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Regolamento (CEE) n. 3975/86 del Consiglio del 22 dicembre 1986 che modifica il regolamento (CEE) n. 2764/77 che proroga, per determinati prodotti ortofrutticoli, il periodo in cui la categoria di qualità III può essere resa applicabile
Gazzetta ufficiale n. L 370 del 30/12/1986 pag. 0010
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REGOLAMENTO (CEE) N. 3975/86 DEL CONSIGLIO
del 22 dicembre 1986
che modifica il regolamento (CEE) n. 2764/77 che proroga, per determinati prodotti ortofrutticoli, il periodo in cui la categoria di qualità III può essere resa applicabile
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1351/86 (2), in particolare l'articolo 4, paragrafo 2, primo comma,
vista la proposta della Commissione,
considerando che il regolamento (CEE) n. 1035/72 stabilisce che, salvo proroga decisa secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2 del trattato, le categorie di qualità III non possono essere più rese applicabili allo scadere del quinto anno successivo alla data di entrata in vigore del regolamento che le ha stabilite; che il regolamento (CEE) n. 2764/77 (3) modificato dal regolamento (CEE) n. 3409/82 (4) ha prorogato questa possibilità di applicazione fino al 31 dicembre 1986;
considerando che, per i prodotti per i quali non sia prevista una categoria di qualità II, la commercializzazione della categoria di qualità III rappresenta una percentuale notevole del reddito dei produttori; che, per i prodotti per i quali esista invece una categoria di qualità II, la commercializzazione della categoria di qualità III rappresenta nel reddito dei produttori una percentuale che, pur essendo nettamente meno elevata, non è trascurabile, soprattutto in certi periodi dell'anno;
considerando che la commercializzazione della categoria di qualità III offre d'altronde a taluni consumatori con redditi modesti la possibilità di approvvigionarsi in tali prodotti;
considerando che è pertanto opportuno prorogare oltre il 31 dicembre 1986, per un periodo limitato, l'applicabilità delle categorie di qualità III,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
All'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2764/77, la data del 31 dicembre 1986 è sostituita da quella del 30 aprile 1988.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso è applicabile a decorrere dal 1o gennaio 1987.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 22 dicembre 1986.
Per il Consiglio
Il Presidente
G. SHAW
(1) GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.
(2) GU n. L 119 dell'8. 5. 1986, pag. 46.
(3) GU n. L 320 del 15. 12. 1977, pag. 5.
(4) GU n. L 360 del 21. 12. 1982, pag. 2.
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