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Regolamento (CEE) n. 3982/86 della Commissione del 22 dicembre 1986 che istituisce una vigilanza comunitaria dei prodotti semilavorati di titanio originari dei paesi terzi
Gazzetta ufficiale n. L 370 del 30/12/1986 pag. 0029
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REGOLAMENTO (CEE) N. 3982/86 DELLA COMMISSIONE
del 22 dicembre 1986
che istituisce una vigilanza comunitaria dei prodotti semilavorati di titanio originari dei paesi terzi
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,
visto il regolamento (CEE) n. 288/82 del Consiglio, del 5 febbraio 1982, relativo al regime comune applicabile alle importazioni (1), modificato con il regolamento (CEE) n. 1243/86 (2), in particolare l'articolo 10,
previa consultazione del comitato previsto nel summenzionato regolamento,
considerando che la situazione precaria dell'industria comunitaria della trasformazione del titanio, caratterizzata da un tasso di utilizzazione delle capacità di produzione inferiore al 50 % nel 1983-1985, deriva essenzialmente dalla diversità delle condizioni di accesso esistenti tra i mercati europei, da un lato, e quelli nord americano e giapponese, dall'altro;
considerando che qualsiasi soluzione volta a risanare gli scambi mondiali dei prodotti trasformati di titanio esige une migliore conoscenza della struttura tecnica di tali scambi ed, in particolare, caratteristiche specifiche dei prodotti immessi in libera pratica nella Comunità,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. L'immissione in libera pratica nella Comunità dei prodotti semilavorati di titanio delle sottovoci ex 81.04 K II, corrispondenti al codice Nimexe 81.04.59, 61 e 63, originari dei paesi terzi, è soggetta a vigilanza comunitaria a posteriori secondo le modalità previste dagli articoli 10 e 14 del regolamento (CEE) n. 288/82, nonché dal presente regolamento.
2. Le comunicazioni degli Stati membri, di cui all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 288/82, comportano le seguenti indicazioni:
a) la descrizione tecnica dettagliata del prodotto, oltre all'indicazione della sottovoce Nimexe e del paese di origine, nonché del paese di provenienza;
b) il quantitativo;
c) il valore in dogana.
Articolo 2
L'allegato II del regolamento (CEE) n. 288/82 è modificato in quanto vengono inserite, nella colonna « EUR », le posizioni della tariffa doganale comune e del codice Nimexe dei prodotti di cui all'articolo 1, seguiti dal segno (+).
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso è applicabile a decorrere dal 1o gennaio 1987.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 1986.
Per la Commissione
Willy DE CLERCQ
Membro della Commissione
(1) GU n. L 35 del 9. 2. 1982, pag. 1.
(2) GU n. L 113 del 30. 4. 1986, pag. 1.
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