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REGOLAMENTO (CEE) N. 3947/86 DELLA COMMISSIONE, del 22 dicembre 1986, che modifica il regolamento (CEE) n. 3582/86 relativo alla sospensione della pesca dell'aringa da parte delle navi battenti bandiera dell'Irlanda
Gazzetta ufficiale n. L 365 del 24/12/1986 pag. 0038
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REGOLAMENTO (CEE) N. 3947/86 DELLA COMMISSIONE
del 22 dicembre 1986
che modifica il regolamento (CEE) n. 3582/86 relativo alla sospensione della pesca dell'aringa da parte delle navi battenti bandiera dell'Irlanda
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2057/82 del Consiglio, del 29 giugno 1982, che istituisce alcune misure di controllo delle attività di pesca esercitate dai pescherecci degli Stati membri (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3723/85 (2), in particolare l'articolo 10, paragrafo 3,
considerando che il regolamento (CEE) n. 3721/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, che fissa, per alcune popolazioni o gruppi di popolazioni ittiche, il totale provvisorio delle catture ammissibile per il 1986 ed alcune condizioni cui è soggetta la pesca del totale delle catture ammissibile (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3221/86 (4), prevede dei contingenti di aringhe per il 1986;
considerando che, in base alle informazioni ricevute, la Commissione aveva vietato, con il regolamento (CEE) n. 3582/86 del 24 novembre 1986 (5), le catture di aringa nelle acque delle divisioni CIEM V b (zona CE), VI e VII b, c effettuate dalle navi battenti bandiera dell'Irlanda o registrate nell'Irlanda; che il 9 dicembre 1986 la Francia ha trasferito all'Irlanda 500 t di aringa nelle acque delle divisioni CIEM V b (zona CE), VI a Nord, VI b; che la pesca di aringa effettuata dalle navi battenti bandiera dell'Irlanda o registrate nell'Irlanda nelle acque delle divisioni CIEM V b (zona CE), VI a Nord, VI b deve quindi essere autorizzata mentre resta proibita nelle altre zone; che occorre quindi modificare il regolamento (CEE) n. 3582/86 della Commissione,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il testo dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3582/86 è sostituito dal seguente:
« Si ritiene che le catture di aringhe nelle acque delle divisioni CIEM V a Sud, VII b, c eseguite da parte di navi battenti andiera dell'Irlanda o registrate nell'Irlanda hanno esaurito il contingente assegnato all'Irlanda per il 1986.
La pesca dell'aringa nelle acque delle divisioni CIEM VI a Sud, VII b, c eseguita da parte di navi battenti bandiera dell'Irlanda o registrate nell'Irlanda è proibita, nonché la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di questa popolazione da parte di queste navi dopo la data di applicazione del presente regolamento ».
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 1986.
Per la Commissione
António CARDOSO E CUNHA
Membro della Commissione
(1) GU n. L 220 del 29. 7. 1982, pag. 1.
(2) GU n. L 361 del 31. 12. 1985, pag. 42.
(3) GU n. L 361 del 31. 12. 1985, pag. 5.
(4) GU n. L 300 del 24. 10. 1986, pag. 2.
(5) GU n. L 332 del 26. 11. 1986, pag. 5.
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