N. L 376 / 94 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 31 . 12 . 86
REGOLAMENTO (CEE) N. 4039/ 86 DEL CONSIGLIO
del 22 dicembre 1986
che stabilisce, per il 1987, talune misure di conservazione e di gestione delle risorse ittiche da
applicare alle navi immatricolate nelle isole Fxreer
31 dicembre 1987 , nella zona di pesca delle 200 miglia
degli Stati membri al largo delle coste del Mare del
Nord , dello Skagerrak, del Kattegat , del Mar Baltico e
dell'Oceano Atlantico a nord di 43°00' N , sono quelle per
le specie di cui all'allegato I , entro i limiti geografici e
quantitativi fissati in detto allegato ed in conformità del
presente regolamento .
2 . Le attività di pesca autorizzate a norma del paragrafo 1
sono limitate , con l'eccezione dello Skagerrak, alle parti
della zona di pesca delle 200 miglia situate almeno 12 mi
glia nautiche al largo delle linee base a partire dalle quali
sono delimitate le zone di pesca degli Stati membri ;
3 . In deroga al paragrafo 1 , le catture accessorie inevi
tabili di specie per le quali in una determinata zona non
sono fissati contingenti sono autorizzate entro i limiti
stabiliti dalle misure di conservazione vigenti nella zona in
questione .
4 . Le catture accessorie in una determinata zona di una
specie per la quale è fissato un contingente per detta zona
sono imputate al contingente in questione .
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica
europea ,
visto il regolamento (CEE ) n . 170 / 83 del Consiglio , del
25 gennaio 1983 , che istituisce un regime comunitario di
conservazione e di gestione delle risorse di pesca ( V), in
particolare l'articolo 11 ,
vista la proposta della Commissione,
considerando che, secondo la procedura prevista dall'ac
cordo sulla pesca tra la Comunità economica europea , da
un lato , e il governo danese e il governo locale delle isole
Faereer , dall'altro ( 2 ), in particolare l'articolo 2 , la Comu
nità , da un lato , e il governo danese e il governo locale delle
isole Faeroer , dall'altro , si sono consultati sui reciproci
diritti di pesca per il 1987 ;
considerando che durante tali consultazioni , le delegazioni
hanno concordato di raccomandare alle rispettive autorità
di fissare per il 1987 determinati contingenti di pesca per le
navi dell'altra parte ;
considerando che è necessario mettere in esecuzione i
risultati delle consultazioni tra la Comunità e le isole
Fseroer per evitare un'interruzione delle reciproche relazioni
di pesca al 31 dicembre 1986 ;
considerando che a norma dell'articolo 3 del regolamento
(CEE ) n . 170 / 83 spetta al Consiglio fissare il totale di
catture assegnate ai paesi terzi e le condizioni specifiche
nelle quali devono essere effettuate tali catture ,
Articolo 2
1 . Le navi che pescano nell'ambito dei contingenti fissati
all'articolo 1 rispettano le misure di conservazione e di
controllo nonché tutte le altre disposizioni che disciplinano
le attività di pesca , nelle zone di cui all'articolo 1 .
2 . Le navi di cui al paragrafo 1 tengono un giornale di
bordo nel quale vengono registrate le informazioni di cui
all'allegato II .
3 . Le navi di cui al paragrafo 1 trasmettono alla Commis
sione le informazioni di cui all'allegato III . Queste informa
zioni sono trasmesse in conformità delle norme enunciate
in tale allegato .
4 . Le lettere e le cifre d'immatricolazione delle navi di cui
al paragrafo 1 devono essere chiaramente indicate su ambo
i lati della prua .
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :
Articolo 1
1 . Le sole attività di pesca che le navi immatricolate nelle
isole Fasroer sono autorizzate ad effettuare sino al
Articolo 3
1 . La pesca nelle acque di cui all'articolo 1 e sulla base dei
contingenti fissati in detto articolo è subordinata all'esi
stenza a bordo di una licenza rilasciata dalla Commissione
(») GU n . L 24 del 27 . 1 . 1983 , pag . 1 .
