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Regolamento (CEE) n. 3973/86 del Consiglio del 22 dicembre 1986 concernente l' applicazione dei protocolli relativi alla cooperazione finanziaria con l' Algeria, il Marocco, la Tunisia, l' Egitto, il Libano, la Giordania, la Siria, Malta e Cipro
Gazzetta ufficiale n. L 370 del 30/12/1986 pag. 0005
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REGOLAMENTO (CEE) N. 3973/86 DEL CONSIGLIO
del 22 dicembre 1986
concernente l'applicazione dei protocolli relativi alla cooperazione finanziaria con l'Algeria, il Marocco, la Tunisia, l'Egitto, il Libano, la Giordania, la Siria, Malta e Cipro
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 209 e 235,
visti i regolamenti concernenti la conclusione dei protocolli relativi alla cooperazione finanziaria tra la Comunità e l'Algeria (1), il Marocco (2), la Tunisia (3), l'Egitto (4), il Libano (5), la Giordania (6), la Siria (7), Malta (8) e Cipro (9), in appresso denominati « protocolli »,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo,
visto il parere della Corte dei conti (10),
considerando che i protocolli fissano l'importo degli aiuti della Comunità a favore di ognuno dei paesi suddetti e contengono peculiarità proprie a ciascun caso; che occorre tuttavia stabilire norme comuni di applicazione;
considerando che sono da precisare le modalità particolari di gestione degli aiuti non coperti dalle risorse proprie della Banca europea per gli investimenti, in appresso denominata « Banca »;
considerando che è opportuno stabilire le regole di gestione della cooperazione finanziaria, determinare la procedura di orientamento, di esame e di approvazione degli aiuti e definire le modalità di controllo dell'utilizzazione di questi ultimi;
considerando che il trattato non ha previsto i poteri di azione specifici a tal fine necessari, diversi da quelli dell'articolo 235;
considerando che è opportuno istituire un comitato dei rappresentanti dei governi degli Stati membri presso la Commissione;
considerando che in merito ai progetti di decisioni di finanziamento formulati dalla Banca per le operazioni non coperte dai fondi propri è opportuno richiedere il parere di un comitato dei rappresentanti dei governi degli Stati membri;
considerando che è opportuno garantire l'armonizzazione dei lavori svolti dalla Commissione e dalla Banca ai fini dell'applicazione dei protocolli;
considerando che il 16 luglio 1974 il Consiglio ha adottato una risoluzione sull'armonizzazione e sul coordinamento delle politiche di cooperazione degli Stati membri,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. In sede di esecuzione degli aiuti a favore dell'Algeria, del Marocco, della Tunisia, dell'Egitto, del Libano, della Giordania e della Siria, la Commissione provvede all'applicazione della politica globale mediterranea e della politica di cooperazione allo sviluppo definite dal Consiglio, nonché all'applicazione degli orientamenti generali in materia di cooperazione tecnica e finanziaria definiti in conformità degli accordi conclusi con detti paesi e dei protocolli.
2. In sede di esecuzione degli aiuti a favore di Malta e di Cipro, la Commissione provvede all'applicazione della politica globale mediterranea e della politica di cooperazione allo sviluppo definite dal Consiglio, nonché all'applicazione degli orientamenti generali in materia di cooperazione tecnica e finanziaria definiti conformemente al protocollo che stabilisce talune disposizioni relative all'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità economica europea e Malta (11), al protocollo addizionale dell'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Cipro (12), nonché ai protocolli di cooperazione finanziaria e tecnica conclusi con detti paesi.
Articolo 2
1. I fondi stanziati per il finanziamento degli aiuti non coperti dai fondi propri della Banca sono gestiti dalla Commissione conformemente al regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee, fatti salvi in particolare gli articoli 9, 10 e 11 del presente regolamento, nonché le competenze della Banca per la gestione di talune forme di aiuto.
2. Tuttavia, le modalità particolari di gestione dei fondi menzionati al paragrafo 1, per quanto riguarda segnatamente la designazione degli organi finanziari esecutivi nonché le condizioni di parità della concorrenza, purché tali modalità siano necessarie per l'applicazione dei protocolli, sono adottate di comune accordo tra la Commissione e ogni paese beneficiario.
