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Regolamento (CEE) n. 3951/86 della Commissione del 23 dicembre 1986 che modifica il regolamento (CEE) n. 1599/84 che stabilisce le modalità di applicazione del regime di aiuti alla produzione per taluni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli
Gazzetta ufficiale n. L 365 del 24/12/1986 pag. 0046
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REGOLAMENTO (CEE) N. 3951/86 DELLA COMMISSIONE
del 23 dicembre 1986
che modifica il regolamento (CEE) n. 1599/84 che stabilisce le modalità di applicazione del regime di aiuti alla produzione per taluni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto il regolamento (CEE) n. 426/86 del Consiglio, del 24 febbraio 1986, relativo all'organizzazione comune del mercato nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli (1), modificato dal regolamento (CEE) n. 1838/86 (2), in particolare l'articolo 3, paragrafo 4 e l'articolo 20,
considerando che l'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1764/86 della Commissione, del 27 maggio 1986, relativo ai requisiti qualitativi minimi che i prodotti a base di pomodori devono presentare per beneficiare dell'aiuto alla produzione (3), stabilisce gli ingredienti che possono essere aggiunti ai pomodori pelati; che, per ragioni di chiarezza, occorre adeguare l'articolo 1, paragrafo 2, lettera k) e l) del regolamento (CEE) n. 1599/84 della Commissione (4), modificato dal regolamento (CEE) n. 1155/86 (5);
considerando che il raccolto di pomodori è subordinato all'estensione degli impianti annui e di conseguenza può presentare consistenti variazioni di anno in anno; che i quantitativi disponibili per la trasformazione sono pertanto soggetti a fluttuazioni; che, per incoraggiare i produttori ad individuare le reali esigenze dell'industria in modo da organizzare le proprie attività di conseguenza, è necessario istituire un sistema di contratti preliminari; che occorre concludere tali contratti prima dell'inizio del periodo di piantagione in modo che vengano messi a dimora solo i quantitativi per i quali è previsto uno sbocco nell'industria di trasformazione;
considerando che è opportuno prevedere un pagamento anticipato di una parte dell'aiuto alla produzione per compensare gli oneri a carico dei trasformatori; che il versamento provvisorio dell'aiuto alla produzione dovrebbe essere subordinato alla costituzione di una cauzione a garanzia del rimborso per i casi di mancata osservanza delle condizioni cui è subordinata la concessione dell'aiuto alla produzione;
considerando che la Commissione ha bisogno di ulteriori dati per seguire il mercato delle uve secche e dei fichi secchi; che gli Stati membri sono tenuti a fornire tali dati;
considerando che dall'esperienza acquisita emerge che sono auspicabili talune modifiche alle disposizioni attuali;
considerando che il comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CEE) n. 1599/84 è modificato come segue:
1. All'articolo 1, paragrafo 2, lettera k) e l) i termini « con o senza aggiunta di acqua o di succo di pomodoro » sono soppressi.
2. All'articolo 1, paragrafo 2, il testo della lettera p) è sostituito dal seguente testo:
« p) per "sciroppo di zucchero" s'intende un liquido costituito da acqua mescolata a zucchero con un tenore totale di zucchero determinato dopo omogeneizzazione:
- superiore al 9 % nel caso delle ciliegie sciroppate e
- non inferiore al 14 % nel caso dell'altra frutta sciroppata ».
3. All'articolo 1 il testo del paragrafo 4 è sostituito dal seguente testo:
« 4. Nel caso del succo di pomodoro e del concentrato di pomodoro da aggiungere ai pomodori pelati conservati deve trattarsi di prodotti che non hanno beneficiato dell'aiuto alla produzione e per i quali tale aiuto non sarà chiesto. Il peso del succo di pomodoro e del concentrato di pomodoro addizionati ai prodotti di cui sopra va incluso nel peso netto dei pomodori pelati ».
4. All'articolo 2, paragrafi 1 e 2, la data del 31 marzo è sostituita da quella del 31 gennaio.
5. È inserito il seguente titolo II bis:
« TITOLO II bis
Contratti preliminari
Articolo 4 bis
1. Per quanto riguarda i pomodori, entro e non oltre il 16 febbraio di ogni anno viene concluso un contratto preliminare tra le parti di cui all'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 426/86. Il contratto preliminare reca un numero di identificazione e vi figurano almeno le indicazioni previste dall'articolo 5, paragrafo 3, lettere a) e b), nonché la superficie coltivata a pomodori e il quantitativo stimato del raccolto corrispondente a tale superficie.
2. Il trasformatore o la sua associazione o unione trasmette copia del contratto preliminare all'organismo di cui all'articolo 8, paragrafo 1, in modo che essa pervenga a tale organismo entro e non oltre il 25 febbraio dell'anno in cui è stato stipulato.
Si applica il disposto dell'articolo 8, paragrafo 2.
