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REGOLAMENTO ( CEE ) N. 4002/86 DELLA COMMISSIONE, DEL 23 DICEMBRE 1986, RELATIVO ALLA FORNITURA DI RISO LAVORATO A GRANI LUNGHI ALLA LEGA DELLE SOCIETA DELLA CROCE ROSSA ( LSCR ) A TITOLO DI AIUTO ALIMENTARE
Gazzetta ufficiale n. L 370 del 30/12/1986 pag. 0079
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REGOLAMENTO (CEE) N. 4002/86 DELLA COMMISSIONE
del 23 dicembre 1986
relativo alla fornitura di riso lavorato a grani lunghi alla Lega delle società della Croce Rossa (LSCR) a titolo di aiuto alimentare
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto il regolamento (CEE) n. 3331/82 del Consiglio, del 3 dicembre 1982, relativo alla politica e alla gestione dell'aiuto alimentare e che modifica il regolamento (CEE) n. 2750/75 (1), in particolare l'articolo 3, paragrafo 1, primo comma,
visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso (2), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1449/86 (3), in particolare l'articolo 25,
considerando che la Commissione, con la propria decisione del 6 maggio 1985 relativa alla concessione di un aiuto alimentare a favore della Lega delle società della Croce Rossa, ha assegnato a questo organismo 43 t di cereali da fornire reso destinazione;
considerando che è necessario prevedere una gara per la fornitura del prodotto consegnato a destinazione, merce scaricata, tenuto conto dell'utilizzazione finale che deve essere data alla merce consegnata;
considerando che occorre procedere a tali forniture in conformità delle norme stabilite dal regolamento (CEE) n. 1974/80 della Commissione, del 22 luglio 1980, recante modalità generali di applicazione per l'esecuzione di talune azioni di aiuto alimentare nel settore dei cereali e del riso (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3826/85 (5); che è necessario precisare in particolare i termini e le condizioni di fornitura, nonché la procedura da seguire per determinare le spese che ne derivano; considerando tuttavia che devono essere fissate le disposizioni specifiche di una fornitura consegnata a destinazione; che in tal modo l'aggiudicatario deve assumere a proprio carico tutti i rischi inerenti alla merce sino allo scarico nel luogo di destinazione fissato; che il pagamento all'aggiudicatario può aver luogo soltanto se sono fornite certe prove dell'avvenuta consegna a destinazione;
considerando che risulta necessario precisare, per i casi di forza maggiore che abbiano impedito la realizzazione dell'operazione di cui trattasi nei termini previsti, chi si accolla le eventuali spese derivanti da tale situazione;
considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. L'organismo d'intervento indicato nell'allegato I è incaricato dell'attuazione della procedura di mobilitazione e di fornitura a titolo di aiuto alimentare del prodotto di cui in allegato, in conformità delle disposizioni del presente regolamento.
2. La fornitura del prodotto è aggiudicata mediante gara.
3. L'allegato I ha funzione di bando di gara. L'organismo d'intervento in questione fa effettuare, se necessario, pubblicazioni complementari.
Articolo 2
1. Per l'effettuazione della gara si applicano le seguenti disposizioni del regolamento (CEE) n. 1974/80:
- l'articolo 4, escluse le disposizioni del paragrafo 3, lettera e), e del paragrafo 4, lettere d) ed e), relativo alla presentazione delle offerte;
- l'articolo 5 relativo alla costituzione di una cauzione;
- l'articolo 6 relativo allo spoglio e alla lettura delle offerte;
- l'articolo 8 relativo al confronto delle offerte.
2. Nell'offerta è indicato l'importo proposto, espresso per tonnellata di prodotto, nella moneta dello Stato membro nel quale ha luogo la gara.
Nell'offerta sono incluse le spese di fumigazione, di scarico e di entrata in magazzino nel luogo finale di destinazione di cui all'allegato I.
Nell'offerta è indicato separatamente l'importo delle spese relative ai trasporti marittimo e terrestre sino al luogo finale di destinazione.
