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Regolamento (CEE) n. 3974/86 del Consiglio del 22 dicembre 1986 relativo alla razionalizzazione e al miglioramento delle condizioni sanitarie nel settore dei macelli in Belgio
Gazzetta ufficiale n. L 370 del 30/12/1986 pag. 0009
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REGOLAMENTO (CEE) N. 3974/86 DEL CONSIGLIO
del 22 dicembre 1986
relativo alla razionalizzazione e al miglioramento delle condizioni sanitarie nel settore dei macelli in Belgio
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 42 e 43,
vista la proposta della Commissione (1),
visto il parere del Parlamento europeo (2),
considerando che in alcune parti della Comunità esiste una necessità urgente di accelerare la modernizzazione del settore dei macelli; che in particolare lo stato e la situazione strutturale e sanitaria dei macelli in Belgio sono caratterizzati da un invecchiamento tale che essi non rispondono più alle segienze economiche e soprattutto igieniche;
considerando che si rendono necessari sforzi particolari per adattare e razionalizzare il settore affinché possa ritrovare la propria competitività; che in un primo tempo e data la situazione particolare del Belgio tali sforzi devono essere concentrati su questo Stato membro;
considerando che un'applicazione rafforzata delle misure previste dal regolamento (CEE) n. 355/77 del Consiglio, del 15 febbraio 1977, relativo a un'azione comune per il miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli e dei prodotti della pesca (3), modificato, da ultimo, dal regolamento (CEE) n. 1247/85 (2), allo scopo di incrementare un adattamento del settore dei macelli, compresi gli annessi laboratori di sezionamento, in Belgio, può contribuire a risolvere i problemi del settore;
considerando che detto rafforzamento riveste una particolare importanza comunitaria; che le relative misure costituiscono quindi un'azione comune ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune (5), modificato da ultimo, dal regolamento (CEE) n. 870/85 (6),
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
È istituita un'azione comune ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 729/70, intesa ad accelerare, nel quadro dell'applicazione dell'azione comune di cui al regolamento (CEE) n. 355/77, la razionalizzazione dei macelli del Belgio e l'adattamento di questo settore alle norme sanitarie comunitarie.
Articolo 2
1. La durata prevista per la realizzazione dell'azione comune è di 3 anni a decorrere dal 1o gennaio 1987.
2. Il costo di previsione dell'azione comune a carico del Fondo europeo agricolo, di orientamento e di garanzia, settore orientamento, ammonta a 20 milioni ECU.
3. L'articolo 6, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 729/70 si applica al presente regolamento.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 22 dicembre 1986.
Per il Consiglio
Il Presidente
G. SHAW
(1) GU n. C 329 del 19. 12. 1985, pag. 11.
(2) Parere reso il 12. 12. 1986 (non ancora pubblicato nella GU).
(3) GU n. L 51 del 23. 2. 1977, pag. 1.
(4) GU n. L 130 del 16. 5. 1985, pag. 1.
(5) GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13.
(6) GU n. L 95 del 2. 4. 1985, pag. 1.
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