N. L 376 /4 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 31 . 12 . 86
REGOLAMENTO (CEE ) N. 4027/ 86 DEL CONSIGLIO
del 18 dicembre 1982
che modifica il regolamento (CEE) n . 2057/ 82 che istituisce alcune misure di controllo delle
attività di pesca esercitate dai pescherecci degli Stati membri
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE , che a tale scopo occorre prevedere un meccanismo di
compensazione che concili gli imperativi della conserva
zione con il mantenimento delle possibilità di pesca , per
specie e per zona , risultanti dalla fissazione annua dei TAC
e dei contingenti ; che a tal fine è necessario operare
deduzioni ed assegnazioni nel corso dello stesso anno o nel
corso dell'anno o degli anni successivi , tenendo conto
prioritariamente delle specie e delle zone per cui sono stati
fissati contingenti , assegnazioni o parti annue ;
considerando che , qualora la Commissione o i suoi funzio
nari incaricati incontrino nell'esercizio del proprio compito
difficoltà ripetute e non giustificate , la Commissione può
chiedere allo Stato membro interessato , oltre alle spiega
zioni , i mezzi per portare a buon fine la propria azione ; che
lo Stato membro in questione deve pertanto assicurare
l'esecuzione degli obblighi per esso derivanti dal regolamen
to (CEE) n . 2057/ 82 , nella versione modificata dal presen
te regolamento , e facilitare l'adempimento del compito
della Commissione ,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica euro
pea ,
visto il regolamento (CEE ) n . 170 / 83 del Consiglio , del
25 gennaio 1983 , che istituisce un regime comunitario di
conservazione e di gestione delle risorse della pesca ( x ), in
particolare l'articolo 11 ,
vista la proposta della Commissióne ,
visto il parere del Parlamento europeo ( 2 ),
considerando che il regolamento (CEE ) n . 2057 / 82 ( 3 ),
modificato da ultimo dal regolamento (CEE ) n . 3723 /
85 ( 4 ), ha già stabilito alcune misure di controllo intese a
garantire il rispetto delle disposizioni comunitarie in mate
ria di conservazione ;
considerando che è necessario che i servizi di ispezione degli
Stati membri effettuino le proprie attività nei confronti di
tutti i pescherecci , compresi quelli dei paesi terzi , e di tutte
le attività il cui controllo consenta di verificare l'applica
zione del regolamento (CEE ) n . 2057 / 82 ;
considerando che è opportuno precisare la portata dell'ob
bligo degli Stati membri di registrare gli sbarchi delle
riserve o gruppi di riserve soggette a totali ammissibili di
catture (TAC) o ^ contingenti , siano essi catturati nelle
acque comunitarie o in altre acque , e di consentire una
verifica di tali registrazioni ;
considerando inoltre che , in virtù del trattato , la Comunità
dispone , sul piano interno , del potere di prendere qualsiasi
misura volta alla conservazione delle risorse biologiche
marine ; che appunto in tale contesto occorre prevedere la
possibilità di porre fine alle attività di pesca una volta
esauriti il TAC, il contingente , l'assegnazione o la parte a
disposizione della Comunità ; che , tuttavia , occorre ripa
rare il pregiudizio subito dallo Stato membro che non abbia
esaurito il proprio contingente , la propria assegnazione o la
propria parte della riserva o del gruppo di riserve in
causa ;
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :
Articolo 1
Il regolamento (CEE ) n . 2057 / 82 è modificato come
segue :
1 ) il titolo del regolamento è sostituito dal titolo seguen
te :
« Regolamento (CEE ) n . 2057 / 82 del Consiglio , del
29 giugno 1982 , che istituisce alcune misure di control
lo delle attività di pesca » ;
2 ) il testo dell'articolo 1 , paragrafi 1 e 2 , è sostituito dal
testo seguente :
« 1 . Per garantire l'osservanza di tutta la normativa in
vigore in materia di misure di conservazione e di
controllo , ogni Stato membro controlla , nel proprio
territorio e nelle acque marittime soggette alla propria
sovranità o giurisdizione , l'esercizio della pesca e delle
attività connesse . Esso ispeziona i pescherecci e tutte le
attività la cui ispezione dovrebbe consentire la verifica
dell'applicazione del presente regolamento , in partico
(>) GU n . L 24 de] 27 . 1 . 1983 , pag . 1 .
