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Regolamento (CEE) n. 3956/86 della Commissione del 23 dicembre 1986 che modifica il regolamento (CEE) n. 805/86 con riferimento all' applicazione di una tassa sul latte scremato in polvere denaturato proveniente dalla Spagna
Gazzetta ufficiale n. L 365 del 24/12/1986 pag. 0057
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REGOLAMENTO (CEE) N. 3956/86 DELLA COMMISSIONE
del 23 dicembre 1986
che modifica il regolamento (CEE) n. 805/86 con riferimento all'applicazione di una tassa sul latte scremato in polvere denaturato proveniente dalla Spagna
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 90, paragrafo 1,
considerando che prima del 1o marzo 1986 sono stati importati in Spagna ingenti quantitativi di latte scremato in polvere precedentemente sottoposto a denaturazione in base alla normativa spagnola, a prezzi inferiori ai prezzi comunitari d'intervento;
considerando che per evitare che questo latte scremato in polvere sia riesportato in altri Stati membri e vi sia applicato un importo compensativo adesione pari a 0, oppure sia inviato in paesi terzi che beneficiano di restituzione, il regolamento (CEE) n. 805/86 della Commissione (1) ha istituito una tassa all'esportazione che copre la differenza tra il prezzo del prodotto importato e il prezzo d'intervento negli altri Stati membri, applicabile fino al 31 dicembre 1986; che si assiste al fenomeno che sono tuttora disponibili in Spagna quantitativi relativamente elevati del prodotto in questione; che occorre pertanto prorogare di un anno la scadenza del 31 dicembre 1986;
considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
All'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 805/86 la data del « 31 dicembre 1986 » è sostituita dalla data del « 31 dicembre 1987 ».
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 1987.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 1986.
Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente
(1) GU n. L 75 del 20. 3. 1986, pag. 15.
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