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REGOLAMENTO (CEE) N. 3948/86 DELLA COMMISSIONE, del 22 dicembre 1986, relativo alla sospensione della pesca dello spratto da parte delle navi battenti bandiera della Danimarca
Gazzetta ufficiale n. L 365 del 24/12/1986 pag. 0039
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REGOLAMENTO (CEE) N. 3948/86 DELLA COMMISSIONE
del 22 dicembre 1986
relativo alla sospensione della pesca dello spratto da parte delle navi battenti bandiera della Danimarca
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2057/82 del Consiglio, del 29 giugno 1982, che istituisce alcune misure di controllo delle attività di pesca esercitate dai pescherecci degli Stati membri (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3723/85 (2), in particolare l'articolo 10, paragrafo 3,
considerando che il regolamento (CEE) n. 3721/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, che fissa, per alcune popolazioni o gruppi di popolazioni ittiche, il totale provvisorio delle catture ammissibile per il 1986 ed alcune condizioni cui è soggetta la pesca del totale delle catture ammissibile (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3221/86 (4), prevede dei contingenti di spratto per il 1986;
considerando che, ai fini dell'osservanza delle disposizioni relative ai limiti quantitativi delle catture di una riserva soggetta a contingentamento, la Commissione deve fissare la data alla quale si considera che le catture eseguite dai pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro hanno esaurito il contingente ad esso assegnato;
considerando che, secondo le informazioni trasmesse alla Commissione, le catture di spratto nelle acque della divisione CIEM III b, c, d (zona CE) da parte di navi battenti bandiera della Danimarca o registrate in Danimarca hanno esaurito il contingente assegnato per il 1986; che la Danimarca ha proibito la pesca di questa popolazione a partire dal 6 dicembre 1986; che è quindi necessario riferirsi a tale data,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Si ritiene che le catture di spratto nelle acque della divisione CIEM III b, c, d (zona CE) eseguite da parte di navi battenti bandiera della Danimarca o registrate in Danimarca hanno esaurito il contingente assegnato alla Danimarca per il 1986.
La pesca dello spratto nelle acque della divisione CIEM III b, c, d (zona CE) eseguita da parte di navi battenti bandiera della Danimarca o registrate in Danimarca è proibita, nonché la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di questa popolazione da parte di queste navi dopo la data di applicazione del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso è applicabile dal 6 dicembre 1986.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 1986.
Per la Commissione
António CARDOSO E CUNHA
Membro della Commissione
(1) GU n. L 220 del 29. 7. 1982, pag. 1.
(2) GU n. L 361 del 31. 12. 1985, pag. 42.
(3) GU n. L 361 del 31. 12. 1985, pag. 5.
(4) GU n. L 300 del 24. 10. 1986, pag. 2.
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