31 . 12 . 86 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee
N. L 375 / 11
REGOLAMENTO (CEE) N. 4020 / 86 DEL CONSIGLIO
del 16 dicembre 1986
recante apertura , ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario di
talune qualità di magnesio della sottovoce ex 77.01 A della tariffa doganale comune
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica euro
pea , in particolare l'articolo 28 ,
considerando che nella Comunità la produzione di talune
qualità di magnesio extra puro destinate all'industria nucle
are , della sottovoce ex 77.01 A della tariffa doganale
comune , è attualmente nell'impossibilità di coprire il fabbi
sogno specifico delle industrie utilizzatrici della Comunità ;
che , di conseguenza , l'approvvigionamento della Comunità
per il prodotto in questione dipende attualmente dalle
importazioni da paesi terzi ; che è opportuno provvedere
senza indugio al fabbisogno di approvvigionamento della
Comunità per il prodotto in causa , alle condizioni più
favorevoli ; che occorre quindi aprire un contingente tariffa
rio comunitario a dazio zero nei limiti di un volume adeguato
e per un periodo che scade il 31 luglio 1987 ; che , per non
compromettere l'equilibrio del mercato di tale prodotto , è
opportuno fissare il volume del contingente tariffario comu
nitario a 300 tonnellate ;
considerando che occorre garantire , in particolare , l'ugua
glianza e la continuità di accesso di tutti gli importatori della
Comunità a detto contingente nonché l'applicazione senza
interruzione delle quote previste per detto contingente a tutte
le importazioni del prodotto in questione in ciascuno degli
Stati membri , fino ad esauriménto del contingente stesso ; che
tuttavia , trattandosi di un contingente tariffario che è
destinato a coprire un fabbisogno che non è possibile
determinare con sufficiente precisione , non sembra opportu
no prevedere la ripartizione tra Stati membri , ferma restando
la possibilità di prelevare dal volume contingentale le quan
tità corrispondenti al loro fabbisogno a condizioni e secondo
una procedura da determinare ; che tale metodo di gestione
richiede una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la
Commissione , la quale deve , in particolare , poter seguire il
grado di esaurimento del volume del contingente ed infor
marne gli Stati membri ;
considerando che , poiché il Regno del Belgio , il Regno dei
Paesi Bassi e il Granducato del Lussemburgo sono riuniti e
rappresentati dall'unione economica Benelux , tutte le opera
zioni relative alla gestione delle quote attribuite a detta
unione economica possono essere effettuate da uno dei suoi
membri ,
inferiore a 99,95% , presentato in forma di billette non
contenenti , in peso , più dello 0,015% di ferro , 0,002% di
nichel , 0,005% di piombo e 0,006% di manganese , della
sottovoce ex 77.01 A della tariffa doganale comune , desti
nato alla fabbricazione di limature per l'industria del com
bustibile ; nucleare è totalmente sospeso nei limiti di un
contingente tariffario comunitario di 300 tonnellate .
2 . Nei limiti di questo contingente tariffario la Spagna ed
il Portogallo applicano dazi doganali calcolati in conformità
delle disposizioni stabilite in materia dall'atto di adesione .
3 . Per il controllo dell'utilizzazione dei prodotti per la
destinazione particolare prescritta sono d'applicazione le
disposizioni comunitarie in materia .
Articolo 2
1 . Se un importatore annuncia importazioni imminenti
del prodotto in questione in uno Stato membro ed ivi
domanda il beneficio del contingente , lo Stato membro
interessato procede , mediante notifica alla Commissione , al
prelievo di una quantità corrispondente al fabbisogno , nella
misura in cui lo consente il saldo disponibile del contingen
te .
2 . I prelievi effettuati secondo il paragrafo 1 sono validi
fino alla fine del periodo contingentale .
Articolo 3
1 . Gli Stati membri prendono adeguate disposizioni
affinché i prelievi effettuati in applicazione dell'articolo 2 ,
paragrafo 1 , rendano possibile le imputazioni senza discon
tinuità sulle loro parti cumulate del contingente comunita
rio .
2 . Essi garantiscono agli importatori del prodotto in
questione il libero accesso al contingente finché lo consente il
saldo del volume contingentale .
3 . Gli Stati membri procedono all'imputazione delle
importazioni del prodotto in questione ai loro prelievi man
mano che tale prodotto è presentato in dogana , accompa
gnato da dichiarazioni di immissione in libera pratica .
4 . Il grado di esaurimento del contingente viene rilevato
in base alle importazioni imputate alle condizioni definite al
paragrafo 3 .
Articolo 4
A richiesta della Commissione , gli Stati membri la informano
delle importazioni del prodotto in questione effettivamente
imputate sul contingente .
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1 . Dal 1° gennaio al 31 luglio 1987 , il dazio della tariffa
doganale comune per il magnesio greggio , di purezza non
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Articolo 6Articolo 5
Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente
affinché sia rispettato il presente regolamento .
Il presente regolamento entra in vigore il 1 ° gennaio
1987 .
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri .
Fatto a Bruxelles , addì 16 dicembre 1986 .
Per il Consiglio
Il Presidente
G. HOWE
Full & Egal Universal Law Academy