( 2 ) Parere reso il 12 dicembre 1986 (non ancora pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale ).
( 3 ) GU n . L 220 del 29 . 7 . 1982 , pag . 1 .
( 4 ) GU n . L 361 del 31 . 12 . 1985 , pag. 42 .
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particolari d'applicazione di questi articoli , in modo da
poter risalire a questi documenti che sono alla base
delle notifiche alla Commissione previste al paragra
fo 2 , durante un periodo di tre anni a decorrere
dall'inizio dell'anno successivo a quello nel corso del
quale sono stati effettuati gli sbarchi in questione . » ;
7 ) il testo dell'articolo 10, paragrafo 3 , primo comma, è
sostituito dal testo seguente :
« 3 . A seguito di una notifica fatta ai sensi del paragra
fo 2 o di sua propria iniziativa , la Commissione fissa , in
base alle informazioni di cui dispone , la data in cui si
ritiene che , per una riserva o un gruppo di riserve
ittiche , le catture soggette a un TAC , a un contingente
o ad altra forma di limitazione quantitativa , effettuate
dai pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro
o immatricolati in uno Stato membro , abbiano esaurito
il contingente , l'assegnazione o la parte disponibile per
tale Stato membro o , se del caso , per la Comunità .
In occasione della valutazione della situazione di cui al
primo comma, la Commissione segnala agli Stati mem
bri interessati le prospettive di fine di un'attività di
pesca a seguito dell'esaurimento di un TAC . » ;
lare le attività di sbarco , di vendita , di magazzinaggio
del pesce e di registrazione degli sbarchi e delle vendi
te .
2 . Se , in seguito ad un controllo o ad un'ispezione
effettuata ai sensi del paragrafo 1 , le autorità compe
tenti di uno Stato membro constatano il non rispetto
della normativa in vigore in materia di conservazione e
di controllo , esse intentano un'azione penale o ammini
strativa contro il capitano del peschereccio o qualsiasi
altra persona responsabile . » ;
3 ) il testo dell'articolo 2 , paragrafo 1 , primo comma, è
sostituito dal testo seguente :
« 1 . L'ispezione e il controllo di cui all'articolo 1 sono
effettuati da ciascuno Stato membro e , per suo conto ,
da un servizio d'ispezione designato da detto Stato
membro . » ;
4 ) il testo dell'articolo 7 , paragrafo 1, è sostituito dal testo
seguente :
« 1 . Fatto salvo l'articolo 6 , il capitano di un pesche
reccio battente bandiera di uno Stato membro o imma
tricolato in uno Stato membro , il quale
— trasborda un qualsiasi quantitativo di catture di
riserve o gruppi di riserve ittiche soggette a TAC o
contingente su un altro peschereccio (« peschereccio
ricevente »), indipendentemente dal punto di sbarco ,
oppure
— sbarca direttamente tale quantitativo fuori del terri
torio della Comunità ,
informa , al momento del trasbordo o dello sbarco , lo
Stato membro di cui il suo peschereccio batte bandiera
o in cui è stato immatricolato , circa le specie e i
quantitativi di cui trattasi , la data del trasbordo o dello
sbarco e il luogo di cattura , con riferimento alla zona
più piccola per cui è stato fissato e gestito un TAC o un
contingente . Se le catture sono state effettuate nelle
acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione di
paesi terzi , tali informazioni devono essere fornite sepa
ratamente e far riferimento alle acque di ogni paese
terzo interessato . » ;
5 ) il testo dell'articolo 9 , paragrafo 1 , primo comma, è
sostituito dal testo seguente :
« 1 . Gli Stati membri garantiscono che siano registrati
tutti gli sbarchi di riserve o gruppi di riserve ittiche
soggette a TAC o contingenti effettuati da pescherecci
battenti bandiera di uno Stato membro o immatricolato
in uno Stato membro , A tal fine essi possono esigere
che la prima"immissione sul mercato venga effettuata
mediante vendita all'asta . » ;
6 ) all'articolo 9 è aggiunto il paragrafo seguente :
«4 . Ogni Stato membro conserva o fa conservare i
documenti sottoposti alle proprie autorità competenti ,
conformemente agli articoli 3 e 6 ed alle modalità
8 ) all'articolo 10 è aggiunto il paragrafo seguente :
«4 . Qualora la Commissione , conformemente al para
grafo 3 , primo comma, abbia posto fine alle attività di
pesca in seguito all'esaurimento del TAC , del contin
gente , dell'assegnazione o della parte disponibile per la
Comunità e ritenga che uno Stato membro non abbia
esaurito il contingente , l'assegnazione o la parte di cui
dispone per una riserva o un gruppo di riserve ittiche , si
applicano le disposizioni seguenti .
