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Regolamento (CEE) n. 3987/86 della Commissione del 23 dicembre 1986 che modifica il regolamento (CEE) n. 2409/86 relativo alla vendita di burro all'intervento destinato ad essere incorporato negli alimenti composti per animali
Gazzetta ufficiale n. L 370 del 30/12/1986 pag. 0045 - 0046
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 22 pag. 0108
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 22 pag. 0108
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REGOLAMENTO (CEE) N. 3987/86 DELLA COMMISSIONE
del 23 dicembre 1986
che modifica il regolamento (CEE) n. 2409/86 relativo alla vendita di burro all'intervento destinato ad essere incorporato negli alimenti composti per animali
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto il regolamento (CEE) n. 985/68 del Consiglio, del 15 luglio 1968, che stabilisce le regole generali relative alle misure d'intervento sul mercato del burro e della crema di latte (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3790/85 (2), in particolare l'articolo 7 bis,
considerando che l'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2409/86 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3361/86 (4), subordina il trasporto della premiscela ottenuta a partire dal burro all'osservanza di determinate condizioni; che queste condizioni non sono richieste per il trasporto della premiscela ottenuta a partire dal burro concentrato; che in entrambi i casi la cauzione è svincolata solo a partire dal momento in cui la premiscela sia stata incorporata negli alimenti composti per animali; che si rivela quindi opportuno riservare lo stesso trattamento al trasporto della premiscela ottenuta a partire dal burro e di quella ottenuta a partire dal burro concentrato;
considerando che occorre rettificare un errore materiale figurante nel testo dell'articolo 9, paragrafo 2, secondo comma;
considerando che l'articolo 15 bis del regolamento (CEE) n. 2409/86 stabilisce, fra le condizioni attinenti alla denaturazione del burro, le proporzioni massime di incorporazione di tale burro per il raggiungimento di un tenore minimo di acido grasso libero tale da garantire il carattere irreversibile della denaturazione; che pur mantenendo invariato il suddetto tenore minimo sembra opportuno aumentare la proporzione relativa al burro da sottoporre alla denaturazione, per rendere più efficace questo provvedimento di smercio;
considerando che si è rivelato necessario, in sede di controllo, precisare che il tenore in acido grasso libero del prodotto finito dev'essere stabilito in funzione dei quantitativi fabbricati a partire dalla totalità del burro acquistato;
considerando che l'articolo 24, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2409/86 stabilisce il termine della presa in consegna del burro in 24 giorni a decorrere dal giorno della scadenza del termine per la presentazione delle offerte; che l'esperienza acquisita dopo le prime gare dimostra che è opportuno portare tale termine a 36 giorni;
considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CEE) n. 2409/86 è modificato come segue:
1) All'articolo 8, il testo del primo e del secondo comma è sostituito dal testo seguente:
« Se le operazioni di trasformazione del burro in burro concentrato da un lato e di incorporazione del burro concentrato, puro o in forma di miscela di materie grasse, negli alimenti composti per animali o in una premiscela destinata alla produzione di tali alimenti d'altro lato non sono effettuate nello stesso luogo, il burro concentrato deve essere trasportato in serbatoi o contenitori sigillati dalle autorità competenti su cui figurano, in lettere di almeno 5 cm, una o più delle seguenti dicitute:
- Mantequilla concentrada o mezcla de materias grasas, destinada exclusivamente a la incorporación en los piensos compuestos para animales - Reglamento (CEE) no 2409/86.
- Koncentreret smoer eller fedtblanding bestemt udelukkende til iblanding i foderblandinger - forordning (EOEF) nr. 2409/86.
- Butterfett, Fettmischung ausschliesslich zur Beimengung in Mischfutter - Verordnung (EWG) Nr. 2409/86.
- Sympyknoméno voýtyro í meígma liparón oysión poy proorízetai apokleistiká gia ensomátosi stis sýnthetes zootrofés - Kanonismós (EOK) arith. 2409/86.
- Concentrated butter or mixture of fatty substances intended exclusively for incorporation in compound feedingstuffs - Regulation (EEC) No 2409/86.
- Beurre concentré ou mélange de matières grasses, destiné exclusivement à l'incorporation dans les aliments composés pour animaux - règlement (CEE) no 2409/86.
- Burro concentrato o miscela di materie grasse, destinato esclusivamente all'incorporazione negli alimenti composti per animali - regolamento (CEE) n. 2409/86.
- Boterconcentraat of mengsel van oliën en vetten uitsluitend bestemd voor bijmenging in mengvoeder - Verordening (EEG) nr. 2409/86.
- Manteiga concentrada ou mistura de matérias gordas, destinada exclusivamente à incorporaçao nos alimentos compostos para animais - Regulamento (CEE) nº 2409/86.
Qualora al burro concentrato siano addizionati prodotti di cui all'articolo 6, paragrafo 2, non è necessario che i serbotoi e i contenitori siano sigillati ».
2) All'articolo 9, paragrafo 2, secondo comma, i termini « articolo 4, paragrafo 4 » sono sostituiti dai termini « articolo 4, paragrafo 2 ».
3) All'articolo 15 bis:
- al paragrafo 1, lettera b), i termini « un peso pari almeno al doppio del quantitativo » sono sostituiti dai termini « un peso uguale al quantitativo »;
- il testo del paragrafo 4 è sostituito dal testo seguente:
« 4. Lo Stato membro nel cui territorio ha luogo la denaturazione provvede, in base a modalità da esso stabilite, a un controllo in loco per accertare che l'intero quantitativo di burro acquistato sia sottoposto a denaturazione. Il controllo comprende altresì un'analisi per sondaggio, in funzione dei quantitativi fabbricati, della fase grassa alla fine del processo. Da quest'esame deve risultare che il prodotto finito è di colore brunastro scuro e contiene 8 % almeno di acido grasso libero espresso in acido oleico ».
4) All'articolo 24, paragrafo 2, i termini « 24 giorni » sono sostituiti dai termini « 36 giorni ».
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso si applica ai quantitativi di burro aggiudicati o venduti a decorrere dal 12 dicembre 1986.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 1986.
Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente
(1) GU n. L 169 del 18. 7. 1968, pag. 1.
(2) GU n. L 367 del 31. 12. 1985, pag. 5.
(3) GU n. L 208 del 31. 7. 1986, pag. 29.
(4) GU n. L 306 dell'1. 11. 1986, pag. 99.
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