31 . 12 . 86 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 376 / 85
REGOLAMENTO (GEE ) N. 4037 / 86 DEL CONSIGLIO
del 22 dicembre 1986
che stabilisce , per il 1987, talune misure di conservazione e di gestione delle risorse ittiche da
applicare alle navi battenti bandiera della Svezia
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE , Kattegat fino ad una distanza di 3 miglia nautiche dalle
coste ed in talune zone dell'0resund e del Mar Baltico fino
alle linee di base senza limitazione quantitativa ,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica
europea ,
visto il regolamento (CEE ) n . 170 / 83 del Consiglio , del
25 gennaio 1983 , che istituisce un regime comunitario di
conservazione e di gestione delle risorse della pesca ( 1 ), in
particolare l'articolo 11 ,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :
Articolo 1
1 . Le attività di pesca delle navi battenti bandiera svedese
nella zona di pesca delle 200 miglia degli Stati membri al
largo delle coste del Mare del Nord , dello Skagerrak, del
Kattegat , del Mar Baltico e dell'Oceano Atlantico a nord
del 43°00 ' N sono autorizzate fino al 31 dicembre 1987
per le specie di cui all'allegato I entro i limiti geografici e
quantitativi fissati in detto allegato ed in conformità delle
disposizioni del presente regolamento .
2 . Nonostante il paragrafo 1 , la pesca esercitata dalle navi
che battono bandiera svedese è autorizzata senza restrizioni
quantitative nello Skagerrak , nel Kattegat e nell'0resund .
vista la proposta della Commissione ,
considerando che , secondo la procedura prevista nell'accor
do sulla pesca tra la Comunità economica europea e il
governo della Svezia ( 2 ), in particolare gli articoli 2 e 6 , la
Comunità e la Svezia si sono consultate sui reciproci diritti
di pesca nel 1987 nonché sulla gestione delle risorse
biologiche comuni ;
considerando che durante tali consultazioni le delegazioni
hanno concordato di raccomandare alle rispettive autorità
di fissare per il 1986 determinati contingenti di pesca per le
navi dell'altra parte ;
considerando che a norma dell'articolo 3 del regolamento
(CEE ) n . 170 / 83 spetta al Consiglio fissare , in particolare ,
il totale di catture assegnate ai paesi terzi e le condizioni
specifiche nelle quali devono essere effettuate tali catture ;
considerando che , a norma dell'accordo del 19 dicem
bre 1966 tra la Danimarca , la Norvegia e la Svezia sull'ac
cesso reciproco alle attività di pesca nello Skagerrak e nel
Kattegat , ciascuna parte accorda alle navi delle altre parti
l'accesso alla propria zona di pesca nello Skagerrak e in
parte del Kattegat fino ad una distanza di 4 miglia nautiche
dalle linee di base senza limitazione quantitativa ;
considerando che la convenzione firmata dalla Danimarca e
dalla Svezia il 31 dicembre 1932 relativa alle condizioni di
pesca nelle zone marittime vicine alle coste di ambo le parti
prevede che ciascuna di esse autorizzi l'accesso dei pesche
recci della controparte nella propria zona di pesca nel
3 . Ai fini del presente regolamento si intende per :
— Skagerrak : la zona limitata ad occidente dalla linea che
unisce il faro di Hanstholm al faro di Lindesnes e a sud
dalla linea che unisce il faro di Skagen al faro di
Tistlarna e quindi alla più vicina costa svedese ;
— Kattegat : la zona delimitata a nord da una linea
tracciata dal faro di Skagen al faro di Tistlarna e da
questo punto al tratto più vicino della costa svedese ed
a sud da una linea tracciata dal Capo Hasenore al Capo
Gniben , da Korshage a Spodsbjerg e dal Capo Gilbjerg
a Kullen ;
— 0resund : la zona limitata a nord da una linea tracciata
dal Capo Gilbjerg a Kullen e a sud da una linea
tracciata dal faro di Stevns al faro di Falsterbo .
4 . Le attività di pesca autorizzate a norma dei paragrafi 1
e 2 sono limitate alle parti della zona di pesca delle
200 miglia situata 12 miglia nautiche al largo delle linee di
base a partire dalle quali sono delimitate le zone di pesca
degli Stati membri , con le seguenti eccezioni :
0 ) GU n . L 24 del 27 . 1 . 1983 , pag . 1 .