( 2 ) GU n° L 226 del 29 . 8 . 1980 , pag . 11 .
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Articolo 4
All'atto del deposito di ciascuna domanda di licenza presso
la Commissione , devono essere fornite le informazioni
seguenti :
a ) nome della nave ,
b ) numero d'immatricolazione ,
c) lettere e cifre esterne d'identificazione,
d ) porto d'immatricolazione ,
è ) nome ed indirizzo del proprietario o del noleggiatore ,
f) stazza lorda e lunghezza fuoritutto ,
g ) potenza del motore ,
h ) indicativo di chiamata e frequenza radio ,
i ) metodo di pesca previsto ,
j ) zona di pesca prevista ,
k ) specie di pesci che si intendono catturare ,
1 ) periodo per il quale la licenza viene richiesta .
per conto della Comunità ed all'osservanza delle condizioni
precisate nella licenza .
2 . Il rilascio delle licenze ai fini del paragrafo 1 è soggetto
alla condizione che il numero di licenze valide per ciascun
giorno non superi :
a ) 14 per la pesca dello sgombro nelle divisioni CIEM
VI a (a nord dei 56°30' N), VII e , f e h , dello spratto
nelle divisioni CIEM IV e VI a (a nord di 56°30' N),
del suro nelle divisioni CIEM VI a (a nord di 56°30'
N), VII e , f e h e dell'aringa , nella divisione CIEM VI a
(a nord di 56°3'0 ' N), 4 per la pesca dell'aringa nella
divisione CIEM III a N (Skagerrak) ;
b ) 10 per la pesca del merluzzo norvegese nelle divisioni
CIEM IV e VI a (a nord dei 56°30 ' N ) e dell'ammodite
lanceolato nella divisione CIEM IV ,
c) 20 per la pesca con palangresi della molva , del brosmio
e della molva azzurra nella divisione CIEM Vi a (a
nord di 56°30' N); tuttavia , il numero di pescherecci
che pescano simultaneamente non può essere superiore
alO ;
d ) 16 per la pesca con reti a strascico della molva azzurra
nelle divisioni CIEM VI a (a nord di 56°30 ' N ) e
VI b ;
e ) 20 per la pesca del melù nella divisione CIEM VII (a
ovest di 12° O) e nella divisione CIEM VI a (a nord di
56°30' N), e VIb ;
f) 3 per la pesca con palangresi dello smeriglio nell'intera
zona comunitaria esclusa la zona NAFO 3 PS .
Articolo 5
La pesca nello Skagerrak* nei limiti dei contingenti di cui
all'articolo 1 , è soggetta alle seguenti condizioni :
1 ) è proibita la pesca diretta all'aringa non destinata al
consumo umano ;
2 ) è proibito l'impiego della rete a strascico e del cianciolo
per la cattura di specie pelagiche dalla mezzanotte di
sabato alla mezzanotte di domenica .
Articolo 6
Per garantire l'osservanza del presente regolamento , le
competenti autorità degli Stati membri attuano tutte le
misure appropriate , ivi comprese le visite periodiche alle
navi .
3 . Ciascuna licenza è valida per una sola nave . Qualora
più unità partecipino alla stessa operazione di pesca , cia
scuna di esse deve essere munita di licenza . ,
4 . Le licenze possono essere annullate per emetterne
di nuove . L'annullamento ha effetto con decorrenza dal
giorno della restituzione della licenza alla Commissione .
5 . In caso di infrazioni agli obblighi fissati dal presente
regolamento , la licenza sarà ritirata .
6 . Alle navi per cui non sono stati rispettati gli obblighi
previsti dal presente regolamento non viene rilanciata
licenza per un periodo al massimo di dodici mesi.
