N. L 374 / 10 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 31 . 12 . 86
REGOLAMENTO (CEE) N. 4010/ 86 DEL CONSIGLIO
del 16 dicembre 1986
che stabilisce dei massimali ed una sorveglianza comunitaria per le importazioni di taluni prodotti
originari di Malta ( 1987)
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE , su scala comunitaria , delle importazioni dei prodotti consi
derati ai massimali man mano che questi prodotti vengono
presentati in dogana accompagnati da dichiarazioni di
immissione in libera pratica ; che questo tipo di gestione
deve prevedere la possibilità di ristabilire i dazi delle tariffe
doganali non appena i detti massimali siano stati raggiunti
a livello comunitario :
visto il trattato che istituisce la Comunità economica euro
pea , in particolare l'articolo 113 ,
vista la proposta della Commissione ,
considerando che le disposizioni del protocollo aggiuntivo
all'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità
economica europea e M?lta ( ! ) sono scadute :
considerando che questo tipo di gestione richiede una
collaborazione stretta e particolarmente rapida tra gli Stati
membri e la Commissione , la quale deve in particolare
seguire lo stato d'imputazione nei confronti dei massimali
ed informarne gli Stati membri ; che questa collaborazione
dev'essere tanto più stretta in quanto è necessario che la
Commissione possa prendere le misure idonee a ristabilire i
dazi delle tariffe doganali allorché uno dei detti massimali
sia stato raggiunto ,
considerando che in attesa dell'entrata in vigore di un
nuovo protocollo occorre prorogare per il 1987 il regime
che la Comunità applica negli scambi commerciali con
Malta nell'ambito dell'associazione con questo paese ;
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :considerando che il Consiglio ha adottato il regolamento
(CEE ) n . 2357 / 86 che stabilisce il regime applicabile alle
importazioni in Grecia di taluni prodotti originari di
Malta ( 2 ); che , in mancanza di un protocollo quale quello
previsto agli articoli 179 e 366 dell'atto di adesione della
Spagna e del Portogallo , la Comunità deve prendere le
misure di cui agli articoli 180 e 367 di detto atro ; che il
presente regolamento si applica alla Comunità nella sua
composizione al 31 dicembre 1985 :
Articolo 1
1 . Dal 1° gennaio al 31 dicembre 1987 , le importazioni
nella Comunità nella sua composizione al 31 dicembre
1985 dei prodotti originari di Malta , enumerati nell'alle
gato , sono sottoposte a massimali annui ed a sorveglianza
comunitaria .
La designazione dei prodotti di cui al primo comma , le loro
voci tariffarie e statistiche e i livelli dei massimali sono
indicati in allegato .
considerando che il protocollo aggiuntivo summenzionato
prevede l'abolizione totale dei dazi doganali per i prodotti
ai quali esso si applica ; che , tuttavia , per un certo numero
di prodotti il beneficio dell'esenzione dai dazi è limitato a
massimali oltre i quali possono essere ristabiliti i dazi
doganali applicabili nei confronti dei paesi terzi ; che occor
re pertanto fissare i massimali da applicare nel 1987 ; che
per l'applicazione del regime dei massimali è necessario che
la Comunità sia regolarmente informata dell'evoluzione
delle importazioni dei prodotti di cui trattasi originari di
Malta ; che è pertanto opportuno assoggettare l'importazio
ne di detti prodotti a un sistema di sorveglianza ;
2 . Le imputazioni ai massimali vengono effettuate man
mano che i prodotti sono presentati in dogana corredati
da una dichiarazione di messa in libera pratica e di un
certificato di circolazione delle merci conforme alle norme
contenute nel protocollo relativo alla definizione della
nozione di « prodotti originari » e ai metodi di cooperazione
amministrativa , allegato al protocollo che stabilisce talune
disposizioni relative all'accordo che istituisce un'associazio
ne tra la Comunità economica europea e Malta ( 3 ).
considerando che questo obiettivo può essere raggiunto
avvalendosi di un tipo di gestione basato sull'imputazione ,
f 1 ) GU n . L 304 del 29 . 11 . 1977 , pag . 2 .
( 2 ) GU n . L 205 del 29 . 7 . 1986 , pag . 9 . ( 3 ) GU n . L 111 del 28 . 4 . 1976 , pag . 3 .
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Una merce può essere imputata al massimale soltanto se il
certificato di circolazione delle merci viene presentato pri
ma della data in cui è ristabilita la riscossione dei dazi
doganali .
Il grado di utilizzazione dei massimali è constatato , a livello
comunitario , in base alle importazioiii imputate secondo le
modalità definite dai commi precedenti .
Con la periodicità ed entro i termini indicati al paragrafo 4 ,
gli Stati membri informano la Commissione delle importa
zioni effettuate secondo le modalità sopra stabilite .
3 . Non appena i massimali sono raggiunti , la Commissio
ne può ristabilire , mediante regolamento e sino alla fine
dell'anno civile , la riscossione dei da/ i doganali applicabili
ai paesi terzi .
4 . Gli Stati membri comunicano alla Commissione , entro
il quindicesimo giorno di ogni mese , i prospetti delle
imputazioni effettuate durante il mese precedente . Su
richiesta della Commissione , essi comunicano tale prospet
to ogni dieci giorni , entro cinque giorni liberi dalla fine di
ogni decade .
Articolo 2
Ai fini dell'applicazióne del presente regolamento la Com
missione prende tutte le misure idonee in stretta collabora
zione con gli Stati membri .
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio
1987 .
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri .
Fatto a Bruxelles , addì 16 dicembre 1986 .
Per il Consiglio
Il Presidente
G. HOWE
N. L 374 / 12 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 31 . 12 . 86
ALLEGATO
Elenco dei prodotti la cui importazione è sottoposta a massimali nel 1987
Numero
d'ordine
Numero
della tariffa
doganale
comune
Designazione delle merci Codice
Nimexe
Volume del
massimale
in tonnellate
1 2
4 5
11.0010 55.05 Filati di cotone non preparati per la vendita al minuto 55.05
tutti i numeri
massimale
sospeso
11.0020 55.09 Altri tessuti di cotone 55.09
tutti i numeri
massimale
sospeso
11.0030 - 56.04 Fibre tessili sintetiche ed artificiali in fiocco e cascami di fibre tessili
sintetiche ed artificiali ( continue o in fiocco), cardati , pettinati o altrimenti
preparati per la filatura
56.04
tutti i numeri
massimale
sospeso
11.0040 60.05 Indumenti esterni , accessori di abbigliamento ed altri manufatti , a maglia
non elastica né gommata
60.05
tutti i numeri
massimale
sospeso
11.0050 61.01 Indumenti esterni per uomo e per ragazzo 61.01
tutti i numeri
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