( 2 ) GU n . L 226 del 29 . 8 . 1980 , pag. 1 .
a ) la pesca nello Skagerrak è autorizzata al largo di
4 miglia nautiche dalle linee di base della Danimarca ;
N. L 376 / 86 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 31 . 12 . 86
b ) la pesca nel Kattegat è autorizzata al largo di 3 miglia
nautiche dalle coste della Danimarca ;
c) la pesca nel Mar Baltico è autorizzata al largo di
3 miglia nautiche dalle linee di base della Danimarca ;
d ) la pesca nell'0resund è autorizzata nelle zone e in
conformità delle condizioni stabilite nell'allegato II .
5 . Senza pregiudizio del paragrafo 1 , le catture accessorie
inevitabili di specie per le quali in una determinata zona
non sono fissati contingenti sono autorizzate entro i limiti
stabiliti dalle misure di conservazione vigenti nella zona in
questione .
6 . La catture accessorie in una determinata zona di una
specie per la quale è fissato un contingente per detta zona
sono imputate al contingente in questione .
— 44 per la pesca del merluzzo bianco e delle aringhe nel
Mar Baltico ;
— 37 per la pesca delle aringhe e dello sgombro nelle
sottodivisioni CIEM VI a e b ;
— 13 per la pesca nelle divisione CIEM IV del merluzzo ,
dell'asinelio , del merlano e « altri ».
3 . All'atto del deposito di ciascuna richiesta di licenza
presso la Commissione , devono essere fornite le informa
zioni seguenti ;
a ) nome della nave ,
b ) numero d'immatricolazione ,
c ) lettere e cifre esterne di identificazione ,
d) porto di immatricolazione ,
e ) nome ed indirizzo del proprietario o del noleggiatore ,
f) stazza lorda e lunghezza fuoritutto ,
g ) potenza del motore ,
h ) indicativo di chiamata e frequenza radio ,
i ) metodo di pesca previsto ,
j ) zona di pesca prevista ,
k ) specie di pesci che si intendono catturare ,
1 ) periodo per il quale la licenza è richiesta .
4 . Ciascuna licenza è valida per una sola nave . Qualora
più unità partecipino alla stessa operazione di pesca , cia
scuna di esse deve essere munita di licenza .
5 . Le licenze possono essere annullate per rilasciarne di
nuove . L'annullamento ha effetto con decorrenza dal gior
no della restituzione della licenza alla Commissione . Le
nuove licenze prendono effetto con decorrenza dal primo
giorno del mese successivo al mese in cui sono state
rilasciate .
Articolo 4
Per garantire l'osservanza del presente regolamento , le
competenti autorità degli Stati membri adottano tutte le
misure appropriate , ivi comprese le visite periodiche alle
navi .
Articolo 2
1 . Le navi che pescano nell'ambito dei contingenti fissati
all'articolo 1 devono rispettare le misure di conservazione e
di controllo nonché tutte le altre disposizioni che disciplina
no le attività di pesca nelle zone di cui all'articolo 1 .
2 . Le navi di cui al paragrafo 1 devono tenere un giornale
di bordo nel quale sono registrati i dati di cui all'alle
gato III .
3 . Le navi di cui al paragrafo 1 trasmettono alla Commis
sione , conformemente alle norme di cui all'allegato IV , le
informazioni riportate in detto allegato .
4 . Le lettere e cifre d'immatricolazione delle navi di cui al
paragrafo 1 devono essere chiaramente indicate su ambo i
lati della prua .
Articolo 3
1 . La pesca nelle divisioni CIEM IV e VI e nella suddivi
sione CIEM III c e d , sulla base dei contingenti fissati
all'articolo 1 , è subordinata all'esistenza a bordo di una
licenza rilasciata dalla Commissione per conto della Comu
nità su richiesta delle autorità svedesi ed all'osservanza
delle condizioni precisate nella licenza .
Articolo 5
Nel caso di infrazioni debitamente accertate , gli Stati
membri comunicano immediatamente alla Commissione il
nome della nave e le eventuali misure adottate .
Articolo 6
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della
pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità
europee.
Esso è applicabile dal 1° gennaio al 31 dicembre 1987 .
2 . Il rilascio delle licenze di cui al paragrafo 1 è soggetto
alla condizione che il numero di licenze valide per ciascun
giorno non superi :
31 . 12 . 86 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 376 / 87
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri .
Fatto a Bruxelles , addì 22 dicembre 1986 .
Per il Consiglio
Il Presidente
G. SHAW
N, L 376 / 88 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 31 . 12 . 86
ALLEGATO I
Contingenti di pesca
Specie
Zona in cui è
autorizzata la pesca
Quantitativi
( in tonnellate)
Merluzzo bianco CIEM III c , d 500
CIEM IV 150 (*)
Eglefino CIEM IV 400
Merlano CIEM IV 20 0 )
Aringa CIEM III c , d 2 130
CIEM IV a, b 1 600
Sgombri CIEM IV a , b 300
« Altri » CIEM IV 150
(') Queste quote sono scambiabili .