7 . Le licenze rilasciate a norma del regolamento (CEE )
n . 3731 / 85 ( 5 ) che sono valide sino al 31 dicembre 1986
rimarranno valide sino al 31 marzo 1987 al massimo , su
eventuale richiesta delle autorità delle Isole Faeroer .
Articolo 7
Nel caso di infrazioni debitamente accertate , gli Stati
membri comunicano immediatamente alla Commissione il
nome della nave e le eventuali misure adottate .
Articolo 8
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della
pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità
europee .
Esso è applicabile dal 1° gennaio al 31 dicembre 1987 .(M GU n . L 361 del 31 . 12 . 1985 , pag. 69 .
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Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri .
Fatto a Bruxelles , addì 22 dicembre 1986 .
Per il Consiglio
Il Presidente
G. SHAW
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ALLEGATO I
Contingenti di cattura per il 1987
1 . Contingenti per le navi delle isole Faeroer che operano nella zona di pesca della Comunità
Specie Zona di pesca : divisione CIEM
Quantitativi
( tonnellate )
Molva , brosmio e molva
azzurra
VI a ( 2 ), VI b 800 H
Molva azzurra VI a ( 2 ), VI b 940 ( 7 )
Sgombro VI a ( 2 ), VII e , f, h 6 000
Aringa VI a ( 2 ), 600
Suro IV , VI a ( 2 ), VII e , f, h 6 750
Merluzzo norvegese IV , VI a ( 2 ) 9 000 ( 3 ) ( 4 ) ( 8 )
Spratto IV , VI a ( 2 ) 2 000
Cicerello IV 9 000 ( 3 ) ( 8 )
Melù VI a ( 2 ), VI b , VII ( 5 ) 60 000
Altri pesci bianchi
(unicamente catture acces
sorie ) IV , VI a ( 2 ) 400
Aringa III a N (Skagerrak ) ( 6 ) 500
Smeriglio Tutta la zona comunitaria tranne NAFO 3 PS 150 (>)
(') Può essere pescato soltanto da pescherecci a palangresi .
( 2 ) A nord di 56°30 ' N.
( 3 ) Ciascuno di questi contingenti può essere superato per un massimo di 10 000 tonnellate, a condizione che il totale delle catture
di merluzzo norvegese ( incluso il melù ), cicerello e spratto non superi 20 000 tonnellate .
( 4 ) Di cui al massimo 6 000 tonnellate possono essere pescate nella divisione CIEM VI a , a nord di 56°30 ' N , subordinatamente
alla comunicazione di dati specifici , a richiesta della CEE , relativi alla composizione delle eventuali catture accessorie
effettuate .
( 5 ) A ovest di 12° O.
( 6 ) Limitato a ovest dalla linea che unisce il faro di Hanstholm al faro di Lindesnes e a sud dalla linea che unisce il faro di Skàgen al
faro di Tistlarna e al punto più vicino della costa svedese .
( 7 ) Può essere pescato soltanto da pescherecci con reti a strascico .
( 8 ) Le catture di merluzzo norvegese e di cicerello possono comprendere catture accessorie di melù .
2 . Contingenti per le navi delle isole Faeroer che operano nelle acque della Groenlandia in conformità dell'articolo 1 ,
paragrafo 3 ,del protocollo sulle attività di pesca CEE /Groenlandia (*) ( esclusivamente per informazione)
Specie Zona di pesca divisione CIEM o zona NAFO
Qunatitativi
( tonnellate )
Gambero boreale
(Pandalus borealis )
Typoglosso nero
NAFO 1 ( 2 )
XIV
NAFO 1
XIV
475
675
150
150
Sebaste XIV 500
Mormora XIV 10 000
(') GU . n . L 29 dell' I . 2 . 1985 , pag . 14 .
( 2 ) A sud di 68° N.
