed F e 08.09, esclusi
ananassi , meloni e cocomeri
ex III . non nominate :
— Frutta delle voci e sottovoci 08.01 , 08.08 B , E ed F e 08.09, esclusi
ananassi , meloni e cocomeri
52.2300 8 % + (P)
52.2310 8 % + (P)
52.2320 8%
20.06
52.2330
52.2340
12 % (*)
6%
14 % (*)
6%
52.2350
52.2360
Frutta altrimenti preparate o conservate, anche con aggiunta di zuccheri o di alcole :
A. Frutta a guscio, comprese le arachidi , tostate, in imballaggi immediati di conte
nuto netto :
I. di più di 1 kg :
— Mandorle, noci comuni e nocciole
— altre
II . di 1 kg o meno :
— Mandorle, noci comuni e nocciole
— altre
B. altre :
I. con aggiunta di alcole :
a) Zenzero
b) Ananassi , in imballaggi immediati di contenuto netto :
1 . di più di 1 kg :
aa) aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore al 17 %
bb) altri
52.2370 0%
52.2380
52.2390
10%+ (P)
10%
31 . 12 . 86 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 373/ 149
i (2) 3 (4
20.06
(segue)52.2400
52.2410
52.2420
52.2430
10% + (P)
10%
25 % + (P)
25%
B. I. b) 2 . di 1 kg o meno :
aa) aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore al 19 %
bb) altri
c) Uve :
1 . aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore al 13 %
2 . altre
d) Pesche, pere e albicocche, in imballaggi immediati di contenuto netto :
1 . di più di 1 kg :
aa) aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore al 13 %
bb) altre
2 . di 1 kg o meno :
aa) aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore al 15 %
bb) altre
e) altre frutta :
52.2440
52.2450
52.2460
52.2470
25 % + (P)
25%
25 % + (P)
25%
ex 1 . aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore al 9 %, escluse le ci
liegie52.2480
52.2490
52.2500
52.2510
25 % + (P)
25%
25 % + (P)
25%
ex 2 . altre, escluse le ciliegie
0 Miscugli di frutta :
1 . aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore al 9 %
2 . altri
II . senza aggiunta di alcole :
a) con aggiunta di zuccheri in imballaggi immediati di contenuto netto di
più di 1 kg :
2 . Segmenti di pompelmi e di pomeli 9% + (P)
52.2520
52.2530
52.2540
3 . Mandarini , compresi i tangerini e i mandarini satsuma (o sa
zuma); clementine, wilkings, e altri simili ibridi di agrumi 19 % + (P) (*)
18 % + (P) (*)4. Uve
ex 8 . altre frutta :
52.2550
52.2560
Frutta delle voci e sottovoci 08.01 , 08.08 B, E ed F e 08.09,
esclusi ananassi , meloni e cocomeri
Tamarindi (baccelli , polpe)
6 % + (P)
7% + (P)
9 . Miscugli di frutta :
ex aa) Miscugli nei quali nessuno dei tipi di frutta componenti
supera, in peso, il 50 % del totale di tutti i tipi :
— Miscugli composti di due o più delle frutta delle voci
e sottovoci 08.01 , 08.08 B, E e F e 08.09, esclusi me
loni e cocomeri52.2570 9% + (P)
9% + (P)
52.2580
52.2590
52.2600
b) con aggiunta di zuccheri , in imballaggi immediati di contenuto netto di
1 kg o meno :
2 . Segmenti di pompelmi e di pomeli
3 . Mandarini , compresi i tangerini e i mandarini satsuma (o sa
zuma); clementine, wilkings , e altri simili ibridi di agrumi
4. Uve
ex 8 . altre frutta :
— Frutta delle voci e sottovoci 08.01 , 08.08 B, E e F e 08.09,
esclusi ananassi , meloni e cocomeri
18 % + (P)(*)
19 % + (P) (*)
52.2610
7% + (P)
N. L 373/ 150 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 31 . 12 . 86
( i ) (2 ) (3 ) 4
20.06
(segue)
52.2620 7 % + (P)
52.2630 6%
B. II . b) 9 . Miscugli di frutta :
ex aa) Miscugli nei quali nessuno dei tipi di frutta componenti
