Avis juridique important
REGOLAMENTO (CEE) N. 3958/86 DELLA COMMISSIONE, del 23 dicembre 1986, relativo alla sospensione della pesca del sugarello da parte delle navi battenti bandiera di uno Stato membro, esclusi Spagna e Portogallo
Gazzetta ufficiale n. L 365 del 24/12/1986 pag. 0059
*****
REGOLAMENTO (CEE) N. 3958/86 DELLA COMMISSIONE
del 23 dicembre 1986
relativo alla sospensione della pesca del sugarello da parte delle navi battenti bandiera di uno Stato membro, esclusi Spagna e Portogallo
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2057/82 del Consiglio, del 29 giugno 1982, che istituisce alcune misure di controllo delle attività di pesca esercitate dai pescherecci degli Stati membri (1), modificato dal regolamento (CEE) n. 3723/85 (2), in particolare l'articolo 10, paragrafo 3,
considerando che il regolamento (CEE) n. 3721/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, che fissa, per alcune popolazioni o gruppi di popolazioni ittiche, il totale provvisorio delle catture ammissibile per il 1986 ed alcune condizioni cui è soggetta la pesca del totale delle catture ammissibile (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3221/86 (4), prevede dei contingenti di sugarello per il 1986;
considerando che il regolamento (CEE) n. 3724/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, fissa i quantitativi forfettari di naselli, sugarelli e merlú alla Spagna per il 1986 (5), prevede un quantitativo forfettario di sugarello attribuito alla Spagna;
considerando che il regolamento (CEE) n. 3780/85 del Consiglio, del 31 dicembre 1985, del fissa, per il 1986, alcune misure di conservazione e di gestione delle risorse ittiche applicabili alle navi battenti bandiera del Portogallo nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione degli Stati membri, esclusi la Spagna e il Portogallo (6), prevede un quantitativo di sugarello attribuito al Portogallo;
considerando che, ai fini dell'osservanza delle disposizioni relative ai limiti quantitativi delle catture di una riserva soggetta a contingentamento, la Commissione deve fissare la data alla quale si considera che le catture effettuate dai pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro hanno esaurito il contingente ad esso assegnato;
considerando che, secondo le informazioni trasmesse alla Commissione le catture di sugarello nelle acque delle divisioni CIEM V b (zona CE), VI, VII, XII e XIV da parte di navi battenti bandiera di uno Stato membro, esclusi Spagna e Portogallo, o registrate in uno Stato membro, esclusi Spagna e Portogallo, hanno esaurito il contingente assegnato agli Stati membri, esclusi Spagna e Portogallo, per il 1986;
considerando che le catture di sugarello, effettuate nelle acque delle divisioni CIEM V b (zona CE), VI, VII e VIII a, b, d da parte di navi battenti bandiera della Spagna o del Portogallo, o registrate nella Spagna o nel Portogallo, non hanno esaurito il quantitativo forfettario attribuito alla Spagna o il quantitativo attribuito al Portogallo,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Si ritiene che le catture di sugarello nelle acque delle divisioni CIEM V b (zona CE), VI, VII, XII e XIV eseguite da parte di navi battenti bandiera di uno Stato membro, esclusi Spagna e Portogallo, o registrate in uno Stato membro, esclusi Spagna e Portogallo, hanno esaurito il contingente assegnato alla Comunità, esclusi Spagna e Portogallo, per il 1986.
La pesca del sugarello nelle acque delle divisioni CIEM V b (zona CE), VI, VII, XII e XIV eseguita da parte di navi battenti bandiera di uno Stato membro, esclusi Spagna e Portogallo, o registrate in uno Stato membro, esclusi Spagna e Portogallo, nonché la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di questa popolazione da parte di queste navi, è proibita dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 1986.
Per la Commissione
António CARDOSO E CUNHA
Membro della Commissione
(1) GU n. L 220 del 29. 7. 1982, pag. 1.
(2) GU n. L 361 del 31. 12. 1985, pag. 42.
(3) GU n. L 361 del 31. 12. 1985, pag. 5.
(4) GU n. L 300 del 24. 10. 1986, pag. 2.
(5) GU n. L 361 del 31. 12. 1985, pag. 45.
(6) GU n. L 363 del 31. 12. 1985, pag. 24.
Top