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Regolamento (CEE) n. 401/86 della Commissione del 21 febbraio 1986 recante modalità di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato
Gazzetta ufficiale n. L 045 del 22/02/1986 pag. 0025 - 0025
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REGOLAMENTO (CEE) N. 401/86 DELLA COMMISSIONE
del 21 febbraio 1986
recante modalità di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1018/84 (2), in particolare l'articolo 12, paragrafo 2,
considerando che il regolamento (CEE) n. 3035/80 del Consiglio, dell'11 novembre 1980, che stabilisce, per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato, le regole generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e i criteri per stabilire il loro importo (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1982/85 (4), prevede la possibilità di fissare, per le merci di cui alla voce 19.03 della tariffa doganale comune, restituzioni differenziate a seconda della loro destinazione; che alle merci in questione è stata applicata, nel periodo compreso tra il 19 luglio e il 1o novembre 1985, una restituzione all'esportazione verso gli Stati Uniti e il Canada differenziata rispetto agli altri paesi terzi; che questa misura è stata applicata nei confronti del Canada a causa delle relazioni commerciali particolari esistenti tra questo paese e gli Stati Uniti; che le condizioni d'importazione negli Stati Uniti d'America sono state modificate il 1o novembre 1985 in misura tale che è pienamente giustificato riportare gli esportatori ad un livello equo di competitività sui mercati di questi due paesi terzi qualora le merci esportate vengano immesse al consumo dopo il 1o novembre 1985;
considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione dei cereali,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. Alle merci della voce 19.03 della tariffa doganale comune, immesse al consumo negli Stati Uniti e nel Canada a decorrere dal 1o novembre 1985 e per le quali si è proceduto alla fissazione anticipata della restituzione nel periodo compreso tra il 19 luglio 1985 e il 31 ottobre 1985, è applicato il tasso della restituzione in vigore il giorno della presentazione della domanda dei certificati di fissazione anticipata, applicabile agli altri paesi terzi.
2. Alle merci della voce 19.03 della tariffa doganale comune, immesse al consumo negli Stati Uniti e nel Canada a decorrere dal 1o novembre 1985 e per le quali non si è proceduto alla fissazione anticipata della restituzione, è applicato il tasso della restituzione applicabile agli altri paesi terzi in vigore il giorno dell'esportazione delle merci.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso è applicabile a decorrere dal 1o novembre 1985.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 21 febbraio 1986.
Per la Commissione
COCKFIELD
Vicepresidente
(1) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.
(2) GU n. L 107 del 18. 4. 1984, pag. 1.
(3) GU n. L 323 del 29. 11. 1980, pag. 27.
(4) GU n. L 186 del 19. 7. 1985, pag. 8.
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