supera, in peso, il 50 % del totale di tutti i tipi :
— Miscugli composti di due o più delle frutta delle voci
e sottovoci 08.01 , 08.08 B, E e F e 08.09, esclusi me
loni e cocomeri
c) senza aggiunta di zuccheri , in imballaggi immediati di contenuto netto :
1 . di 4,5 kg o più :
ex dd) altre frutta :
— Frutta delle voci e sottovoci 08.01 , 08.08 B, E ed F e
08.09, esclusi ananassi , meloni e cocomeri
ex ee) Miscugli di frutta :
— Miscugli composti di due o più delle frutta delle voci e
sottovoci 08.01 , 08.08 B, E e F e 08.09, esclusi meloni e
cocomeri , nei quali nessuna delle frutta componenti su
pera, in peso, il 50 % del totale delle frutta
2 . di meno di 4,5 kg :
ex bb) altre frutta e miscugli di frutta :
— Frutta delle voci e sottovoci 08.01 , 08.08 B, E ed F e
08.09, esclusi ananassi, meloni e cocomeri
— Miscugli composti di due o più delle frutta delle voci e
sottovoci 08.01 , 08.08 B, E e F e 08.09, esclusi meloni e
cocomeri , nei quali nessuna delle frutta componenti su
pera, in peso, il 50 % del totale delle frutta
52.2640 9%
52.2650 6%
52.2660 0%
20.07
esenzione52.2670
52.2680
52.2690
28%
8%
Succhi di frutta (compresi i mosti d'uva) o di ortaggi , non fermentati, senza ag
giunta di alcole, anche addizionati di zuccheri :
A. di massa volumica superiore a 1,33 g/cm3 a 20 °C :
III . altri :
ex a) di valore superiore a 30 ECU per 100 kg peso netto :
— Frutta della sottovoce 08.01 A
— Frutta della sottovoce 08.02 D
— Frutta delle voci e sottovoci 08.01 , 08.08 B, E ed F, 08.09, esclusi
datteri , ananassi , meloni e cocomeri
ex b) non nominati :
— Frutta delle voci e sottovoci 08.01 , 08.08 B, E ed F, 08.09 , esclusi
ananassi , meloni e cocomeri
— Frutta della sottovoce 08.02 D
B. di massa volumica uguale o inferiore a 1,33 g/cm3 a 20 °C :
II . altri :
a) di valore superiore a 30 ECU per 100 kg peso netto :
2 . di pompelmi e di pomeli
3 . di limoni o di altri agrumi :
ex aa) con zuccheri addizionati :
— esclusi i succhi di limoni
52.2700
52.2710
8 %-f (P)
28 % + (P)
52.2740 8%
52.2750 13 % (*)
31 . 12 . 86 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 373/ 151
( l ) (2) (3 ) (4)
20.07
(segue)
52.2760
13 % (*)
17 % + (P) (*)
17 % (*)
52.2770
52.2780
52.2790
52.2800
8%
17%
8%
18%
52.2810
52.2820
B. II . a) 3 . ex bb) altri :
— esclusi i succhi di limoni
4. di ananassi :
aa) con zuccheri addizionati
bb) altri
6 . di altre frutta e ortaggi :
ex aa) con zuccheri addizionati :
— di frutta delle voci e sottovoci 08.01 , 08.08 B, E ed F,
08.09, esclusi ananassi , meloni e cocomeri
di altre frutta, escluso il succo di albicocche e di pesche
ex bb) altri :
— di frutta delle voci e sottovoci 08.01 , 08.08 B, E ed F,
08.09, esclusi ananassi , meloni e cocomeri
— di altre frutta, escluso il succo di albicocche e di pesche
7 . Miscugli :
ex bb) altri , esclusi i miscugli contenenti , isolatamente o insieme,
più del 25 % di succo d'uva, di agrumi , di ananassi , di mele,
di pere, di pomodori, di albicocche o di pesche :
1 1 . con zuccheri addizionati
22. non nominati ;
b) di valore uguale o inferiore a 30 ECU per 100 kg peso netto :
2 . di pompelmi e di pomeli :
aa) aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore al 30 %
bb) altri
4 . di altri agrumi :
aa) aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore al 30 %
bb) aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati uguale o inferiore
al 30%
cc) senza zuccheri addizionati
52.2830
