Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 376 / 2531 . 12 . 86
REGOLAMENTO (CEE) N. 4029/86 DEL CONSIGLIO
del 18 dicembre 1986
che stabilisce, per il 1987, talune misure di conservazione e di gestione delle risorse ittiche da
applicare alle navi battenti bandiera norvegese
HA ADOTTATO ILPRESENTE REGOLAMENTO :IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica euro
pea ,
visto il regolamento (CEE) n . 170 / 83 del Consiglio , del
25 gennaio 1983 , che istituisce un regime comunitario di
conservazione e di gestione delle risorse della pesca ( 1 ), in
particolare l'articolo 1 1 ,
vista la proposta della Commissione,
considerando che la Comunità e la Norvegia si sono
consultate secondo la procedura fissata dagli articoli 2 e 7
dell'accordo sulla pesca tra la Comunità economica euro
pea ed il Regno di Norvegia ( 2 ), in merito ai reciproci diritti
di pesca del 1987 nonché alla gestione delle risorse biolo
giche comuni ;
Articolo 1
1 . Le attività di pesca delle navi battenti bandiera norve
gese nella zona di pesca delle 200 miglia degli Stati membri
al largo delle coste del Mare del Nord, dello Skagerrak, del
Kattegat , del Mar Baltico e dell'Oceano Atlantico a nord di
43°00' nord sono autorizzate fino al 31 dicembre 1987
per le specie di cui all'allegato I entro limiti geografici e
quantitativi fissati in detto allegato ed in conformità delle
disposizioni del presente regolamento .
2 . Le attività di pesca autorizzate a norma del paragrafo 1
sono limitate alle parti della zona di pesca delle 200 miglia
situate almeno 12 miglia nautiche al largo delle linee base a
partire dalle quali sono delimitate le zone di pesca degli
Stati membri ; tuttavia la pesca nello Skagerrak è autorizza
ta al largo di 4 miglia nautiche dalle linee base danesi .
3 . La pesca nelle parti della sottodivisione CIEM III a
limitate a occidente dalla linea che unisce il faro di Hanst
holm al faro di Lindesnes e a sud della linea che unisce il
faro di Skagen al faro di Tistlarna e quindi alla più vicina
costa svedese non è soggetta a limitazioni quantitative ,
salvo che per lo sgombro e il merluzzo carbonaro .
4 . In deroga al paragrafo 1 , le catture accessorie inevi
tabili di specie per le quali in una determinata zona non
sono fissati contingenti sono autorizzate entro i limiti
stabiliti dalle misure di conservazione vigenti nella zona in
questione .
5 . Le catture accessorie in una determinata zona di una
specie per la quale è fissato un contingente per detta zona
sono imputate al contingente in questione .
considerando che durante tali consultazioni le delegazioni
hanno concordato di raccomandare alle rispettive autorità
di fissare per il 1987 determinati contingenti di pesca per le
navi dell'altra parte ;
considerando che , a norma dell'accordo del 19 dicembre
1966 tra la Danimarca , la Norvegia e la Svezia sul recipro
co accesso alle attività di pesca nello Skagerrak e nel
Kattegat, ciascuna parte accorda alle navi delle altre parti
l'accesso alla propria zona di pesca nello Skagerrak e in
parte del Kattegat fino ad una distanza di 4 miglia nautiche
dalle linee base ;
considerando che è opportuno prendere le misure necessa
rie per mettere in applicazione i risultati delle consultazio
ni , per l'anno 1987 , tra le delegazioni della Comunità e
della Norvegia , per evitare un'interruzione delle attività di
pesca reciproche il 31 dicembre 1986 ;
considerando che a norma dell'articolo 3 del regolamento
(CEE ) n . 170 / 83 spetta al Consiglio fissare il totale di
catture assegnate ai paesi terzi e le condizioni specifiche
nelle quali devono essere effettuate tali catture ;
Articolo 2
1 . Le navi che pescano nell'ambito dei contingenti fissati
all'articolo 1 devono rispettare le misure di conservazione e
di controllo nonché tutte le altre disposizioni che discipli
nano le attività di pesca nelle zone di cui all'articolo 1 ,
2 . Le navi di cui al paragrafo 1 devono tenere un giornale
di bordo nel quale vengono registrati i dati di cui all'alle
gato II .
(») GU n . L 24 del 27 . 1 . 1983 , pag . 1 .
( 2 ) GU n . L 226 del 29 . 8 . 1980 , pag. 48 .
N. L 376 /26 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 31 . 12 . 86
3 . Le navicai cui al paragrafo 1 , eccettuate quelle che
svolgono attività di pesca nella sottodivisione CIEM III a ,
trasmettono alla Commissione le informazioni di cui
all'allegato III . Queste informazioni devono essere tras
messe in conformità delle norme enunciate in tale allegato .