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ALLEGATO II
I seguenti dati debbono essere registrati nel giornale di bordo dopo ogni operazione di pesca effettuata entro la zona di
200 miglia marine dalle coste degli Stati membri della Comunità coperta dalla normativa comunitaria in materia di
pesca :
1 . i quantitativi catturati , espressi in chilogrammi e ripartiti per specie , catture accessorie comprese ;
2 . il giorno e l'ora dell'operazione di pesca ;
3 . la posizione geografica in cui sono state effettuate la catture ;
4 . il sistema di pesca utilizzato ;
5 . ogni radiomessaggio emesso conformemente all'allegato III .
ALLEGATO III
1 . Le informazioni da trasmettere alla Commissione e lo scadenzario per la loro trasmissione sono i seguenti :
1.1 . Ad ogni entrata della nave nelle zone di pesca di 200 miglia nautiche al largo delle coste degli Stati membri della
Comunità , soggette alla giurisdizione di tali Stati membri in materia di pesca :
a ) gli elementi indicati al punto 1.4 ,
b ) i quantitativi catturati che si trovano nelle stive , espressi in chilogrammi e ripartiti per specie ,
c) la data e la divisione CIEM all'interno della quale il comandante prevede di iniziare la pesca .
Quando le operazioni di pesca rendono necessario che la nave entri più di una volta nelle zone di cui al
punto 1.1 , in un dato giorno , basta la sola comunicazione della prima entrata .
1.2 . Ad ogni uscita della nave dalla zona di cui al punto 1.1 :
a ) gli elementi indicati al punto 1.4 ,
b ) i quantitativi che si trovano nelle stive , espressi in chilogrammi e ripartiti per specie ,
c ) i quantitativi catturati a decorrere dalla comunicazione precedente , espressi in chilogrammi e ripartiti per
specie ,
d ) la divisione CIEM in cui sono state effettuate le catture ,
e) i quantitativi di ciascuna specie , espressi in chilogrammi , trasbordati su altre navi da quando la nave è
entrata nella zona e l'identificazione della nave sulla quale il trasbordo ha avuto luogo ,
f) i quantitativi , espressi in chilogrammi , di ogni specie sbarcati in un porto della Comunità da quando la nave
è entrata nella zona . ,
1.3 . Quando si pesca l'aringa e lo sgombro , ogni tre giorni con inizio il terzo giorno successivo al primo ingresso
della nave nella zona di cui al punto 1.1 , e quando si pescano specie diverse dall'aringa e dallo sgombro , ogni
settimana a decorrere dal settimo giorno successivo al primo ingresso della nave nelle zone di cui ai
punto 1.1 :
a ) gli elementi indicati al punto 1.4 ,
b ) i quantitativi catturati di ciascuna specie , espressi in chilogrammi , successivamente alla comunicazione
precedente ,
c ) la divisione CIEM in cui sono state effettuate le catture .
1.4 . a ) Il nome, il segnale di chiamata , le cifre e le lettere di identificazione della nave ed il nome del
comandante ,
b ) il numero della licenza , se la nave pesca sotto licenza ,
c ) il numero di serie della trasmissione,.
d) gli estremi per l'identificazione del tipo di messaggio ,
e ) la data , l'ora e la posizione geografica della nave .
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2 1 Le informazioni indicate al punto 1 debbono essere trasmesse alla Commissione delle Comunità europee a
Bruxelles (indirizzo telex : 24189 FISEU-B), tramite una delle stazioni radio elencate al punto 3 e nella forma
indicata al punto 4 .
2.2 . Se per motivi di forza maggiore le informazoni in oggetto non possono essere trasmesse dalla nave , il messaggio
può essere comunicato da un'altra nave per conto della prima .