52.2840
52.2850
52.2860
17 % (*)
1 8 % (*)
8 % + (P)
8%
14 % + (P) (*)
14 % (*)
15 % (*)
52.2870
52.2880
52.2890
52.2900
52.2910
52.2920
17 % + (P) (*)
17 % (*)
17 % (*)
5 . di ananassi :
aa) aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %
bb) aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati uguale o inferiore
a 30 %
cc) senza zuccheri addizionati
7 . di altre frutta e ortaggi :
ex aa) aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore
al 30% :
— di frutta delle voci e sottovoci 08.01 , 08.08 B, E ed F,
08.09, esclusi ananassi, meloni' e cocomeri
— di altre frutta, escluso il succo di albicocche e di
pesche
ex bb) aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati uguale o infe
riore al 30 % :
— di frutta delle voci e sottovoci 08.01 , 08.08 B, E ed F,
08.09, esclusi ananassi , meloni e cocomeri
— di altre frutta, escluso il succo di albicocche e di pesche
52.2930
52.2940
8 % + (P)
17 % + (P)
52.2950
52.2960
8%
17%
N. L 373/ 152 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 31 . 12 . 86
( 1 ) (2) (3 ) (4)
52.2970
20.07
(segue)
B. II . b) 7 . ex cc) senza zuccheri addizionati :
— di frutta delle voci e sottovoci 08.01 , 08.08 B, E ed F,
08.09, esclusi ananassi , meloni e cocomeri 8%
52.2980 —
8 . Miscugli :
ex bb) altri , esclusi i miscugli contenenti , isolatamente o insieme,
più del 25 % di succo d'uva, di agrumi, di ananassi, di mele,
di pere , di pomodori , di albicocche e di pesche :
18%
52.2990
1 1 . aventi tenore, in peso , di zuccheri addizionati superiore
al 30% 17 % + (P) (*)
52.3000
22 . aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati uguale o
inferiore al 30 % 17 % (*)
52.3010
21.02
33 . senza zuccheri addizionati
Estratti o essenze di caffè, di tè o di mate ; preparazioni a base di questi estratti o
essenze ; cicoria torrefatta e altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti :
18 % (*)
52.3020 ex A. Essenze di caffè : . 9%
52.3030
B. Estratti o essenze di tè o di mate ; preparazioni a base di questi estratti o
essenze
C. Cicoria torrefatta e altri succedanei torrefatti del caffè :
esenzione
52.3040 II . altri
D. Estratti di cicoria torrefatta e altri succedanei torrefatti del caffè :
2 % + em
52.3050
21.03
II . altri
Farina di senapa e senapa preparata :
A. Farina di senapa, in imballaggi immediati di contenuto netto :
2 % + em
52.3060 I. di 1 kg o meno esenzione
52.3070I II . di più di 1 kg esenzione
52.3080 •
21.04
B. Senapa preparata
Salse ; condimenti composti :
7%
52.3090 B. Salse a base di purè di pomodoro
ex C. altri :
6%
52.3100 — prodotti a base di ketchup di pomodoro 7%
52.3110
21.05
— altri , escluse le salse a base di olio vegetale
Preparazioni per zuppe, minestre o brodi ; zuppe, minestre o brodi, preparati ; prepa
razioni alimentari composte omogeneizzate :
5%
52.3120 || A. Preparazioni per zuppe , minestre o brodi ; zuppe, minestre o brodi preparati . . . 11 %
52.3130
21.06
B. Preparazioni alimentari composte omogeneizzate
Lieviti naturali , vivi o morti ; lieviti artificiali preparati :
A. Lieviti naturali vivi :
17%
52.3140 I. Lieviti madre selezionati (lieviti di coltura)
II . Lieviti di panificazione :
8%
52.3150 a) secchi 4 % + em
52.3160 b) altri 4 % + em
52.3170| III . altri 10%
31 . 12 . 86 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 373/ 153
i ) 2 (3 ) (4)
21.06
(segue)
6%
esenzione
52.3180
52.3190
52.3200
3%
21.07
52.3210
52.3220