L'offerta contiene l'indicazione dello Stato membro in cui il concorrente s'impegna, qualora sia dichiarato aggiudicatario, ad espletare le formalità doganali di esportazione.
3. L'aggiudicatario adempie ai propri obblighi in conformità di quanto prescritto dal presente regolamento e degli impegni di cui all'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 1974/80, escluse le disposizioni delle lettere d) ed e).
4. Il concorrente si impegna a far effettuare il trasporto marittimo con navi registrate nella categoria superiore nei registri di classificazione riconosciuti, che non abbiano più di 15 anni di servizio e presentino garanzie sanitarie certificate da un organismo competente.
Articolo 3
1. Fatta salva l'applicazione dei paragrafi 2 e 3, entro 48 ore è dichiarato aggiudicatario colui che ha presentato l'offerta più favorevole.
2. Se l'offerta più favorevole è presentata simultaneamente da più concorrenti, l'organismo d'intervento designa l'aggiudicatario mediante estrazione a sorte.
3. Qualora le offerte presentate non sembrino corrispondere ai prezzi ed alle spese normalmente praticati sul mercato, l'organismo d'intervento può non procedere all'aggiudicazione, previo accordo della Commissione.
4. L'organismo d'intervento comunica a tutti gli offerenti il risultato della gara, a mezzo lettera o telescritto inviato al più tardi il primo giorno lavorativo successivo all'aggiudicazione.
Articolo 4
1. L'aggiudicatario conclude i contratti necessari per il trasporto della merce sino al luogo finale di destinazione e sostiene tutte le relative spese, nonché le spese di scarico e di entrata in magazzino a destinazione; egli sottoscrive le necessarie assicurazioni.
2. L'aggiudicatario assume a proprio carico tutti i rischi, inerenti alla merce, principalmente quelli relativi a perdita o deterioramento, ai quali la merce stessa è soggetta sino al momento in cui essa è stata effettivamente scaricata e consegnata nel luogo finale di destinazione.
3. L'aggiudicatario comunica senza indugio al rappresentante del beneficiario la data di caricamento, i mezzi di trasporto impiegati per avviare la merce al luogo finale di destinazione e la presunta data d'arrivo della merce in tale luogo. Egli comunica immediatamente tali informazioni all'organismo d'intervento incaricato del pagamento, che le trasmette alla Commissione con la massima sollecitudine.
L'aggiudicatario informa il rappresentante del beneficiario della probabile data d'arrivo della merce nel luogo finale di destinazione, almeno tre giorni prima di tale data.
Articolo 5
1. L'organismo d'intervento del paese d'imbarco fa eseguire, prima del caricamento nel porto d'imbarco, un controllo della quantità, della qualità e del condizionamento della merce, e rilascia regolare attestato. Le relative spese sono a carico dell'aggiudicatario.
L'aggiudicatario fornisce all'organismo d'intervento l'attestato che la fumigazione è stata effettuata.
2. Il prelievo dei campioni destinati all'analisi nonché il controllo si effettuano secondo le norme professionali vigenti nel paese d'imbarco. L'aggiudicatario e il rappresentante del beneficiario sono invitati a presenziare a detta operazione.
Due campioni sigillati vengono conservati dall'organismo d'intervento sino al rilascio del certificato di presa in consegna da parte dell'aggiudicatario o sino al momento in cui viene fornito l'attestato di cui all'articolo 6, paragrafo 2.
3. Se il controllo di cui al paragrafo 1 dà luogo a contestazioni, l'organismo d'intervento incarica un servizio ispettivo, diverso da quello che ha effettuato il controllo menzionato al paragrafo 1, di eseguire un secondo controllo i cui risultati hanno valore determinante. Le relative spese sono a carico della parte soccombente.
4. Qualora il controllo di cui ai paragrafi precedenti risulti negativo, la merce deve essere respinta e sostituita. Ove il carico risulti incompleto, l'aggiudicatario deve fornire la parte mancante.
Articolo 6
1. Un certificato di presa in consegna è rilasciato dal beneficiario immediatamente dopo lo scarico nel luogo finale di destinazione.
