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Regolamento (CEE) n. 3983/86 della Commissione del 22 dicembre 1986 che istituisce misure di salvaguardia nei confronti delle importazioni in Spagna di urea originaria di alcuni paesi terzi
Gazzetta ufficiale n. L 370 del 30/12/1986 pag. 0030
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REGOLAMENTO (CEE) N. 3983/86 DELLA COMMISSIONE
del 22 dicembre 1986
che istituisce misure di salvaguardia nei confronti delle importazioni in Spagna di urea originaria di alcuni paesi terzi
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto il regolamento (CEE) n. 288/82 del Consiglio, del 5 febbraio 1982, relativo al regime comune applicabile alle importazioni (1), modificato dal regolamento (CEE) n. 1243/86 (2) in particolare l'articolo 15, paragrafo 1,
previa consultazione in sede di comitato consultivo istituito dal regolamento suddetto,
considerando quanto segue:
A. PROCEDURA
(1) Il 30 maggio 1986 le autorità spagnole hanno informato la Commissione del fatto che le importazioni di urea originaria dei paesi di cui al regolamento (CEE) n. 288/82 erano aumentate e continuavano ad aumentare in quantitativi ed a condizioni tali da arrecare o da minacciare di arrecare grave pregiudizio all'industria spagnola interessata. In questa occasione le autorità spagnole hanno chiesto alla Commissione di attuare misure di limitazione entro cinque giorni.
(2) Previe consultazioni, la Commissione ha concluso che gli elementi presentati non erano sufficienti per giustificare l'attuazione delle misure chieste ed ha deciso di aprire una procedura d'inchiesta comunitaria sull'andamento delle importazioni in Spagna di urea originaria dei paesi di cui al regolamento (CEE) 288/82, nonché sulle condizioni di tali importazioni e sulla loro incidenza sulla produzione spagnola interessata.
(3) Con avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee (3) la Commissione ha annunciato l'apertura di tale procedura e ha avviato l'inchiesta.
(4) La Commissione ha informato ufficialmente i paesi terzi esportatori notoriamente interessati, gli esportatori noti e i due produttori spagnoli interessati ed ha offerto da tutte le parti la possibilità di rendere noto per iscritto il loro punto di vista ed eventualmente di chiedere di essere intese.
(5) I produttori interessati, nonché numerosi importatori si sono avvalsi dell'opportunità di rendere nota per iscritto la loro opinione, in particolare rispondendo ai questionari loro inviati. Alcuni produttori ed importatori hanno chiesto ed ottenuto di essere sentiti dalla Commissione.
(6) Oltre alle relazioni presentate dai produttori e dagli importatori suddetti la Commissione ha ricevuto osservazioni scritte da parte degli utilizzatori spagnoli del prodotto in questione, alcuni dei quali sono stati intesi: imprese produttrici di concimi complessi, produttori di colle e resine ureiche, nonché la Confederazione nazionale degli agricoltori. Il comitato « Mercato comune dell'industria dei concimi azotati e fosfatici » ha inoltre presentato alla Commissione osservazioni scritte.
(7) Nel corso dell'inchiesta, con lettera del 22 luglio 1986, completata da lettere pervenute in data 1o e 4 agosto 1986, le autorità spagnole hanno chiesto alla Commissione di adottare misure immediate nei confronti delle importazioni in Spagna di urea originaria dei paesi di cui al regolamento (CEE) n. 288/82.
(8) La domanda era accompagnata da elementi di prova relativi all'andamento delle importazioni del prodotto in questione, all'evoluzione prevista per il futuro, alle condizioni in cui le importazioni venivano effettuate ed alla loro incidenza sulla produzione spagnola interessata.
(9) Avendo constatato che i dati forniti dalle autorità spagnole erano in gran parte confermati dai risultati preliminari dell'inchiesta in corso, la Commissione, previa consultazione, ha deciso che in attesa di effettuare, alla luce di tutti i fattori pertinenti, una valutazione globale della situazione in base ai risultati definitivi dell'inchiesta in corso, data la situazione critica in cui si trovava l'industria spagnola era necessario limitare a 15 000 t, sino al 31 ottobre 1986, le importazioni in Spagna di urea originaria dei paesi terzi di cui al regolamento (CEE) n. 288/82. A tal fine è stato adottato il regolamento (CEE) n. 2565/85 del 12 agosto 1985 (4).