Se il pregiudizio subito dallo Stato membro cui è stata
vietata la pesca prima dell'esaurimento del suo contin
gente non è stato eliminato mediante l'applicazione
della procedura di cui all'articolo 5 , paragrafo 1 , del
regolamento (CEE ) n . 170 / 83 ( 1 ), il problema è sotto
posto al comitato di gestione « Risorse della pesca » a
norma dell'articolo 15 del regolamento (CEE ) n .
170 / 83 .
Per l'adeguata eliminazione del pregiudizio causato
sono adottate misure conformemente alla procedura di
cui all'articolo 14 del regolamento (CEE ) n . 170 / 83 .
Queste misure possono condurre ad operare deduzioni
nei confronti dello Stato membro che abbia superato il
proprio contingente , la propria assegnazione o la pro
pria parte e ad assegnare in modo appropriato i quanti
tativi dedotti agli Stati membri le cui attività di pesca
abbiano avuto fine prima dell'esaurimento del loro
contingente . Le deduzioni e le successive assegnazioni
sono operate tenendo conto prioritariamente delle spe
cie e delle zone per cui sono stati fissati i contingenti , le
assegnazioni o le parti annue . Le deduzioni o assegna
zioni possono essere operate nel corso dell'anno in cui è
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sorto il pregiudizio o nel corso dell'anno o degli anni
successivi .
Le modalità d'applicazione del presente paragrafo , in
particolare per quanto riguarda il metodo di valutazio
ne dei quantitativi in questione , sono fissate secondo la
procedura prevista all'articolo 14 del regolamento
n . 170 / 83 .
i 1 ) GU n . L 24 del 27 . 1 . 1983 , pag . 1 .» ;
Qualora la Commissione o ì suoi funzionari
incaricati incontrino difficoltà nell'esercizio
delle proprie funzioni , lo Stato membro interes
sato pone a disposizione della Commissione i
mezzi per portare a buon fine la sua azione e
mette in grado i funzionari incaricati dalla
Commissione di sorvegliare le azioni d'ispezio
ne o di controllo richieste . Tuttavia , per l'ispe
zione in mare o per via aerea , in casi debita
mente motivati , quando i servizi nazionali
competenti devono assolvere altri compiti prio
ritari , relativi in particolare alla difesa , alla
sicurezza o al controllo doganale , le autorità
dello Stato membro conservano il diritto di
rinviare o effettuare altrove le operazioni di
ispezione alle quali la Commissione intenda
assistere ; in questi casi lo Stato membro
coopera con la Commissione per prendere
disposizioni alternative.».
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del
mese successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale
delle Comunità europee.
9 ) il testo dell'articolo 12 , paragrafo 4 , lettera a), è
sostituito dal testo seguente :
« 4 . a ) A tal fine , i funzionari incaricati dalla Com
missione possono assistere , nella misura da
essa ritenuta necessaria , alle operazioni di ispe
zione e controllo effettuate dai servizi naziona
li . La Commissione stabilisce adeguati collega
menti con gli Stati membri per elaborare , per
quanto possibile , un programma di ispezione e
di controllo reciprocamente accettabile . Gli
Stati membri cooperano con la Commissione
per facilitarle l'espletamento del suo compito .
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri .
Fatto a Bruxelles , addì 18 dicembre 1986 .
Per il Consiglio
Il Presidente
M. JOPLING
Full & Egal Universal Law Academy