31 . 12 . 86 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 376 / 109
REGOLAMENTO (CEE) N. 4041 / 86 DEL CONSIGLIO
del 22 dicembre 1986
che fissa i quantitativi forfettari di sugarelli e melù assegnati alla Spagna per il 1987
considerando che , ai sensi dell'articolo 158 dell'atto di
adesione , le attività di pesca devono ripartirsi tra specie
demersali e specie non demersali e che occorre pertanto
definire il gruppo cui appartengono il melù e il sugarello ,
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica euro
pea ,
visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo 0 ), in
particolare l'articolo 161 ,
vista la proposta della Commissione ,
considerando che , a norma dell'articolo 161 dell'atto di
adesione , vengono assegnati alla Spagna quantitativi forfet
tari di sugarelli e di melù , nonché , per un periodo di tre
anni , un quantitativo supplementare di naselli che non può
eccedere 4 500 tonnellate e la cui entità viene calcolata
annualmente in base alla situazione degli stock interes
sati ;
considerando che l'entità complessiva delle quote comuni
tarie di naselli nelle sottozone e divisioni CIEM V b (zona
CE ), VI , VII e Vili a e b , raggiunga le 60 000 tonnellate
nel 1987 ; che pertanto non è necessario assegnare alla
Spagna , per detto anno , detto quantitativo forfettario di
naselli ;
considerando che i quantitativi forfettari di sugarelli e di
melù devono essere ripartiti fra le divisioni CIEM V b
(zona CE ), VI , VII e Vili a , b e d ;
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :
Articolo 1
Le zone in cui possono essere catturati i quantitativi
forfettari di sugarelli e melù assegnati alla Spagna per il
1987 sono fissate come indicato in allegato .
Articolo 2
Ai fini delle attività di pesca di cui al presente regolamento ,
il melù e il sugarello sono considerati specie non demer
sali .
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio
1987 .
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri .
Fatto a Bruxelles , addì 22 dicembre 1986 .
Per il Consiglio
Il Presidente
G. SHAW
(>) GU n . L 302 del 15 . 11 . 1985 , pag . 23 .
N. L 376 / 110 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 31 . 12 . 86
ALLEGATO
Ripartizione dei quantitativi forfettari
Specie Zona CIEM
Quantitativo forfettario
( in tonnellate )
Sugarello V b (zona CE ), VI , VII (')
Vili a , b , d
10000
21 000
Melù V b (zona CE ), VI , VlI O )
VIII a , b , d
10 000
20 000
(>) La pesca è vietata nella zona situata a sud di 56°30 ' di latitudine nord , ad est di 12° di longitudine ovest ed nord di 50°30 '
di latitudine nord . =
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