(10) La Commissione ha informato ufficialmente i paesi produttori ed esportatori effettivamente o potenzialmente interessati offrendo loro, ove necessario, la possibilità di avviare consultazioni. Nessuno di questi paesi si è avvalso di tale possibilità.
(11) Durante l'inchiesta la Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie. A tal fine i servizi della Commissione hanno effettuato inchieste presso le società o le associazioni seguenti:
A. Produttori spagnoli di urea:
- Empresa nacional de fertilantes, sa (ENFERSA), Madrid;
- Union Explosivos Rio Tinto, sa (ERT), Madrid.
B. Industrie di trasformazione e/o importatori:
1. Produttori di concimi complessi:
- Cros, sa (Madrid);
- Association de pequenas y medianas Empresas espanolas fabricantes de fertilizantes (Carillo sa, Industrias y abonos de Navarra sa, Mirat sa), in forma abbreviata Fertipyme (Madrid);
2. Produttori di colle e resine ureiche:
- Aicar, sa (Madrid)
- Derivados forestales, sa (Madrid);
- Formol y derivados, sa (Madrid);
3. Importatori/distributori:
- Agrox sa (Madrid).
C. Altri utilizzatori:
Confederación nacional de agricultores y ganaderos.
(12) Il 31 ottobre 1986, la Commissione, non avendo potuto chiudere l'inchiesta, poichè quest'ultima si è rivelata più complessa di quanto previsto inizialmente, ha deciso di prorogare la validità delle misure provvisorie sino al 30 novembre 1986 e di aumentare da 15 000 t a 20 000 t il contingente di esportazione di urea originaria dei paesi terzi di cui al regolamento (CEE) n. 288/82, a tal fine la Commissione ha adottato il regolamento (CEE) n. 3339/86 (1). Con regolamento (CEE) n. 3674/86 del 1o dicembre 1986 (2), è stato deciso di prorogare la validità di queste misure fino al 31 dicembre 1986 e di portare il contingente di 20 000 t a 25 000 t.
(13) La Commissione ha informato ufficialmente i paesi produttori effettivamente o potenzialmente interessati.
B. IMPORTAZIONI IN QUESTIONE
(14) Il prodotto oggetto dell'inchiesta è l'urea avente un tenore di azoto superiore a 45 % in peso del prodotto anidro alla stato secco.
(15) Il prodotto in questione rientra nella voce 31.02 B della tariffa doganale comune, corrispondente del codice Nimexe 31.02.15.
(16) L'inchiesta riguarda le importazioni in Spagna di urea originaria dei paesi terzi di cui al regolamento (CEE) n. 288/82, vale a dire di tutti i paesi ad esclusione degli altri Stati membri e dei paesi terzi di cui ai regolamenti (CEE) n. 1765/82 (3) e 1766/82 (4).
C. ANDAMENTO DELLE IMPORTAZIONI
(17) Dai dati disponibili risulta che il volume delle importazioni in Spagna di urea originaria dei paesi terzi di cui al regolamento (CEE) n. 288/82 è aumentato in misura rilevante nel corso del 1986, tanto in termini assoluti quanto rispetto alla produzione e al consumo nel paese importatore.
1. Aumento in termini assoluti
(18) Dalle statistiche ufficiali si rileva che nel primo semestre del 1986 le importazioni originarie di paesi terzi in termini assoluti ammontavano a 39 953 t, mentre nel periodo 1982-1985 tali importazioni non superavano in media 0,15 t.
Alla fine dei mesi di luglio e agosto 1986 le importazioni ammontavano rispettivamente a 62 523 t e a 101 194 t. Dall'esame dei dati mensili risulta inoltre che nei mesi di giugno, luglio e agosto dell'anno in corso si è verificato un brusco aumento, da 4 906 t alla fine di maggio a 101 194 t alla fine di agosto.
2. Incremento rispetto al consumo interno
(19) Rispetto al consumo interno annuo, stimato a 591 000 t circa, la quota di mercato delle importazioni in questione è aumentata in misura significativa, passando da 0 % alla fine del 1985 a 6,76 % alla fine di giugno 1986, aumentando ancora rispettivamente a 10,49 % e a 17,12 % nei due mesi successivi (5).
D. CONDIZIONI IN CUI VENGONO EFFETTUATE LE IMPORTAZIONI
(20) Quanto alle condizioni in cui le importazioni originarie dei paesi terzi sono state effettuate, dai dati raccolti risulta che, nel periodo compreso tra il 1o gennaio e il 1o agosto 1986, il prezzo medio del prodotto importato era di 12,76 Pta/kg.
