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Regolamento (CEE) n. 3927/86 del Consiglio del 16 dicembre 1986 relativo all' apertura di un contingente tariffario comunitario per la carne di bufalo congelata, della sottovoce 02.01 A II b) 4 bb) 33 della tariffa doganale comune (1987)
Gazzetta ufficiale n. L 365 del 24/12/1986 pag. 0001
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REGOLAMENTO (CEE) N. 3927/86 DEL CONSIGLIO
del 16 dicembre 1986
relativo all'apertura di un contingente tariffario comunitario per la carne di bufalo congelata, della sottovoce 02.01 A II b) 4 bb) 33 della tariffa doganale comune (1987)
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 43 e 113,
vista la proposta della Commissione (1),
visto il parere del Parlamento europeo (2),
considerando che la Comunità ha assunto l'impegno, nell'ambito dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) di aprire, per la carne di bufalo congelata, della sottovoce 02.01 A II b) 4 bb) 33 della tariffa doganale comune, un contingente tariffario comunitario annuo, al dazio del 20 %, il cui volume è fissato a 2 250 t; che è perciò opportuno aprire per il 1987 tale contingente; che tuttavia, la Repubblica portoghese è autorizzata, a norma dell'articolo 282 dell'atto di adesione del 1985, a differire fino all'inizio della seconda tappa l'applicazione progressiva all'importazione delle preferenze concesse in modo autonomo o convenzionale dalla Comunità a determinati paesi terzi;
considerando che occorre garantire, in particolare, l'uguaglianza e la continuità di accesso al contingente a tutti gli operatori interessati della Comunità, nonché l'applicazione, senza interruzione, del dazio previsto per il contingente in questione a tutte le importazioni del prodotto considerato in ciascuno degli Stati membri, fino all'esaurimento del volume del contingente: che, a tal fine, è opportuno predisporre un sistema di utilizzazione del contingente tariffario comunitario, basato sulla presentazione di un certificato di autenticità, il quale garantisca la natura, la provenienza e l'origine del prodotto;
considerando che le modalità di applicazione di dette disposizioni devono essere adottate secondo la procedura indicata all'articolo 27 del regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (3), modificato, da ultimo, dal regolamento (CEE) n. 3768/85 (4),
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. Per il 1987 è aperto un contingente tariffario comunitario di carne di bufalo congelata, della sottovoce 02.01 A II b) 4 bb) 33 della tariffa doganale comune.
Il volume totale di detto contingente ammonta a 2 250 t.
2. Nel quadro di questo contingente, il dazio della tariffa doganale comune applicable è fissato al 20 %.
Articolo 2
Le modalità di applicazione del presente regolamento sono determinate secondo la procedura dell'articolo 27 del regolamento (CEE) n. 805/68, in particolare:
a) le disposizioni intese a garantire la natura, la provenienza e l'origine del prodotto;
b) le disposizioni relative al riconoscimento del documento che consente di verificare gli elementi di cui alla lettera a).
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 1987.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 16 dicembre 1986.
Per il Consiglio
Il Presidente
H. JOPLING
(1) GU n. C 267 del 23. 10. 1986, pag. 10.
(2) Parere reso il 12 dicembre 1986 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(3) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.
(4) GU n. L 362 del 31. 12. 1985, pag. 8.
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