N. L 376 / 92 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 31 . 12 . 86
REGOLAMENTO (CEE) N. 4038 / 86 DEL CONSIGLIO
del 22 dicembre 1986
che ripartisce tra gli Stati membri i contingenti di cattura per le navi che pescano nelle acque
delle isole Faeroer
che a norma dell'articolo 4 di detto regolamento la
parte disponibile per la Comunità è ripartita tra gli Stati
membri ;
considerando che le attività di pesca considerate nel pre
sente regolamento sono sottomesse alle misure di controllo
previste dal regolamento (CEE ) n. 2057 / 82 del Consiglio ,
del 29 giugno 1982 , che istituisce alcune misure di control
lo dell'attività di pesca ( 2 ), modificato , da ultimo , dal
regolamento (CEE ) n . 4027 / 86 ( 3 ),
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica euro
pea ,
visto il regolamento (CEE ) n . 170 / 83 del Consiglio , del
25 gennaio 1983 , che istituisce un regime comunitario
di conservazione e di gestione delle risorse della pesca ( 1 ),
in particolare l'articolo 1 1 ,
vista la proposta della Commissione ,
considerando che , seguendo la procedura prevista dall'ac
cordo sulla pesca tra la Comunità economica europea , da
un lato , e il governo danese e il governo locale delle isole
Faeroer , dall'altro , le due parti si sono consultate sui
reciproci diritti di pesca per il 1987 ;
considerando che , in seguito a tali consultazioni , le due
parti hanno convenuto un accordo perii 1987 concernente
in particolare l'assegnazione di certi contingenti di cattura
per i pescherecci della Comunità nella zona di pesca delle
isole Faeroer ;
considerando che a norma dell'articolo 3 del regolamento
(CEE ) n . 170 / 83 spetta al Consiglio fissare il totale di
catture ammesse per popolazione o gruppo di popolazioni ,
la quota disponibile per la Comunità nonché le condizioni
specifiche nelle quali devono essere effettuate tali catture ;
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :
Articolo 1
Le catture effettuate dalle navi battenti bandiera di uno
Stato membro dal 1° gennaio al 31 dicembre 1987 nelle
acque soggette alla giurisdizione delle isole Faeroer , nel
quadro dell'accordo sui diritti reciproci di pesca nel 1987
tra la Comunità e le isole Faereer , sono limitate ai contin
genti fissati nell'allegato .
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della
pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità euro
pee .
Esso si applica dal ! 0 gennaio al 31 dicembre 1987 .
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri .
Fatto a Bruxelles , addì 22 dicembre 1986 .
Per il Consiglio
Il Presidente
G. SHAW
(2 ) GU n . L 220 del 29 . 7 . 1982 , pag . 1 .
( 3 ) Vedi pagina 4 della presente Gazzetta ufficiale .(!) GU n . L 24 del 27 . 1 . 1983 , pag. 1 .
31 . 12 . 86 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 376 / 93
ALLEGATO
Quantitativi di cui all'articolo 1
(in tonnellate)
Specie Contingenti Assegnazioni
Merluzzo bianco ed eglefino 500 Francia
Germania
Regno Unito
60
10
430
Merluzzo nero 2 400 Belgio
Francia
Germania
Paesi Bassi
Regno Unito
p.m .
1 510
310
p.m .
580
Scorfano di Norvegia 7 000 Belgio
Francia
Germania
Regno Unito
p.m .
440
6 490
70
Molva azzura e molva 3 300 Francia
Regno Unito
Germania
2 145
190
965
Melù 25 000 Danimarca
Francia
Germania [
Paesi Bassi )
Regno Unito
11 000
3 000
11 000
Pleuronettiformi 1 300(0 Francia
Germania
Regno Unito
170
260
870
Altre specie 500 Francia
Regno Unito
Germania
180
120
200
Sgombro 5 000 Danimarca 5 000
(M Halibut di Groenlandia incluso .
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