52.3230
3 % + em
3 %+ em
2 % + em
B. Lieviti naturali morti :
I. in tavolette, cubi o presentazioni simili , o anche in imballaggi immediati di
contenuto netto di 1 kg o meno
II . altri
C. Lieviti artificiali preparati
Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove :
A. Cereali in semi o in spighe, precotti o altrimenti preparati
I. Granturco
II . Riso
III . altri ;
G. altre :
I. non contenenti o contenenti , in peso, meno di 1,5 % di materie grasse pro
venienti dal latte :
a) non contenenti o contenenti , in peso, meno di 5 % di saccarosio (com
preso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):
ex I. non contenenti o contenenti , in peso, meno di 5 % di amido o di
fecola :
— Cuori di palma
— Plasma essiccato ottenuto dal sangue fresco di bovini, addi
zionato di citrato di sodio, di un tenore in proteine totali di
almeno 73,3 % e al massimo 90 % calcolato sulla sostanza
secca
Acqua, acque minerali , acque gassose, ghiaccio e neve :
A. Acque minerali naturali o artificiali ; acque gassose
Limonate, acque gassose aromatizzate (comprese le acque minerali aromatizzate) e
altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 20.07 :
A. non contenenti latte o materie grasse provenienti dal latte
Birra
Alcole etilico non denaturato di meno di 80% voi ; acquaviti , liquori ed altre be
vande alcoliche ; preparazioni alcoliche composte (dette «estratti concentrati ») per
la fabbricazione di bevande :
C. Bevande alcoliche :
V. altri , presentati in recipienti contenenti :
ex a) due litri o meno :
7%
esenzione
52.3250
52.3255
52.3260
52.3270
52.3280
esenzione
22.01
22.02
22.03
22.09
6%
14%
52.3290 — Tequila, pisco e singani 1,30 ECU
per
% voi e per
hi + 5 ECU
per hi
23.01 Fanne e polveri di carne e frattaglie, di pesci , crostacei o molluschi , non adatte
all'alimentazione umana ; ciccioli :
B. Farine e polveri di pesci , di crostacei o di molluschi52.3300 esenzione (**)
23.02 Crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavora
zioni dei cereali o dei legumi :
B. di legumi52.3310 3%
N. L 373/ 154 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 31 . 12 . 86
( 1 ) (2) (3) (4)
23.06 Prodotti di origine vegetale del genere di quelli utilizzati per la nutrizione degli ani
mali , non nominati né compresi altrove :
52.3320
23.07
B. non nominati
Preparazioni foraggere melassate o zuccherate ; altre preparazioni del genere di
quelle utilizzate nell'alimentazione degli animali :
esenzione
52.3330I A. Prodotti detti «solubili » di pesci o di mammiferi marini esenzione
52.3340
24.02
C. non nominati
Tabacchi lavorati ; estratti o sughi di tabacco :
3 %
52.3350 A. Sigarette 82 % (*)
52.3360 B. Sigari e sigaretti 41 % (*)
52.3370 C. Tabacco da fumo 100 % (*)
52.3380 D. Tabacco da masticare e tabacco da fiuto 45 % (*)
52.3390 E. altri , compreso il tabacco agglomerato sotto forma di foglie 18 % (*)
Abbreviazioni
( P): significa che le merci considerate sono sottoposte al regime dei prelievi ;
em : significa che i prodotti considerati sono sottoposti alla riscossione di un elemento mobile fissato nel quadro dei regolamenti
concernenti gli scambi di certe merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli ;
daf : significa che un dazio addizionale può essere riscosso sulla farina contenuta nei rispettivi prodotti ;
daz : significa che un dazio addizionale può essere riscosso sullo zucchero contenuto nei rispettivi prodotti .
