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Regolamento (CEE) n. 4026/86 del Consiglio del 18 dicembre 1986 che modifica il regolamento (CEE) n. 3094/86 che istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca
Gazzetta ufficiale n. L 376 del 31/12/1986 pag. 0001 - 0003
edizione speciale finlandese: capitolo 4 tomo 2 pag. 0148
edizione speciale svedese/ capitolo 4 tomo 2 pag. 0148
REGOLAMENTO (CEE) N. 4026/86 DEL CONSIGLIO del 18 dicembre 1986 che modifica il regolamento (CEE) n. 3094/86 che istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto il regolamento (CEE) n. 170/83 del Consiglio, del 25 gennaio 1983, che istituisce un regime comunitario di conservazione e di gestione delle risorse della pesca(1), in particolare l'articolo 11,
vista la proposta della Commissione,
considerando che, a norma dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 170/83, le misure di conservazione necessarie per il conseguimento degli obiettivi enunciati all'articolo 1 dello stesso regolamento devono venir stabilite alla luce dei pareri scientifici disponibili ;
considerando che il regolamento (CEE) n. 3094/86(2) stabilisce le norme generali per la pesca e lo sbarco delle risorse biologiche esistenti nelle acque comunitarie ;
considerando che, dall'analisi di nuove informazioni rela- tive alle stime delle perdite di catture nella pesca della sogliola quando, in determinate zone, vengono impiegate reti a strascico a pali in cui la lunghezza dei pali sia limitata a 8 metri, nonché ai probabili effetti, sulle attività pescherecce, della fissazione a 55o 30m latitudine nord della linea divisoria della sottozona VI del Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare, a nord della quale la dimensione minima delle maglie dovrà essere di 90 mm a decor- rere dal 1o gennaio 1989, di cui al regolamento (CEE) n. 3094/86, risulta che tali misure potrebbero gravemente pregiudicare la vitalità economica delle attività di pesca interessate ; che è pertanto opportuno modificare le misure in causa pur nel rispetto delle misure di conservazione delle risorse ittiche,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :
Articolo 1
Il regolamento (CEE) n. 3094/86 è modificato come segue :
1)il testo dell'articolo 9, paragrafo 3, lettera c), è sosti- tuito dal seguente :
« c)È tuttavia vietato usare reti a strascico a pali in cui la lunghezza complessiva dei pali, calcolata come somma della lunghezza di ciascun palo tra i mar- gini interni delle staffe o guide di supporto, sia superiore a 8 metri, tranne quando operano con attrezzi progettati e utilizzati per la cattura di gamberetti (genere Crangon) o di gamberi (Pandalus montagui).
In deroga al comma precedente, sino al 31 dicembre 1987 è consentito usare reti a strascico a pali in cui la lunghezza complessiva dei pali non ecceda 12 metri.
Fatti salvi i due commi precedenti, i pescherecci la cui attività principale sia la pesca dei gamberetti (genere Crangon) possono usare reti a strascico a pali in cui la lunghezza complessiva dei pali defi- nita al primo comma superi, secondo il caso, 8 metri o 12 metri per la pesca della sogliola, purché siano inclusi in un elenco da redigere annualmente. » ;
2)l'allegato I è modificato come risulta dall'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso è applicabile a decorrere dal 1o gennaio 1987.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Per il ConsiglioIl PresidenteM. JOPLING Tabelle MS 5
(1)GU n. L 24 del 27. 1. 1983, pag. 1.
(2)GU n. L 288 dell'11. 10. 1986, pag. 1.
ALLEGATO
>SPAZIO PER TABELLA>
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