3 . Nome della stazione radio Segnale di chiamata
Skagen OXP
Blåvand OXB
Renne OYE
Norddeich DAF DAK
DAH DAL
DAI DAM
DAJ DAN
Scheveningen PCH
Oostende OST
Nòrth Foreland GNF
Humber GKZ
Cullercoats GCC
Wick GKR
Portpatrick GPK
Anglesey GLV
Ilfracombe GIL
Niton GNI
Stonehaven GND
Portishead GKA
GKB
GKC
Land's End GLD
Valentia EJK
Malin Head EJM
Boulogne FFB
Brest FFU
Saint-Nazaire FFO
Bordeaux-Arcachon FFC
Thorshaven OXJ
Bergen LGN
Farsund LGZ
Floro LGL
Rogaland LGO
Tjøme LGT
Àlesund LGA
4 . Forma delle comunicazioni
Le informazioni indicate al punto 1 relative alle operazioni di pesca effettuate nelle zone di cui al punto 1.1 .
devono comprendere i seguenti elementi e devono essere fornite nel seguente ordine :
— il nome della nave ,
— l'indicativo radio ,
— le lettere e le cifre di identificazione esterna ,
— il numero di serie di trasmissione per il viaggio di cui trattasi ,
— gli estremi per l'indicazione del tipo del messaggio conformemente al seguente codice :
— messaggio all'entrata in una zona di cui al punto 1 .1 . : IN ,
— messaggio all'uscita da una zona di cui al punto 1.1 .: OUT ,
— messaggio di movimento da una divisione CIEM ad un'altra : ICES ,
— messaggio settimanale : WKL,
— messaggio ogni tre giorni : 2 WKL,
— la posizione geografica ;
— la divisione CIEM in cui si prevede di cominciare la pesca ,
— la data in cui si prevede di cominciare la pesca ,
— i quantitativi di pesce che si trovano nella stiva , espressi in chilogrammi e ripartiti per specie , usando il
codice di cui al punto 5 ,
— la divisione CIEM in cui sono state effettuate le catture ,
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— i quantitativi trasbordati su altre navi dopo la comunicazione precedente , espressi in chilogrammi e ripartiti ,
per specie ,
— il nome e il segnale di chiamata della nave su cui è stato effettuato il trasbordo ,
— i quantitativi sbarcati in un porto della Comunità dopo la comunicazione precedente , espressi in
chilogrammi e ripartiti per specie ,
— il nome del comandante .
5 . Codice per la comunicazione dei quantitativi di pesce che si trovano a bordo , di cui al punto 4 :
— A : gambero boreale (Pandalus borealis )
— B : nasello (Merluccius merluccius )
— C : ippoglosso nero (Reinhardtius hippoglossoides )
— D : merluzzo (Gadus morhua )
— E : eglefino (Melanogrammus aeglefinus )
— F : ippoglosso (Hippoglossus hippoglossus )
— G : sgombro (Scomber scombrus )
— H : suro (Trachurus trachurus)
— I : pesce sorcio (Coryphaenoides rupestris )
— J : merluzzo carbonaro (Pollachius virens )
— K : merlano (Merlangus merlangus )
— L : aringa (Clupea harengus )
— M : cicerello (Ammodytes sp .)
— N : spratto (Clupea sprattus )
— O : passera (Pleuronectes platessa )
— P : merluzzo norvegese (Trisopterus esmarkii )
— Q : molva (Molva molva )
— R : altri
— S : gamberetti (Pendalidae )
— T : acciughe (Engraulis encrasicholus )
— U : sebaste ( Sebastes sp .)
— V : passera americana (Hypoglossoides platessoides )
— W : calamaro ( Illex )
— X : limanda (Limanda ferruginea )
— Y : melù (Gadus poutassou )
— Z : tonno (Thunnidae )
— AA : molva azzurra (Molva dypterygia )
— BB : brosmio (Brosme brosme)
— CC : palombo (Scyliorhinus retifer )
— DD : squalo elefante (Cetorhinidae )
— EE : smeriglio (Lamna nasus )
— FF : calamaro (Loligo vulgaris )
— GG : pesce castagna (Brama brama)
— HH : sardina (Sardina pilchardus )
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