31 . 12 . 86 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 376 / 83
REGOLAMENTO (CEE) N. 4036 / 86 DEL CONSIGLIO
del 22 dicembre 1986
che ripartisce tra gli Stati membri i contingenti di cattura per le navi che pescano nelle acque
della Svezia
considerando che le attività di pesca contemplate dal pre
sente regolamento sono sottoposte alle misure di controllo
previste dal regolamento (CEE ) n . 2057 / 82 del Consiglio ,
del 29 giugno 1982 , che istituisce alcune misure di control
lo delle attività di pesca esercitate dai pescherecci degli Stati
membri ( 2 ), modificato da ultimo dal regolamento (CEE )
n . 4027 /86 ( 3 ).
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica euro
pea ,
visto il regolamento (CEE ) n . 170 / 83 del Consiglio , del
25 gennaio 1983 , che istituisce un regime comunitario di
conservazione e di gestione delle risorse della pesca ( l ), in
particolare l'articolo 11 ,
vista la proposta della Commissione ,
considerando che la Comunità e la Svezia hanno siglato un
accordo sui reciproci diritti di pesca per il 1987 concer
nente in particolare l'assegnazione di certi contingenti di
cattura per i pescherecci della Comunità nella zona di pesca
della Svezia ;
considerando che a norma dell'articolo 3 del regolamento
(CEE ) n . 170 / 83 spetta al Consiglio fissare il totale di
catture ammesse per popolazione o gruppo di popolazioni ,
la quota disponibile per la Comunità nonché le condizioni
specifiche nelle quali devono essere effettuate tali catture ;
che a norma dell'articolo 4 di detto regolamento la parte
disponibile per la Comunità è ripartita tra gli Stati mem
bri ;
Articolo 1
Dal 1° gennaio al 31 dicembre 1987 , le navi battenti
bandiera di uno Stato membro sono autorizzate ad effet
tuare catture nelle acque soggette alla giurisdizione della
Svezia in materia di pesca nei limiti dei contingenti fissati
nell'allegato .
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 1 ° gennaio
1987 .
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri .
Fatto a Bruxelles , addì 22 dicembre 1986 .
Per il Consiglio
Il Presidente
G. SHAW
(2 ) GU n . L 220 del 29 . 7 . 1982 , pag . 1 .
( 3 ) Vedi pagina 4 della presente Gazzetta ufficiale .(>) GU n . L 24 del 27 . 1 . 1983 , pag . 1 .
N. L 376 / 84 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 31.12 . 86
ALLEGATO
Quantitativi di cui all'articolo 1 per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1987
(in tonnellate)
Specie Divisioni CIEM Contingenti Assegnazioni
Merluzzo bianco III d 2 600 Danimarca 1 950
Germania 710
Aringa III d 1 500 Danimarca 860
Germania 640
Salmone III d 25 Danimarca 22
\ Germania 3
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