31 . 12 . 86 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee
N. L 376 / 31
REGOLAMENTO (CEE) N. 4030 / 86 DEL CONSIGLIO
del 18 dicembre 1986
che ripartisce tra gli Stati membri, per il 1987 , i contingenti comunitari di cattura nelle
acque canadesi
considerando che le attività di pesca considerate nel pre
sente regolamento sono sottomesse alle misure di controllo
previste dal regolamento (CEE) n . 2057 / 82 del Consiglio ,
del 29 giugno 1982 , che istituisce alcune misure di control
lo della attività di pesca esercitate dai pescherecci degli Stati
membri ( 3 ), modificato da ultimo dal regolamento (CEE )
n . 4027 / 86 ( 4 ).
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica euro
pea ,
visto il regolamento (CEE ) n . 170 / 83 del Consiglio , del
25 gennaio 1983 , che istituisce un regime comunitario di
conservazione e di gestione delle risorse della pescai 1 ), in
particolare l'articolo 11 ,
vista la proposta della Commissione ,
considerando che l'accordo relativo alla pesca tra la Comu
nità economica europea e il governo del Canada ( 2 ), fir
mato il 30 dicembre 1981 , determina i contingenti di
cattura annuale nelle zone di pesca canadesi che il Canada
assegna alla Comunità ;
considerando che spetta alla Comunità ripartire i contin
genti di cattura nella zona di pesca canadese tra i pescatori
della Comunità ;
considerando che, per garantire un'equa ripartizione delle
risorse di pesca disponibili , è opportuno ripartire questi
contingenti tra gli Stati membri della Comunità ;
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :
Articolo 1
Dal 1° gennaio al 31 dicembre 1987 , le navi battenti
bandiera di uno Stato membro sono autorizzate ad effet
tuare catture nelle acque soggette alla giurisdizione del
Canada in materia di pesca nei limiti dei contingenti fissati
in allegato .
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della
pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità euro
pee .
Esso è applicabile dal 1° gennaio al 31 dicembre 1987 .
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri .
Fatto a Bruxelles , addì 18 dicembre 1986 .
Per il Consiglio
Il Presidente
M. JOPLING
(») GU n . L 24 del 27 . 1 . 1983 , pag . 1 . ( 3 ) GU n . L 220 del 29 . 7 . 1982 , pag. 1 .
( 4 ) Vedi pagina 4 della presente Gazzetta ufficiale .( 2 ) GU n . L 379 del 31 . 12 . 1981 , pag. 54 .
N. L 376 / 32 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 31 . 12 . 86
ALLEGATO
Quantitativi di cui all'articolo 1
(in tonnellate )
Specie Zona NAFO ContingentiCEE Ripartizione
Merluzzo bianco 2 GH 6 500 Germania 6 000
|| || Francia 200
Regno Unito 300
2 J 3 KL 9 500 Germania 7 125
II Francia 1 545
Regno Unito 830
Calamaro 3 + 4 7 000 Germania 2 600
\ Italia 2000
Francia 2 400
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