(21) L'analisi dei dati mensili mette inoltre in evidenza nel periodo suddetto che i prezzi all'importazione sono diminuiti progressivamente, passando da una media di 16,03 Pta/kg alla fine di marzo 1986 a 15,96 Pta/kg alla fine di maggio, a 13,39 Pta/kg alla fine di giugno, a 12,62 Pta/kg alla fine di luglio, per scendere infine ad 11,86 Pta/kg alla fine di agosto.
(22) Dal confronto tra i prezzi dell'urea importata dai paesi terzi durante il periodo suddetto e il prezzo medio netto franco fabbrica dell'urea prodotto in Spagna, applicato nel 1985 dai produttori spagnoli interessati, emergono divergenze significative, in quanto i prezzi all'importazione sono inferiori a quelli dei prodotti spagnoli di un margine compreso tra 51 % e 64 %.
(23) È stato inoltre accertato che i prezzi medi delle importazioni originarie dei paesi terzi effettuate nel periodo in esame erano nettamente inferiori ai prezzi di costo dei due produttori interessati, di un margine compreso tra 26 % e 49 %.
D. INCIDENZA DELLE IMPORTAZIONI SULLA PRODUZIONE SPAGNOLA
1. Produzione spagnola interessata
(24) Al momento dell'apertura dell'inchiesta in Spagna operavano soltanto due imprese produttrici di urea: la società Empresa nacional de fertilizantes sa, sotto il diretto controllo dello Stato, nonché la società Union explosivos Rio Tinto sa, controllata da privati.
(25) Fino al 29 marzo 1986, l'industria spagnola comprendeva un terzo produttore, la società Cros, avente una capacità di produzione nominale annua di 100 000 t circa. L'urea prodotta da questa società, per un quantitativo annuo di 63 000 t, veniva utilizzata per la fabbricazione di concimi complessi commercializzati sul mercato spagnolo. La società Cros, la cui redditività economica era stata giudicata insufficiente, era stata invitata dalle autorità spagnole a chiudere in data 30 giugno 1986 l'impianto produttivo situato a Malaga. Il 29 marzo 1986 la società decideva anticipatamente e spontaneamente di chiudere lo stabilimento in questione, ritenendo economicamente più vantaggioso importare l'urea piuttosto che continuare a produrla in perdita.
(26) Gli impianti di produzione delle due società spagnole si trovano rispettivamente a Puertollano (Castiglia-La Mancia), Cartagena (Murcia), e Huelva (Andalusia), località situate in zone particolarmente sfavorite e caratterizzate da un livello di sviluppo economico nettamente inferiore a quello delle altre regioni del paese.
(27) È opportuno rilevare che le due imprese in questione operano nel settore dei concimi, il quale è attualmente oggetto di un piano di riconversione nazionale i cui obiettivi fondamentali sono il miglioramento della redditività delle imprese, nonché il mantenimento, per regioni strategiche, di una produzione di concimi spagnola sufficiente per soddisfare la domanda interna.
(28) Per quanto riguarda le due imprese produttrici di urea, che sinora hanno beneficiato di notevoli sussidi per la fabbricazione dell'ammoniaca, da esse utilizzata come materia prima, il piano di riconversione implica l'ammodernamento degli impianti produttivi al fine di migliorare la redditività.
(29) Nel bilancio generale dello Stato è stato stanziato un importo pari a 8 234 milioni di Pta per finanziare l'attrezzatura che permetterà di produrre ammoniaca utilizzando gas naturale invece di nafta.
(30) L'Enagas si è impegnato a portare a termine, al più tardi entro il 1o gennaio 1988, i lavori di costruzione dei terminali destinati a fornire il gas naturale alle unità di produzione delle due imprese situate a Huelva e a Cartagena.
(31) L'incidenza delle importazioni in Spagna, effettuate alle condizioni precedentemente illustrate, è stata quindi valutata rispetto ai due produttori ancora presenti sul mercato spagnolo.
(32) La Commissione ha ritenuto opportuno illustrare in primo luogo la situazione delle due imprese in data 31 dicembre 1985 ed in seguito esaminare in che misura la loro situazione era mutata nel 1986, per determinare infine se tale evoluzione rivelava l'esistenza di un pregiudizio o di una minaccia di grave pregiudizio e se quest'ultimo era provocato dalle importazioni di urea originaria dei paesi terzi interessati. 2. Situazione dei due produttori spagnoli al 31 dicembre 1983
(33) Alla fine del 1985 la capacità nominale di produzione delle due imprese interessate era pari a 550 000 t, valore identico a quello registrato nel periodo 1982-1984 e corrispondente ad una capacità mensile nominale di 50 000 tonnellate circa.