4 . Le lettere e le cifre d'immatricolazione delle navi di cui
al paragrafo 1 devono essere chiaramente indicate su ambo
i lati della prua .
c) lettere e cifre esterne d'identificazione,
d ) porto d'immatricolazione ,
e ) nome ed indirizzo del proprietario o del noleggiatore ,
f) stazza lorda e lunghezza fuoritutto ,
g) potenza del motore ,
h ) indicativo di chiamata e frequenza radio ,
i ) metodo di pesca previsto ,
j ) zona di pesca prevista ,
k ) specie di pesci che si intendono catturare ,
1 ) periodo per il quale la licenza viene richiesta .
Articolo 5
La pesca alla molva , alla molva blu e al brosmio , nei limiti
dei contingenti di cui all'articolo 1 , è consentita unicamente
con il metodo comunemente detto della « lenza lunga »
(palangresi ) nelle divisioni CIEM V b, VI e VII .
Articolo 6
E proibito l'impiego della rete a strascico e del cianciolo per
la cattura di specie pelagiche nello Skagerrak dalla mezza
notte di sabato alla mezzanotte di domenica .
Articolo 7
Per garantire l'osservanza del presente regolamento , le
competenti autorità degli Stati membri attuano tutte le
misure appropriate , ivi comprese le visite periodiche alle
navi .
Articolo 3
1 . La pesca in tutte le divisioni CIEM con navi di più di
200 tsl nel quadro dei contingenti fissati all'articolo 1 è
subordinata alla detenzione a bordo di una licenza rilascia
ta dalla Commissione per conto della Comunità e all'osser
vanza delle condizioni precisate nella licenza stessa .
2 . La Commissione rilascia le licenze di pesca di cui al
paragrafo 1 a tutte le navi per cui una licenza è richiesta
dalle autorità norvegesi .
3 . Ciascuna licenza è valida per una sola nave . Qualora
più unità partecipino alla stessa operazione di pesca , cia
scuna di esse deve essere munita di licenza .
4 . La licenza è ritirata nel caso di mancato adempimento
agli obblighi previsti dal presente regolamento .
5 . Per un periodo massimo di dodici mesi non può essere
rilasciata alcuna licenza alle navi per le quali non siano stati
rispettati gli obblighi previsti dal presente regolamento .
6 . Le licenze rilasciate a norma del regolamento (CEE )
n . 3734 / 85 (*) che sono, valide sino al 31 dicembre 1986
rimarranno valide sino al 31 marzo 1987 al massimo , su
eventuale richiesta delle autorità norvegesi . Articolo 8
Nel caso di infrazioni debitamente accertate , gli Stati
membri comunicano immediatamente alla Commissione il
nome della nave e le eventuali misure adottate .
Articolo 9
Il presente regolamento entra in vigore il 1 ° gennaio
1987 .
Articolo 4
All'atto del deposito di ciascuna domanda di licenza presso
la Commissione, devono essere forniti i seguenti dati :
a) nome della nave,
b ) numero d'immatricolazione ,
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri .
Fatto a Bruxelles , addì 18 dicembre 1986 .
Per il Consiglio
Il Presidente
M. JOPLING
(») GU n . L 361 del 31 . 12 . 1985 , pag. 80 .
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ALLEGATO I
Contingenti di pesca
(in tonnellate, peso vivo)
Specie
Zona in cui è
autorizzata la pesca '
Quantitativi
Sgombro CIEM VI a 0 ) + VII d , e , f, h + II a 22 000
Aringa CIEM VIa (>) 4 500 ( 2 )
Spratto CIEM IV 5 000
Merluzzo CIEM IV 6 000
Eglefino CIEM IV 5 000
Merluzzo carbonaro . CIEM IV e Skagerrak ( 3 ) 60 000
Merlano CIEM IV 8 000
Passera CIEM IV 500
Sgombro CIEM IV , III a 36 200
Cicerello , merluzzo ll
norvegese e melù CIEM IV 50 000 ( 4 )
Melù CIEM II , IV a , VI a 0 ), VI b , VII ( 5 ) 260 000 ('«)
Molva blu CIEM IV, Vb, VI , VII , Ila 1 000 ( 7 )
Molva e brosmio CIEM IV , V b , VI , VII , II a 26 000 ( 7 ) ( 8 )
Palombo CIEM IV , VI , VII 1 000
Squalo elefante (') CIEM IV, VI , VII 400
Smeriglio CIEM IV, VI , VII 200
Gamberi CIEM IV 100
Altre specie CIEM IV, II a 5 000
Aringa CIEM IV a , b 55 000 ( 10 )
(») A nord di 56°00' N.