31. 12. 86 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 3 7 3 / 1 5 5
ALLEGATO III
Elenco dei paesi e territori in via di sviluppo beneficiari delle preferenze tariffarie generalizzate (')
A. PAESI INDIPENDENTI
048 Iugoslavia
066 Romania
204 Marocco
208 Algeria
212 Tunisia
216 Libia
220 Egitto
228 Mauritania
248 Senegal
268 Liberia
272 Costa d'Avorio
276 Gana
288 Nigeria
302 Camerún
314 Gabon
318 Congo
322 Zaire
330 Angola
346 Kenia
366 Mozambico
370 Madagascar
373 Maurizio
378 Zambia
382 Zimbabwe
393 Swaziland
412 Messico
416 Guatemala
421 Belize
424 Honduras
428 El Salvador
432 Nicaragua
436 Costarica
442 Panama
448 Cuba
449 San Cristoforo e Nevis
453 Bahamas
456 Repubblica Dominicana
459 Antigua e Barbuda
460 Dominica
464 Giamaica
465 Santa Lucia
467 San Vincenzo
469 Barbados
472 Trinidad e Tobago
473 Grenada
480 Colombia
484 Venezuela
488 Guiana
492 Suriname
500 Ecuador
504 Perù
508 Brasile
512 Cile
516 Bolivia
520 Paraguay
524 Uruguay
528 Argentina
600 Cipro
604 Libano
608 Siria
612 Irak
616 Iran
628 Giordania
632 Arabia Saudita
636 Kuwait
640 Bahrein
644 Qatar
647 Emirati arabi uniti
649 Oman
662 Pakistan
664 India
669 Sri Lanka
676 Birmania
680 Tailandia
690 Vietnam
696 Cambogia
700 Indonesia
701 Malaysia
703 Brunei Darussalam
706 Singapore
708 Filippine
720 Cina
728 Corea del Sud
801 Papuasia-Nuova Guinea
803 Nauru
806 Isole Salomone
807 Tuvalu
812 Kiribati
815 Figi
816 Vanuatu
(') Il numero di codice che precede la denominazione di ciascun paese e territorio beneficiario è quello della geonomenclatura [regolamento
(CEE) η. 3639/86 (GU η. L 336 del 29. 11. 1986, pag. 46)].
N. L 373/ 156 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 31 . 12 . 86
B. PAESI E TERRITORI
dipendenti o amministrati o le cui relazioni esterne sono assicurate in tutto o in parte da Stati membri della
Communità o da paesi terzi
044 Gibilterra
329 Sant'Elena e dipendenze
357 Territori britannici dell'Oceano Indiano
377 Mayotte
406 Groenlandia (')
413 Bermude
446 Anguilla
454 Isole Turks e Caicos
455 Indie occidentali
457 Isole Vergini degli Stati Uniti
461 Isole Vergini britanniche e Montserrat
463 Isole Cayman
474 Aruba
478 Antille olandesi
529 Isole Falkland e dipendenze
740 Hong Kong
743 Macao
802 Oceania australiana (isola Christmas, isole Cocos [Keeling], isole Heard e McDonald, isola
Norfolk)
808 Oceania americana (2)
809 Nuova Caledonia e dipendenze
81 1 Isole Wallis e Futuna
813 Isole Pitcairn
814 Oceania neozelandese (isole Cook, isola di Niue, isole Tokelau)
822 Polinesia francese
890 Regioni polari
Terre australi ed antartiche francesi
Territorio antartico australiano
Territorio antartico britannico
Osservazione : Gli elenchi di cui sopra possono essere modificati successivamente tenendo conto di
cambiamenti nello statuto internazionale di paesi o territori .
(') A decorrere dall'entrata in vigore del trattato, firmato a Bruxelles il 13 marzo 1984, che modifica i trattati che isti
tuiscono le Comunità europee per quanto concerne la Groenlandia o di misure transitorie adottate dal Consiglio .
(2) L'Oceania americana comprende : Guam, Samoa americane (compresa l'isola Swains), isole Midway, isole John
ston e Sand, isola Wake ; le isole sotto tutela : Caroline, Marianne e Marshall .