Articolo 3
1. Per quanto riguarda l'Algeria, il Marocco, la Tunisia, l'Egitto, il Libano, la Giordania e la Siria, la Commissione, a nome della Comunità, previa consultazione dei rappresentanti degli Stati membri, conferisce alla Banca un mandato generale per la gestione degli abbuoni di interesse dei prestiti concessi su fondi propri, delle operazioni su capitali di rischio, nonché dei prestiti speciali nei settori industriale, energetico, minerario, turistico e delle infrastrutture economiche.
La Commissione provvede direttamente alla gestione degli aiuti dei quali non è previsto il rimborso, destinati a programmi o ad operazioni di assistenza tecnica in qualsiasi settore, e a quella dei prestiti speciali in settori diversi da quelli indicati nel mandato generale conferito alla Banca e precisati nel primo comma.
2. Per quanto riguarda Malta e Cipro, la Commissione, a nome della Comunità, previa consultazione degli Stati membri, conferisce alla Banca un mandato generale per la gestione degli abbuoni d'interesse dei prestiti su fondi propri, nonché per quella delle operazioni su capitali di rischio e dei prestiti speciali.
La Commissione provvede direttamente alla gestione degli aiuti dei quali non è previsto il rimborso, destinati a programmi o ad operazioni di assistenza tecnica.
3. I mandati conferiti alla Banca conformemente ai paragrafi 1 e 2, in particolare le disposizioni relative ai movimenti di fondi e alla remunerazione del mandatario, sono oggetto di una convenzione tra la Commissione e la Banca, previa consultazione dei rappresentanti degli Stati membri. Questa convenzione comprenderà le disposizioni che figurano negli articoli 9, 10 e 11.
Le operazioni che rientrano nei mandati stabiliti conformemente ai paragrafi 1 e 2 e che riguardano i prestiti speciali e i capitali di rischio sono effettuate dalla Banca per conto e a rischio della Comunità.
La Banca agisce secondo le procedure previste dal suo statuto e secondo le modalità previste dalla convenzione di cui al primo comma.
Articolo 4
La Commissione comunica almeno una volta all'anno agli Stati membri le informazioni ricevute dai paesi beneficiari sul contenuto e sulle prospettive del loro piano di sviluppo, sugli obiettivi che tali paesi si sono fissati, nonché sui progetti già conosciuti e atti a conseguire tali obiettivi.
La Commissione elabora tali informazioni d'intesa con la Banca.
Nello stesso tempo, gli Stati membri informano la Commissione sugli aiuti bilaterali concessi ai paesi beneficiari; la Commissione trasmette tali informazioni agli altri Stati membri.
Inoltre la Commissione trasmette al comitato di cui all'articolo 6 i dati disponibili sugli altri aiuti bilaterali e multilaterali a favore dei paesi beneficiari.
A tal fine, nonché ai fini dell'informazione degli Stati membri, essa raccoglie ogni utile indicazione sugli aiuti a favore dei paesi beneficiari.
Articolo 5
1. La posizione che la Comunità deve assumere per definire gli obiettivi specifici della cooperazione finanziaria e tecnica in seno ai consigli di cooperazione o di associazione è adottata dal Consiglio su proposta della Commissione, elaborata, in stretta collaborazione con la Banca, sulla scorta delle informazioni raccolte conformemente all'articolo 4. In caso di disaccordo, la Banca rende nota la propria posizione al Consiglio.
2. Per l'attuazione della cooperazione finanziaria e tecnica in base agli obiettivi specifici di cui al paragrafo 1, il Consiglio procede una volta all'anno ad un dibattito circa gli orientamenti per il proseguimento della cooperazione finanziaria. In questo contesto, esso farà si che si tenga particolarmente conto della reciproca complementarità degli interessi in questione.
Per questo dibattito di orientamento la Commissione presenta al Consiglio una relazione, redatta in collaborazione con la Banca sulle parti che la riguardano, relativa all'attuazione della cooperazione finanziaria nel corso dell'esercizio precedente. La Commissione e la Banca comunicheranno altresì al Consiglio le indicazioni ricevute dai paesi beneficiari in merito ai finanziamenti desiderati, nonché sulle operazioni che la Commissione e la Banca intendono presentare per parere ai comitati di cui agli articoli 6 e 9, conformemente agli articoli 7 e 10.