ALLEGATO II
1 . All'interno della batimetrica dei 7 m è permessa esclusivamente :
a ) la pesca con rete da aringhe ;
b) la pesca con lenze nei mesi da luglio a fine ottobre .
2 . All'esterno della batimetrica dei 7 m la pesca a strascico o con cianciolo è proibita a sud di una linea
tracciata da Ellékilde Hage a Lerberget .
3 . Fatto salvo il paragrafo 2 , nei « Middelgrunden » è autorizzata la pesca a mezzo di « agnvod » purché non
superino i 7,5 m tra « armspidserne ».
4 . A nord della linea menzionata al punto 2 , è autorizzata la pesca a strascico o con cianciolo danese
all'interno di 3 miglia a partire dalle coste .
ALLEGATO III
I seguenti dati debbono essere registrati nel giornale di bordo dopo ogni operazione di pesca :
1 . i quantitativi catturati , espressi in chilogrammi e ripartiti per specie ;
2 . il giorno e l'ora dell'operazione di pesca ;
3 . la posizione geografica in cui sono state effettuate la catture ;
4. il sistema di pesca utilizzato ;
5 . tutti i messaggi radio inviati conformemente all'allegato IV .
N. L 376 / 8931 . 12 . 86 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee
ALLEGATO IV
1 . Le informazioni da trasmettere alla Commissione e lo scadenzario per la loro trasmissione sono i seguenti :
1.1 . Al momento dell'ingresso nelle zone di pesca che si estendono fino a 200 miglia marittime al largo delle coste
degli Stati membri della Comunità e che formano oggetto della normativa comunitaria in materia di pesca :
a ) le informazioni di cui al punto 1.4 ;
b ) i quantitativi catturati trovantisi nelle stive , espressi in chilogrammi e ripartiti per specie ;
c ) il momento e il luogo di inizio della pesca .
Se le operazioni di pesca richiedono più di un'entrata nella zona di pesca della Comunità in un determinato
giorno , è sufficiente un'unica comunicazione in occasione della prima entrata nella stessa .
1.2 . Al momento dell'uscita dalle zone che si estendono fino a 200 miglia marittime al largo delle coste degli Stati
membri della Comunità e che formano oggetto della normativa comunitaria in materia di pesca :
a ) le informazioni di cui al punto 1.4 ;
b ) i quantitativi catturati trovantisi nelle stive , espressi in chilogrammi e ripartiti per specie ;
c) i quantitativi catturati a decorrere dalla trasmissione precedente , espressi in chilogrammi e ripartiti per
specie ;
d ) la divisione CIEM in cui sono state effettuate le catture ;
e ) i quantitativi catturati trasbordati su altre navi dal momento in cui la nave è entrata nella zona comunitaria
di pesca (espressi in chilogrammi e ripartiti per specie ) e l'identificazione della nave sulla quale il trasbordo
ha avuto luogo ;
f) i quantitativi espressi in chilogrammi di ogni specie sbarcata in un porto della Comunità dal momento in cui
la nave è entrata nella zona comunitaria di pesca .
Se le operazioni di pesca richiedono più di un'uscita dalla zona di pesca della Comunità in un determinato
giorno , è sufficiente un'unica comunicazione in occasione dell'ultima uscita dalla zona stessa .
1.3 . Per la pesca dell'aringa nel Mare del Nord , ogni tre giorni con inizio il terzo giorno successivo al primo ingresso
della nave nella zona di pesca e , per la pesca di specie diverse dall'aringa nel Mare del Nord , ogni settimana a
decorrere dal settimo giorno successivo al primo ingresso della nave nella zona di pesca :
a ) le informazioni di cui al punto 1.4 ;
b) i quantitativi catturati a decorrere dalla comunicazione precedente , espressi in chilogrammi e ripartiti per
specie ;
c ) la divisione CIEM in cui sono state effettuate le catture .
1.4 . a ) Il nome, l'indicativo di chiamata , le cifre e le lettere di identificazione della nave e il nome del
comandante ;
b ) il numero della licenza se la nave pesca sotto licenza ;
c ) il numero di serie della trasmissione ;
d ) l'identificazione del tipo di messaggio ;
e ) la data , l'ora e la posizione geografica della nave .
2.1 . Le informazioni di cui al punto 1 debbono essere trasmesse alla Commissione delle Comunità europee a
Bruxelles ( indirizzo telex : 24189 FISEU-B), tramite una delle stazioni radio elencate al punto 3 e nella forma
indicata al punto 4 .
