N. L 377/ 28 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 31 . 12 . 86
REGOLAMENTO (CEE) N. 4049/ 86 DEL CONSIGLIO
del 22 dicembre 1986
che modifica i regolamenti (CEE ) n . 1347 / 86, n . 1346 / 86 e n . 1199 / 82 per quanto
riguarda le date limite della concessione di taluni premi nel settore delle carni bovine
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica euro
pea e in special modo il suo articolo 43 ,
vista la proposta della Commissione ,
visto il parere del Parlamento europeo 0 ),
visto il parere del Comitato economico e sociale ( 2 ),
considerando che il regolamento (CEE ) n . 1347 / 86 del
Consiglio , del 6 maggio 1986 , relativo alla concessione di
un premio alla macellazione di determinati bovini adulti da
macello nel Regno Unito ( 3 ), autorizza il Regno Unito a
concedere sino al 31 dicembre 1986 un premio a favore dei
produttori ;
considerando che il regolamento (CEE ) n . 1346 / 86 del
Consiglio , del 6 maggio 1986 , relativo alla concessione di
un premio per la nascita di vitelli in Grecia , Irlanda , Italia e
Irlanda del Nord nonché la concessione di un premio
nazionale complementare in Italia ( 4 ), autorizza i tre Stati
membri menzionati e , per quanto riguarda l'Irlanda del
Nord , il Regno Unito , a concedere sino al 31 dicembre
1986 un premio per ogni vitello nato sul loro territorio e ,
per quanto riguarda l'Italia , un premio nazionale comple
mentare ;
considerando che il regolamento (CEE ) n . 1199 / 82 del
Consiglio , del 18 maggio 1982 , relativo alla concessione di
un premio supplementare per il mantenimento delle vacche
nutrici in Irlanda e nell'Irlanda del Nord e recante abroga
zione del regolamento (CEE ) n. 1056 / 81 ( 5 ), da ultimo
modificato dal regolamento (CEE ) n . 1348 / 86 ( 6 ), ha
previsto , sino al 31 dicembre 1986 , la concessione di un
premio supplementare per le vacche nutrici in Irlanda e in
Irlanda del Nord ;
considerando che , in attesa di un nuovo regime di premi da
applicare nel settore delle carni bovine , occorre prorogare i
regimi di premi istituiti dai suddetti regolamenti sino al
5 aprile 1987 ,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :
Articolo 1
1 . Nell'articolo 1 , paragrafo 1 , del regolamento (CEE )
n . 1347 / 86 , i termini « fino al 31 dicembre 1986 » sono
sostituiti da « fino al 5 aprile 1987 ».
2 . Nell'articolo 1 , paragrafo 1 , e nell'articolo 2 del regola
mento (CEE ) n . 1346 / 86 , i termini « fino al 31 dicembre
1986 » sono sostituiti da « fino al 5 aprile 1987 ».
3 . Nell'articolo 1 , secondo comma del regolamento (CEE )
n . 1199 / 82 , i termini « dal 12 maggio al 31 dicembre
1986 » sono sostituiti da « dal 12 maggio 1986 al 5 aprile
1987 ».
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore' il 1° gennaio
1987 .
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno Stato membro .
Fatto a Bruxelles , addì 22 dicembre 1986 .
Per il Consiglio
Il Presidente
G. SHAW
(») GU n . C 120 del 20 . 5 . 1986 , pag. 80 .
( 2 ) GU n . C 118 del 20 . 5 . 1986 , pag . 1 .
( 3 ) GU n . L 119 dell'8 . 5 . 1986 , pag . 40 .
( 4 ) GU n . L 119 dell'8 . 5 . 1986 , pag . 39 .
( J ) GU n . L 140 del 20 . 5 . 1982 , pag . 30 .
( 6 ) GU n . L 119 dell'8 . 5 . 1986 , pag. 42 .
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