Inoltre, la Commissione e la Banca procederanno alla valutazione dei principali progetti realizzati in settori importanti, ciascuna per i progetti che la riguardano, per stabilire se siano stati conseguiti gli obiettivi definiti all'atto dell'istruzione dei medesimi e per fornire orientamenti intesi a migliorare l'efficacia delle future operazioni di aiuto. Le relazioni di valutazione sono messe a disposizione di tutti gli Stati membri.
Articolo 6
1. Presso la Commissione è istituito un comitato composto di rappresentanti dei governi degli Stati membri, in appresso denominato « comitato dell'articolo 6 ». Il comitato dell'articolo 6 è presieduto da un rappresentante della Commissione; il segretariato è assicurato dalla Commissione.
Un rappresentante della Banca partecipa ai lavori.
2. Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, stabilisce il regolamento interno del comitato dell'articolo 6.
3. Il comitato dell'articolo 6 si pronuncia alla maggioranza qualificata di cui all'articolo 148, paragrafo 2, del trattato.
4. In seno al comitato dell'articolo 6, ai voti degli Stati membri è attribuita la ponderazione prevista dall'articolo 148, paragrafo 2, del trattato.
Articolo 7
1. Il comitato dell'articolo 6 emette il proprio parere sui progetti di decisioni di finanziamento di progetti o di azioni che gli sono presentati dalla Commissione.
2. I progetti di decisioni di finanziamento di progetti o di azioni espongono in particolare la posizione di questi ultimi nel contesto delle prospettive di sviluppo del paese o dei paesi beneficiari e valutano l'efficacia di ciascun progetto o azione, confrontando gli effetti che ci si attende dalla sua attuazione e i fondi che vi devono essere investiti. Essi indicano, se del caso, come i precedenti aiuti della Comunità siano stati utilizzati nell'ambito del progetto o di progetti analoghi di tale paese o di tali paesi e quali siano le varie fonti esterne che concorrono al finanziamento di tali progetti.
Essi prevedono in particolare le misure intese a favorire, conformemente ai protocolli, la partecipazione delle imprese dei paesi beneficiari all'esecuzione dei progetti.
Articolo 8
La Commissione adotta decisioni che sono immediatamente applicabili. Tuttavia, qualora il comitato dell'articolo 6 non esprima un parere favorevole le decisioni sono immediatamente comunicate dalla Commissione al Consiglio. In tal caso, la Commissione rinvia di tre mesi al massimo, a decorrere dalla data della comunicazione, l'applicazione delle decisioni adottate.
Il Consiglio deliberando a maggioranza qualificata può prendere una decisione diversa nel termine di tre mesi.
Articolo 9
1. Presso la Banca è istituito un comitato composto di rappresentanti dei governi degli Stati membri, in appresso denominato « comitato dell'articolo 9 ».
Il comitato dell'articolo 9 è presieduto dal rappresentante del governo dello Stato membro che esercita la presidenza del consiglio dei governatori della Banca; il segretariato è assicurato dalla Banca.
Un rappresentante della Commissione partecipa ai lavori.
2. Il Consiglio, deliberando all'unanimità, stabilisce il regolamento interno del comitato dell'articolo 9.
3. Il comitato dell'articolo 9 si pronuncia alla maggioranza qualificata di cui all'articolo 148, paragrafo 2, del trattato.
4. In seno al comitato dell'articolo 9, ai voti degli Stati membri è attribuita la ponderazione prevista all'articolo 148, paragrafo 2, del trattato.
Articolo 10
1. Il comitato dell'articolo 9 formula un parere sui progetti di decisione di finanziamento elaborati dalla Banca ai sensi dell'articolo 3.
Il rappresentante della Commissione espone la posizione della propria istituzione su questi progetti.
La posizione della Commissione verte segnatamente sulla conformità dei progetti con gli obiettivi della cooperazione finanziaria e tecnica, definiti dagli accordi o dai protocolli, e con gli orientamenti generali adottati dai consigli di cooperazione o di associazione.
2. Inoltre, il comitato dell'articolo 9 è informato dalla Banca in merito ai prestiti non bonificati che essa prevede di concedere sui fondi propri.
Articolo 11
1. Il documento con il quale la Banca presenta al comitato dell'articolo 9 un progetto di decisione di finanziamento espone in particolare la situazione del progetto nel contesto delle prospettive di sviluppo del paese o dei paesi beneficiari e indica se del caso come siano stati utilizzati gli aiuti rimborsabili concessi dalla Banca.