2.2 . Se per motivi di forza maggiore le informazioni in oggetto non possono essere trasmesse dalla nave , il messaggio
può essere comunicato da un'altra nave per conto della prima .
3 . Nome della stazione radio Indicativo di chiamata
bkagen
Blàvand
Norddeich
OXP
OXB
DAF DAK
DAH DAL
DAI DAM
DAJ DAN
31 . 12 . 86N. L 376/ 90 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee
Scheveningen
Oostende
North Foreland
Humber
Cullercoats
Wiek
Portpatrick
Anglesey
Ilfracombe
Niton
Stonehaven
Portishead
PCH
OST
GNF
GKZ
GCC
GKR
GPK
GLV
GIL
GNI
GND
GKA
GKB
GKC
GLD
EJK
EJM
FFB
FFU
FFO
FFC
OZN
OXF
OXI
OYS
OZM
SOJ
SOG
OYE
Land's End
Valentia
Malin Head
Boulogne
Brest
Saint-Nazaire
Bordeaux-Arcachon
Prins Christians Sund
Julianehåb
Godthåb
Holsteinsborg
Godhavn
Stockholm
Göteborg
Rønne
Central Godthåb
4 . Forma delle comunicazioni
Le informazioni indicate al punto 1 devono comprendere i seguenti elementi e devono essere fornite nel
seguente ordine :
— il nome della nave ;
— l'indicativo radio ;
— le lettere e le cifre di identificazione esterne ;
— il numero di serie di trasmissione per il viaggio di cui trattasi ;
— l'indicazione del tipo del messaggio conformemente al seguente codice ;
— messaggio all'entrata nella zona comunitaria : IN,
— messaggio all'uscita dalla zona comunitaria : OUT ,
— messaggio settimanale : WKL ,
— messaggio ogni tre giorni : 2 WKL ,
— la posizione geografica ;
— le divisioni CIEM in cui si prevede di cominciare la pesca ;
— la data in cui si prevede di cominciare la pesca ;
— i quantitativi trasbordati su altre navi a decorrere dalla comunicazione precedente , espressi in chilogrammi e
ripartiti per specie , utilizzando il codice menzionato al punto 5 ;
— i quantitativi catturati a decorrere dalla comunicazione precedente , espressi in chilogrammi e ripartiti per
specie, utilizzando il codice menzionato al punto 5 ;
— le divisioni CIEM in cui sono state effettuate le catture ;
— i quantitativi trasbordati su altre navi a decorrere dalla comunicazione precedente , espressi in chilogrammi e
ripartiti per specie ;
— il nome e l'indicativo di chiamata della nave su cui è stato effettuato il trasbordo ;
— i quantitativi sbarcati in un porto della Comunità a decorrere dalla comunicazione precedente , espressi in
chilogrammi e ripartiti per specie ;
— il nome del comandante .
5 . Codice per la comunicazione dei dati quantitativi di cui al punto 4 :
— A : gambero boreale (Pandalus borealis )
— B : nasello (Merluccius merluccius )
31 . 12 . 86 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 376 / 91
— C : ippoglosso nero (Reinhardtius hippoglossoides )
— D : merluzzo (Gadus morhua )
— E : eglefino (Melanogrammus aeglefinus )
— F : ippoglosso (Hippoglossus hippoglossus )
— G : sgombro (Scomber scombrus )
— H : suro (Trachurus trachurus )
— I : pesce sorcio (Coryphaenoides rupestris )
- J : merluzzo carbonaro (Pollachius virens )
— K : merlano (Merlangus merlangus )
— L : aringa (Clupea harengus )
— M : cicerello (Ammodytes sp. )
— N : spratto (Clupea sprattus)
— O : passera (Pleuronectes platessa )
— P : merluzzo norvegese (Trisopterus esmarkii )
- Q : molva (Molva molva )
— R : altri
- S : gamberetti (Penaeidae )
— T : acciughe (Engraulis encrasicholus)
— U : scorfano (Sebastes sp. )
— V : passera atlantica (Hypoglossoides platessoides )
— W : calamaro ( Illex )
— X : limanda (Limanda ferruginea )
— Y : melù (Gadus poutassou )
— Z : tonno (Thunnidae )
— AA : molva azzurra (Molva dypterygia )
— BB : brosmio (Brosme brosme)
— CC : palombo (Scyliorhinus retifer)
— DD : squalo elefante (Cetorhinidae )
— EE : smeriglio (Lamna nasus )
— FF : calamaro (Loligo vulgaris )
— GG : pesce castagna (Brama brama)
— HH : sardina (Sardina pilchardus )
Full & Egal Universal Law Academy