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Regolamento (CEE) n. 3979/86 della Commissione del 22 dicembre 1986 che proroga il controllo comunitario delle importazioni di garofani e rose recise originari di diversi paesi terzi
Gazzetta ufficiale n. L 370 del 30/12/1986 pag. 0020
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REGOLAMENTO (CEE) N. 3979/86 DELLA COMMISSIONE
del 22 dicembre 1986
che proroga il controllo comunitario delle importazioni di garofani e rose recise originari di diversi paesi terzi
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto il regolamento (CEE) n. 288/82 del Consiglio, del 5 febbraio 1982, relativo al regime comune applicabile alle importazioni (1), modificato con il regolamento (CEE) n. 1243/86 (2), in particolare l'articolo 10, paragrafo 1,
visto il regolamento (CEE) n. 1765/82 del Consiglio, del 30 giugno 1982, relativo al regime comune applicabile alle importazioni di paesi a commercio di Stato (3), in particolare l'articolo 10, paragrafo 3,
visto il regolamento (CEE) n. 1766/82 del Consiglio, del 30 giugno 1982, relativo al regime comune applicabile alle importazioni della Repubblica popolare cinese (4), in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,
previa consultazione nell'ambito del comitato previsto dall'articolo 5 degli ultimi tre regolamenti,
considerando che il regolamento (CEE) n. 3353/75 della Commissione (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 66/86 (6), ha istituito, sino al 31 dicembre 1986, un controllo comunitario delle importazioni di talune piante vive e di taluni prodotti della floricultura, originari di diversi paesi terzi;
considerando che, per quanto riguarda i garofani e le rose recise, le ragioni che sono alla base del regolamento (CEE) n. 3353/75 restano valide per l'essenziale; che pertanto è opportuno prorogare il regime di controllo per tali prodotti,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CEE) n. 3353/75 è modificato come qui di seguito:
la data del 31 dicembre 1986 è sostituita da quella del 31 dicembre 1987.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee ed è applicabile a partire dal 1o gennaio 1987.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 1986.
Per la Commissione
Willy DE CLERCQ
Membro della Commissione
(1) GU n. L 35 del 9. 2. 1982, pag. 1.
(2) GU n. L 113 del 30. 4. 1986, pag. 1.
(3) GU n. L 195 del 5. 7. 1982, pag. 1.
(4) GU n. L 195 del 5. 7. 1982, pag. 21.
(5) GU n. L 330 del 24. 12. 1975, pag. 29.
(6) GU n. L 12 del 16. 1. 1986, pag. 12.
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