2. Qualora il comitato dell'articolo 9 esprima un parere favorevole e la Commissione assume una posizione favorevole su un progetto di decisione di finanziamento mediante prestiti speciali o capitali di rischio, il progetto è presentato per decisione al consiglio d'amministrazione della Banca, che si pronuncia conformemente allo statuto di quest'ultima.
In mancanza di parere favorevole del comitato dell'articolo 9 o in caso di posizione sfavorevole della Commissione, la Banca ritira il progetto, oppure chiede allo Stato membro che esercita la presidenza del comitato dell'articolo 9 di adire il Consiglio nel più breve termine.
3. Se, in mancanza di parere favorevole del comitato dell'articolo 9 o in caso di posizione sfavorevole della Commissione, si adisce il Consiglio in conformità del paragrafo 2, secondo comma, il progetto della Banca è presentato al Consiglio corredato del parere motivato del comitato dell'articolo 9 o della posizione della Commissione.
Il Consiglio si pronuncia a maggioranza qualificata. Se il Consiglio decide di confermare la posizione assunta dal comitato dell'articolo 9 o dalla Commissione, la Banca ritira la sua proposta.
Se invece il Consiglio si pronuncia a favore della proposta della Banca, quest'ultima mette in atto le procedure previste dal suo statuto.
4. La Commissione e la Banca identificano congiuntamente i settori di attività che possono beneficiare di un prestito bonificato.
Qualora il comitato dell'articolo 9 esprima un parere favorevole su una domanda di prestito bonificato, la domanda è sottoposta per decisione al consiglio d'amministrazione della Banca, che si pronuncia conformemente allo statuto di quest'ultima.
In mancanza di parere favorevole del comitato dell'articolo 9, la Banca ritira la domanda o decide di mantenerla. In quest'ultimo caso la domanda, corredata del parare motivato del comitato, è presentata per decisione al consiglio d'amministrazione della Banca, che si pronuncia conformemente allo statuto di quest'ultima.
Articolo 12
1. La Commissione si accerta dell'esecuzione dei mandati previsti dall'articolo 3, nonché dell'esecuzione degli aiuti che essa gestisce direttamente e delle condizioni alle quali i progetti in via di realizzazione, finanziati con tali aiuti, sono posti in atto dai paesi beneficiari o dagli altri eventuali beneficiari contemplati in ciascuno dei protocolli conclusi con i suddetti paesi.
2. Essa si accerta inoltre, in stretto collegamento con le autorità responsabili del paese o dei paesi beneficiari, delle condizioni alle quali le realizzazioni finanziate mediante aiuti comunitari sono utilizzate dai beneficiari.
3. In occasione degli esami effettuati conformemente ai paragrafi 1 e 2, la Commissione verifica, unitamente alla Banca, in quale misura siano stati raggiunti gli obiettivi definiti in conformità degli accordi di cooperazione con l'Algeria, il Marocco, la Tunisia, l'Egitto, il Libano, la Giordania e la Siria, del protocollo che stabilisce talune disposizioni relative all'accordo che crea un'associazione tra la Comunità economica europea e Malta, del protocollo addizionale dell'accordo che crea un'associazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Cipro, nonché dei protocolli conclusi con tutti i paesi summenzionati.
4. La Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio, su loro richiesta e almeno una volta all'anno, in merito al rispetto delle condizioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3.
Articolo 13
Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 1987.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 22 dicembre 1986.
Per il Consiglio
Il Presidente
G. SHAW
(1) GU n. L 337 del 29. 11. 1982, pag. 1.
(2) GU n. L 337 del 29. 11. 1982, pag. 29.
(3) GU n. L 337 del 29. 11. 1982, pag. 43.
(4) GU n. L 337 del 29. 11. 1982, pag. 8.
(5) GU n. L 337 del 29. 11. 1982, pag. 22.
(6) GU n. L 337 del 29. 11. 1982, pag. 15.
(7) GU n. L 337 del 29. 11. 1982, pag. 36.
(8) GU n. L 216 del 5. 8. 1986, pag. 1.
(9) GU n. L 85 del 28. 3. 1984, pag. 37.
(10) GU n. C 302 del 27. 11. 1986, pag. 6.
(11) GU n. L 111 del 28. 4. 1976, pag. 3.
(12) GU n. L 339 del 28. 12. 1977, pag. 2.
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