31 . 12 . 86 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 373/ 157
ALLEGATO IV
Lista dei prodotti contemplati all'articolo 1 , paragrafo 3 (a)
N. d'ordineI
57.0010 01.01 Cavalli , asini , muli e bardotti , vivi
57.0020 01.04 A II Animali vivi delle specie ovina e caprina (b)
57.0030 01.06 Altri animali vivi
57.0040 02.01 A I Carni delle specie equina, asinina e mulesca, fresche refrigerate o congelate
57.0050 02.01 A III b) Carni della specie suina, diverse da quelle commestibili , fresche, refrigerate o congelate
57.0060 02.01 B II a) Frattaglie delle specie equina, asinina e mulesca, fresche, refrigerate o congelate
57.0070 02.01 B II b) Frattaglie della specie bovina, fresche, refrigerate o congelate
57.0080 02.01 B II d) Altre frattaglie non nominate, fresche, refrigerate o congelate
57.0090 02.04 Altre carni e frattaglie, commestibili , fresche, refrigerate o congelate
57.0100 02.06 A Carni di cavallo , salate o in salamoia, o anche secche
57.0110 02.06 C I b) Frattaglie della specie bovina, salate o in salamoia, secche o affumicate
57.0120 02.06 C II b) Frattaglie delle specie ovina e caprina, salate o in salamoia, secche o affumicate
57.0130 02.06 C III Altre carni e frattaglie, commestibili , salate o in salamoia, secche o affumicate
57.0140 CAPITOLO 3 PESCI , CROSTACEI E MOLLUSCHI
57.0150 04.05 A II Uova in guscio, diverse da quelle di volatili , fresche o conservate
57.0160 04.06 Miele naturale
57.0170 04.07 Prodotti commestibili di origine animale, non nominati né compresi altrove
57.0180 CAPITOLO 5 ALTRI PRODOTTI D'ORIGINE ANIMALE, NON NOMINATI NÉ COMPRESI
ALTROVE
57.0190 CAPITOLO 6 PIANTE VIVE E PRODOTTI DELLA FLORICOLTURA
57.0200 07.01 A Patate, fresche o refrigerate
57.0210 07.01 F Legumi da granella, sgranati o in baccello, freschi o refrigerati
57.0220 07.01 G III Ravanelli (Cochlearia armoracia)
57.0226 ex 07.01 K Asparagi dal 1 ° ottobre al 3 1 gennaio
57.0230 07.01 S Peperoni, freschi o refrigerati
57.0240 07.01 T Altri ortaggi e piante mangerecce, freschi o refrigerati
57.0250 07.02 B Altri ortaggi e piante mangerecce, anche cotti , congelati
57.0260 ex 07.03 Ortaggi e piante mangerecce, presentati immersi in acqua salata, solforata o addizionata di altre
sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, ma non specialmente preparati
per il consumo immediato, ad esclusione delle olive
57.0270 07.04 A Cipolle, disseccate, disidratate o evaporate, anche tagliate in pezzi o in fette oppure macinate o
polverizzate, ma non altrimenti preparate
(a) I prodotti agricoli che beneficiano in regime di dazio comune dell'esenzione o di una sospensione temporanea totale del dazio della tariffa doga
nale comune figurano nell'elenco soltanto a titolo indicativo .
(b) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni che le autorità competenti vorranno stabilire .