(34) Alla fine del 1985, le due società avevano prodotto complessivamente 475 522 t di urea, con un tasso nominale di sfruttamento delle capacità di 86,46 %. Alla stessa data il livello delle scorte alla fabbrica era di 37 957 t.
(35) Alla fine del 1985 il fatturato netto sul mercato spagnolo delle due società per il prodotto in questione ammontava a 14 175 milioni di Pta, corrispondente alla vendita di 431 957 t circa di urea.
(36) Il prezzo di vendita medio, netto franco fabbrica e dedotte tutte le commissioni, applicato durante il 1985 dalle due società sul mercato interno era rispettivamente di 32 487 e 33 467 Pta/t, mentre il prezzo di costo corrispondeva rispettivamente a 28 335 Pta/t ed a 28 159 Pta/t.
(37) Il personale delle due società era di 9 812 persone; di cui 4 764 occupate nel settore dei concimi e 595 direttamente addette alla produzione di urea.
3. Andamento registrato nel corso del 1986
(38) Dai dati di cui la Commissione dispone risulta che al termine dei mesi di giugno, luglio e agosto 1986 la produzione dell'industria spagnola ammontava rispettivamente a 244 316 t, 266 112 t e 280 056 t, mentre nei mesi corrispondenti del 1985 la produzione era pari a 260 118 t, 284 756 t e 319 355 t. Dalle cifre suddette emerge che a fine giugno, luglio e agosto 1986 il livello di produzione dell'industria spagnola è diminuito rispettivamente di 6,07 %, 6,55 % e 12,31 %. In questo periodo uno dei due produttori interessati è stato costretto a chiudere i propri impianti produttivi e a sospendere provvisoriamente dal lavoro tutto il suo personale, vale a dire 670 persone.
(39) Parallelamente il tasso di sfruttamento delle capacità produttive è sceso da 86,46 % alla fine del 1985 a 80,90 %, 75,39 % e 69,49 % alla fine di giugno, luglio e agosto 1986, mentre nei mesi corrispondenti del 1985 il tasso di sfruttamento era pari a 86,13 %, 80,67 % e 79,24 %.
(40) Le vendite complessive dei produttori spagnoli alla fine di giugno, luglio e agosto 1986 erano rispettivamente di 193 735 t , 214 489 t e 223 779 t, mentre nei mesi corrispondenti del 1985 le vendite ammontavano a 233 466 t, 249 258 t e 258 216 t. Si è quindi verificata una flessione pari a 13,34 %. La quota di mercato dei produttori spagnoli, corrispondente a 95 % nel 1985, alla fine di agosto 1986 è scesa a 51 % circa.
(41) Nel 1985 il prezzo di vendita medio ponderato, netto franco fabbrica, applicato dai produttori interessati era di 32 867 Pta/t, mentre nel primo semestre del 1986 lo stesso prezzo è sceso a 29 241 Pta/t, con una flessione di 11,03 %. Alla fine di luglio e di agosto 1986, la flessione si è ancora accentuata, dato che i prezzi medi erano soltanto di 28 841 Pta/t e 28 618 Pta/t, con un calo di 13 % rispetto alla quotazione ottenuta nel 1985.
(42) Benché i produttori interessati non siano stati in grado di fornire dati precisi in merito ai profitti e alle perdite, nonché al rendimento degli investimenti per il 1986, dai dati sul volume e sui prezzi realizzati nel periodo in questione risulta che la loro situazione si è aggravata rispetto al periodo corrispondente del 1985. Al 31 agosto 1986, la perdita di utili netti dei due produttori interessati, in considerazione dei due parametri suddetti, può essere valutata almeno a 165 605 779 Pta.