( 2 ) Tale contingente sarà riesaminato in base ai TAC adottati per questo stock .
( 3 ) Limitata ad occidente dalla linea che unisce il faro di Hanstholm al faro di Lindesnes e a sud dalla linea che unisce il faro di
Skagen al faro di Tistlarna e quindi alla più vicina costa svedese .
( 4) Di cui il solo cicerello per non più di 50 000 tonnellate , o il merluzzo norvegese e il merlano blu insieme per non più di
40 000 tonnellate . Al massimo 10 000 tonnellate di tale contingente di tale contingente di merluzzo norvegese potranno
essere pescate nella sottodivisione CIEM VI a a nord di 56°30 ' N. Tuttavia , questa quantità viene in deduzione del
contingente di cicerello , merluzzo norvegese e merlano blu nella divisione CIEM IV .
( 5 ) Ad ovest di 12° O.
( 6 ) Del quale , non più di 40 000 tonnellate possono essere pescate nella divisione CIEM IV a .
Di cui delle catture accessorie di 20 % di merluzzo per nave , ad ogni momento , sono autorizzate nelle divisioni CIEM VI e
VII . Tuttavia questa percentuale può essere oltrepassata nelle prime 24 ore che seguono l'inizio della pesca su un luogo
specifico di pesca . La totalità di queste catture accessorie non può superare 1 000 tonnellate .
( 7 ) Di cui delle catture occasionali di altra specie di 20 % di merluzzo per nave , ad ogni momento , sono autorizzate nelle
divisioni CIEM VI e VII . Tuttavia questa percentuale può essere oltrepassata nelle prime 24 ore che seguono l'inizio della
pesca su un luogo specifico di pesca . La totalità di queste catture occasionali di altre specie accessorie non può superare
1 000 tonnellate .
( 8 ) Di cui 20 000 tonnellate al massimo di molva o 10 000 tonnellate al massimo di brosmio .
( 9 ) Fegato di squalo elefante .
( 10 ) Un supplemento di 10 000 tonnellate sarà concesso se necessario .
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ALLEGATO 11
I seguenti dati debbono essere registrati nel giornale di bordo dopo ogni operazione di pesca effettuata entro la zona di
200 miglia marine dalle coste degli Stati membri della Comunità coperta dalla normativa comunitaria in materia di
pesca :
1 . i quantitativi catturati , espressi in chilogrammi e ripartiti per specie ,
2 . il giorno e l'ora dell'operazione di pesca ,
3 . la posizione geografica in cui sono state effettuate la catture ,
4 . il sistema di pesca utilizzato ,
5 . ogni radiomessaggio emesso conformemente all'allegato III .
ALLEGATO III
1 . Le informazioni da trasmettere alla Commissione e lo scadenzario per la loro trasmissione sono i seguenti :
1.1 . Ad ogni entrata della nave nelle zone di pesca di 200 miglia nautiche al largo delle coste degli Stati membri della
Comunità :
a) gli elementi indicati al punto 1.4 ,
b ) i quantitativi catturati che si trovano nelle stive , espressi in chilogrammi e ripartiti per specie ,
c) la data e la divisione CIEM all'interno della quale il comandante prevede di iniziare la pesca .
Quando le operazioni di pesca rendono necessario che la nave entri più di una volta nelle zone di cui al
punto 1.1 in un dato giorno , basta la sola comunicazione della prima entrata .
1.2 . Ad ogni uscita della nave dalla zona di cui al punto 1.1 :
a ) gli elementi indicati al punto 1.4 ,
b ) i quantitativi che si trovano nelle stive , espressi in chilogrammi e ripartiti per specie ,
c ) i quantitativi catturati a decorrere dalla comunicazione precedente , espressi in chilogrammi e ripartiti per
specie ,
d ) la divisione CIEM in cui sono state effettuate le catture ,
e ) i quantitativi di ciascuna specie , espressi in chilogrammi , trasbordati su altre da quando la nave è entrata
nella zona e l'identificazione della nave sulla quale il trasbordo ha avuto luogo ,
f) i quantitativi , espressi in chilogrammi , di ogni specie sbarcati in un porto della Comunità da quando la nave
è entrata nella zona .
1.3 . Ogni tre giorni con inizio il terzo giorno successivo al primo ingresso della nave nelle zone di cui al punto 1.1
per la pesca dell'aringa e dello sgombro ed ogni settimana a decorrere dal settimo giorno successivo al primo
ingresso della nave nelle zone di cui al punto 1.1 per la pesca di tutte le specie diverse dall'aringa e dallo
sgombro :
. a ) gli elementi indicati al punto 1.4 ,
b ) i quantitativi catturati di ciascuna specie , espressi in chilogrammi , successivamente alla comunicazione
precedente ,
c ) la divisione CIEM in cui sono state effettuate le catture .