N. L 373/ 158 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 31 . 12 . 86
57.0280 ex 07.04 B Altri ortaggi e piante mangerecce, disseccate, disidratate o evaporate, anche tagliati in pezzi o in
fette oppure macinati o polverizzati , ma non altrimenti preparati , ad esclusione delle olive
57.0290 07.05 Legumi da granella, secchi , sgranati , anche decorticati o spezzati
57.0300 07.06 B Altri
57.0310 ex 08.01 Datteri , banane, ananassi , manghi, mangoste, avocadi, guaiave, noci di cocco, noci del Brasile,
noci di acagiù (o di anacardio), freschi o secchi , in guscio o senza guscio ad esclusione delle ba
nane fresche e degli ananassi freschi
08.02 B Mandarini , compresi i tangerini e i mandarini satsuma (o sazuma); clementine, wilkings e altri
simili ibridi di agrumi :
57.0313 ex I. Clementine, dal 15 maggio al 15 settembre
57.0316l ex II . altri , dal 15 maggio al 15 settembre
57.0320 08.02 D Pompelmi e pomeli , freschi o secchi
57.0330 08.02 E Altri agrumi, freschi o secchi
57.0340 08.05 D Pistacchi , freschi o secchi , anche sgusciati o decorticati
57.0350 08.05 E Noci di pecàn , fresche o secche, anche sgusciate o decorticate
57.0360 08.05 F Noci di aree o di betel e noci di cola, fresche o secche, anche sgusciate o decorticate
57.0370 ex 08.05 G Altre frutta a guscio, fresche o secche, anche sgusciate o decorticate
57.0380 08.07 E Altre frutta a nocciolo, fresche
57.0390 08.08 C Mirtilli neri (frutta del Vaccinium myrtillus)
57.0400 08.08 E Papaie, fresche
57.0410 08.08 F Altre bacche fresche
57.0420 08.09 Altre frutta, fresche
57.0430 ex 08.10 Frutta, anche cotte, congelate, senza aggiunta di zuccheri , escluse le fragole
57.0440 08.11 Frutta temporaneamente conservate (ad esempio, mediante anidride solforosa o immerse nell'ac
qua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la con
servazione), ma non atte per il consumo nello stato in cui sono presentate
57.0450 08.12 Frutta secche (escluse quelle delle voci da 08.01 a 08.05 inclusa)
57.0460 08.13 Scorze di agrumi e di meloni , fresche, congelate, presentate immerse nell'acqua salata, solforata o
addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, oppure sec
che
57.0470 CAPITOLO 9 CAFFÈ, TÈ, MATE E SPEZIE
57.0480 10.06 A Riso , destinato alla semina (b)
57.0490 11.04 A Farine dei legumi da granella secchi compresi nella voce 07.05
57.0500 11.04 B Farine delle frutta comprese nel capitolo 8
57.0510 11.05 Farina, semolino e fiocchi di patate
57.0520 11.08 B Inulina
57.0530 ex CAPITOLO 12 SEMI E FRUTTI OLEOSI ; SEMI, SEMENTI E FRUTTI DIVERSI ; PIANTE INDU
STRIALI E MEDICINALI ; PAGLIE E FORAGGI, AD ESCLUSIONE DEI PRODOTTI
DELLA VOCE 12.04
(b) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni che le autorità competenti vorranno stabilire .
31 . 12 . 86 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 373/ 159
57.0540 CAPITOLO 13 GOMME, RESINE ED ALTRI SUCCHI ED ESTRATTI VEGETALI
57.0550 CAPITOLO 14 MATERIE DA INTRECCIO ED ALTRI PRODOTTI DI ORIGINE VEGETALE, NON
NOMINATI NÉ COMPRESI ALTROVE
57.0560 15.02 Sevi (delle specie bovina, ovina e caprina), greggi , fusi od estratti a mezzo di solventi , compresi i
sevi detti «primo sugo»
57.0570 15.03 Stearina solare ; oleostearina ; olio di strutto e oleomargarina non emulsionata, non mescolati né
altrimenti preparati
57.0580 15.04 Grassi e oli di pesci e di mammiferi marini , anche raffinati
57.0590 15.05 Grassi di lana e sostanze grasse derivate, compresa la lanolina
57.0600 15.06 Altri grassi e oli animali (olio di piedi di bue, grassi di ossa, grassi di cascami, ecc.)