4. Esistenza di pregiudizio e rapporto di causalità
a) Esistenza di pregiudizio
(43) Dagli elementi precedentemente citati risulta chiaramente che nel 1986 l'industria spagnola, avendo registrato una rilevante flessione in termini di produzione, tasso di sfruttamento delle capacità, volume di vendite, fatturato e prezzi ottenuti, ha subito un pregiudizio, che avrebbe potuto essere ancora maggiore qualora i due produttori interessati non avessero beneficiato della chiusura dell'impianto produttivo di urea della società Cros, avvenuta il 29 marzo 1986.
b) Rapporto di causalità rispetto alle importazioni originarie dei paesi terzi interessati
(44) Secondo gli elementi raccolti dalla Commissione in merito all'andamento (sino al 31 agosto 1986) delle importazioni in Spagna di urea originaria dei paesi esclusi dal campo di applicazione del regolamento (CEE) n. 288/82 (importazioni originarie di altri Stati membri: 92 481 t al prezzo medio di 18,04 Pta/kg; importazioni originarie dei paesi di cui al regolamento (CEE) n. 1765/82: 22 205 t al prezzo medio di 16,54 Pta/kg), non è possibile affermare che il pregiudizio subito dall'industria spagnola sia esclusivamente attribuibile alle importazioni originarie dei paesi suddetti (101 194 t al prezzo medio di 12,76 Pta/kg). (45) Tuttavia, anche se non costituiscono l'unica causa del pregiudizio subito dall'industria spagnola nei primi otto mesi del 1986, tali importazioni vi hanno contribuito in misura significativa poiché, aumentando progressivamente in volume, hanno provocato la riduzione della quota di mercato dei produttori spagnoli, costringendo questi ultimi a comprimere i loro prezzi di vendita.
(46) Indipendentemente dall'incidenza esercitata dalle importazioni originarie di altri Stati membri e dai paesi dell'Europa orientale, appare opportuno concludere che le importazioni originarie dei paesi terzi di cui al regolamento (CEE) n. 288/82 hanno incontestabilmente provocato pregiudizio all'industria comunitaria interessata.
5. Minaccia di grave pregiudizio
(47) In base ai dati relativi alle importazioni di urea originaria dei paesi di cui al regolamento (CEE) n. 288/82, effettuate nei primi otto mesi dell'anno in corso, ed in particolare prendendo in considerazione il tasso d'incremento e il livello dei prezzi di tali importazioni rispetto ai prezzi di vendita netti dei produttori spagnoli, è possibile affermare che le importazioni in questione, nonostante la sensibile riduzione (22 % circa) del prezzo di costo dei produttori spagnoli dovuta al calo del prezzo della nafta e dell'olio pesante a decorrere dall'inizio del mese di agosto 1986, rappresentano una minaccia di grave pregiudizio per l'industria spagnola in questione.
(48) A questo proposito è opportuno mettere in evidenza che la situazione sul piano mondiale è caratterizzata dall'eccedenza delle capacità produttive, nonché dalla scomparsa di alcuni mercati tradizionali (India, Cina, Iran e paesi dell'Estremo Oriente) e del calo del dollaro, moneta generalmente impiegata nella fatturazione delle importazioni.
(49) In considerazione del potere di attrazione del mercato spagnolo, dovuto ai prezzi elevati e alla riduzione dei dazi doganali in seguito all'adesione alla Comunità, si può prevedere un nuovo incremento delle importazioni in Spagna di urea originaria dei paesi terzi, qualora non venisse adottata alcuna misura di salvaguardia commerciale nei confronti delle importazioni dei paesi di cui al regolamento (CEE) n. 288/82.
E. INTERESSE DELLA COMUNITÀ
(50) Dopo aver accertato che nel periodo in esame sono state effettuate importazioni in Spagna di urea originaria dei paesi di cui al regolamento (CEE) n. 288/82 in quantitativi talmente accresciuti ed a condizioni tali da provocare o da minacciare di provocare un grave pregiudizio all'industria spagnola, occorre stabilire se la salvaguardia degli interessi comunitari renda necessarie misure di protezione regionale a favore dell'industria spagnola interessata.
(51) La gravità della situazione sopra illustrata ha indotto la Commissione a concludere che era opportuno adottare, a favore della produzione spagnola di urea, alcune misure di salvaguardia regionale, limitate nel tempo, nei confronti delle importazioni di urea originaria dei paesi terzi ai quali si applica il regolamento (CEE) n. 288/82, compresi quelli legati alla Comunità da un accordo che stabilisce un regime di libero scambio.
(52) In proposito, la Commissione ha notato, senza pregiudizio all'esame intrapreso a titolo delle disposizioni vigenti in materia di aiuti, che la realizzazione del piano spagnolo di riconversione nel settore dei concimi adottato nel 1985 permetterà, in base ai dati forniti dalle autorità spagnole, di rendere, nell'interesse comunitario tale industria più competitiva ed atta a funzionare senza sovvenzioni alla scadenza del piano, pur salvaguardando un certo livello d'impiego nelle regioni particolarmente disavvantaggiate.
