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Regolamento (CEE) n. 3943/86 della Commissione del 23 dicembre 1986 che fissa, per il 1987, il contingente applicabile all' importazione in Portogallo di formaggi provenienti dai paesi terzi
Gazzetta ufficiale n. L 365 del 24/12/1986 pag. 0034
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REGOLAMENTO (CEE) N. 3943/86 DELLA COMMISSIONE
del 23 dicembre 1986
che fissa, per il 1987, il contingente applicabile all'importazione in Portogallo di formaggi provenienti dai paesi terzi
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,
visto il regolamento (CEE) n. 3797/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, che stabilisce le modalità delle restrizioni quantitative applicabili all'importazione in Portogallo di taluni prodotti agricoli soggetti al regime di transizione per tappe (1), in particolare l'articolo 3, paragrafo 1,
considerando che il regolamento (CEE) n. 607/86 della Commissione (2) ha fissato il contingente iniziale applicabile all'importazione in Portogallo di formaggi provenienti dai paesi terzi a 431 t; che l'articolo 1, paragrafo 3, terzo comma, del regolamento (CEE) n. 3797/85 ha stabilito il ritmo minimo di aumento annuo del contingente tenendo conto delle correnti di scambio e dello stato di avanzamento dei negoziati bilaterali o multilaterali; che è opportuno tener fede a tale metodo per fissare il contingente applicabile nel 1987 all'importazione in Portogallo di determinati formaggi provenienti dai paesi terzi;
considerando che, ai fini di una corretta gestione del contingente, è opportuno abbinare la domanda di autorizzazione di importazione alla costituzione di una cauzione;
considerando che è opportuno prevedere che il Portogallo comunichi alla Commissione informazioni sull'applicazione del contingente;
considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Nel 1987, il volume del contingente di formaggi che figurano nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 3797/85 del Consiglio, della sottovoce 04.04 D e E I b) ex 1 ed ex 2 della tariffa doganale comune, applicabile all'importazione in Portogallo in provenienza dai paesi terzi, è fissato a 400 t.
Articolo 2
1. Le autorità portoghesi rilasciano le autorizzazioni d'importazione in modo da garantire un'equa ripartizione del quantitativo disponibile tra i richiedenti.
2. Le domande di autorizzazione d'importazione sono abbinate alla costituzione di una cauzione che sarà svincolata, alle condizioni definite dalle autorità portoghesi, quando le importazioni siano state effettuate.
Articolo 3
1. Le autorità portoghesi comunicano alla Commissione le misure da esse adottate ai fini dell'applicazione dell'articolo 2.
2. Esse trasmettono, al più tardi il 15 di ogni mese, le informazioni seguenti concernenti ciascuno dei prodotti per i quali sono state rilasciate, nel mese precedente, le autorizzazioni d'importazione:
- i quantitativi oggetto delle autorizzazioni di importazioni rilasciate;
- i quantitativi che sono stati effettivamente importati.
Articolo 4
Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 1987.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 1986.
Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente
(1) GU n. L 367 del 31. 12. 1985, pag. 23.
(2) GU n. L 58 dell'1. 3. 1986, pag. 31.
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