57.0610 ex 15.07 Oli vegetali fissi , fluidi o concreti , greggi, depurati o raffinati,d esclusione dell'olio d'oliva
57.0620 15.08 Oli animali e vegetali , cotti , ossidati , disidratati, solforati , soffiati,standolizzati o in altro modo
modificati
57.0630 15.10 Acidi grassi industriali , oli acidi di raffinazione,alcoli grassi industriali
57.0640 15.11 Glicerina, comprese le acque e le liscivie glicerinose
57.0650 15.12 Oli e grassi animali o vegetali parzialmente o totalmente idrogenati e oli e grassi animali o vege
tali solidificati o induriti mediante qualsiasi altro processo, anche raffinati,ma non preparati
57.0660 15.13 Margarina, imitazioni dello strutto e altri grassi alimentari preparati
57.0670 15.15 Bianco di balena e di altri cetacei (spermaceti), greggio , pressato o raffinato,anche colorato artifi
cialmente ; cere d'api e di altri insetti , anche colorate artificialmente
57.0680 15.16 Cere vegetali , anche colorate artificialmente
57.0690 15.17 A Degras
57.0700 15.17 B II Residui provenienti dalla lavorazione delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali , ad
esclusione dei prodotti della sottovoce doganale 15.17 B I
57.0710 16.02 A I Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie, di fegato d'oca o d'anatra
57.0720 16.02 B II Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie, di selvaggina o di coniglio
57.0730 16.02 B III
b) 1 bb)
Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie, contenenti carni o frattaglie della specie
bovina, diverse dai prodotti della sottovoce 16.02 B III b) 1 aa)
57.0740 16.02 B
III b) 2
Altre preparazioni e conserve di carni , non nominate
57.0750 16.03 Estratti e sughi di carne, estratti di pesce , in recipienti o involucri immediati di contenuto netto
57.0760 16.04 Preparazioni e conserve di pesci , compreso il caviale ed i suoi succedanei
57.0770 16.05 Crostacei e molluschi (compresi i testacei), preparati o conservati
57.0780 17.04 Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao
57.0790 CAPITOLO 18 CACAO E SUE PREPARAZIONI
57.0800 CAPITOLO 19 PREPARAZIONI A BASE DI CEREALI , DI FARINE, DI AMIDI O DI FECOLE ;
PRODOTTI DELLA PASTICCERIA
57.0810 ex CAPITOLO 20 PREPARAZIONI DI ORTAGGI, DI PIANTE MANGERECCE, DI FRUTTA, E ALTRE
PIANTE O PARTI DI PIANTE, AD ESCLUSIONE : DEI SUCCHI DI ANANASSI ,
DELLE SOTTOVOCI 26.07 A III a) e A III b)
N. L 373/ 160 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 31 . 12 . 86
57.0820 ex CAPITOLO 21
57.0830 ex CAPITOLO 22
PREPARAZIONI ALIMENTARI DIVERSE, AD ESCLUSIONE DEI PRODOTTI
DELLA SOTTOVOCE 21.07 F
BEVANDE, LIQUIDI ALCOLICI ED ACETI , AD ESCLUSIONE DEI PRODOTTI
DELLE SOTTOVOCI 22.04, 22.05 , 22.07 A e 22.09 C I
Farine e polveri di carne e frattaglie, di pesci , crostacei o molluschi , non adatte all'alimentazione
umana ; ciccioli
Crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cere
ali e dei legumi
Prodotti di origine vegetale del genere di quelli utilizzati per la nutrizione degli animali , non no
minati né compresi altrove
Preparazioni foraggere melassate o zuccherate ; altre preparazioni del genere di quelle utilizzate
nell'alimentazione degli animali : prodotti detti «solubili», di pesci o di mammiferi marini
Preparazioni foraggere melassate o zuccherate ; altre preparazioni del genere di quelle utilizzate
nell'alimentazione degli animali , non nominate né comprese altrove
Tabacchi lavorati ; estratti o sughi di tabacco
57.0840 23.01
57.0850 23.02 B
57.0860 23.06 B
57.0870 23.07 A
57.0880 23.07 C
57.0890 24.02
31 . 12 . 86 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 373/ 161
ALLEGATO V
Elenco dei meno progrediti fra i paesi in via di sviluppo
224 Sudan
232 Mali
236 Burkina Faso
240 Niger
244 Ciad
247 Repubblica del Capo Verde
252 Gambia
257 Guinea-Bissau
260 Guinea
264 Sierra Leone
280 Togo
284 Benin
306 Repubblica Centrafricana
310 Guinea equatoriale
3 1 1 Sào Tomé e Principe
324 Ruanda
328 Burundi
334 Etiopia
338 Gibuti
342 Somalia
350 Uganda
352 Tanzania
355 Seicelle e dipendenze
375 Comore
386 Malawi
391 Botswana
395 Lesotho
452 Haiti
652 Yemen del Nord
656 Yemen del Sud
660 Afganistan
666 Bangladesh
667 Maldive
672 Nepal
675 Butan
684 Laos
817 Tonga
819 Samoa occidentali
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