1
comandante ,
b) il numero della licenza , se la nave pesca sotto licenza ,
c ) il numero di serie della trasmissione ,
d ) gli estremi per l'identificazione del tipo di messaggio ,
e ) la data , l'ora e la posizione geografica della nave .
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2.1 . Le informazioni indicate al punto 1 debbono essere trasmesse alla Commissione delle Comunità europee a
Bruxelles ( indirizzo telex : 24189 FISEU-B), tramite una delle stazioni radio elencate al punto 3 e nella forma
indicata al punto 4 .
2.2 . Se per motivi di forma maggiore le informazioni in oggetto non possono essere trasmesse dalla nave , il
messaggio può essere comunicato da un'altra nave per conto della prima .
3 . Nome della stazione radio Segnale di chiamata
Skagen OXP
Blåvand OXB
Ronne OYE
Norddeich DAF DAK
DAH DAL
DAI DAM
DAJ DAN
Scheveningen PCH
Oostende OST
North Foreland GNF
Humber GKZ
Cullercoats GCC
Wick GKR
Portpatrick GPK
Anglesey GLV
Ilfracombe GIL
Niton GNI
Stonehaven GND
Portishead GKA
GKB
GKC
Land's End GLD
Valentia EJK
Malin Head EJM
Boulogne FFB
Brest FFU
Saint-Nazaire FFO
Bordeaux-Arcachon FFC
Thorshavn OXJ
Bergen LGN
Farsund LGZ
Flore LGL
Rogaland LGO
Tjøme LGT
Àlesund LGA
4 . Forma delle comunicazioni
Le informazioni indicate al punto 1 relative alle operazioni di pesca effettuate nelle zone di cui al punto 1.1 .
devono comprendere i seguenti elementi e devono essere fornite nel seguente ordine :
— il nome della nave ,
— l'indicativo radio ,
— le lettere e le cifre di identificazione esterna ,
— il numero di serie di trasmissione per il viaggio di cui trattasi ,
— gli estremi per l'indicazione del tipo del messaggio conformemente al seguente codice :
— messaggio all'entrata in una zona di cui al punto 1.1 .: IN ,
— messaggio all'uscita da una zona di cui al punto 1.1 . : OUT ,
— messaggio in occasione di uno spostamento da una divisione CIEM ad un altra : ICES ,
— messaggio settimanale : WKL ,
— messaggio ogni tre giorni : 2 WKL,
— la posizione geografica ;
— la divisione CIEM in cui si prevede di cominciare la pesca ,
— la data in cui si prevede di cominciare la pesca ,
— i quantitativi di pesce che si trovano nella stiva , espressi in chilogrammi e ripartiti per specie , usando il
codice di cui al punto 5 ,
— la divisione CIEM in cui sono state effettuate le catture ,
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— i quantitativi trasbordati su altre navi dopo la comunicazione precedente , espressi in chilogrammi e ripartiti
per specie ,
— il nome e il segnale di chiamata della nave su cui è stato effettuato il trasbordo ,
— i quantitativi sbarcati in un porto della Comunità dopo la comunicazione precedente , espressi in
chilogrammi e ripartiti per specie ,
— il nome del comandante .
5 . Codice per la comunicazione dei quantitativi di pesce che si trovano a bordo , di cui al punto 4 :
— A : gambero boreale (Pandalus borealis)
— B : nasello (Merluccius merluccius)
— C : ippoglosso nero (Reinhardtius hippoglossoides )
— D : merluzzo (Gadus morhua )
— E : eglefino (Melanogrammus aeglefinus)
— F : ippoglosso (Hippoglossus hippoglossus )
— G : sgombro (Scomber scombrus )
— H : suro (Trachurus trachurus )
— I : pesce sorcio (Coryphaenoides rupestris )
- J : merluzzo carbonaro (Pollachius virens )
— K : merlano (Merlangus merlangus )
— L : aringa (Clupea harengus )
— M : cicerello (Ammodytes sp. )
— N : spratto (Clupea sprattus)
— O : passera (Pleuronectes platessa )
— P : merluzzo norvegese (Trisopterus esmarkii )
- Q : molva (Molva molva )
— R : altri
— S : gamberetti (Pandalidae)
— T : acciughe (Engraulis encrasicholus )
— U : sebaste (Sebastes sp. )
— V : passera americana (Hypoglossoides platessoides)
— W : calamaro ( Illex)
— X : limanda (Limanda ferruginea )
— Y : melù (Gadus poutassou)
— Z : tonno (Thunnidae)
— AA ; molva azzurra (Molva dypterygia )
— BB : brosmio (Brosme brosme)
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