3. Nell'ambito del regime di aiuto alla produzione, i contratti di trasformazione di cui all'articolo 5, paragrafo 1 si applicano ai pomodori esclusivamente se coprono il quantitativo globale di pomodori raccolti sulla superficie figurante nel contratto preliminare o il quantitativo ivi indicato come raccolto stimato. Nel contratto di trasformazione deve figurare il numero che contrassegna il contratto preliminare.
4. Qualora il contratto preliminare di cui al paragrafo 1 venga stipulato tra un'unione o un'associazione riconosciuta di trasformatori e un'unione od un'associazione riconosciuta di produttori, le competenti autorità dispongono di un elenco, o possono avervi accesso, in cui figurano il nome e l'indirizzo di tutti i produttori e trasformatori parti contraenti, nonché le superfici nelle quali i produttori raccoglieranno i pomodori oggetto del contratto.
5. Per la campagna di commercializzazione 1987/1988, le date di cui ai paragrafi 1 e 2 sono sostituite rispettivamente da "1o marzo 1987" e "10 marzo 1987" ».
6. È inserito il seguente articolo 11 bis:
« Articolo 11 bis
1. In ordine ai prodotti a base di pomodori , il trasformatore può presentare entro e non oltre il 30 novembre e per ciascuna campagna di commercializzazione una domanda di aiuto anticipato. La domanda di aiuto deve indicare i seguenti dati:
a) il nome e l'indirizzo del richiedente;
b) il peso netto dei prodotti finiti trasformati nel periodo compreso tra il 1o luglio e 31 ottobre, ripartito in funzione dei prodotti ai quali è applicabile un determinato tasso di aiuto;
c) il peso netto dei pomodori utilizzati per la trasformazione di ciascuno dei prodotti di cui alla lettera b);
d) il quantitativo di pomodori per i quali i produttori hanno già riscosso un prezzo non inferiore al prezzo minimo;
e) una dichiarazione con cui il trasformatore precisa che i prodotti di cui alla lettera b) sono conformi alle norme di qualità stabilite dalla Comunità.
Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11, paragrafo 4, secondo comma.
2. L'aiuto alla produzione di cui possono beneficiare i quantitativi di prodotto finito ottenuti a partire dal quantitativo di pomodori freschi stabilito al paragrafo 1, lettera d), è versato al trasformatore. L'importo versato non può, tuttavia superare il 65 % dell'aiuto alla produzione di cui può beneficiare il quantitativo globale del prodotto finito figurante nella domanda di aiuto anticipato.
Il pagamento dell'aiuto è subordinato alla costituzione di una cauzione a garanzia del rimborso di un importo equivalente all'aiuto versato, maggiorato del 10 %.
3. La cauzione di cui al paragrafo 2 è incamerata per intero in caso di mancata presentazione da parte del trasformatore della domanda di aiuto di cui all'articolo 11, paragrafo 4. Inoltre, la cauzione è incamerata proporzionalmente all'aiuto relativo al 65 % del prodotto finito figurante nella domanda di aiuto anticipato per il quale si constati, prima del pagamento dell'aiuto alla produzione in base alla domanda presentata a norma dell'articolo 11, paragrafo 4, e che non poteva essere ammesso al beneficio dell'aiuto alla produzione alla data del 31 ottobre.
4. Fermo restando il disposto del paragrafo 3, la cauzione è svincolata in caso di versamento, da parte delle autorità competenti, dell'aiuto alla produzione in base alla domanda di aiuto presentata conformemente all'articolo 11, paragrafo 4.
5. In caso di applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, i dati ed i documenti di cui all'articolo 12, paragrafi 1 e 2 devono riferirsi alla produzione globale del trasformatore nel corso della campagna di commercializzazione e dalle domande di aiuto deve risultare che è stata presentata una domanda di aiuto anticipato ».
7. All'articolo 12, paragrafo 1, lettera d) la parte di frase « o dallo Stato membro in cui ha avuto luogo la trasformazione » è soppressa.
8. All'articolo 19 è inserito il seguente punto:
« g) entro il 1o gennaio di ogni anno:
i) il quantitativo totale di uve secche, ripartito tra sultanine e uve secche di Corinto ed i fichi secchi per i quali è stata presentata la domanda,
ii) il quantitativo totale delle materie prime che nella domanda di aiuto vengano indicate come utilizzate per la trasformazione dei prodotti di cui alla lettera i) ».
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 1986.
Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente
(1) GU n. L 49 del 27. 2. 1986, pag. 1.
(2) GU n. L 159 del 14. 6. 1986, pag. 1.
(3) GU n. L 153 del 7. 6. 1986, pag. 1.
(4) GU n. L 152 dell'8. 6. 1984, pag. 16.
(5) GU n. L 105 del 22. 4. 1986, pag. 24.
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