Tale documento certifica il luogo e la data di presa in consegna e fornisce una descrizione della merce conformemente al modello dell'allegato II, nonché le eventuali osservazioni del beneficiario.
2. Qualora il beneficiario non rilasci il certificato di presa in consegna e tranne il caso in cui ciò sia dovuto a contestazione della merce, la prova della fornitura può essere fornita mediante un attestato del modello dell'allegato II vistato dal delegato della Comunità nel paese di destinazione.
Articolo 7
1. Il pagamento dell'aggiudicatario è effettuato dall'organismo d'intervento dello Stato membro in cui sono espletate le formalità doganali di esportazione.
2. L'importo da pagare è quello dell'offerta aumentato eventualmente delle spese di cui all'articolo 9. Esso è pagato nella moneta dello Stato membro incaricato del pagamento. A tal fine, l'importo è convertito, applicando:
- quando le monete in causa sono mantenute tra di loro entro un divario istantaneo massimo del 2,25 %, il tasso di conversione risultante dal loro tasso centrale;
- negli altri casi, la relazione tra le due monete in causa, stabilita utilizzando l'ultima constatazione dei loro corsi di cambio in contanti che precede immediatamente la data limite fissata per la presentazione delle offerte e che è pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, serie C. 3. L'importo di cui al paragrafo 2 è versato all'aggiudicatario dietro presentazione dell'originale del certificato di presa in consegna o di una copia certificata conforme, oppure, in mancanza, dell'attestato di cui all'articolo 6, paragrafo 2.
4. L'organismo d'intervento è autorizzato a pagare senza indugio all'aggiudicatario un acconto dell'80 % sul valore delle quantità che figurano nella polizza di carico, su presentazione di una copia di detto documento, dell'attestato di cui all'articolo 5, paragrafo 1, nonché dell'attestato di fumigazione e dietro costituzione di una cauzione d'un importo pari a quello dell'acconto.
Tale cauzione è costituita alle condizioni previste dall'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1974/80.
Articolo 8
1. La cauzione di cui all'articolo 2 è svincolata immediatamente:
- per il concorrente la cui offerta non è stata presa in considerazione o accettata;
- per l'aggiudicatario, per quanto riguarda i quantitativi non consegnati a seguito di un caso di forza maggiore;
- per l'aggiudicatario, per quanto riguarda i quantitativi consegnati in conformità delle disposizioni del presente regolamento e su presentazione dell'originale o della copia autenticata del certificato di presa in consegna, oppure, in mancanza, dell'attestazione di cui all'articolo 6, paragrafo 2.
2. La cauzione di cui all'articolo 7, paragrafo 4, è svincolata immediatamente allorché l'aggiudicatario fornisce la prova, conformemente all'articolo 6, che almeno l'80 % delle quantità previste sono state consegnate nelle condizioni contemplate dal presente regolamento.
Articolo 9
Se l'aggiudicatario doveva sostenere, per la consegna effettuata ai sensi del presente regolamento, oneri eccezionali che non abbiano potuto essere coperti da assicurazione, egli può ottenere un indennizzo previa presentazione dei documenti giustificativi e previo accordo della Commissione.
Articolo 10
Salvo caso di forza maggiore, l'aggiudicatario assume a proprio carico tutte le conseguenze finanziarie della mancata consegna della merce alle condizioni previste dal presente regolamento, sempreché il beneficiario abbia reso possibile la consegna alle suddette condizioni.
Le spese occasionate dalla mancata consegna della merce a seguito di un caso di forza maggiore sono a carico dell'organismo d'intervento incaricato del pagamento.
Articolo 11
Le disposizioni dell'articolo 21 e dell'articolo 22, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CEE) n. 1974/80 si applicano nell'ambito del presente regolamento.
L'organismo d'intervento incaricato del pagamento trasmette alla Commissione, appena le ha ricevute, le informazioni di cui all'articolo 4, paragrafo 3.
L'organismo d'intervento del paese d'imbarco trasmette alla Commissione, con la massima sollecitudine, i risultati del controllo di cui all'articolo 5.
Articolo 12
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 1986.
Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente
(1) GU n. L 352 del 14. 12. 1982, pag. 1.
(2) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.
(3) GU n. L 133 del 21. 5. 1986, pag. 1.
(4) GU n. L 192 del 26. 7. 1980, pag. 11.
(5) GU n. L 371 del 31. 12. 1985, pag. 1.
ALLEGATO I
1. Programma di esecuzione: 1985.
2. Beneficiario: Ligue des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, BP 372, CH-1211 Genève 19 (telex 22555 LRCS CH).
3. Luogo o paese di destinazione: Rwanda.
4. Prodotto da mobilitare: riso lavorato a grani lunghi (non parboiled).
5. Quantitativo totale: 15 t (43 t di cereali).
6. Numero di partite: 1.
7. Organismo d'intervento incaricato dell'attuazione della procedura:
Servicio Nacional de Productos Agrarios (SENPA), c/Beneficencia, 8, Madrid 28004, telex 23427 SENPA E.
8. Mobilitazione del prodotto: sul mercato della Comunità.
9. Caratteristiche della merce:
- riso di qualità sana, leale e mercantile, privo di odore e di parassiti;
- umidità: 15 %;
- rotture di riso: massimo 5 %;
- grani gessati: massimo 5 %;
- grani striati rossi: massimo 3 %;
- grani vaiolati: massimo 1,5 %;
- grani macchiati: massimo 1 %;
- grani gialli: massimo 0,050 %;
- grani ambrati: massimo 0,20 %.
10. Condizionamento:
- in sacchi di iuta nuovi di 600 grammi,
- peso netto dei sacchi: 50 chilogrammi,
- iscrizione sui sacchi: una croce rossa di 15 cm × 15 cm e la dicitura seguente (iscrizione in lettere di almeno 5 cm di altezza):
« RIZ / DON DE LA COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE / ACTION DE LA LIGUE DES SOCIÉTÉS DE LA CROIX-ROUGE ET DU CROISSANT ROUGE / POUR DISTRIBUTION GRATUITE / NYAMIRAMBO ».
11. Porto d'imbarco: uno dei porti della Comunità.
12. Fase di consegna: reso destinazione magazzini della Croce Rossa del Rwanda a Nyamirambo.
13. Procedura da applicare per determinare le spese di fornitura: gara.
14. Termine ultimo per la presentazione delle offerte: 13 gennaio 1987, ore 12.
15. Periodo d'imbarco: dal 1o al 28 febbraio 1987.
16. Importo della cauzione: 15 ECU/t.
Note:
1. L'aggiudicatario prende contatto col beneficiario per determinare i documenti di spedizione necessari.
2. Ai fini di un eventuale nuovo insaccamento, l'aggiudicatario fornisce il 2 % dei sacchi vuoti che devono essere della stessa qualità di quelli contenenti la merce e recare l'iscrizione, seguita da una R maiuscola.
3. L'aggiudicatario rilascia al beneficiario che ne faccia richiesta un certificato redatto da un organismo ufficiale da cui risulti che le norme in vigore, per quanto concerne la radiazione nucleare, nello Stato membro in questione non sono superate.
4. L'aggiudicatario invia una copia dei documenti di spedizione al seguente indirizzo: Delegazione della Commissione in Rwanda, Avenue du Député Kamuzinzi, 14, BP 515, Kigali, tel. 55 86/55 89, telex 515 DELCOMEUR RW - KIGALI.
ALLEGATO II
CERTIFICATO DI PRESA IN CONSEGNA
Beneficiario:
Il sottoscritto:
(Nome, cognome, ragione sociale)
agendo in nome di:
certifica di aver preso in consegna le merci sotto indicate:
Cereali o prodotti:
- Peso netto preso in consegna, in tonnellate:
- Condizionamento:
- alla rinfusa:
- in sacchi:
- Numero dei sacchi: regolati a ................ kg netti
- contrassegnati (iscrizione):
- numero dei sacchi vuoti contrassegnati:
- Luogo della presa in consegna:
- Data della presa in consegna:
La qualità delle merci consegnate è conforme a quella convenuta.
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