(53) Tuttavia, nell'interesse della Comunità, è opportuno vigilare affinché le misure che occorre adottare non minaccino la redditività delle industrie trasformatrici stabilite in Spagna né l'occupazione che esse rappresentano. L'apertura di un contingente di 50 000 t, specificamente destinato a soddisfare il fabbisogno di materie prime delle imprese produttrici di colle e resine ureiche, nonché di concimi complessi, dovrebbe, data la possibilità di favorire importazioni provenienti dagli altri Stati membri, consentire in linea di principio la realizzazione di questo obiettivo, garantendo allo stesso tempo all'industria spagnola una protezione sino al 31 dicembre 1987, data in cui la modernizzazione dei suoi impianti dovrà essere stata portata a termine. L'apertura del mercato spagnolo, dopo l'adesione della Spagna alla Comunità, ai concimi diversi dall'urea, originari degli altri Stati membri e dei paesi terzi, ha consentito e dovrà in linea di principio continuare a consentire agli altri operatori economici spagnoli, siano essi agricoltori o distributori/rivenditori di concimi, di migliorare la propria posizione. La loro situazione, oggettivamente distinta da quella delle industrie trasformatrici, non giustifica l'adozione a loro vantaggio di una misura simile a quella prevista per dette industrie. (54) L'interesse della Comunità, in quanto partner commerciale, esige che l'apertura di questo contingente giovi in primo luogo alle importazioni di urea originaria dei paesi legati alla Comunità da un regime di libero scambio o che siano parti contraenti del GATT; le eccedenze possono essere ripartite tra i paesi ai quali si applica il regolamento (CEE) n. 288/82, ma che non appartengono a nessuna delle due categorie suddette.
(55) Infine, dato che le misure adottate a norma del presente regolamento non fanno che confermare il regime di ricerca della liberalizzazione risultante dalle misure provvisorie istituite con il regolamento (CEE) n. 2565/86, del 12 agosto 1986, modificato dai regolamenti (CEE) n. 3339/86 e (CEE) n. 3674/86, non è opportuno prevedere nuovamente esenzioni per i contratti in corso e per le merci in via di spedizione,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. Le importazioni in Spagna di urea con tenore di azoto superiore a 45 % in peso del prodotto anidro allo stato secco, di cui alla voce 31.02 B della tariffa doganale comune, corrispondente al codice Nimexe 31.02.15, sono subordinate alla presentazione di un'autorizzazione d'importazione rilasciata dalle autorità spagnole.
2. Le misure di cui al paragrafo 1 sono applicabili alle importazioni originarie dei paesi terzi cui si applica il regolamento (CEE) n. 288/82, compresi quelli legati alla Comunità da un accordo che stabilisce un regime di libero scambio.
3. Le autorizzazioni di cui al paragrafo 1 sono rilasciate dalle autorità spagnole per un contingente totale di 50 000 t, destinato esclusivamente ad approvvigionare in materie prime l'industria produttrice di colle e resine ureiche, nonché quella produttrice di concimi complessi.
4. Le autorizzazioni di cui al paragrafo 3 sono rilasciate in primo luogo per le importazioni del prodotto originario dei paesi legati alla Comunità da un accordo che stabilisce un regime di libero scambio o che sono parti contraenti del GATT; il contingente in eccedenza viene ripartito tra i paesi che non appartengono a nessuna di dette categorie.
Articolo 2
La procedura comunitaria d'inchiesta relativa alle importazioni in Spagna di cui all'articolo 1, paragrafo 1, è chiusa.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 1987.
Fatta salva un'eventuale revisione a norma dell'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 288/82, esso è applicabile fino al 31 dicembre 1987.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 1986.
Per la Commissione
Willy DE CLERCQ
Membro della Commissione
(1) GU n. L 35 del 9. 2. 1982, pag. 1.
(2) GU n. L 113 del 30. 4. 1986, pag. 1.
(3) GU n. C 154 del 20. 6. 1986, pag. 2.
(4) GU n. L 229 del 15. 8. 1986, pag. 8.
(1) GU n. L 306 dell'1. 11. 86, pag. 47.
(2) GU n. L 339 del 2. 12. 1986, pag. 21.
(3) GU n. L 195 del 5. 7. 1982, pag. 1.
(4) GU n. L 195 del 5. 7. 1982, pag. 21.
(5) Vedi paragrafo 44 per quanto riguarda l'andamento della quota di mercato dei prodotti originari di altri paesi.
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